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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI ADRIANA, Presidente
GE OR, OR
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1466/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004064071000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004064071000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004064071000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004064071000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17/05/2024 RGR 1209/2024, il ricorrente Ricorrente_1 assistito dall'avv. to Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe cdi complessivi euro 235.562,21, notificata in data 14/03/2024, dalla Agenzia Entrate Riscossione sede di Siracusa.
Il ricorrente deduce: omessa notifica atti prodromici (cartelle di pagamento); maturata prescrizione e decadenza del credito intimato;
omessa indicazione del calcolo degli interessi e mancata indicazione dei ruoli;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione, costituito in giudizio contesta gli addebiti mossi dal contribuente e produce le relate di notifica delle cartelle di pagamento;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio, per quanto di propria competenza, contesta gli addebiti mossi dal contribuente;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Il comune di Siracusa non è costituito in giudizio.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'omessa notifica di 10 cartelle oggetto di contestazione contenute nella intimazione di pagamento impugnata e l'omessa allegazione degli atti presupposti: I motivi sono infondati e vanno rigettati.
La notifica della intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/73 è legittima e non va allegato alcun atto presupposto, in quanto l'intimazione di pagamento e equiparabile all'avviso di mora, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito. La notificazione dell'intimazione di pagamento si rende necessaria, in quanto il credito contenuto in essa, nasce da cartelle di pagamento già notificate e l'espropriazione non è iniziata entro un anno della notifica delle stesse, e contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli entro cinque giorni. Per tale ragione non occorre allegare alcun atto prodromico. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto le relative relate di notifica delle cartelle di pagamento, per cui il credito tributario ora intimato è divenuto irretrattabile per omessa impugnazione delle stesse;
ha prodotto, inoltre, atti interruttivi della prescrizione, intimazioni di pagamento precedentemente notificate al contribuente e non impugnate.
In merito alla omessa notifica delle cartelle di pagamento oggetto del contendere, il motivo è da disattendere per avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento mediante produzione delle relate di notifica delle stesse.
E' stata eccepita la prescrizione decennale e quinquennale dei tributi sottesi e, in merito a ciò, il Collegio esamina in ordine alle cartelle oggetto di contestazione, i motivi di prescrizione e decadenza eccepiti.
Per quanto attiene la asserita decadenza dell'ente a procedere alla riscossione dei crediti vantati, il motivo deve essere disatteso, stante che le cartelle di pagamento sono state notificate al contribuente e non impugnate, per cui il credito tributario si è consolidato ed è divenuto definitivo, ed è irretrattabile.
In merito alla intervenuta prescrizione della riscossione del credito azionato dall'esattore, il Giudice osserva:
Cartella n. 29820110017753821000, notificata il 21/11/2011 di euro 210,28 relativa a TARSU anno 2011;
Cartella n. 29820160022592960000, notificata il 25/08/2017 DI EURO 72.93, relativa a tasse auto anno 2012;
Cartella n. 29820170000338447002, notificata il 25/08/2017 di euro 131.571,80, relativa a IVA IRPEF anno
1999,2000, 2002;
Cartella n. 29820170002969034003, notificata il 21/08/2017 di euro 40.348,35, relativa a IVA IRPEF, IRAP anno 2001;
Cartella n. 29820170005510762000, notificata il 05/11/2018, di euro 70,80, relativa a tassa auto anno 2013;
Cartella n. 29820190006380072000, notificata il 08/12/2019, di euro 521,79, relativa a sanzione amministrative: difetto di giurisdizione in quanto per le sanzioni amministrative di cui alla legge 689/81, sono di competenza del giudice ordinario;
Cartella n. 29820200010968490000, notificata il 07/11/2022, di euro 2.000,46, relativa a IRPEF IVA anno
2016, Tassa auto anno 2014;
Cartella n. 29820210006614760000, notificata il 17/11/2022, di euro 7.348,30 relativa a tasse automobilistiche e TARI 2015 e 2014;
Cartella n. 29820210024468437000, notificata il 14/07/2022, di euro 505,41, relativa TARI anno 2015;
Cartella n. 29820230001030072000, notificata il 14/03/2023, di euro 41.962,87, relativa a IRPEF anni 2018
e 2019.
La cartella di pagamento N. 29820110017753821000, notificata il 21/11/2011 di euro 210,28 relativa a
TARSU anno 2011 è annullata automaticamente, ex art. 1 comma 222) Legge 29/12/2022 N° 197, in quanto di importo inferiore a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, essendo il singolo carico affidato all'Agente della riscossione rientrante nel periodo 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, eppertanto, va annullato.
Si conferma la riscossione dei restanti crediti azionati dall'esattore, non sussistendo alcuna prescrizione del credito intimato, stante l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, accoglie il ricorso parzialmente nei limiti specificati in motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.000,00, ciascuno in favore dell'ADER e dell'ADE costituiti in giudizio, con distrazione a favore del difensore dell'ADER.
Così deciso a Siracusa il 10 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Teodoro GE. Dott.ssa Adriana SI
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI ADRIANA, Presidente
GE OR, OR
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1466/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004064071000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004064071000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004064071000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004064071000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17/05/2024 RGR 1209/2024, il ricorrente Ricorrente_1 assistito dall'avv. to Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe cdi complessivi euro 235.562,21, notificata in data 14/03/2024, dalla Agenzia Entrate Riscossione sede di Siracusa.
Il ricorrente deduce: omessa notifica atti prodromici (cartelle di pagamento); maturata prescrizione e decadenza del credito intimato;
omessa indicazione del calcolo degli interessi e mancata indicazione dei ruoli;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione, costituito in giudizio contesta gli addebiti mossi dal contribuente e produce le relate di notifica delle cartelle di pagamento;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio, per quanto di propria competenza, contesta gli addebiti mossi dal contribuente;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Il comune di Siracusa non è costituito in giudizio.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'omessa notifica di 10 cartelle oggetto di contestazione contenute nella intimazione di pagamento impugnata e l'omessa allegazione degli atti presupposti: I motivi sono infondati e vanno rigettati.
La notifica della intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/73 è legittima e non va allegato alcun atto presupposto, in quanto l'intimazione di pagamento e equiparabile all'avviso di mora, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito. La notificazione dell'intimazione di pagamento si rende necessaria, in quanto il credito contenuto in essa, nasce da cartelle di pagamento già notificate e l'espropriazione non è iniziata entro un anno della notifica delle stesse, e contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli entro cinque giorni. Per tale ragione non occorre allegare alcun atto prodromico. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto le relative relate di notifica delle cartelle di pagamento, per cui il credito tributario ora intimato è divenuto irretrattabile per omessa impugnazione delle stesse;
ha prodotto, inoltre, atti interruttivi della prescrizione, intimazioni di pagamento precedentemente notificate al contribuente e non impugnate.
In merito alla omessa notifica delle cartelle di pagamento oggetto del contendere, il motivo è da disattendere per avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento mediante produzione delle relate di notifica delle stesse.
E' stata eccepita la prescrizione decennale e quinquennale dei tributi sottesi e, in merito a ciò, il Collegio esamina in ordine alle cartelle oggetto di contestazione, i motivi di prescrizione e decadenza eccepiti.
Per quanto attiene la asserita decadenza dell'ente a procedere alla riscossione dei crediti vantati, il motivo deve essere disatteso, stante che le cartelle di pagamento sono state notificate al contribuente e non impugnate, per cui il credito tributario si è consolidato ed è divenuto definitivo, ed è irretrattabile.
In merito alla intervenuta prescrizione della riscossione del credito azionato dall'esattore, il Giudice osserva:
Cartella n. 29820110017753821000, notificata il 21/11/2011 di euro 210,28 relativa a TARSU anno 2011;
Cartella n. 29820160022592960000, notificata il 25/08/2017 DI EURO 72.93, relativa a tasse auto anno 2012;
Cartella n. 29820170000338447002, notificata il 25/08/2017 di euro 131.571,80, relativa a IVA IRPEF anno
1999,2000, 2002;
Cartella n. 29820170002969034003, notificata il 21/08/2017 di euro 40.348,35, relativa a IVA IRPEF, IRAP anno 2001;
Cartella n. 29820170005510762000, notificata il 05/11/2018, di euro 70,80, relativa a tassa auto anno 2013;
Cartella n. 29820190006380072000, notificata il 08/12/2019, di euro 521,79, relativa a sanzione amministrative: difetto di giurisdizione in quanto per le sanzioni amministrative di cui alla legge 689/81, sono di competenza del giudice ordinario;
Cartella n. 29820200010968490000, notificata il 07/11/2022, di euro 2.000,46, relativa a IRPEF IVA anno
2016, Tassa auto anno 2014;
Cartella n. 29820210006614760000, notificata il 17/11/2022, di euro 7.348,30 relativa a tasse automobilistiche e TARI 2015 e 2014;
Cartella n. 29820210024468437000, notificata il 14/07/2022, di euro 505,41, relativa TARI anno 2015;
Cartella n. 29820230001030072000, notificata il 14/03/2023, di euro 41.962,87, relativa a IRPEF anni 2018
e 2019.
La cartella di pagamento N. 29820110017753821000, notificata il 21/11/2011 di euro 210,28 relativa a
TARSU anno 2011 è annullata automaticamente, ex art. 1 comma 222) Legge 29/12/2022 N° 197, in quanto di importo inferiore a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, essendo il singolo carico affidato all'Agente della riscossione rientrante nel periodo 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, eppertanto, va annullato.
Si conferma la riscossione dei restanti crediti azionati dall'esattore, non sussistendo alcuna prescrizione del credito intimato, stante l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, accoglie il ricorso parzialmente nei limiti specificati in motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.000,00, ciascuno in favore dell'ADER e dell'ADE costituiti in giudizio, con distrazione a favore del difensore dell'ADER.
Così deciso a Siracusa il 10 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Teodoro GE. Dott.ssa Adriana SI