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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 03/02/2026, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1567/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
CH AN, LA
GALASSO SAVERIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7908/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249019438426000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160099081352000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160124653120000 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160140409845000 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170068755247000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170100676988000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09872017026715386000 BOLLO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11444/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta
Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720249019438426000 con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedeva l'importo complessivo di Euro 6.659,91, relativamente alla tassa auto
2013,2014,2015. Lo stesso eccepiva che fosse iscritto al Comune di Campione d'Italia (CO) a far data dal
2018, come da certificato storico di residenza che produceva ed eccepiva l'incompetenza territoriale dell'ADER di Roma essendo competente ad emettere l'atto l'Agente per la Riscossione per la Provincia di
Como. Peraltro, lo stesso affermava che vi fosse un giudicato esterno sul punto, atteso che la Commissione
Tributaria Provinciale di Viterbo, con la Sentenza n. 207/2019, aveva annullato l'intimazione di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione per la provincia di Viterbo, in quanto il sig.Ricorrente_1 era residente a [...]d'Italia, rilevandone l'incompetenza per territorio. Detta sentenza n. 207/2019 della CTP di Viterbo non era stata appellata dal Concessionario della Riscossione, quindi, sul punto si era formato il giudicato.
Eccepiva, pertanto, il giudicato esterno sulla circostanza che l'Ufficio del Concessionario della Riscossione legittimato a formare e a notificare gli atti a far data 17 febbraio 2018 fosse Como. Ad ulteriore conforto della fondatezza dell'eccezione sollevata in primo grado e riproposta in appello, evidenziava che la CTR del Lazio aveva chiarito l'illegittimità dell'atto della riscossione notificato dallo stesso Concessionario della Riscossione per la provincia di Roma al medesimo contribuente (Ricorrente_1), in una data antecedente a quella della notifica dell'atto oggetto del presente gravame.
Si costituiva parte resistente che insisteva sulla legittimità del suo operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
Controdeduceva che le sottostanti cartelle esattoriali nn. 09720160099081352000, 09720160124653120000,
09720160140409845000,09720170068755247000,09720170100676988000 e 09720170206715386000, fossero state ritualmente notificate ed avendo provato l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, insisteva che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per la Corte è assorbente l'eccezione di incompetenza territoriale relativo all'organismo competente alla notificazione della cartella di pagamento che deve fare riferimento alla residenza del ricorrente che non è a
Roma bensì a Campione, come accertato dal certificato di residenza allegato. Di conseguenza, l'Ufficio del
Concessionario della Riscossione legittimato a formare e a notificare gli atti a far data 17 febbraio 2018 è quello di Como.
Si osserva che, in tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2025, n. 1668).
Peraltro, secondo un recente arresto del giudice di legittimità (Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23889), il criterio che individua la competenza dell'organo giurisdizionale a decidere in ordine alle controversie proposte nei confronti degli agenti della riscossione viene individuato in base alla “sede nella loro circoscrizione”. La soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione esternalizzato tra una pluralità di concessionari (individuati, per ambiti territoriali, tramite procedure di evidenza pubblica) e l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente – per quanto dotato di modalità organizzative flessibili – non comporta, quindi, il venir meno della rilevanza della nozione di
“circoscrizione territoriale” di cui all'art. 1, lett. c), del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, che trova esatta corrispondenza nell'art. 4 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (ai fini dell'individuazione del giudice tributario competente), e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari .
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso in merito all'eccezione assorbente dell'incompentenza territoriale visto che è della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Como, ai sensi dell'art.5 comma 5 del D.Lg.s n.546/1992, fissa il termine di sei mesi decorrenti dalla comunicazione della sentenza stessa, per la riassunzione del ricorso innanzi alla Corte competente territorialmente. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
CH AN, LA
GALASSO SAVERIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7908/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249019438426000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160099081352000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160124653120000 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160140409845000 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170068755247000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170100676988000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09872017026715386000 BOLLO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11444/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta
Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720249019438426000 con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedeva l'importo complessivo di Euro 6.659,91, relativamente alla tassa auto
2013,2014,2015. Lo stesso eccepiva che fosse iscritto al Comune di Campione d'Italia (CO) a far data dal
2018, come da certificato storico di residenza che produceva ed eccepiva l'incompetenza territoriale dell'ADER di Roma essendo competente ad emettere l'atto l'Agente per la Riscossione per la Provincia di
Como. Peraltro, lo stesso affermava che vi fosse un giudicato esterno sul punto, atteso che la Commissione
Tributaria Provinciale di Viterbo, con la Sentenza n. 207/2019, aveva annullato l'intimazione di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione per la provincia di Viterbo, in quanto il sig.Ricorrente_1 era residente a [...]d'Italia, rilevandone l'incompetenza per territorio. Detta sentenza n. 207/2019 della CTP di Viterbo non era stata appellata dal Concessionario della Riscossione, quindi, sul punto si era formato il giudicato.
Eccepiva, pertanto, il giudicato esterno sulla circostanza che l'Ufficio del Concessionario della Riscossione legittimato a formare e a notificare gli atti a far data 17 febbraio 2018 fosse Como. Ad ulteriore conforto della fondatezza dell'eccezione sollevata in primo grado e riproposta in appello, evidenziava che la CTR del Lazio aveva chiarito l'illegittimità dell'atto della riscossione notificato dallo stesso Concessionario della Riscossione per la provincia di Roma al medesimo contribuente (Ricorrente_1), in una data antecedente a quella della notifica dell'atto oggetto del presente gravame.
Si costituiva parte resistente che insisteva sulla legittimità del suo operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
Controdeduceva che le sottostanti cartelle esattoriali nn. 09720160099081352000, 09720160124653120000,
09720160140409845000,09720170068755247000,09720170100676988000 e 09720170206715386000, fossero state ritualmente notificate ed avendo provato l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, insisteva che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per la Corte è assorbente l'eccezione di incompetenza territoriale relativo all'organismo competente alla notificazione della cartella di pagamento che deve fare riferimento alla residenza del ricorrente che non è a
Roma bensì a Campione, come accertato dal certificato di residenza allegato. Di conseguenza, l'Ufficio del
Concessionario della Riscossione legittimato a formare e a notificare gli atti a far data 17 febbraio 2018 è quello di Como.
Si osserva che, in tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2025, n. 1668).
Peraltro, secondo un recente arresto del giudice di legittimità (Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23889), il criterio che individua la competenza dell'organo giurisdizionale a decidere in ordine alle controversie proposte nei confronti degli agenti della riscossione viene individuato in base alla “sede nella loro circoscrizione”. La soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione esternalizzato tra una pluralità di concessionari (individuati, per ambiti territoriali, tramite procedure di evidenza pubblica) e l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente – per quanto dotato di modalità organizzative flessibili – non comporta, quindi, il venir meno della rilevanza della nozione di
“circoscrizione territoriale” di cui all'art. 1, lett. c), del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, che trova esatta corrispondenza nell'art. 4 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (ai fini dell'individuazione del giudice tributario competente), e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari .
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso in merito all'eccezione assorbente dell'incompentenza territoriale visto che è della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Como, ai sensi dell'art.5 comma 5 del D.Lg.s n.546/1992, fissa il termine di sei mesi decorrenti dalla comunicazione della sentenza stessa, per la riassunzione del ricorso innanzi alla Corte competente territorialmente. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso. Spese compensate.