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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/11/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1410 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice AB LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, e , in proprio, entrambi Controparte_2 C.F._1 assistiti e difesi dall'avv. WORNDLE THOMAS e dall'avv. UNTERMARZONER CHRISTIAN;
PARTE ATTRICE
contro
, e Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
, DE129273398, per brevità ”, entrambe assistite
[...] CP_5 dall'avv. STORARI ENRICO e dall'avv. MONTANARI FILIPPO;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità del produttore pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale di Mantova adito, contrariis reiectis:
- per l'insieme degli elementi di fatto e di diritto esposti in narrativa, accertato il difetto di fabbricazione dell'autovettura attorea BMW, modello 535D XDrive Touring, telaio n. WBA5K71040D802953, immatricolata in Italia il 27.08.2018, con targa italiana FR 627 MF, condannare, ciascuna per il proprio titolo di responsabilità ed in solido fra loro, le convenute e/o al risarcimento di tutti i danni ingiustamente patiti dagli CP_5 Controparte_3 attori, quantificati in € 30.264,55 o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, condannando in solido fra loro quindi e/o al CP_5 Controparte_3 pagamento, in favore delle parti attrici, dell'importo di € 30.264,55, o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal prodursi del danno o comunque dal dì del dovuto, in subordine da oggi, al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, rimborso forfetario 15%, eventuali spese di CTU e/o CTP, spese successive occorrende, CAP ed IVA come per legge.
In via istruttoria si domanda sin d'ora l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova, esclusi eventuali giudizi o valutazioni inammissibili, nonché l'interrogatorio libero delle parti attrici (per l'interpello formale si rimanda alle richieste probatorie, formulate in capitoli separati, di cui sotto):
1. vero che con contratto di acquisto del 27.07.2018 Ing. in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., ing. comprava l'autovettura BMW, modello Controparte_2
535D XDrive Touring, telaio n. WBA5K71040D802953, immatricolata in il CP_3
27.08.2018, con targa italiana FR 627 MF fabbricata dalla convenuta , CP_5 Contr commercializzata in da (si rammostrino preventivamente al teste i CP_3 CP_3 doc. nn. 1, 2 e 3);
2. vero che il veicolo BMW, modello 535D XDrive Touring, telaio n. WBA5K71040D802953, con targa italiana FR 627 MF veniva utilizzato dall'ing. non solo per ragioni CP_1 professionali, ma anche per uso proprio e familiare (si rammostri preventivamente al teste il doc. n. 3);
3. vero che in data 03.12.2022 l'ing. mentre conduceva lungo l'autostrada Controparte_2
A22, in direzione di marcia da Bolzano a Mantova, l'autovettura BMW, modello 535D XDrive Touring, telaio n. WBA5K71040D802953 targata FR 627 MF di proprietà di Ing. sulla quale erano trasportati anche il figlio minorenne di parte Controparte_1 attrice, e la signora , giunto all'incirca nei pressi del km Persona_1 Persona_2
254 + 600, si avvedeva che il motore stava perdendo di potenza (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. 4, 5 e 6);
4. vero che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nel capitolo di prova n. 3), l'ing. fermava il veicolo nella piazzola di emergenza ed accortosi che dal cofano Controparte_2 pagina 2 di 12 motore fuoriusciva del fumo, subito si adoperava per far scendere dall'automobile i due passeggeri, togliendo anche le borse da viaggio contenenti gli effetti personali, posto che dal vano motore si erano autonomamente sviluppate delle fiamme che in poco si propagavano ed avvolgevano tutto il mezzo (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 36);
5. vero che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nel capitolo di prova n. 3), interveniva in loco la Polizia Stradale di Verona Sud, segnatamente l'Assistente C. coord.
e l'Agente ed il Corpo dei Vigili del Fuoco di Mantova, Persona_3 Testimone_1 in particolare il Cqe unitamente al Vc , Vc il Persona_4 Persona_5 Persona_6
Vig ed il Vc che accertavano che l'autovettura BMW era Persona_7 Persona_8 completamente avvolta dalle fiamme (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. da 4 a 10, 36);
6. vero che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nel capitolo di prova n. 3), il Corpo dei Vigili del Fuoco di Mantova, in particolare il Cqe unitamente al Vc Persona_4 Per_5
Vc , il Vig ed il Vc spegnevano il rogo
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8
e raffreddavano il veicolo bruciato (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. da 4 a 10, 36);
7. vero che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nel capitolo di prova n. 3), l'Assistente C. coord. e l'Agente della Polizia Stradale Persona_3 Testimone_1 di Verona accertavano che a causa dell'incendio del veicolo per autocombustione era rimasta danneggiata la società proprietaria di quel tratto autostradale, ossia l'odierna convenuta essendo stati danneggiati a causa del fuoco circa Controparte_6
5 mq di asfalto bituminoso, n. 2 lame di sicurvia e n. 3 barriere antirumore (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. 4 e 6, 36);
8. vero che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nel capitolo di prova n. 3), veniva chiamato il Soccorso stradale ed il veicolo veniva quindi rimosso dalla piazzola di emergenza dall'officina meccanica Vangelista s.n.c. di LE OC (VR), che procedeva quindi a trasportarlo presso la propria officina e a rottamarlo in data 07.12.2022 (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. 11 e 12);
9. vero che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nel capitolo di prova n. 3), l'ing. girava i video contrassegnati dai nn. 7, 8 9 e scattava le fotografie di cui Controparte_2 al doc. n. 10 raffiguranti l'autovettura BMW, modello 535D XDrive Touring, telaio n. WBA5K71040D802953 targata FR 627 MF in sosta sulla piazzola di emergenza lungo la A22 nei pressi del km 254 + 600 (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. 7, 8, 9,
10, 36);
10. vero che il 03.12.2022, l'ing. privato del proprio mezzo a causa del Controparte_2 rogo, noleggiava quindi un veicolo sostituivo, una Citroen C3, presso per Controparte_7 il periodo dal 03.12.2022 al 07.12.2022 (si rammostri preventivamente al teste il doc. n. 13);
pagina 3 di 12 11. vero che l'attrice ha pagato la fattura n. 27613608-4 del 13.12.2022, emessa dalla
[...]
per il noleggio del veicolo sostitutivo (si rammostri preventivamente al teste il CP_7 doc. n. 13); 12. vero che in data 14.12.2022 parte attrice – a mezzo del proprio legale – denunciava alle convenute, e l'incendio occorso alla propria CP_5 Controparte_3 automobile, segnalando il difetto di costruzione del veicolo incendiato e domandando il risarcimento dei danni patiti (si rammostri preventivamente al teste il doc. n. 14); 13. vero che a partire dal 27.07.2018, data di acquisto del veicolo, e sino al 03.12.2022, giorno dell'incendio dell'auto, parte attrice manuteneva il proprio veicolo, facendo eseguire i previsti tagliandi e revisioni, segnatamente faceva eseguire sul proprio veicolo le manutenzioni riportate nel libretto di assistenza digitale (si rammostrino preventivamente al teste i doc. n. 27, 30 e 35);
14. vero che a partire dal 2018 ed anche nel corso degli anni 2020 e 2022
[...] Contr
e/o avevano effettuato un richiamo di alcuni veicoli Controparte_8 CP_3 dalle stesse fabbricati, fra cui l'autovettura BMW, modello 535D XDrive Touring, Diesel, indicando la seguente motivazione: “Il glicol può fuoriuscire dal radiatore del ricircolo dei gas di scarico (EGR) / C'è la possibilità che il glicol presente nei gas di scarico caldi possa incendiarsi insieme ai residui di olio, con conseguente pericolo di incendio” (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. 4, 16, 17, 31, 35);
15. vero che, come risulta dal libretto di assistenza digitale delle manutenzioni eseguite sulla vettura BMW telaio WBA5K71040D802953, tale vettura non è stata oggetto del richiamo disposto da e/o di cui al capitolo di prova Controparte_8 Controparte_3
n. 13) (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. 30, 4, 16, 17, 31, 35);
16. vero che presso l'officina meccanica Vangelista s.n.c., dove in data 03.12.2022 veniva da quest'ultima trasportata e poi rottamata l'automobile di parte attrice distrutta dall'incendio, si trovava depositato, per lo meno sino al 06.09.2023, analogo veicolo BMW incendiatosi per autocombustione (si rammostri preventivamente al teste il doc. n. 18);
17. vero che in data 05.12.2022 l'ing. si recava di persona presso la CP_1 concessionaria ufficiale BMW di NO, ove denunciava CP_9 CP_10
l'occorso ed il danno subito alla propria autovettura e che in tale circostanza il tecnico incaricato, sig. , dopo aver domandato all'odierno attore il nominativo della Tes_2 carrozzeria dove era stata trasportata la vettura incendiata, riferiva a quest'ultimo “che avrebbero inviato un perito per visionare il mezzo, anche se l'origine dell'incendio stesso era palese, trattandosi di un vizio di produzione del veicolo”;
18. vero che in data 30.11.2022 l'officina su incarico delle parti Controparte_11 attrici, aveva montato 4 nuove gomme termiche sull'autovettura BMW, modello 535D XDrive Touring, telaio n. WBA5K71040D802953, targata FR 627 MF (si rammostri previamente al teste il doc. n. 20);
pagina 4 di 12 19. vero che l'attrice ha pagato la fattura n. 22/51/01105 del 30.11.2022 emessa dalla per quattro nuove gomme termiche ed il montaggio delle stesse Controparte_11
(si rammostri previamente al teste il doc. n. 20);
20. vero che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nel capitolo di prova n. 3), l'ing.
dopo aver aiutato a scendere dal veicolo il figlio e la Controparte_2 Persona_1 sig.ra , prelevava le borse e gli effetti personali, tra cui quattro giacche di marca Persona_2
OR AC e HU BO che, pur riposte lontano dal veicolo in fiamme, venivano rovinate e danneggiate da frammenti di brace schizzati via dal veicolo incendiato a causa di piccole esplosioni (si rammostri preventivamente al teste il doc. n. 23).
Si indicano quali testi: - , residente a [...]; - Assistente Persona_2
C. coord. c/o Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Stradale di Verona Sud;
Persona_3
- Agente c/o Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Stradale di Verona Testimone_1
Sud; - Cqe c/o Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Mantova;
Persona_4
- Vc c/o Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Mantova;
- Vc Persona_5
c/o Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Mantova;
- Vig Persona_6
c/o Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Mantova;
- Vc Persona_7 [...]
c/o Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Mantova;
- Per_8 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., via San Leonardo 13, Controparte_12
(37060) LE OC (VR); - , c/o via Julius Tes_2 Controparte_13
Durst 26, (39042) NO (BZ); - in persona del legale Controparte_13 rappresentante p.t., via Julius Durst 26, (39042) NO (BZ); - Controparte_11
in persona del legale rappresentante p.t., Spitalweise 15, 39043 Chiusa (BZ).
[...]
Si richiede sin d'ora l'ammissione dei testimoni indicati e di altri riservati, da indicarsi nei termini di legge, a controprova sugli eventuali capitoli di prova di controparte che dovessero essere ammessi.
Fermo restando che le controparti, nel proprio atto introduttivo, hanno già confermato le circostanze indicate nella richiesta di interrogatorio formale formulata dalle parti attrici e da ritenersi quale confessione stragiudiziale, per scrupolo difensivo si ribadisce e si reitera la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale delle convenute , in persona CP_5 del legale rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 sulle seguenti circostanze:
a) vero che a partire dal 2018 ed anche nel corso degli anni 2020 e 2022 Controparte_8
e/o avevano effettuato un richiamo di alcuni veicoli dalle stesse
[...] Controparte_3 fabbricati, fra cui l'autovettura BMW, modello 535D XDrive Touring, Diesel, indicando la seguente motivazione: “Il glicol può fuoriuscire dal radiatore del ricircolo dei gas di scarico (EGR) / C'è la possibilità che il glicol presente nei gas di scarico caldi possa incendiarsi insieme ai residui di olio, con conseguente pericolo di incendio” (si rammostrino preventivamente alle convenute i doc. nn. 4, 16, 17, 31);
pagina 5 di 12 b) vero che, come risulta dal libretto di assistenza digitale delle manutenzioni eseguite sulla vettura BMW telaio WBA5K71040D802953, tale vettura non è stata oggetto del richiamo disposto da e/o di cui alla circostanza a). Controparte_8 Controparte_3
Si domanda, altresì, che l'On.le G.I., Voglia disporre la seguente consulenza tecnica d'ufficio, con riserva di integrazione dei quesiti: Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentiti i consulenti tecnici di parte, espletata in forza dei relativi poteri da attribuire allo stesso, ogni altra più opportuna indagine, acquisito ogni altro documento ed informazioni necessari, accerti le cause dell'incendio dell'autovettura BMW, modello 535D XDrive Touring, telaio n. WBA5K71040D802953, targata FR 627 MF e se queste siano riconducibili ad un difetto di fabbricazione del veicolo medesimo. In caso affermativo, descriva i danni subiti dalle parti attrici e valuti la congruità della quantificazione di tali danni operata da Ing. e ing. ” Controparte_1 Controparte_2
Per parte convenuta: “In via preliminare
Per quanto illustrato in narrativa:
- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
- Accertare la carenza di interesse ad agire dell'ing. e di conseguenza disporre CP_1
l'estromissione dal giudizio;
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in quanto carente Controparte_3 della qualità di costruttore del mezzo oggetto di causa, così come di quella di venditore, disponendone l'estromissione con rifusione delle spese di lite.
In via principale
Respingersi tutte le domande formulate da e dall' Controparte_1 [...]
nei confronti delle convenute e Parte_1 Controparte_3 [...]
, perché infondate sia in fatto Controparte_14 che in diritto.
In via istruttoria
Respingersi la richiesta di CTU svolta, con rigetto dei capitoli di prova per testi formulati e dell'interrogatorio formale, sempre i motivi esaminati in narrativa. Accogliersi le richieste formulate con le memorie istruttorie e di replica.
In ogni caso
Condannare gli attori al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.”
pagina 6 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Gli attori hanno agito in giudizio allegando:
- che la società , in persona del legale rappresentante Controparte_1
ha acquistato il 27.07.2018 l'auto BMW, modello D535D XDrive Controparte_2
Touring, telaio n. WBA5K71040D802953, immatricolata in il 27.08.2018, con targa CP_3 italiana FR 627 MF, fabbricata dalla convenuta e commercializzata in anche CP_15 CP_3 da Controparte_3
- che il 3.12.2022 conduceva l'auto lungo l'autostrada A22, in Controparte_2 direzione Bolzano-Mantova, trasportando il figlio minorenne e la sig.ra Persona_2 quando, giunto al km 254 + 600, nel Comune di San Giorgio Bigarello (MN), il motore perdeva potenza;
l'attore, dunque, si fermava nella piazzola di emergenza, adoperandosi per far scendere i due passeggieri e rimuovere gli effetti personali dall'auto, posto che dal vano motore si erano sviluppate delle fiamme, che avvolgevano l'intero mezzo;
- che le modalità con cui si è sviluppato l'incendio inducono a escludere la natura dolosa o il fatto del terzo nella causazione del sinistro, mentre la regolare manutenzione del veicolo induce a escludere qualsiasi negligenza del proprietario nella causazione dello stesso, dovendo rinvenirsi la causa dell'incendio in un difetto di fabbricazione dell'auto, peraltro noto al produttore che, già a partire dal 2018 e poi nel 2020 e 2022, aveva effettuato una campagna di richiamo per rischio incendio per auto del medesimo modello di quella oggetto del presente giudizio, mai richiamata dalla casa di produzione.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito, evocando la responsabilità del produttore e quantificando il danno sulla base del valore ante sinistro dell'auto incendiata, delle spese di immatricolazione del nuovo mezzo acquistato per sostituire quello danneggiato, del costo delle gomme termiche da poco installate sul veicolo incendiato, delle spese di traino e rottamazione dello stesso veicolo, delle spese di noleggio dell'auto sostitutiva e di quelle di acquisto di nuove giacche a seguito del danneggiamento di quelle di proprietà dei passeggeri del veicolo, dell'aumento del premio assicurativo RCA, oltre che delle spese legali sostenute, per complessivi 30.264,55 Euro.
2. Si sono costituite le convenute, eccependo preliminarmente: la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, mancando l'atto della parte in diritto;
la carenza di interesse ad agire dell'attore in proprio, posto che il veicolo Controparte_2 incendiato era di proprietà della società attrice e tutte le fatture prodotte sono a carico della stessa;
la produzione di documenti in lingua tedesca, non tradotti;
la carenza di legittimazione passiva di posto che il veicolo non è stato venduto dalla predetta Controparte_3 società, né è stato importato in dalla stessa, che neppure è la costruttrice del mezzo. CP_3
pagina 7 di 12 Nel merito, le società convenute hanno evidenziato, da un lato, come il codice del consumo non sia applicabile nel caso di specie, data la qualificazione giuridica dello
[...] proprietario del veicolo, e data la veste professionale di Controparte_1
; dall'altro, come non sia stato provato né il difetto di costruzione Controparte_2 evocato, né la colpa del produttore, né il nesso causale tra i due, evidenziando l'impossibilità di determinare le cause dell'incendio, in ragione del fatto che il veicolo è stato demolito subito dopo il sinistro.
3. Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., nel corso della prima udienza di comparizione, la scrivente ha formulato proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., alla quale parte attrice ha dichiarato di aderire, al contrario di parte convenuta.
4. Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ritenute le prove orali formulate dalle parti superflue ai fini del decidere e ritenuta superflua ed esplorativa la CTU sollecitata da parte attrice, la causa è stata rimessa in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e repliche, sulle conclusioni formulate dalle parti come in epigrafe trascritte.
*** 5. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte convenuta
6. Appare infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte convenuta per asserita indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
7. Appaiono infatti evidenti e chiari, alla luce del portato letterale e del tenore complessivo dell'atto, tanto il petitum quanto la causa petendi, avendo gli attori invocato sia la responsabilità del produttore come disciplinata dal Codice del Consumo, sia la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. delle parti convenute.
8. Sull'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attore in Controparte_2 proprio
9. Deve ritenersi parimenti infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attore in proprio, pure formulata da parte convenuta. Controparte_2
10. Sebbene, infatti, proprietario del mezzo incendiato sia lo Controparte_1
in citazione è stato domandato, tra l'altro, il risarcimento del danno subito dalle
[...] quattro giacche di marca OR AC e HU BO, andate distrutte a causa del rogo dell'autoveicolo, che costituiscono pacificamente beni personali di , Controparte_2 quale persona fisica utilizzatrice del mezzo incendiato.
E' dunque evidente l'interesse dello stesso ad agire per il risarcimento dei danni personalmente subiti.
pagina 8 di 12 11. Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Controparte_3
12. Appare, da ultimo, solo in parte infondata l'ulteriore eccezione preliminare formulata dalle società convenute, relativa alla carenza di legittimazione passiva di CP_3
[...]
13. Come correttamente osservato dall'attore, infatti, devono evocarsi sul punto i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE con sentenza n. 157/2024 del 19.12.2024 nella causa C- 157/23, pronuncia con la quale, nell'interpretare l'art. 3 par. 1 della Direttiva 85/374/CEE del Consiglio Europeo del 25.07.1985 [ora a lettera d) del comma 2. Articolo 128 Codice del Consumo], in caso del tutto simile, è stato affermato che “… il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona fisica che si presenta come produttore» di detto prodotto … qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest'ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest'ultimo e, dall'altro, con il nome del produttore …”.
Dunque, per il solo fatto che il fornitore utilizzi nella propria denominazione il marchio apposto dal produttore sul prodotto, detto fornitore diviene responsabile del prodotto stesso alla stregua del produttore, secondo la disciplina consumeristica.
14. Tale principio è senza dubbio applicabile al caso di specie, quantomeno con riferimento alle domande formulate dall'attore in proprio, dovendosi ritenere Controparte_2 sussistente la legittimazione passiva di n applicazione della disciplina Controparte_3 consumeristica.
15. Il predetto attore, infatti, deve qualificarsi come consumatore, in quanto pacificamente persona fisica utilizzatrice del veicolo di cui è causa per ragioni estranee all'attività professionale.
D'altronde, non può esservi dubbio che il predetto attore possa ricorrere all'istituto della responsabilità del produttore ovvero del fornitore per prodotto difettoso previsto dal Codice del Consumo, la cui applicabilità consegue al mero utilizzo del prodotto difettoso da parte della vittima persona fisica, con la conseguenza che "legittimati a far valere la pretesa risarcitoria in forza di tale disciplina risultano tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'"utilizzatore" in senso lato" (Cass. sez. III sent. 13458 del 29.5.2013).
16. Diversamente, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...] in merito alle domande risarcitorie formulate dall'attore CP_3 [...] persona giuridica, per le quali non trova certo applicazione la Controparte_1 disciplina consumeristica, potendosi al più ritenere sussistente un profilo di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in capo al produttore del veicolo, CP_5 pagina 9 di 12 Non è stato neppure allegato, infatti, che la società ia produttrice (né, Controparte_3 per vero, venditrice, escludendosi così anche eventuali profili di responsabilità contrattuale) dell'autovettura oggetto di causa, dovendosi dunque escludere la legittimazione passiva della stessa quando alle domande formulate dalla Controparte_1
17. Sulla fondatezza nel merito della domanda attorea
18. Sciolte le questioni preliminari, venendo al merito della controversia, la domanda deve ritenersi in ogni caso infondata.
19. Tanto ove la fattispecie sia da ritenersi qualificabile come responsabilità per danno da prodotti difettosi ai sensi degli artt. 114-127 del Titolo II, Parte IV del Codice del Consumo, quanto ove sia da ritenersi applicabile al caso di specie la norma generale di cui all'art. 2043 c.c., la domanda attorea non, infatti, risulta sufficientemente provata, con riferimento alla prova del difetto di costruzione allegato dagli attori, considerato che su di essi gravava l'onere di provare il predetto elemento costitutivo della domanda.
20. Quanto all'ipotesi di responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotti difettosi, infatti, pur essendo essa sganciata dall'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al produttore o fornitore, non assume la configurazione giuridica di una responsabilità oggettiva, bensì ha natura presunta (Cass. n. 8224/2025; Cass n. 13458/2013; Cass. n. 15851/2015; Cass. n. 3258/2016; Cass. n. 29828/2018; Cass. n. 11317/2022).
Peraltro, ai sensi dell'art. 120 cod. cons., il danneggiato ha l'onere di dimostrare il danno patito, il difetto del prodotto e il nesso causale che correla il primo al secondo, mentre grava sul produttore la prova dei “fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118”.
Ferma la presunzione introdotta dalla norma, dunque, resta l'onere in capo all'attore di provare il difetto del prodotto e il nesso causale con la causazione del danno di cui è chiesto il risarcimento.
21. Ciò può dirsi, a maggior ragione, nella seconda ipotesi, ove sia evocabile un profilo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dal momento che l'accertamento della responsabilità richiede, in questo caso, una rigorosa e precisa prova, da parte di chi chieda il risarcimento, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
22. Ciò premesso in linea teorica, nel caso di specie risulta impossibile accertare con la dovuta precisione le cause dell'incendio che ha coinvolto il veicolo, posto che è pacifico che lo stesso sia stato demolito, peraltro prima ancora che fosse consentito alle società convenute di esaminarlo tramite propri periti.
pagina 10 di 12 Appare dunque impossibile, in concreto, eseguire una CTU per accertare le cause dell'evento, sebbene la stessa sia stata sollecitata dagli attori.
L'accertamento tecnico, infatti, non avrebbe potuto che svolgersi sui documenti versati in atti (docc. da 4 a 10 fascicolo attoreo), ovvero sui video effettuati dall'attore e sui verbali della Polizia intervenuta, che ha recepito le dichiarazioni attoree, senza che tali documenti – evidentemente – possano fornire indicazioni certe sulla causa effettiva dell'incendio, verificabile solo attraverso un esame diretto del veicolo.
23. Neppure possono ritenersi dirimenti le ulteriori allegazioni circa il fatto che un difetto di fabbricazione dei veicoli dello stesso tipo di quello incendiato fosse noto alla società produttrice, che tra il 2018 e il 2022 aveva effettuato alcuni richiami per veicoli BMW modello 535 XDrive per rischi di incendio.
Sebbene la circostanza sia documentata e di certo suggestiva, è stato pacificamente ammesso da parte attrice, e confermato dalle società convenute, come il veicolo di cui è causa non sia mai stato richiamato, dovendosi dunque supporre legittimamente che il rischio derivante dal predetto difetto di costruzione non riguardasse lo specifico lotto di cui l'automobile in oggetto faceva parte o comunque il veicolo in sé.
24. Tale valutazione appare avvalorata considerando che l'auto in questione, immatricolata la prima volta nel 2015 (dunque sette anni prima del sinistro) aveva già percorso oltre 179.000 km, come riferito dallo stesso attore, senza che sia stata allegata l'emersione di problemi simili per tutta la durata dell'utilizzo antecedente all'incendio del 3.12.2022 e che non sia in alcun modo possibile verificare in concreto quale fosse lo stato di conservazione e manutenzione del veicolo, demolito all'indomani del sinistro.
25. Appare poi del tutto ininfluente l'allegazione attorea per cui presso l'officina meccanica Vangelista s.n.c., dove il veicolo di cui è causa veniva trasportato dopo l'evento, si trovasse depositato analogo veicolo BMW, asseritamente anch'esso incendiatosi per autocombustione.
26. Non è stata, dunque, sufficientemente provata, in modo rigoroso, dall'attore né l'esistenza del difetto di costruzione dello specifico veicolo di cui è causa, né, conseguentemente, l'esistenza di un nesso causale tra lo stesso e l'evento dannoso.
27. Per queste ragioni la domanda va rigettata in quanto infondata.
28. Nell'impossibilità di procedere, tramite CTU, all'esame tecnico del veicolo, non più disponibile, al fine di accertare le reali cause dell'incendio, appaiono superflue le ulteriori istanze istruttorie formulate da parte attrice e reiterate finanche in sede di precisazione delle conclusioni, che appaiono tutte superflue o comunque irrilevanti ai fini del giudizio.
pagina 11 di 12 29. Da ultimo, non appare meritevole di accoglimento la domanda attorea di rimessione nei termini per la produzione dell'articolo di giornale allegato alla comparsa conclusionale, trattandosi di documento del tutto irrilevante ai fini di cui è causa.
30. Sulle spese di lite
31. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico degli attori in solido.
32. Esse sono dunque liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore della controversia (ossia del valore della domanda) e della moderata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda formulata dalle società convenute;
2) rigetta l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attore Controparte_2 formulata dalla società convenute;
3) dichiara la carenza di legittimazione passiva della convenuta on Controparte_3 riferimento alle domande svolte dalla società attrice Controparte_1
4) rigetta nel merito le domande formulate dagli attori;
5) condanna gli attori a Controparte_1 Controparte_2 rifondere alle convenute e Controparte_3 Controparte_4 le spese di lite, che si liquidano in Euro 7.616,00 per compensi,
[...] oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Mantova in data 20/11/2025
La Giudice
AB LI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice AB LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, e , in proprio, entrambi Controparte_2 C.F._1 assistiti e difesi dall'avv. WORNDLE THOMAS e dall'avv. UNTERMARZONER CHRISTIAN;
PARTE ATTRICE
contro
, e Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
, DE129273398, per brevità ”, entrambe assistite
[...] CP_5 dall'avv. STORARI ENRICO e dall'avv. MONTANARI FILIPPO;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità del produttore pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale di Mantova adito, contrariis reiectis:
- per l'insieme degli elementi di fatto e di diritto esposti in narrativa, accertato il difetto di fabbricazione dell'autovettura attorea BMW, modello 535D XDrive Touring, telaio n. WBA5K71040D802953, immatricolata in Italia il 27.08.2018, con targa italiana FR 627 MF, condannare, ciascuna per il proprio titolo di responsabilità ed in solido fra loro, le convenute e/o al risarcimento di tutti i danni ingiustamente patiti dagli CP_5 Controparte_3 attori, quantificati in € 30.264,55 o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, condannando in solido fra loro quindi e/o al CP_5 Controparte_3 pagamento, in favore delle parti attrici, dell'importo di € 30.264,55, o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal prodursi del danno o comunque dal dì del dovuto, in subordine da oggi, al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, rimborso forfetario 15%, eventuali spese di CTU e/o CTP, spese successive occorrende, CAP ed IVA come per legge.
In via istruttoria si domanda sin d'ora l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova, esclusi eventuali giudizi o valutazioni inammissibili, nonché l'interrogatorio libero delle parti attrici (per l'interpello formale si rimanda alle richieste probatorie, formulate in capitoli separati, di cui sotto):
1. vero che con contratto di acquisto del 27.07.2018 Ing. in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., ing. comprava l'autovettura BMW, modello Controparte_2
535D XDrive Touring, telaio n. WBA5K71040D802953, immatricolata in il CP_3
27.08.2018, con targa italiana FR 627 MF fabbricata dalla convenuta , CP_5 Contr commercializzata in da (si rammostrino preventivamente al teste i CP_3 CP_3 doc. nn. 1, 2 e 3);
2. vero che il veicolo BMW, modello 535D XDrive Touring, telaio n. WBA5K71040D802953, con targa italiana FR 627 MF veniva utilizzato dall'ing. non solo per ragioni CP_1 professionali, ma anche per uso proprio e familiare (si rammostri preventivamente al teste il doc. n. 3);
3. vero che in data 03.12.2022 l'ing. mentre conduceva lungo l'autostrada Controparte_2
A22, in direzione di marcia da Bolzano a Mantova, l'autovettura BMW, modello 535D XDrive Touring, telaio n. WBA5K71040D802953 targata FR 627 MF di proprietà di Ing. sulla quale erano trasportati anche il figlio minorenne di parte Controparte_1 attrice, e la signora , giunto all'incirca nei pressi del km Persona_1 Persona_2
254 + 600, si avvedeva che il motore stava perdendo di potenza (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. 4, 5 e 6);
4. vero che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nel capitolo di prova n. 3), l'ing. fermava il veicolo nella piazzola di emergenza ed accortosi che dal cofano Controparte_2 pagina 2 di 12 motore fuoriusciva del fumo, subito si adoperava per far scendere dall'automobile i due passeggeri, togliendo anche le borse da viaggio contenenti gli effetti personali, posto che dal vano motore si erano autonomamente sviluppate delle fiamme che in poco si propagavano ed avvolgevano tutto il mezzo (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 36);
5. vero che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nel capitolo di prova n. 3), interveniva in loco la Polizia Stradale di Verona Sud, segnatamente l'Assistente C. coord.
e l'Agente ed il Corpo dei Vigili del Fuoco di Mantova, Persona_3 Testimone_1 in particolare il Cqe unitamente al Vc , Vc il Persona_4 Persona_5 Persona_6
Vig ed il Vc che accertavano che l'autovettura BMW era Persona_7 Persona_8 completamente avvolta dalle fiamme (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. da 4 a 10, 36);
6. vero che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nel capitolo di prova n. 3), il Corpo dei Vigili del Fuoco di Mantova, in particolare il Cqe unitamente al Vc Persona_4 Per_5
Vc , il Vig ed il Vc spegnevano il rogo
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8
e raffreddavano il veicolo bruciato (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. da 4 a 10, 36);
7. vero che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nel capitolo di prova n. 3), l'Assistente C. coord. e l'Agente della Polizia Stradale Persona_3 Testimone_1 di Verona accertavano che a causa dell'incendio del veicolo per autocombustione era rimasta danneggiata la società proprietaria di quel tratto autostradale, ossia l'odierna convenuta essendo stati danneggiati a causa del fuoco circa Controparte_6
5 mq di asfalto bituminoso, n. 2 lame di sicurvia e n. 3 barriere antirumore (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. 4 e 6, 36);
8. vero che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nel capitolo di prova n. 3), veniva chiamato il Soccorso stradale ed il veicolo veniva quindi rimosso dalla piazzola di emergenza dall'officina meccanica Vangelista s.n.c. di LE OC (VR), che procedeva quindi a trasportarlo presso la propria officina e a rottamarlo in data 07.12.2022 (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. 11 e 12);
9. vero che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nel capitolo di prova n. 3), l'ing. girava i video contrassegnati dai nn. 7, 8 9 e scattava le fotografie di cui Controparte_2 al doc. n. 10 raffiguranti l'autovettura BMW, modello 535D XDrive Touring, telaio n. WBA5K71040D802953 targata FR 627 MF in sosta sulla piazzola di emergenza lungo la A22 nei pressi del km 254 + 600 (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. 7, 8, 9,
10, 36);
10. vero che il 03.12.2022, l'ing. privato del proprio mezzo a causa del Controparte_2 rogo, noleggiava quindi un veicolo sostituivo, una Citroen C3, presso per Controparte_7 il periodo dal 03.12.2022 al 07.12.2022 (si rammostri preventivamente al teste il doc. n. 13);
pagina 3 di 12 11. vero che l'attrice ha pagato la fattura n. 27613608-4 del 13.12.2022, emessa dalla
[...]
per il noleggio del veicolo sostitutivo (si rammostri preventivamente al teste il CP_7 doc. n. 13); 12. vero che in data 14.12.2022 parte attrice – a mezzo del proprio legale – denunciava alle convenute, e l'incendio occorso alla propria CP_5 Controparte_3 automobile, segnalando il difetto di costruzione del veicolo incendiato e domandando il risarcimento dei danni patiti (si rammostri preventivamente al teste il doc. n. 14); 13. vero che a partire dal 27.07.2018, data di acquisto del veicolo, e sino al 03.12.2022, giorno dell'incendio dell'auto, parte attrice manuteneva il proprio veicolo, facendo eseguire i previsti tagliandi e revisioni, segnatamente faceva eseguire sul proprio veicolo le manutenzioni riportate nel libretto di assistenza digitale (si rammostrino preventivamente al teste i doc. n. 27, 30 e 35);
14. vero che a partire dal 2018 ed anche nel corso degli anni 2020 e 2022
[...] Contr
e/o avevano effettuato un richiamo di alcuni veicoli Controparte_8 CP_3 dalle stesse fabbricati, fra cui l'autovettura BMW, modello 535D XDrive Touring, Diesel, indicando la seguente motivazione: “Il glicol può fuoriuscire dal radiatore del ricircolo dei gas di scarico (EGR) / C'è la possibilità che il glicol presente nei gas di scarico caldi possa incendiarsi insieme ai residui di olio, con conseguente pericolo di incendio” (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. 4, 16, 17, 31, 35);
15. vero che, come risulta dal libretto di assistenza digitale delle manutenzioni eseguite sulla vettura BMW telaio WBA5K71040D802953, tale vettura non è stata oggetto del richiamo disposto da e/o di cui al capitolo di prova Controparte_8 Controparte_3
n. 13) (si rammostrino preventivamente al teste i doc. nn. 30, 4, 16, 17, 31, 35);
16. vero che presso l'officina meccanica Vangelista s.n.c., dove in data 03.12.2022 veniva da quest'ultima trasportata e poi rottamata l'automobile di parte attrice distrutta dall'incendio, si trovava depositato, per lo meno sino al 06.09.2023, analogo veicolo BMW incendiatosi per autocombustione (si rammostri preventivamente al teste il doc. n. 18);
17. vero che in data 05.12.2022 l'ing. si recava di persona presso la CP_1 concessionaria ufficiale BMW di NO, ove denunciava CP_9 CP_10
l'occorso ed il danno subito alla propria autovettura e che in tale circostanza il tecnico incaricato, sig. , dopo aver domandato all'odierno attore il nominativo della Tes_2 carrozzeria dove era stata trasportata la vettura incendiata, riferiva a quest'ultimo “che avrebbero inviato un perito per visionare il mezzo, anche se l'origine dell'incendio stesso era palese, trattandosi di un vizio di produzione del veicolo”;
18. vero che in data 30.11.2022 l'officina su incarico delle parti Controparte_11 attrici, aveva montato 4 nuove gomme termiche sull'autovettura BMW, modello 535D XDrive Touring, telaio n. WBA5K71040D802953, targata FR 627 MF (si rammostri previamente al teste il doc. n. 20);
pagina 4 di 12 19. vero che l'attrice ha pagato la fattura n. 22/51/01105 del 30.11.2022 emessa dalla per quattro nuove gomme termiche ed il montaggio delle stesse Controparte_11
(si rammostri previamente al teste il doc. n. 20);
20. vero che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nel capitolo di prova n. 3), l'ing.
dopo aver aiutato a scendere dal veicolo il figlio e la Controparte_2 Persona_1 sig.ra , prelevava le borse e gli effetti personali, tra cui quattro giacche di marca Persona_2
OR AC e HU BO che, pur riposte lontano dal veicolo in fiamme, venivano rovinate e danneggiate da frammenti di brace schizzati via dal veicolo incendiato a causa di piccole esplosioni (si rammostri preventivamente al teste il doc. n. 23).
Si indicano quali testi: - , residente a [...]; - Assistente Persona_2
C. coord. c/o Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Stradale di Verona Sud;
Persona_3
- Agente c/o Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Stradale di Verona Testimone_1
Sud; - Cqe c/o Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Mantova;
Persona_4
- Vc c/o Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Mantova;
- Vc Persona_5
c/o Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Mantova;
- Vig Persona_6
c/o Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Mantova;
- Vc Persona_7 [...]
c/o Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Mantova;
- Per_8 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., via San Leonardo 13, Controparte_12
(37060) LE OC (VR); - , c/o via Julius Tes_2 Controparte_13
Durst 26, (39042) NO (BZ); - in persona del legale Controparte_13 rappresentante p.t., via Julius Durst 26, (39042) NO (BZ); - Controparte_11
in persona del legale rappresentante p.t., Spitalweise 15, 39043 Chiusa (BZ).
[...]
Si richiede sin d'ora l'ammissione dei testimoni indicati e di altri riservati, da indicarsi nei termini di legge, a controprova sugli eventuali capitoli di prova di controparte che dovessero essere ammessi.
Fermo restando che le controparti, nel proprio atto introduttivo, hanno già confermato le circostanze indicate nella richiesta di interrogatorio formale formulata dalle parti attrici e da ritenersi quale confessione stragiudiziale, per scrupolo difensivo si ribadisce e si reitera la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale delle convenute , in persona CP_5 del legale rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 sulle seguenti circostanze:
a) vero che a partire dal 2018 ed anche nel corso degli anni 2020 e 2022 Controparte_8
e/o avevano effettuato un richiamo di alcuni veicoli dalle stesse
[...] Controparte_3 fabbricati, fra cui l'autovettura BMW, modello 535D XDrive Touring, Diesel, indicando la seguente motivazione: “Il glicol può fuoriuscire dal radiatore del ricircolo dei gas di scarico (EGR) / C'è la possibilità che il glicol presente nei gas di scarico caldi possa incendiarsi insieme ai residui di olio, con conseguente pericolo di incendio” (si rammostrino preventivamente alle convenute i doc. nn. 4, 16, 17, 31);
pagina 5 di 12 b) vero che, come risulta dal libretto di assistenza digitale delle manutenzioni eseguite sulla vettura BMW telaio WBA5K71040D802953, tale vettura non è stata oggetto del richiamo disposto da e/o di cui alla circostanza a). Controparte_8 Controparte_3
Si domanda, altresì, che l'On.le G.I., Voglia disporre la seguente consulenza tecnica d'ufficio, con riserva di integrazione dei quesiti: Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentiti i consulenti tecnici di parte, espletata in forza dei relativi poteri da attribuire allo stesso, ogni altra più opportuna indagine, acquisito ogni altro documento ed informazioni necessari, accerti le cause dell'incendio dell'autovettura BMW, modello 535D XDrive Touring, telaio n. WBA5K71040D802953, targata FR 627 MF e se queste siano riconducibili ad un difetto di fabbricazione del veicolo medesimo. In caso affermativo, descriva i danni subiti dalle parti attrici e valuti la congruità della quantificazione di tali danni operata da Ing. e ing. ” Controparte_1 Controparte_2
Per parte convenuta: “In via preliminare
Per quanto illustrato in narrativa:
- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
- Accertare la carenza di interesse ad agire dell'ing. e di conseguenza disporre CP_1
l'estromissione dal giudizio;
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in quanto carente Controparte_3 della qualità di costruttore del mezzo oggetto di causa, così come di quella di venditore, disponendone l'estromissione con rifusione delle spese di lite.
In via principale
Respingersi tutte le domande formulate da e dall' Controparte_1 [...]
nei confronti delle convenute e Parte_1 Controparte_3 [...]
, perché infondate sia in fatto Controparte_14 che in diritto.
In via istruttoria
Respingersi la richiesta di CTU svolta, con rigetto dei capitoli di prova per testi formulati e dell'interrogatorio formale, sempre i motivi esaminati in narrativa. Accogliersi le richieste formulate con le memorie istruttorie e di replica.
In ogni caso
Condannare gli attori al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.”
pagina 6 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Gli attori hanno agito in giudizio allegando:
- che la società , in persona del legale rappresentante Controparte_1
ha acquistato il 27.07.2018 l'auto BMW, modello D535D XDrive Controparte_2
Touring, telaio n. WBA5K71040D802953, immatricolata in il 27.08.2018, con targa CP_3 italiana FR 627 MF, fabbricata dalla convenuta e commercializzata in anche CP_15 CP_3 da Controparte_3
- che il 3.12.2022 conduceva l'auto lungo l'autostrada A22, in Controparte_2 direzione Bolzano-Mantova, trasportando il figlio minorenne e la sig.ra Persona_2 quando, giunto al km 254 + 600, nel Comune di San Giorgio Bigarello (MN), il motore perdeva potenza;
l'attore, dunque, si fermava nella piazzola di emergenza, adoperandosi per far scendere i due passeggieri e rimuovere gli effetti personali dall'auto, posto che dal vano motore si erano sviluppate delle fiamme, che avvolgevano l'intero mezzo;
- che le modalità con cui si è sviluppato l'incendio inducono a escludere la natura dolosa o il fatto del terzo nella causazione del sinistro, mentre la regolare manutenzione del veicolo induce a escludere qualsiasi negligenza del proprietario nella causazione dello stesso, dovendo rinvenirsi la causa dell'incendio in un difetto di fabbricazione dell'auto, peraltro noto al produttore che, già a partire dal 2018 e poi nel 2020 e 2022, aveva effettuato una campagna di richiamo per rischio incendio per auto del medesimo modello di quella oggetto del presente giudizio, mai richiamata dalla casa di produzione.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito, evocando la responsabilità del produttore e quantificando il danno sulla base del valore ante sinistro dell'auto incendiata, delle spese di immatricolazione del nuovo mezzo acquistato per sostituire quello danneggiato, del costo delle gomme termiche da poco installate sul veicolo incendiato, delle spese di traino e rottamazione dello stesso veicolo, delle spese di noleggio dell'auto sostitutiva e di quelle di acquisto di nuove giacche a seguito del danneggiamento di quelle di proprietà dei passeggeri del veicolo, dell'aumento del premio assicurativo RCA, oltre che delle spese legali sostenute, per complessivi 30.264,55 Euro.
2. Si sono costituite le convenute, eccependo preliminarmente: la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, mancando l'atto della parte in diritto;
la carenza di interesse ad agire dell'attore in proprio, posto che il veicolo Controparte_2 incendiato era di proprietà della società attrice e tutte le fatture prodotte sono a carico della stessa;
la produzione di documenti in lingua tedesca, non tradotti;
la carenza di legittimazione passiva di posto che il veicolo non è stato venduto dalla predetta Controparte_3 società, né è stato importato in dalla stessa, che neppure è la costruttrice del mezzo. CP_3
pagina 7 di 12 Nel merito, le società convenute hanno evidenziato, da un lato, come il codice del consumo non sia applicabile nel caso di specie, data la qualificazione giuridica dello
[...] proprietario del veicolo, e data la veste professionale di Controparte_1
; dall'altro, come non sia stato provato né il difetto di costruzione Controparte_2 evocato, né la colpa del produttore, né il nesso causale tra i due, evidenziando l'impossibilità di determinare le cause dell'incendio, in ragione del fatto che il veicolo è stato demolito subito dopo il sinistro.
3. Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., nel corso della prima udienza di comparizione, la scrivente ha formulato proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., alla quale parte attrice ha dichiarato di aderire, al contrario di parte convenuta.
4. Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ritenute le prove orali formulate dalle parti superflue ai fini del decidere e ritenuta superflua ed esplorativa la CTU sollecitata da parte attrice, la causa è stata rimessa in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e repliche, sulle conclusioni formulate dalle parti come in epigrafe trascritte.
*** 5. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte convenuta
6. Appare infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte convenuta per asserita indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
7. Appaiono infatti evidenti e chiari, alla luce del portato letterale e del tenore complessivo dell'atto, tanto il petitum quanto la causa petendi, avendo gli attori invocato sia la responsabilità del produttore come disciplinata dal Codice del Consumo, sia la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. delle parti convenute.
8. Sull'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attore in Controparte_2 proprio
9. Deve ritenersi parimenti infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attore in proprio, pure formulata da parte convenuta. Controparte_2
10. Sebbene, infatti, proprietario del mezzo incendiato sia lo Controparte_1
in citazione è stato domandato, tra l'altro, il risarcimento del danno subito dalle
[...] quattro giacche di marca OR AC e HU BO, andate distrutte a causa del rogo dell'autoveicolo, che costituiscono pacificamente beni personali di , Controparte_2 quale persona fisica utilizzatrice del mezzo incendiato.
E' dunque evidente l'interesse dello stesso ad agire per il risarcimento dei danni personalmente subiti.
pagina 8 di 12 11. Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Controparte_3
12. Appare, da ultimo, solo in parte infondata l'ulteriore eccezione preliminare formulata dalle società convenute, relativa alla carenza di legittimazione passiva di CP_3
[...]
13. Come correttamente osservato dall'attore, infatti, devono evocarsi sul punto i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE con sentenza n. 157/2024 del 19.12.2024 nella causa C- 157/23, pronuncia con la quale, nell'interpretare l'art. 3 par. 1 della Direttiva 85/374/CEE del Consiglio Europeo del 25.07.1985 [ora a lettera d) del comma 2. Articolo 128 Codice del Consumo], in caso del tutto simile, è stato affermato che “… il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona fisica che si presenta come produttore» di detto prodotto … qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest'ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest'ultimo e, dall'altro, con il nome del produttore …”.
Dunque, per il solo fatto che il fornitore utilizzi nella propria denominazione il marchio apposto dal produttore sul prodotto, detto fornitore diviene responsabile del prodotto stesso alla stregua del produttore, secondo la disciplina consumeristica.
14. Tale principio è senza dubbio applicabile al caso di specie, quantomeno con riferimento alle domande formulate dall'attore in proprio, dovendosi ritenere Controparte_2 sussistente la legittimazione passiva di n applicazione della disciplina Controparte_3 consumeristica.
15. Il predetto attore, infatti, deve qualificarsi come consumatore, in quanto pacificamente persona fisica utilizzatrice del veicolo di cui è causa per ragioni estranee all'attività professionale.
D'altronde, non può esservi dubbio che il predetto attore possa ricorrere all'istituto della responsabilità del produttore ovvero del fornitore per prodotto difettoso previsto dal Codice del Consumo, la cui applicabilità consegue al mero utilizzo del prodotto difettoso da parte della vittima persona fisica, con la conseguenza che "legittimati a far valere la pretesa risarcitoria in forza di tale disciplina risultano tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'"utilizzatore" in senso lato" (Cass. sez. III sent. 13458 del 29.5.2013).
16. Diversamente, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...] in merito alle domande risarcitorie formulate dall'attore CP_3 [...] persona giuridica, per le quali non trova certo applicazione la Controparte_1 disciplina consumeristica, potendosi al più ritenere sussistente un profilo di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in capo al produttore del veicolo, CP_5 pagina 9 di 12 Non è stato neppure allegato, infatti, che la società ia produttrice (né, Controparte_3 per vero, venditrice, escludendosi così anche eventuali profili di responsabilità contrattuale) dell'autovettura oggetto di causa, dovendosi dunque escludere la legittimazione passiva della stessa quando alle domande formulate dalla Controparte_1
17. Sulla fondatezza nel merito della domanda attorea
18. Sciolte le questioni preliminari, venendo al merito della controversia, la domanda deve ritenersi in ogni caso infondata.
19. Tanto ove la fattispecie sia da ritenersi qualificabile come responsabilità per danno da prodotti difettosi ai sensi degli artt. 114-127 del Titolo II, Parte IV del Codice del Consumo, quanto ove sia da ritenersi applicabile al caso di specie la norma generale di cui all'art. 2043 c.c., la domanda attorea non, infatti, risulta sufficientemente provata, con riferimento alla prova del difetto di costruzione allegato dagli attori, considerato che su di essi gravava l'onere di provare il predetto elemento costitutivo della domanda.
20. Quanto all'ipotesi di responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotti difettosi, infatti, pur essendo essa sganciata dall'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al produttore o fornitore, non assume la configurazione giuridica di una responsabilità oggettiva, bensì ha natura presunta (Cass. n. 8224/2025; Cass n. 13458/2013; Cass. n. 15851/2015; Cass. n. 3258/2016; Cass. n. 29828/2018; Cass. n. 11317/2022).
Peraltro, ai sensi dell'art. 120 cod. cons., il danneggiato ha l'onere di dimostrare il danno patito, il difetto del prodotto e il nesso causale che correla il primo al secondo, mentre grava sul produttore la prova dei “fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118”.
Ferma la presunzione introdotta dalla norma, dunque, resta l'onere in capo all'attore di provare il difetto del prodotto e il nesso causale con la causazione del danno di cui è chiesto il risarcimento.
21. Ciò può dirsi, a maggior ragione, nella seconda ipotesi, ove sia evocabile un profilo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dal momento che l'accertamento della responsabilità richiede, in questo caso, una rigorosa e precisa prova, da parte di chi chieda il risarcimento, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
22. Ciò premesso in linea teorica, nel caso di specie risulta impossibile accertare con la dovuta precisione le cause dell'incendio che ha coinvolto il veicolo, posto che è pacifico che lo stesso sia stato demolito, peraltro prima ancora che fosse consentito alle società convenute di esaminarlo tramite propri periti.
pagina 10 di 12 Appare dunque impossibile, in concreto, eseguire una CTU per accertare le cause dell'evento, sebbene la stessa sia stata sollecitata dagli attori.
L'accertamento tecnico, infatti, non avrebbe potuto che svolgersi sui documenti versati in atti (docc. da 4 a 10 fascicolo attoreo), ovvero sui video effettuati dall'attore e sui verbali della Polizia intervenuta, che ha recepito le dichiarazioni attoree, senza che tali documenti – evidentemente – possano fornire indicazioni certe sulla causa effettiva dell'incendio, verificabile solo attraverso un esame diretto del veicolo.
23. Neppure possono ritenersi dirimenti le ulteriori allegazioni circa il fatto che un difetto di fabbricazione dei veicoli dello stesso tipo di quello incendiato fosse noto alla società produttrice, che tra il 2018 e il 2022 aveva effettuato alcuni richiami per veicoli BMW modello 535 XDrive per rischi di incendio.
Sebbene la circostanza sia documentata e di certo suggestiva, è stato pacificamente ammesso da parte attrice, e confermato dalle società convenute, come il veicolo di cui è causa non sia mai stato richiamato, dovendosi dunque supporre legittimamente che il rischio derivante dal predetto difetto di costruzione non riguardasse lo specifico lotto di cui l'automobile in oggetto faceva parte o comunque il veicolo in sé.
24. Tale valutazione appare avvalorata considerando che l'auto in questione, immatricolata la prima volta nel 2015 (dunque sette anni prima del sinistro) aveva già percorso oltre 179.000 km, come riferito dallo stesso attore, senza che sia stata allegata l'emersione di problemi simili per tutta la durata dell'utilizzo antecedente all'incendio del 3.12.2022 e che non sia in alcun modo possibile verificare in concreto quale fosse lo stato di conservazione e manutenzione del veicolo, demolito all'indomani del sinistro.
25. Appare poi del tutto ininfluente l'allegazione attorea per cui presso l'officina meccanica Vangelista s.n.c., dove il veicolo di cui è causa veniva trasportato dopo l'evento, si trovasse depositato analogo veicolo BMW, asseritamente anch'esso incendiatosi per autocombustione.
26. Non è stata, dunque, sufficientemente provata, in modo rigoroso, dall'attore né l'esistenza del difetto di costruzione dello specifico veicolo di cui è causa, né, conseguentemente, l'esistenza di un nesso causale tra lo stesso e l'evento dannoso.
27. Per queste ragioni la domanda va rigettata in quanto infondata.
28. Nell'impossibilità di procedere, tramite CTU, all'esame tecnico del veicolo, non più disponibile, al fine di accertare le reali cause dell'incendio, appaiono superflue le ulteriori istanze istruttorie formulate da parte attrice e reiterate finanche in sede di precisazione delle conclusioni, che appaiono tutte superflue o comunque irrilevanti ai fini del giudizio.
pagina 11 di 12 29. Da ultimo, non appare meritevole di accoglimento la domanda attorea di rimessione nei termini per la produzione dell'articolo di giornale allegato alla comparsa conclusionale, trattandosi di documento del tutto irrilevante ai fini di cui è causa.
30. Sulle spese di lite
31. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico degli attori in solido.
32. Esse sono dunque liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore della controversia (ossia del valore della domanda) e della moderata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda formulata dalle società convenute;
2) rigetta l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attore Controparte_2 formulata dalla società convenute;
3) dichiara la carenza di legittimazione passiva della convenuta on Controparte_3 riferimento alle domande svolte dalla società attrice Controparte_1
4) rigetta nel merito le domande formulate dagli attori;
5) condanna gli attori a Controparte_1 Controparte_2 rifondere alle convenute e Controparte_3 Controparte_4 le spese di lite, che si liquidano in Euro 7.616,00 per compensi,
[...] oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Mantova in data 20/11/2025
La Giudice
AB LI
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