Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprieta' industriale concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprieta' industriale concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952.