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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 5189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5189 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A Nella causa 2313/2025 del RG;
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Caputo e Parte_1 C.F._1
TT PI;
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_1 C.F._2
MI CE ed RT LA;
OPPOSTO Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto Il ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo n. 17 del 2025 emesso da questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma complessiva di €13.041,00, a titolo di differenze retributive spettanti per le mensilità da aprile 2023 fino a dicembre 2023, inclusa la somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto (d'ora innanzi anche TFR), oltre agli interessi legali sulle anzidette somme, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo e le spese del procedimento. Il ricorrente non disconosceva la sussistenza del rapporto lavorativo dell'opposto alle proprie dipendenze dal 27.4.2023 al 31.12.2023. Allegava però che “.. ha volutamente omesso, assumendosene le relative Controparte_1 responsabilità, di aver ricevuto il pagamento delle paghe dal mese di maggio 2023 al mese di settembre 2023, a mezzo bonifici effettuati sulla sua “Postepay Evolution”.. per un totale di € 6.965,00...” Ha inoltre esposto che “Gli altri emolumenti, relativi alle mensilità di aprile, ottobre, novembre e dicembre 2023, compreso il T.F.R., su richiesta del , sono stati corrisposti, in moneta CP_1 contante, a mezzo di consegna di € 144,00 per gli emolumenti di aprile 2023, nonché giornaliermente, € 60,00= per i mesi di ottobre e novembre 2023, e di € 100,00= per il mese di dicembre 2023..”. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che nulla deve al lavoratore opposto relativamente al cessato rapporto di lavoro tra di loro intercorso. Si è costituito il lavoratore opposto, esponendo che “..nel corso del suo rapporto di lavoro intercorso con parte opponente, ha effettivamente ricevuto la somma di €. 6.965,00 ma non ha mai
1 ricevuto la restante somma in moneta contante come dichiarato da parte opponente…” Ha chiesto di condannare l'opponente al pagamento della somma complessiva di €7.325,00.
La giurisprudenza della Corte di legittimità afferma che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha, comunque, l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che egli è tenuto ad accoglierla (o rigettarla) qualora ritenga provato (o meno) il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7448 del 07/07/1993, Sez. L, Sentenza n. 9490 del 08/09/1995, Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999). Nel caso che ci occupa deve applicarsi l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame l'opponente non ha in alcun modo contestato le circostanze di fatto poste a fondamento del credito maturato in favore dell'opposto a titolo di differenze retributive spettanti per le mensilità da aprile 2023 fino a dicembre 2023, inclusa la somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto, come richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Il lavoratore opposto ha fornito la prova del credito mediante produzione delle buste paga elaborate dall'opponente (cfr. copia delle buste paga in atti, allegate al ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo). In merito deve richiamarsi l'orientamento della Corte di Legittimità (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 2239 del 30/01/2017), che afferma: “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.” Pertanto nella concreta fattispecie in esame le buste paga prodotte in atti, costituenti documentazione elaborata dall'opponente ed il cui contenuto non è stato specificamente contestato dallo stesso opponente, costituiscono prova documentale del diritto a percepire le differenze retributive chieste dall'opposto, con efficacia di piena prova contro l'opponente ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c..
2 Nella fattispecie in esame deve però rilevarsi che il lavoratore opposto, costituitosi in giudizio, ha ammesso che vi è stato il pagamento delle differenze retributive spettanti per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2023, esponendo: “..nel corso del suo rapporto di lavoro intercorso con parte opponente, ha effettivamente ricevuto la somma di €. 6.965,00 ma non ha mai ricevuto la restante somma in moneta contante come dichiarato da parte opponente…”. Pertanto deve accertarsi che l'opposizione deve essere parzialmente accolta, essendo state pagate dall'opponente le differenze retributive spettanti per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2023.
In merito alla circostanza allegata dall'opponente, secondo cui le differenze retributive spettanti per le mensilità di aprile, ottobre, novembre, dicembre dell'anno 2023 ed il TFR sarebbero state pagate in contanti, non è consentito ammettere la prova testimoniale ai sensi degli articoli 2721 e 2726 c.c., avuto riguardo all'entità delle somme che l'opponente allega di aver versato e tenuto in considerazione che lo stesso opponente non ha rappresentato in ricorso alcuna valida ragione in base alla quale, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, non abbia curato di predisporre alcuna documentazione scritta. In materia la Corte di Legittimità afferma (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5884 del 25/05/1993) che poiché ai sensi dell'art. 2726 cod. civ. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 cod. civ., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 17 del 2025 emesso da questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore del lavoratore opposto, della somma complessiva di €6.076,00 a titolo di differenze retributive maturate per le mensilità di aprile, ottobre, novembre, dicembre dell'anno 2023 ed a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali sulle anzidette somme, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate nella misura della metà in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e per la rimanente metà seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17 del 2025 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro e, per l'effetto, revoca il suddetto decreto ingiuntivo e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma complessiva di €6.076,00 a titolo di differenze retributive maturate per le mensilità di aprile,
3 ottobre, novembre, dicembre dell'anno 2023 ed a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali sulle anzidette somme, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo;
- liquida le spese di lite in €2.460,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura della metà e condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della rimanente metà delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Si comunichi Così deciso il 23.12.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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S E N T E N Z A Nella causa 2313/2025 del RG;
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Caputo e Parte_1 C.F._1
TT PI;
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_1 C.F._2
MI CE ed RT LA;
OPPOSTO Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto Il ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo n. 17 del 2025 emesso da questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma complessiva di €13.041,00, a titolo di differenze retributive spettanti per le mensilità da aprile 2023 fino a dicembre 2023, inclusa la somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto (d'ora innanzi anche TFR), oltre agli interessi legali sulle anzidette somme, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo e le spese del procedimento. Il ricorrente non disconosceva la sussistenza del rapporto lavorativo dell'opposto alle proprie dipendenze dal 27.4.2023 al 31.12.2023. Allegava però che “.. ha volutamente omesso, assumendosene le relative Controparte_1 responsabilità, di aver ricevuto il pagamento delle paghe dal mese di maggio 2023 al mese di settembre 2023, a mezzo bonifici effettuati sulla sua “Postepay Evolution”.. per un totale di € 6.965,00...” Ha inoltre esposto che “Gli altri emolumenti, relativi alle mensilità di aprile, ottobre, novembre e dicembre 2023, compreso il T.F.R., su richiesta del , sono stati corrisposti, in moneta CP_1 contante, a mezzo di consegna di € 144,00 per gli emolumenti di aprile 2023, nonché giornaliermente, € 60,00= per i mesi di ottobre e novembre 2023, e di € 100,00= per il mese di dicembre 2023..”. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che nulla deve al lavoratore opposto relativamente al cessato rapporto di lavoro tra di loro intercorso. Si è costituito il lavoratore opposto, esponendo che “..nel corso del suo rapporto di lavoro intercorso con parte opponente, ha effettivamente ricevuto la somma di €. 6.965,00 ma non ha mai
1 ricevuto la restante somma in moneta contante come dichiarato da parte opponente…” Ha chiesto di condannare l'opponente al pagamento della somma complessiva di €7.325,00.
La giurisprudenza della Corte di legittimità afferma che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha, comunque, l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che egli è tenuto ad accoglierla (o rigettarla) qualora ritenga provato (o meno) il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7448 del 07/07/1993, Sez. L, Sentenza n. 9490 del 08/09/1995, Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999). Nel caso che ci occupa deve applicarsi l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame l'opponente non ha in alcun modo contestato le circostanze di fatto poste a fondamento del credito maturato in favore dell'opposto a titolo di differenze retributive spettanti per le mensilità da aprile 2023 fino a dicembre 2023, inclusa la somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto, come richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Il lavoratore opposto ha fornito la prova del credito mediante produzione delle buste paga elaborate dall'opponente (cfr. copia delle buste paga in atti, allegate al ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo). In merito deve richiamarsi l'orientamento della Corte di Legittimità (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 2239 del 30/01/2017), che afferma: “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.” Pertanto nella concreta fattispecie in esame le buste paga prodotte in atti, costituenti documentazione elaborata dall'opponente ed il cui contenuto non è stato specificamente contestato dallo stesso opponente, costituiscono prova documentale del diritto a percepire le differenze retributive chieste dall'opposto, con efficacia di piena prova contro l'opponente ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c..
2 Nella fattispecie in esame deve però rilevarsi che il lavoratore opposto, costituitosi in giudizio, ha ammesso che vi è stato il pagamento delle differenze retributive spettanti per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2023, esponendo: “..nel corso del suo rapporto di lavoro intercorso con parte opponente, ha effettivamente ricevuto la somma di €. 6.965,00 ma non ha mai ricevuto la restante somma in moneta contante come dichiarato da parte opponente…”. Pertanto deve accertarsi che l'opposizione deve essere parzialmente accolta, essendo state pagate dall'opponente le differenze retributive spettanti per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2023.
In merito alla circostanza allegata dall'opponente, secondo cui le differenze retributive spettanti per le mensilità di aprile, ottobre, novembre, dicembre dell'anno 2023 ed il TFR sarebbero state pagate in contanti, non è consentito ammettere la prova testimoniale ai sensi degli articoli 2721 e 2726 c.c., avuto riguardo all'entità delle somme che l'opponente allega di aver versato e tenuto in considerazione che lo stesso opponente non ha rappresentato in ricorso alcuna valida ragione in base alla quale, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, non abbia curato di predisporre alcuna documentazione scritta. In materia la Corte di Legittimità afferma (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5884 del 25/05/1993) che poiché ai sensi dell'art. 2726 cod. civ. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 cod. civ., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 17 del 2025 emesso da questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore del lavoratore opposto, della somma complessiva di €6.076,00 a titolo di differenze retributive maturate per le mensilità di aprile, ottobre, novembre, dicembre dell'anno 2023 ed a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali sulle anzidette somme, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate nella misura della metà in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e per la rimanente metà seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17 del 2025 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro e, per l'effetto, revoca il suddetto decreto ingiuntivo e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma complessiva di €6.076,00 a titolo di differenze retributive maturate per le mensilità di aprile,
3 ottobre, novembre, dicembre dell'anno 2023 ed a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali sulle anzidette somme, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo;
- liquida le spese di lite in €2.460,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura della metà e condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della rimanente metà delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Si comunichi Così deciso il 23.12.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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