Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 03/02/2026, n. 1567
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza territoriale dell'Agente della Riscossione

    La Corte ritiene assorbente l'eccezione di incompetenza territoriale, poiché la competenza per la notificazione della cartella di pagamento deve essere riferita alla residenza del contribuente, che è a Campione d'Italia e non a Roma. Pertanto, l'ufficio competente è quello di Como. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di competenza territoriale per la notificazione degli atti di riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 03/02/2026, n. 1567
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1567
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo