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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/01/2024, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
N.R.G. P.U. 142-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
in persona del Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento ex art. 74 e ss. CCII introdotto da (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Marittima (AN), Via N. Bixio, 18 (avv. Crispiani Riccardo) con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, anche per la carica di Commissario giudiziale, avv. SE ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 14/11/2023
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;
letta la relazione dell'OCC, nominato Commissario giudiziale, depositata in data
17/01/2024, dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire le proprie osservazioni e le dichiarazioni di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII); rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 372.151,67, il piano depositato dal ricorrente, è delineato come di seguito:
1. pagamento integrale delle spese di procedura: € 4.348,20;
2. pagamento del creditore privilegiato in misura pari Organizzazione_1 ad euro 30.151,80, pari al 10,22% circa del credito complessivo e più precisamente, quanto ad euro 17.251,80 mediante le risorse disponibili provenienti dal patrimonio del creditore e, limitatamente alla parte degradata al chirografo, inserita in un'apposita classe, mediante corresponsione della somma di € 12.900,00 mediante l'apporto di finanza esterna;
3. pagamento degli altri creditori chirografari, e Controparte_1 Controparte_2
a partire dal compimento del terzo anno mediante l'apporto della finanza esterna in una percentuale del 3%;
4. pagamento del creditore , in misura pari all'1%; Parte_2
1 Il piano prevede che i pagamenti vengano effettuati con le seguenti modalità:
• pagamento delle spese di procedura entro 60 giorni dalla omologazione;
• pagamento dell'importo di euro 17.251,80 mediante corresponsione dell'importo mensile di euro 479,22 per un periodo di tre anni a partire dalla fine del mese successivo rispetto a quello in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo;
• pagamento dell'importo di euro 14.400,00 mediante corresponsione dell'importo mensile di euro 600,00 a partire dalla fine del mese successivo rispetto alla scadenza del triennio di cui al punto che precede (apporto di finanza esterna da parte di
, madre di ). Persona_1 Parte_1
La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.
In particolare, si rileva che su un totale di creditori aventi diritto al voto per euro 350.551,67
(con esclusione di quelli in prededuzione e dell per la Organizzazione_1 parte di credito che non risulta capiente rispetto alle risorse del ricorrente), hanno espresso voto negativo i creditori per un importo di euro 31.329,00, pari al 8,94 %, dunque è stata superata la maggioranza richiesta dalla legge.
Inoltre, in considerazione del fatto che i creditori sono stati suddivisi in classi (3 classi), la maggioranza dei crediti ammessi al voto risulta raggiunta anche nel maggior numero di classi ai sensi dell'art. 79 comma I, terzo capoverso C.C.I.I.
Tenuto ulteriormente conto che il creditore è titolare di oltre il Organizzazione_1
50% dei crediti ammessi al voto, risulta raggiunta anche la maggioranza per teste essendo stato acquisito il consenso di 3 creditori su 4 ai sensi dell'art. 79 comma I, secondo capoverso C.C.I.I.
Pertanto, l'OCC, ha concluso la propria relazione ritenendo il concordato approvato, così da potersi dunque considerare confermato il parere favore all'omologazione già espresso nella relazione particolareggiata ex art. 76 CCII, ove era stata riscontrata la fattibilità della proposta, nonché la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.
Sussistono, con riferimento al controllo delle suddette maggioranze, le condizioni di legittimità delle operazioni di voto e corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.
2 I creditori sono stati posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dal debitore con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione del termine entro il quale poter esprimere la dichiarazione di voto.
Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati;
ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.
Ha altresì attestato che i beni di proprietà del debitore risultano privi di valore commerciale e che, in presenza di soli redditi futuri, l'attività di apprensione di flussi reddituali in una eventuale procedura di liquidazione controllata, non possa essere proseguita decorsi tre anni dall'apertura, termine che consente al debitore di ottenere l'esdebitazione.
Pertanto, il pagamento in misura parziale dei creditori privilegiati comporta la loro soddisfazione per un importo superiore a quello realizzabile nell'ipotesi alternativa rappresentata dalla liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII.
Infatti, in considerazione delle attuali condizioni reddituali del ricorrente, il cui reddito netto mensile ammonta a circa € 2.200.000, e delle spese necessarie per il suo mantenimento, in una procedura liquidatoria le risorse disponibili sono state valutate pari ad euro 25.200,00
(euro 700,00 mensili per n.36 mensilità), in assenza dell'apporto di finanza esterna.
Ne deriva che le risorse che il creditore privilegiato potrebbe ragionevolmente conseguire nell'ipotesi alternativa rappresentata dalla liquidazione controllata risulterebbero inferiori a quelle messe a disposizione nell'ambito del concordato minore pari ad € 30.200,00 circa, determinando di fatto la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
3 L'anzidetta verifica di convenienza è altresì idonea a supportare la sentenza di omologa anche con riferimento alla soddisfazione dei creditori dissenzienti Org_1
per l'ente impositore , e poiché,
[...] Controparte_3 Parte_3 sebbene l'adesione di tali soggetti non sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79, comma 1 CCII, questi riceveranno comunque soddisfazione in misura superiore a quanto dagli stessi ricavabile in caso di procedura liquidatoria.
In ultimo, si rileva che non sono state segnalate dall'OCC eventuali situazioni di criticità diverse da quelle di cui i creditori sono stati a suo tempo ampiamente informati.
In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.
P.Q.M.
visto l'art. 80 CCII,
OMOLOGA il concordato minore proposto da (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Marittima (AN), Via N. Bixio, 18;
CONFERMA la nomina dell'OCC, anche quale Commissario giudiziale, avv. SE
ES;
DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
4 DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
Ancona, li 30/01/2024
Il Giudice
Dr.ssa Giuliana Filippello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
in persona del Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento ex art. 74 e ss. CCII introdotto da (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Marittima (AN), Via N. Bixio, 18 (avv. Crispiani Riccardo) con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, anche per la carica di Commissario giudiziale, avv. SE ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 14/11/2023
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;
letta la relazione dell'OCC, nominato Commissario giudiziale, depositata in data
17/01/2024, dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire le proprie osservazioni e le dichiarazioni di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII); rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 372.151,67, il piano depositato dal ricorrente, è delineato come di seguito:
1. pagamento integrale delle spese di procedura: € 4.348,20;
2. pagamento del creditore privilegiato in misura pari Organizzazione_1 ad euro 30.151,80, pari al 10,22% circa del credito complessivo e più precisamente, quanto ad euro 17.251,80 mediante le risorse disponibili provenienti dal patrimonio del creditore e, limitatamente alla parte degradata al chirografo, inserita in un'apposita classe, mediante corresponsione della somma di € 12.900,00 mediante l'apporto di finanza esterna;
3. pagamento degli altri creditori chirografari, e Controparte_1 Controparte_2
a partire dal compimento del terzo anno mediante l'apporto della finanza esterna in una percentuale del 3%;
4. pagamento del creditore , in misura pari all'1%; Parte_2
1 Il piano prevede che i pagamenti vengano effettuati con le seguenti modalità:
• pagamento delle spese di procedura entro 60 giorni dalla omologazione;
• pagamento dell'importo di euro 17.251,80 mediante corresponsione dell'importo mensile di euro 479,22 per un periodo di tre anni a partire dalla fine del mese successivo rispetto a quello in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo;
• pagamento dell'importo di euro 14.400,00 mediante corresponsione dell'importo mensile di euro 600,00 a partire dalla fine del mese successivo rispetto alla scadenza del triennio di cui al punto che precede (apporto di finanza esterna da parte di
, madre di ). Persona_1 Parte_1
La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.
In particolare, si rileva che su un totale di creditori aventi diritto al voto per euro 350.551,67
(con esclusione di quelli in prededuzione e dell per la Organizzazione_1 parte di credito che non risulta capiente rispetto alle risorse del ricorrente), hanno espresso voto negativo i creditori per un importo di euro 31.329,00, pari al 8,94 %, dunque è stata superata la maggioranza richiesta dalla legge.
Inoltre, in considerazione del fatto che i creditori sono stati suddivisi in classi (3 classi), la maggioranza dei crediti ammessi al voto risulta raggiunta anche nel maggior numero di classi ai sensi dell'art. 79 comma I, terzo capoverso C.C.I.I.
Tenuto ulteriormente conto che il creditore è titolare di oltre il Organizzazione_1
50% dei crediti ammessi al voto, risulta raggiunta anche la maggioranza per teste essendo stato acquisito il consenso di 3 creditori su 4 ai sensi dell'art. 79 comma I, secondo capoverso C.C.I.I.
Pertanto, l'OCC, ha concluso la propria relazione ritenendo il concordato approvato, così da potersi dunque considerare confermato il parere favore all'omologazione già espresso nella relazione particolareggiata ex art. 76 CCII, ove era stata riscontrata la fattibilità della proposta, nonché la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.
Sussistono, con riferimento al controllo delle suddette maggioranze, le condizioni di legittimità delle operazioni di voto e corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.
2 I creditori sono stati posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dal debitore con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione del termine entro il quale poter esprimere la dichiarazione di voto.
Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati;
ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.
Ha altresì attestato che i beni di proprietà del debitore risultano privi di valore commerciale e che, in presenza di soli redditi futuri, l'attività di apprensione di flussi reddituali in una eventuale procedura di liquidazione controllata, non possa essere proseguita decorsi tre anni dall'apertura, termine che consente al debitore di ottenere l'esdebitazione.
Pertanto, il pagamento in misura parziale dei creditori privilegiati comporta la loro soddisfazione per un importo superiore a quello realizzabile nell'ipotesi alternativa rappresentata dalla liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII.
Infatti, in considerazione delle attuali condizioni reddituali del ricorrente, il cui reddito netto mensile ammonta a circa € 2.200.000, e delle spese necessarie per il suo mantenimento, in una procedura liquidatoria le risorse disponibili sono state valutate pari ad euro 25.200,00
(euro 700,00 mensili per n.36 mensilità), in assenza dell'apporto di finanza esterna.
Ne deriva che le risorse che il creditore privilegiato potrebbe ragionevolmente conseguire nell'ipotesi alternativa rappresentata dalla liquidazione controllata risulterebbero inferiori a quelle messe a disposizione nell'ambito del concordato minore pari ad € 30.200,00 circa, determinando di fatto la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
3 L'anzidetta verifica di convenienza è altresì idonea a supportare la sentenza di omologa anche con riferimento alla soddisfazione dei creditori dissenzienti Org_1
per l'ente impositore , e poiché,
[...] Controparte_3 Parte_3 sebbene l'adesione di tali soggetti non sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79, comma 1 CCII, questi riceveranno comunque soddisfazione in misura superiore a quanto dagli stessi ricavabile in caso di procedura liquidatoria.
In ultimo, si rileva che non sono state segnalate dall'OCC eventuali situazioni di criticità diverse da quelle di cui i creditori sono stati a suo tempo ampiamente informati.
In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.
P.Q.M.
visto l'art. 80 CCII,
OMOLOGA il concordato minore proposto da (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Marittima (AN), Via N. Bixio, 18;
CONFERMA la nomina dell'OCC, anche quale Commissario giudiziale, avv. SE
ES;
DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
4 DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
Ancona, li 30/01/2024
Il Giudice
Dr.ssa Giuliana Filippello
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