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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 538 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 538 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 5 febbraio 2025 ore stabilite per l'udienza, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Marco Lamberti;
- per parte convenuta nessuno compare;
per parte convenuta l'avv. Nannucci. CP_1 CP_1
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 18.10
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 5.2.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 538 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Marco Lamberti;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Claudia Caporali;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del procedimento è l'opposizione alla cartella di pagamento n. 13620229003427062000, notificata il 15.6.2023, con cui è stato richiesto al sig. il pagamento di 41.712,67 Parte_1 per alcuni crediti previdenziali relativi ad avvisi di addebiti e cartelle di pagamento precedenti.
Nello specifico, l'opposizione concerne (si riportano letteralmente le cartelle riepilogate a pp. 2, 3,
4 del ricorso):
- cartella n. 13620110005961222000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo CP_1 all'anno 2007, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 2.09.2011 sino alla concorrenza di
Euro 1.834,03 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 1.041,95, Euro 2.875,98 per aggio;
- parziale cartella n. 13620110013225128000, portante la richiesta di pagamento da parte CP_1 relativo all'anno 2008, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 23.05.2012 sino alla concorrenza di Euro 988,27 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 533,98 Euro
1.522,25 per aggio;
- cartella n. 13620150010357521501, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo CP_3 all'anno 2015, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 02.02.2016 sino alla concorrenza di
Euro 822,23 oltre interessi di mora e compensi di caottiva € 321,26 e diritti di notifica Euro 5,88,
Euro 1.149,37 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620130000163736000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2012, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 05.05.2013 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 334,64 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 251,85, Euro
586,49 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620130001032171000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2012, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 13.01.2014 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 1.453,56 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 851,11,
Euro 2.304,67 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620140000147947000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2013, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 28.06.2014 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 1.578,92 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 896,47,
Euro 2.475,39 per aggio;
3 - avviso di addebito n. 43620140000738392000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2013, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 31.10.2014 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 1.578,92 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 872,21
Euro 2.451,13 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620140001759069000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2014, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 31.10.2014 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 1.628,20 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 874,15
Euro 2.502,35 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620170000805865000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2016, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 04.10.2017 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 3.395,04 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 1.309,19
Euro 4.704,23 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620170001791362000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2011, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 28.11.2017 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 11.616,33 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 5.622,06
Euro 17.238,39 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620170001949765000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2010, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 30.12.2017 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 2.488,16 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 1.414,26
Euro 3.902,42 per aggio.
Il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione e la nullità del provvedimento per omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici, la nullità della notifica effettuata mediante servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, l'omessa allegazione dei relativi documenti giustificativi e la carenza degli elementi essenziali previsti dalla normativa regolamentare in materia.
In generale, viene eccepita la nullità della motivazione per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi, per omessa motivazione e per omessa sottoscrizione. Invoca, infine, la violazione dello Statuto del contribuente. CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti sia l' che l' Controparte_2 al fine di contrastare l'opposizione. CP_ L' ha, in primo luogo, allegato che cinque dei ruoli opposti erano già stati opposti con procedimento n. R.G. 825 del 2018, estinto per rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Sottolinea
4 inoltre l'estraneità dell' rispetto alla cartella n. 136 2011 00059612 20, iscritta a ruolo da CP_4
Agenzia dell'Entrate. Allega le notifiche all'indirizzo di residenza e l'avvenuto parziale pagamento, elemento che incide sulla tardività dell'opposizione e sulla, conseguente, definitività del credito.
Contesta la tardività dell'opposizione con riferimento ai vizi formali, eccepisce il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai motivi di ricorso di competenza di e sottolinea come CP_1 alcuni ruoli oggetto dell'intimazione sono stati oggetto di stralcio totale o parziale.
L' ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda, alla luce Controparte_2 della regolare notifica degli atti prodromici, dimostrati anche dal giudizio di impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Conferma l'avvenuto stralcio delle cartelle
4362013000163736000-43620130001032171000-4362014000147947000-43620140000738392000 - CP_ 43620140001759069 000 e deduce come la cartella n. 13620150010357521501 (ente creditore non sia inserita nell'intimazione di pagamento impugnata e, comunque, risulta stralciata. Eccepisce il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai vizi di notifica degli avvisi di addebito prodromici ed allega istanze di rateizzazione e definizione agevolata, nonché atti pregressi interruttivi della prescrizione. Contrasta, infine, i vizi formali e di notifica.
La causa risulta istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
Preliminarmente, deve ritenersi estranea al giudizio (ed inserita, forse, per mero refuso)
l'impugnazione della cartella n. 13620110005961220, in quanto non contenuta nell'intimazione di CP_ pagamento impugnata (peraltro, afferibile all' neppure individuata come convenuta).
Deve, inoltre, dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle
4362013000163736000 - 43620130001032171000 - 4362014000147947000-43620140000738392000 -
43620140001759069 000, in quanto oggetto di stralcio.
Ciò premesso e venendo quindi alle cinque cartelle per le quali deve dirsi pendente il giudizio, occorre rilevare che la cartella n. 13620110005961222000 risulta essere già stata oggetto di opposizione nell'ambito del procedimento n. 825/2018, dichiarato estinto per rinuncia agli atti del giudizio (cfr. all. 6 memoria . Tale elemento incide sulle eccezioni di merito della pretesa, che CP_1 posano sull'asserzione (del tutto superabile) di mancata conoscenza dell'atto prodromico.
Inoltre, valgano le successive considerazioni di seguito esposte con riferimento ai vizi di forma oggetto di opposizione.
Neppure può, infine, dirsi verificato il termine di prescrizione quinquennale, dal momento che il procedimento risulta validamente interrotto, se non altro, con avviso di intimazione del 12.6.2018,
5 consegnato all'ufficio postale a persona delegata al ritiro. Tale elemento incide sulla possibilità di far valere nel presente giudizio l'(eventuale) eccezione di prescrizione sollevabile in tale momento.
Se è vero, infatti, che l'omessa impugnazione dell'atto nei termini di legge non determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale, tali principi devono essere letti unitamente a quello di irretrattabilità del credito contributivo, effetto (sostanziale) che si verifica quando il destinatario di un atto di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva faccia spirare, invano, il termine per proporre opposizione.
Pertanto, dal momento che la prescrizione è eccezione tipicamente di merito, la valida notifica dell'intimazione di pagamento del 12.6.2018 (peraltro neppure puntualmente contestata in questa sede) ne preclude l'esame nel presente giudizio (sul punto cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del
17/11/2016, Rv. 641633 – 01 e successive conformi, tra cui, tra le più recenti, n. 8932 del
29/03/2023).
Le stesse considerazioni valgono per la cartella n. 1360110013225128000, che risulta anch'essa inserita nell'intimazione notificata il 12.6.2018.
A fronte di tale atto interruttivo, il termine di prescrizione sarebbe spirato, per entrambe le cartelle in questione, il 12.6.2023, tre giorni, pertanto, prima della notifica dell'intimazione di cui si discute.
È tuttavia noto che, se non altro (e tanto basta ai fini delle presenti cartelle) che l'art. 37 del d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'eccezione di prescrizione con riferimento a queste cartelle non risulta, pertanto, meritevole di accoglimento. CP_ Quanto agli avvisi di addebito relativi all'anno 2017 (gli ultimi tre atti impugnati), l' ha prodotto le relate di notifica (la prima con attestazione di consegna sottoscritta e le altre due perfezionate per compiuta giacenza) che non risultano essere oggetto di specifica contestazione ad opera della parte ricorrente. Si condivide quindi quanto affermato dalla giurisprudenza laddove,
6 stante la natura amministrativa degli atti, alla notificazione in questione non sono applicabili i principi processuali attinenti al rilievo d'ufficio delle nullità (Cass., n. 10477 del 2008).
Alla luce delle notifiche in data 4.10.2017, 28.11.2017 e 30.12.2017 occorre nuovamente richiamare, al fine di superare l'eccezione di prescrizione, la normativa emergenziale.
Al riguardo, oltre all'art. 37 richiamato, che prevede un periodo di sospensione della durata di 129 giorni, E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, mentre le disposizioni citate dall' riguardano la sospensione della Controparte_2 prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento.
Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
“sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
7 Dunque, poiché i crediti di cui alle cartelle di pagamento si sarebbero estinti per prescrizione il
4.10.2022, il 28.11.2022 ed il 30.12.2022, e cioè dopo entrambi i periodi di sospensione, alla detta data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182.
Quindi, il termine si sarebbe potuto perfezionare a partire dall'11 agosto 2023, ma è stato appunto interrotto dalla intimazione di pagamento ora opposta.
Tanto basta, pertanto, per rigettare l'eccezione di prescrizione promossa.
Del tutto tardiva è l'eccezione relativa al beneficium excussionis, proposta unicamente con note successive e, peraltro, non pertinente ai contributi richiesti per la gestione autonomi per il quale il ricorrente è obbligato personalmente.
Con riferimento alle ulteriori questioni sollevate, il ricorso non risulta suscettibile di accoglimento.
Non vi sono dubbi in merito alla regolarità dell'attività di notificazione relativa alla cartella oggetto della presente impugnazione (invero neppure allegata documentalmente da parte ricorrente), condividendosi sul punto il principio, stabilito in sede di legittimità (si veda a partire da Cass., n. 6395 del 2014), per cui “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".
La procedura di spedizione mediante le poste è dunque pienamente conforme a legge e, del resto, il ricorrente ha di fatto dimostrato la piena conoscenza dell'atto mediante la proposizione del seguente ricorso.
Anche ogni questione attinente al merito delle pretese previdenziali (peraltro formulata in termini del tutto generici) risulti tardivamente proposta rispetto ai termini, di natura perentoria, di cui all'art. 8 24 D. Lgs n. 46/1999, alla luce di quanto si è avuto modo di osservare, in relazione all'eccezione di prescrizione, in merito alla notifica degli atti prodromici.
Analizzando gli ulteriori motivi di ricorso, non si rilevano persuasive né la contestazione di controparte in merito all'omessa indicazione degli elementi essenziali, né la contestazione (formulata peraltro in termini del tutto generici) della violazione dell'obbligo di motivazione e dei diritti stabiliti all'interno dello Statuto dei Contribuenti.
L'avviso di intimazione difatti richiama, con compiuti riferimenti del tutto univoci, gli avvisi di addebito notificati alla parte, le annualità di riferimento e gli importi (peraltro riportati anche nel ricorso introduttivo). L'intimazione, del resto, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass., n. 28689 del 2018; recentemente Cass., n. 7422 del 2023; Cass., n. 34948 del 2023). Non occorre, dunque, che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento all'avviso di addebito notificato in precedenza.
Il motivo di ricorso, pertanto, oltre ad essere generico in punto di effettiva lesione del diritto di difesa (dal momento che l'atto contiene ogni elemento al fine di consentire al contribuente di conoscere il motivo della pretesa creditoria e non si comprende quale tipo di informazione risulterebbe omessa a tal fine ed in che modo abbia pregiudicato la propria difesa), risulta comunque sconfessato dalla documentazione in atti ed insuscettibile di accoglimento.
Parimenti, sotto il profilo dell'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi (di mora, per quanto è dato apprendere dalla lettura del motivo di ricorso) occorre rammentare che gli interessi di mora sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo (esclusi interessi e sanzioni per i ruoli consegnati dopo il 25 luglio 2011), qualora - come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato - il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella ed il tasso di interesse applicato è definito ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30,
9 mediante "D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento. Questo contenuto, mediante rinvio al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, dal momento che non viene rilevata, neppure a titolo esemplificativo, una discrasia rispetto alla normativa in materia.
In senso contrario non può certo argomentarsi dal precedente costituito dalla sentenza
Cassazione n. 4516 del 2012. Come si evince dalla lettura della relativa motivazione, la contestazione riguardava non il calcolo degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30, bensì il calcolo degli interessi dovuti per ritardata iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, vale a dire degli interessi pretesi dall'ente impositore (per di più in un caso del tutto peculiare di un accertamento, seguito da sentenza passata in giudicato, per tributi, con interessi di mora dovuti per ben ventitré anni nel corso dei quali si erano succedute diverse aliquote).
Al riguardo si è espressa peraltro anche la giurisprudenza di legittimità successiva con indirizzo costante ed opposto alle conclusioni cui vorrebbe giungere la difesa del ricorrente (cfr. Cass., n. 4376 del 2017; inoltre si veda Cass., ord. n. 6812 del 2019; Cass., n. 2640 del 2020; Cass., n. 36484 del
2022: “la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi”, in senso conforme Cass., n. 18426 del 2023).
Infine, sotto il profilo dell'assenza di sottoscrizione dell'atto, parte ricorrente non considera, che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, per la quale ultima neppure è prescritta la sottoscrizione del titolare dell'ufficio, costituendo ius receptum il principio per cui la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto "quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge" (cfr. Cass. n. 19761 del 2016, in motivazione e Cass., n. 22518 del 2020, che precisa: “A quanto detto deve inoltre aggiungersi che il D.P.R. n.
10 602 del 1973, art. 12 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi di mancata sottoscrizione del ruolo;
sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova dell'insussistenza del potere e/o della provenienza a carico del contribuente: il quale ultimo, peraltro, non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti, tenuto conto anche della "natura vincolata" degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con conseguente applicazione, nei loro confronti, del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies (che impedisce l'annullamento del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, in senso conforme, recentemente, cfr. Cass., n. 13302 del 2023).
Ad ogni buon conto, le intimazioni prodotte dai ricorrenti contengono la sottoscrizione digitale dell'agente di riscossione Controparte_5
Di qui le raggiunte conclusioni.
Alla luce dello sgravio parziale delle cartelle, sussistono giusti motivi per la compensazione di un terzo delle spese del giudizio. Gli ulteriori 2/3 seguono la soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della controversia e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta l'opposizione e, pertanto, conferma il credito portate nelle cartelle individuate nell'intimazione di pagamento opposta, ad eccezione degli avvisi di addebiti 4362013000163736000 -
43620130001032171000 - 4362014000147947000-43620140000738392000 -43620140001759069
000, per i quali dichiara cessata la materia del contendere per avvenuto sgravio della posizione;
2) condanna il ricorrente al pagamento di due terzi delle spese di lite sostenute dai resistenti, che liquida per l'intero in €. 3.300,00 ciascuno (€. 2.200,00 pertanto in favore di ciascuno dei procuratori), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore frazione delle spese tra le parti del giudizio.
Così deciso in Prato, il 5.2.2025
11 Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
12
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 538 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 5 febbraio 2025 ore stabilite per l'udienza, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Marco Lamberti;
- per parte convenuta nessuno compare;
per parte convenuta l'avv. Nannucci. CP_1 CP_1
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 18.10
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 5.2.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 538 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Marco Lamberti;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Claudia Caporali;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del procedimento è l'opposizione alla cartella di pagamento n. 13620229003427062000, notificata il 15.6.2023, con cui è stato richiesto al sig. il pagamento di 41.712,67 Parte_1 per alcuni crediti previdenziali relativi ad avvisi di addebiti e cartelle di pagamento precedenti.
Nello specifico, l'opposizione concerne (si riportano letteralmente le cartelle riepilogate a pp. 2, 3,
4 del ricorso):
- cartella n. 13620110005961222000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo CP_1 all'anno 2007, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 2.09.2011 sino alla concorrenza di
Euro 1.834,03 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 1.041,95, Euro 2.875,98 per aggio;
- parziale cartella n. 13620110013225128000, portante la richiesta di pagamento da parte CP_1 relativo all'anno 2008, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 23.05.2012 sino alla concorrenza di Euro 988,27 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 533,98 Euro
1.522,25 per aggio;
- cartella n. 13620150010357521501, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo CP_3 all'anno 2015, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 02.02.2016 sino alla concorrenza di
Euro 822,23 oltre interessi di mora e compensi di caottiva € 321,26 e diritti di notifica Euro 5,88,
Euro 1.149,37 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620130000163736000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2012, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 05.05.2013 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 334,64 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 251,85, Euro
586,49 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620130001032171000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2012, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 13.01.2014 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 1.453,56 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 851,11,
Euro 2.304,67 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620140000147947000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2013, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 28.06.2014 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 1.578,92 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 896,47,
Euro 2.475,39 per aggio;
3 - avviso di addebito n. 43620140000738392000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2013, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 31.10.2014 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 1.578,92 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 872,21
Euro 2.451,13 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620140001759069000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2014, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 31.10.2014 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 1.628,20 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 874,15
Euro 2.502,35 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620170000805865000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2016, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 04.10.2017 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 3.395,04 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 1.309,19
Euro 4.704,23 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620170001791362000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2011, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 28.11.2017 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 11.616,33 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 5.622,06
Euro 17.238,39 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620170001949765000, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2010, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 30.12.2017 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 2.488,16 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 1.414,26
Euro 3.902,42 per aggio.
Il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione e la nullità del provvedimento per omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici, la nullità della notifica effettuata mediante servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, l'omessa allegazione dei relativi documenti giustificativi e la carenza degli elementi essenziali previsti dalla normativa regolamentare in materia.
In generale, viene eccepita la nullità della motivazione per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi, per omessa motivazione e per omessa sottoscrizione. Invoca, infine, la violazione dello Statuto del contribuente. CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti sia l' che l' Controparte_2 al fine di contrastare l'opposizione. CP_ L' ha, in primo luogo, allegato che cinque dei ruoli opposti erano già stati opposti con procedimento n. R.G. 825 del 2018, estinto per rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Sottolinea
4 inoltre l'estraneità dell' rispetto alla cartella n. 136 2011 00059612 20, iscritta a ruolo da CP_4
Agenzia dell'Entrate. Allega le notifiche all'indirizzo di residenza e l'avvenuto parziale pagamento, elemento che incide sulla tardività dell'opposizione e sulla, conseguente, definitività del credito.
Contesta la tardività dell'opposizione con riferimento ai vizi formali, eccepisce il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai motivi di ricorso di competenza di e sottolinea come CP_1 alcuni ruoli oggetto dell'intimazione sono stati oggetto di stralcio totale o parziale.
L' ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda, alla luce Controparte_2 della regolare notifica degli atti prodromici, dimostrati anche dal giudizio di impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Conferma l'avvenuto stralcio delle cartelle
4362013000163736000-43620130001032171000-4362014000147947000-43620140000738392000 - CP_ 43620140001759069 000 e deduce come la cartella n. 13620150010357521501 (ente creditore non sia inserita nell'intimazione di pagamento impugnata e, comunque, risulta stralciata. Eccepisce il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai vizi di notifica degli avvisi di addebito prodromici ed allega istanze di rateizzazione e definizione agevolata, nonché atti pregressi interruttivi della prescrizione. Contrasta, infine, i vizi formali e di notifica.
La causa risulta istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
Preliminarmente, deve ritenersi estranea al giudizio (ed inserita, forse, per mero refuso)
l'impugnazione della cartella n. 13620110005961220, in quanto non contenuta nell'intimazione di CP_ pagamento impugnata (peraltro, afferibile all' neppure individuata come convenuta).
Deve, inoltre, dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle
4362013000163736000 - 43620130001032171000 - 4362014000147947000-43620140000738392000 -
43620140001759069 000, in quanto oggetto di stralcio.
Ciò premesso e venendo quindi alle cinque cartelle per le quali deve dirsi pendente il giudizio, occorre rilevare che la cartella n. 13620110005961222000 risulta essere già stata oggetto di opposizione nell'ambito del procedimento n. 825/2018, dichiarato estinto per rinuncia agli atti del giudizio (cfr. all. 6 memoria . Tale elemento incide sulle eccezioni di merito della pretesa, che CP_1 posano sull'asserzione (del tutto superabile) di mancata conoscenza dell'atto prodromico.
Inoltre, valgano le successive considerazioni di seguito esposte con riferimento ai vizi di forma oggetto di opposizione.
Neppure può, infine, dirsi verificato il termine di prescrizione quinquennale, dal momento che il procedimento risulta validamente interrotto, se non altro, con avviso di intimazione del 12.6.2018,
5 consegnato all'ufficio postale a persona delegata al ritiro. Tale elemento incide sulla possibilità di far valere nel presente giudizio l'(eventuale) eccezione di prescrizione sollevabile in tale momento.
Se è vero, infatti, che l'omessa impugnazione dell'atto nei termini di legge non determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale, tali principi devono essere letti unitamente a quello di irretrattabilità del credito contributivo, effetto (sostanziale) che si verifica quando il destinatario di un atto di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva faccia spirare, invano, il termine per proporre opposizione.
Pertanto, dal momento che la prescrizione è eccezione tipicamente di merito, la valida notifica dell'intimazione di pagamento del 12.6.2018 (peraltro neppure puntualmente contestata in questa sede) ne preclude l'esame nel presente giudizio (sul punto cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del
17/11/2016, Rv. 641633 – 01 e successive conformi, tra cui, tra le più recenti, n. 8932 del
29/03/2023).
Le stesse considerazioni valgono per la cartella n. 1360110013225128000, che risulta anch'essa inserita nell'intimazione notificata il 12.6.2018.
A fronte di tale atto interruttivo, il termine di prescrizione sarebbe spirato, per entrambe le cartelle in questione, il 12.6.2023, tre giorni, pertanto, prima della notifica dell'intimazione di cui si discute.
È tuttavia noto che, se non altro (e tanto basta ai fini delle presenti cartelle) che l'art. 37 del d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'eccezione di prescrizione con riferimento a queste cartelle non risulta, pertanto, meritevole di accoglimento. CP_ Quanto agli avvisi di addebito relativi all'anno 2017 (gli ultimi tre atti impugnati), l' ha prodotto le relate di notifica (la prima con attestazione di consegna sottoscritta e le altre due perfezionate per compiuta giacenza) che non risultano essere oggetto di specifica contestazione ad opera della parte ricorrente. Si condivide quindi quanto affermato dalla giurisprudenza laddove,
6 stante la natura amministrativa degli atti, alla notificazione in questione non sono applicabili i principi processuali attinenti al rilievo d'ufficio delle nullità (Cass., n. 10477 del 2008).
Alla luce delle notifiche in data 4.10.2017, 28.11.2017 e 30.12.2017 occorre nuovamente richiamare, al fine di superare l'eccezione di prescrizione, la normativa emergenziale.
Al riguardo, oltre all'art. 37 richiamato, che prevede un periodo di sospensione della durata di 129 giorni, E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, mentre le disposizioni citate dall' riguardano la sospensione della Controparte_2 prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento.
Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
“sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
7 Dunque, poiché i crediti di cui alle cartelle di pagamento si sarebbero estinti per prescrizione il
4.10.2022, il 28.11.2022 ed il 30.12.2022, e cioè dopo entrambi i periodi di sospensione, alla detta data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182.
Quindi, il termine si sarebbe potuto perfezionare a partire dall'11 agosto 2023, ma è stato appunto interrotto dalla intimazione di pagamento ora opposta.
Tanto basta, pertanto, per rigettare l'eccezione di prescrizione promossa.
Del tutto tardiva è l'eccezione relativa al beneficium excussionis, proposta unicamente con note successive e, peraltro, non pertinente ai contributi richiesti per la gestione autonomi per il quale il ricorrente è obbligato personalmente.
Con riferimento alle ulteriori questioni sollevate, il ricorso non risulta suscettibile di accoglimento.
Non vi sono dubbi in merito alla regolarità dell'attività di notificazione relativa alla cartella oggetto della presente impugnazione (invero neppure allegata documentalmente da parte ricorrente), condividendosi sul punto il principio, stabilito in sede di legittimità (si veda a partire da Cass., n. 6395 del 2014), per cui “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".
La procedura di spedizione mediante le poste è dunque pienamente conforme a legge e, del resto, il ricorrente ha di fatto dimostrato la piena conoscenza dell'atto mediante la proposizione del seguente ricorso.
Anche ogni questione attinente al merito delle pretese previdenziali (peraltro formulata in termini del tutto generici) risulti tardivamente proposta rispetto ai termini, di natura perentoria, di cui all'art. 8 24 D. Lgs n. 46/1999, alla luce di quanto si è avuto modo di osservare, in relazione all'eccezione di prescrizione, in merito alla notifica degli atti prodromici.
Analizzando gli ulteriori motivi di ricorso, non si rilevano persuasive né la contestazione di controparte in merito all'omessa indicazione degli elementi essenziali, né la contestazione (formulata peraltro in termini del tutto generici) della violazione dell'obbligo di motivazione e dei diritti stabiliti all'interno dello Statuto dei Contribuenti.
L'avviso di intimazione difatti richiama, con compiuti riferimenti del tutto univoci, gli avvisi di addebito notificati alla parte, le annualità di riferimento e gli importi (peraltro riportati anche nel ricorso introduttivo). L'intimazione, del resto, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass., n. 28689 del 2018; recentemente Cass., n. 7422 del 2023; Cass., n. 34948 del 2023). Non occorre, dunque, che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento all'avviso di addebito notificato in precedenza.
Il motivo di ricorso, pertanto, oltre ad essere generico in punto di effettiva lesione del diritto di difesa (dal momento che l'atto contiene ogni elemento al fine di consentire al contribuente di conoscere il motivo della pretesa creditoria e non si comprende quale tipo di informazione risulterebbe omessa a tal fine ed in che modo abbia pregiudicato la propria difesa), risulta comunque sconfessato dalla documentazione in atti ed insuscettibile di accoglimento.
Parimenti, sotto il profilo dell'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi (di mora, per quanto è dato apprendere dalla lettura del motivo di ricorso) occorre rammentare che gli interessi di mora sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo (esclusi interessi e sanzioni per i ruoli consegnati dopo il 25 luglio 2011), qualora - come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato - il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella ed il tasso di interesse applicato è definito ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30,
9 mediante "D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento. Questo contenuto, mediante rinvio al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, dal momento che non viene rilevata, neppure a titolo esemplificativo, una discrasia rispetto alla normativa in materia.
In senso contrario non può certo argomentarsi dal precedente costituito dalla sentenza
Cassazione n. 4516 del 2012. Come si evince dalla lettura della relativa motivazione, la contestazione riguardava non il calcolo degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30, bensì il calcolo degli interessi dovuti per ritardata iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, vale a dire degli interessi pretesi dall'ente impositore (per di più in un caso del tutto peculiare di un accertamento, seguito da sentenza passata in giudicato, per tributi, con interessi di mora dovuti per ben ventitré anni nel corso dei quali si erano succedute diverse aliquote).
Al riguardo si è espressa peraltro anche la giurisprudenza di legittimità successiva con indirizzo costante ed opposto alle conclusioni cui vorrebbe giungere la difesa del ricorrente (cfr. Cass., n. 4376 del 2017; inoltre si veda Cass., ord. n. 6812 del 2019; Cass., n. 2640 del 2020; Cass., n. 36484 del
2022: “la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi”, in senso conforme Cass., n. 18426 del 2023).
Infine, sotto il profilo dell'assenza di sottoscrizione dell'atto, parte ricorrente non considera, che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, per la quale ultima neppure è prescritta la sottoscrizione del titolare dell'ufficio, costituendo ius receptum il principio per cui la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto "quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge" (cfr. Cass. n. 19761 del 2016, in motivazione e Cass., n. 22518 del 2020, che precisa: “A quanto detto deve inoltre aggiungersi che il D.P.R. n.
10 602 del 1973, art. 12 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi di mancata sottoscrizione del ruolo;
sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova dell'insussistenza del potere e/o della provenienza a carico del contribuente: il quale ultimo, peraltro, non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti, tenuto conto anche della "natura vincolata" degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con conseguente applicazione, nei loro confronti, del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies (che impedisce l'annullamento del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, in senso conforme, recentemente, cfr. Cass., n. 13302 del 2023).
Ad ogni buon conto, le intimazioni prodotte dai ricorrenti contengono la sottoscrizione digitale dell'agente di riscossione Controparte_5
Di qui le raggiunte conclusioni.
Alla luce dello sgravio parziale delle cartelle, sussistono giusti motivi per la compensazione di un terzo delle spese del giudizio. Gli ulteriori 2/3 seguono la soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della controversia e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta l'opposizione e, pertanto, conferma il credito portate nelle cartelle individuate nell'intimazione di pagamento opposta, ad eccezione degli avvisi di addebiti 4362013000163736000 -
43620130001032171000 - 4362014000147947000-43620140000738392000 -43620140001759069
000, per i quali dichiara cessata la materia del contendere per avvenuto sgravio della posizione;
2) condanna il ricorrente al pagamento di due terzi delle spese di lite sostenute dai resistenti, che liquida per l'intero in €. 3.300,00 ciascuno (€. 2.200,00 pertanto in favore di ciascuno dei procuratori), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore frazione delle spese tra le parti del giudizio.
Così deciso in Prato, il 5.2.2025
11 Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
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