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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/11/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2182/2023 R.G. promossa da
DA
(C.F. ) e da (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Lisa Fortunato e dall'Avv. Enrico Cogo, C.F._2 elettivamente domiciliati come in atti;
- opponenti -
nei confronti di
(p. iva Controparte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Elena Biasin, elettivamente domiciliata come in atti;
- opposta-
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da verbale di udienza del 19.11.2025
Per parte opposta: come da verbale di udienza del 19.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 779/2023, depositato il 18.9.2023, con il quale era stato ingiunto agli stessi il pagamento del complessivo importo di € 124.016,47, oltre ad interessi e spese del procedimento.
In via preliminare, gli opponenti hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto il contratto di finanziamento non sarebbe corredato dalla prova di dazione dell'importo mutuato ed i documenti da
2 a 6, allegati al ricorso monitorio, non sono corrispondenti ad un estratto conto e non costituiscono prova circa la quantificazione del credito fatto valere.
1 Nel merito, gli attori hanno eccepito la nullità della fideiussione specifica con limitazione d'importo datata 17.12.2019 concessa da nell'interesse di a favore dell'odierna Parte_1 Parte_2 convenuta per difetto di causa ex artt. 1418, comma 2 , c.c., e 1322, comma 2, c.c..
In particolare, gli opponenti hanno posto in rilievo come la condotta della Banca vada ricondotta alla fattispecie dell'abuso del diritto, per eccesso di garanzia del credito concesso, attesa la preesistenza di un'ipoteca a garanzia del medesimo credito.
Inoltre, gli attori hanno eccepito la nullità ex art. 33 e ss. Codice del Consumo degli artt. 7 e 15 della fideiussione e della dichiarazione di deroga, con conseguente decadenza della garanzia fideiussoria per decorso del termine ex art. 1957 c.c..
Nello specifico, gli istanti hanno evidenziato che la specifica dichiarazione di deroga è contenuta in un modulo standard formato dalla stessa banca e tanto impedisce di ritenere provata la sussistenza di una specifica trattativa.
Dunque, gli opponenti hanno eccepito che, ritenuta la nullità della clausola, la convenuta sarebbe decaduta dall'azione nei confronti del fideiussore.
E ancora, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi (art. 1) del contratto di mutuo fondiario del 27.11.2009 rep. n. 88.495 e racc. n. 16.491 a ministero del Notaio dott. per violazione del Codice del Consumo, artt. 33 e ss, per violazione dell'art. Persona_1
1322 c.c. e dell'art. 124, comma 5 TUB.
In particolare, gli attori hanno dedotto che la clausola deve considerarsi vessatoria ex art. 33 e ss C.d.C. per effetto della modalità di calcolo degli interessi che determinano un significativo squilibrio contrattuale tra le parti, atteso che il tasso floor a favore della Banca genera un grave squilibrio che non
è compensato dalla previsione di un tasso cap in favore del mutuatario.
E ancora, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola in esame ex art. 1418/1419 c.c. per difetto di causa ex art. 1322 c.c., in quanto essa prevede, nella prima parte, che il tasso di interesse sia determinato dalla sommatoria dello spread del 1,3% (pattuito tra le parti) e dell'indice Euribor360 a 3 mesi vigente periodo per periodo, e, nella seconda parte e non correttamente, che in ogni caso il tasso d'interesse non potrà mai essere inferiore al 3,5%, al punto che, l'alea sulla Banca, in caso di ribasso degli indici, viene in ogni caso esclusa, rimanendo, invece, invariata l'alea in capo al cliente.
Gli attori hanno poi eccepito la nullità della clausola per indeterminatezza e/o errata indicazione della clausola relativa al tasso ISC/TAEG.
In particolare, secondo la prospettazione degli attori, vi è una sensibile discrepanza tra quanto dichiarato nella clausola medesima, ovverosia che: “… l'ISC è pari al 3,70% …” e la determinazione
2 del tasso medesimo all'esito della verifica delle spese affettivamente riportate nel documento di sintesi allegato.
Dunque, alla luce dell'art. 124, comma 5, T.U.B. ratione temporis applicabile, l'errata indicazione Par dell' rappresenta motivo di nullità relativa della clausola che regola il tasso di interesse e per l'effetto essa dovrà essere sostituita con un tasso di interesse pari al tasso di interessi previsto per i
BOT annuali (ex art. 1419 e 1339 c.c.).
1.2 Si è costituita l'opponente, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il conseguente rigetto di tutte le domande formulate dagli opponenti.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., assegnati i termini ex art. 281 duodecies, comma
4, c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Preliminarmente appare opportuno richiamare il principio per il quale costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (Cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 24/07/2000; Cass. civ., Sez. 2,
Sentenza n. 6879 del 23/07/1994).
Ad ogni buon conto, si osserva che comunque parte opposta ha debitamente fornito prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avendo depositato unitamente al ricorso monitorio:
- copia del contratto nn. 88.495/16.491 del 27/11/2009 del Notaio Dott. di Rovigo;
Persona_1
- copia del piano di ammortamento originario mutuo 24808, poi 29582;
- copia dell'atto integrativo e modificativo di contratto di mutuo fondiario nn. 95.863/21.814 del
23/12/2019 del Notaio Dott. di Rovigo;
Persona_1
- copia del piano ammortamento mutuo 29582 del 23/12/2019;
- copia del piano ammortamento mutuo 29582 con evidenziate le rate morose;
- copia di estratto di saldoconto certificato riferito al mutuo 29582 al 30/6/2023;
- copia lettera di fideiussione specifica a firma di , dichiarazione rinuncia termine ex Parte_1 art. 1957 c.c. e documento di sintesi sottoscritto.
3 Dunque, non appare rilevante, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, il mancato deposito della rinegoziazione del 2014, pure stipulata dalle parti, anche in quanto espressamente richiamata e descritta nella ulteriore rinegoziazione del 2019, la quale riporta espressamente il debito residuo.
Nondimeno, proprio l'esistenza di tale ultimo documento disvela l'irrilevanza della produzione di un documento comprovante la dazione della somma oggetto dell'originario mutuo.
Anche in relazione al quantum, come detto, la scrittura del 2019 contiene la precisa indicazione del debito residuo e, peraltro, i piani di ammortamento depositati sono esplicativi ed esaustivi ai fini della quantificazione del credito fatto valere.
De iure, va rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
3. Nel merito, l'opponente ha eccepito l'abuso del diritto per eccesso di garanzia del credito concesso, con conseguente nullità per difetto di causa della fideiussione specifica, atteso che la aveva già CP_1 ottenuto un'ipoteca, considerata capiente sino al doppio del valore.
Ebbene, il Tribunale reputa che l'esistenza di diverse garanzie attinenti allo stesso credito non determinano, ipso iure, una ipotesi di abuso del diritto.
Infatti, la deduzione degli attori non è condivisibile dal momento che, come osservato dalla Suprema
Corte, la disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l'ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una reale rispetto al medesimo credito, sicché, in linea astratta, l'eventuale costituzione d'ipoteca non fa venir meno la garanzia fideiussoria eventualmente già assunta a favore dello stesso creditore e per il medesimo credito (Cass. Civ., Sez. I, n. 2540/2016).
Ne consegue che la causa della concessa fideiussione va individuata nella garanzia (personale) rispetto al concesso finanziamento mediante il contratto di mutuo ipotecario.
4. Parte opponente ha eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c..
Nella specie, questo giudicante reputa dirimente la presenza in atti di un atto integrativo della fideiussione specifica, avente ad oggetto una dichiarazione relativa alla rinuncia all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. da parte di (Cfr. doc. n. 7 allegato al ricorso monitorio). Parte_1
In particolare, tale atto integrativo, oltre a contenere una espressa dichiarazione di rinuncia all'eccezione, fornisce in maniera esplicativa anche la ragione di tale rinuncia [“Questo perché, in caso di inadempimento del debitore principale (ad es. per mancato pagamento della rata di mutuo), la banca si vedrebbe costretta ad iniziare un'azione giudiziaria entro sei mesi, qualora non provvedessi a saldare il debito. Detto termine, però appare troppo breve e pregiudizievole, in quanto renderebbe molto difficile un'eventuale ripresa economica nonché il raggiungimento di un accordo circa i termini di pagamento”].
4 Ebbene, non si trascura che il documento sia stato verosimilmente formato dalla odierna opposta e sottoposto alla;
al contempo, proprio la circostanza per cui tale dichiarazione sia stata riportata in Pt_1 un distinto atto, peraltro con una specifica indicazione degli effetti della rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c., è idonea a comprovare l'esistenza di una specifica trattativa tra le parti in relazione a tale clausola.
In altri termini, proprio le circostanze, per cui:
- è stata richiamata l'attenzione della consumatrice in relazione all'approvazione di una specifica clausola già contenuta nel contrato, mediante la predisposizione di una separata dichiarazione;
- nella dichiarazione è contenuta una spiegazione esemplificativa degli effetti derivanti dalla sottoscrizione della stessa;
- nell'atto vi è un chiaro ed espresso riferimento alla rinuncia da parte della consumatrice, sono tutte idonee a configurare gli elementi di una trattativa individuale ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. n.
206 del 2005.
4.1 In ogni caso, e tanto appare dirimente, si rileva che l'odierna opposta ha documentato di avere comunicato agli opponenti la decadenza dal beneficio del termine, la revoca dei finanziamenti e recesso, con contestuale messa in mora, con raccomandata ricevuta il 27.3.2023; a tanto è seguito il deposito del ricorso monitorio, in data 23.8.2023.
Ebbene, l'art. 643, ultimo comma, c.p.c. recita: “La notificazione determina la pendenza della lite”.
Tuttavia, va considerata la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, sviluppatasi in ordine all'interpretazione della citata norma.
In particolare, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha avuto modo di chiarire che la richiamata norma deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso (Cfr. per tutte Cassazione civile sez. un., 01/10/2007, n.20596; Cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10181 del 2022; Cass. n. 6511/2012; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 21/09/2015).
Peraltro, a tale conclusione è possibile giungere attingendo a talune soluzioni ermeneutiche già in passato elaborate dalla giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite (sentenza n. 5597 del 1992), con espresso riferimento ai giudizi ex art. 409 c.p.c., ma con argomentazioni di portata generale, che rendono il principio estensibile a tutti i processi che iniziano con ricorso (Cfr. Cass. n. 7433/2002, per i giudizi di opposizione a sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981, ex art. 22 e 23; cass n. 4686/2001, con riferimento ai giudizi di separazione personale;
Cass. n. 3095/1999, 11774/1998 e 5433/1995, per i procedimenti di impugnazione delle sentenze di separazione e di divorzio) hanno affermato che in tali
5 procedimenti, non essendo applicabile, neppure in via analogica, l'art. 39 c.p.c., comma 3 strettamente dipendente dalla struttura dei processi che iniziano con atto di citazione, è rilevante la data di deposito dell'atto introduttivo.
Dunque, posto che gli effetti della pendenza, al momento del perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo, retroagiscono al momento del deposito del ricorso, in ogni caso deve ritenersi rispettato il termine di sei mesi ex art. 1957 c.c..
5. Parte opponente ha poi eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto di mutuo fondiario.
Orbene, con riferimento alle contestazioni relative all'inserimento della clausola floor, la giurisprudenza di merito è costante nell'escludere che detta clausola inserita in un contratto puramente bancario, come nel caso di specie, possa essere classificata quale contratto derivato, non avendo quale finalità quella di realizzare un investimento, di gestire un rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera (ex multis Tribunale di Bologna, sez. III, sent. n. 20087 del 31/1/2018;
Tribunale di Lanciano, sent. n. 142 del 4/4/2018; Tribunale di Trento, sent. del 6/7/2017; Tribunale di
Monza, sent. n. 196 dell'8/2/2017).
Dunque, si opina che il trasferimento di un rischio, che è tratto caratteristico di contratto derivato, non è in alcun modo ravvisabile nello schema del contratto di finanziamento con clausola floor, né gli opponenti hanno individuato concreti elementi idonei a mutare la causa del contratto in tal senso;
dunque, la previsione di siffatta clausola nel caso che ci occupa appare finalizzata esclusivamente a garantire alla banca una rimuneratività collegata alla somma messa a disposizione, prevedendo un prezzo per il proprio servizio.
Inoltre, non risulta rilevante rilevare, per la sua validità, la mancata previsione di una corrispettiva clausola cap (tetto) che compensi un preteso squilibrio determinato dalla clausola floor (Cfr. ex multis:
ABF Collegio di Napoli, Decisione n. 2735 del 5/5/2014; ABF Collegio di Milano, Decisione n.
688/2011; ABF Collegio di Napoli, Decisione n. 395/2012; ABF Collegio di Roma, Decisione n.
2688/2011).
In tal senso, giova evidenziare che anche la giurisprudenza maggioritaria ha escluso che uno squilibrio contrattuale possa essere determinato dalla mancata previsione di una clausola cap: "Quanto alla denuncia di squilibrio contrattuale, trattasi di affermazione infondata: l'ordinamento non prescrive infatti che i contratti di mutuo prevedano oltre a soglie minime di tasso corrispondenti soglie massimi"
(Tribunale di Ferrara, sent. n. 1131 del 16 dicembre 2015; cfr. anche Tribunale Napoli, 04/02/2021).
5.1 Nondimeno, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità, il Tribunale reputa che la clausola floor non possa essere intesa quale clausola vessatoria.
6 Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che la clausola floor, che garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra. Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti. Nel caso in esame, la clausola floor è stata esplicitamente illustrata nel contratto, garantendo così la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo e escludendo quindi la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile. Infine, poiché la clausola floor è chiara e comprensibile, non è soggetta al vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo (Cassazione civile sez. I, 28/01/2025, n.1942).
Nel caso in esame, a ben vedere, neppure è contestata la circostanza per cui la clausola sia o meno intellegibile, ponendo la difesa dell'opponente una mera questione di opportunità e di vantaggiosità della clausola stessa rispetto alla posizione dell'opponente.
Pertanto, anche tale eccezione risulta infondata.
6. Gli attori hanno eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi del mutuo fondiario per indeterminatezza ed errata indicazione della clausola relativa al tasso ISC/TAEG.
Sul punto, va preliminarmente rilevato come gli stessi opponenti abbiano, tuttavia, dato atto della Par specifica indicazione dell' all'interno del contratto, atteso che a pagina 21 della comparsa si legge:
“In particolare, vi è sensibile discrepanza tra quanto dichiarato nella clausola medesima, ovverosia che: “… l'ISC è pari al 3,70% …” e la determinazione del tasso medesimo all'esito della verifica delle spese affettivamente riportate nel documento di sintesi allegato”.
Ad ogni buon conto, gli opponenti hanno sostanzialmente lamentato l'omessa indicazione delle spese di assicurazione sostenute dal mutuatario tra le voci di spesa considerate ai fini del calcolo dell'ISC.
Ebbene, a tal proposito è sufficiente evidenziare che nel contratto di mutuo chirografario stipulato nel
2009 non potevano in alcun modo essere considerate le spese di assicurazione, in quanto inesistenti.
Infatti, le spese indicate dagli opponenti come spese di assicurazione attengono ad una polizza stipulata dall'opponente in data 27.9.2021, connessa “a un finanziamento stipulata con , CP_2 presso la BANCA DEL VENETO CENTRALE – CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP”.
Peraltro, sia la natura della polizza (copertura per incendio, scoppio ed esplosione relativi ad un immobile) sia l'assenza di ogni specifico riferimento al contratto di mutuo oggetto di causa
7 impediscono di ritenere con ragionevole grado di certezza che tale polizza sia effettivamente connessa a detto contratto.
7. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., le spese seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e del valore della controversia, nonché in applicazione dell'art. 97 c.p.c., tenuto conto dell'interesse comune degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 2182/2023 R.G. così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 779/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo, dichiarandolo esecutivo; condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in
7.866,00 euro per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A come per legge, se dovute.
Così deciso in Rovigo, 24.11.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2182/2023 R.G. promossa da
DA
(C.F. ) e da (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Lisa Fortunato e dall'Avv. Enrico Cogo, C.F._2 elettivamente domiciliati come in atti;
- opponenti -
nei confronti di
(p. iva Controparte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Elena Biasin, elettivamente domiciliata come in atti;
- opposta-
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da verbale di udienza del 19.11.2025
Per parte opposta: come da verbale di udienza del 19.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 779/2023, depositato il 18.9.2023, con il quale era stato ingiunto agli stessi il pagamento del complessivo importo di € 124.016,47, oltre ad interessi e spese del procedimento.
In via preliminare, gli opponenti hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto il contratto di finanziamento non sarebbe corredato dalla prova di dazione dell'importo mutuato ed i documenti da
2 a 6, allegati al ricorso monitorio, non sono corrispondenti ad un estratto conto e non costituiscono prova circa la quantificazione del credito fatto valere.
1 Nel merito, gli attori hanno eccepito la nullità della fideiussione specifica con limitazione d'importo datata 17.12.2019 concessa da nell'interesse di a favore dell'odierna Parte_1 Parte_2 convenuta per difetto di causa ex artt. 1418, comma 2 , c.c., e 1322, comma 2, c.c..
In particolare, gli opponenti hanno posto in rilievo come la condotta della Banca vada ricondotta alla fattispecie dell'abuso del diritto, per eccesso di garanzia del credito concesso, attesa la preesistenza di un'ipoteca a garanzia del medesimo credito.
Inoltre, gli attori hanno eccepito la nullità ex art. 33 e ss. Codice del Consumo degli artt. 7 e 15 della fideiussione e della dichiarazione di deroga, con conseguente decadenza della garanzia fideiussoria per decorso del termine ex art. 1957 c.c..
Nello specifico, gli istanti hanno evidenziato che la specifica dichiarazione di deroga è contenuta in un modulo standard formato dalla stessa banca e tanto impedisce di ritenere provata la sussistenza di una specifica trattativa.
Dunque, gli opponenti hanno eccepito che, ritenuta la nullità della clausola, la convenuta sarebbe decaduta dall'azione nei confronti del fideiussore.
E ancora, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi (art. 1) del contratto di mutuo fondiario del 27.11.2009 rep. n. 88.495 e racc. n. 16.491 a ministero del Notaio dott. per violazione del Codice del Consumo, artt. 33 e ss, per violazione dell'art. Persona_1
1322 c.c. e dell'art. 124, comma 5 TUB.
In particolare, gli attori hanno dedotto che la clausola deve considerarsi vessatoria ex art. 33 e ss C.d.C. per effetto della modalità di calcolo degli interessi che determinano un significativo squilibrio contrattuale tra le parti, atteso che il tasso floor a favore della Banca genera un grave squilibrio che non
è compensato dalla previsione di un tasso cap in favore del mutuatario.
E ancora, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola in esame ex art. 1418/1419 c.c. per difetto di causa ex art. 1322 c.c., in quanto essa prevede, nella prima parte, che il tasso di interesse sia determinato dalla sommatoria dello spread del 1,3% (pattuito tra le parti) e dell'indice Euribor360 a 3 mesi vigente periodo per periodo, e, nella seconda parte e non correttamente, che in ogni caso il tasso d'interesse non potrà mai essere inferiore al 3,5%, al punto che, l'alea sulla Banca, in caso di ribasso degli indici, viene in ogni caso esclusa, rimanendo, invece, invariata l'alea in capo al cliente.
Gli attori hanno poi eccepito la nullità della clausola per indeterminatezza e/o errata indicazione della clausola relativa al tasso ISC/TAEG.
In particolare, secondo la prospettazione degli attori, vi è una sensibile discrepanza tra quanto dichiarato nella clausola medesima, ovverosia che: “… l'ISC è pari al 3,70% …” e la determinazione
2 del tasso medesimo all'esito della verifica delle spese affettivamente riportate nel documento di sintesi allegato.
Dunque, alla luce dell'art. 124, comma 5, T.U.B. ratione temporis applicabile, l'errata indicazione Par dell' rappresenta motivo di nullità relativa della clausola che regola il tasso di interesse e per l'effetto essa dovrà essere sostituita con un tasso di interesse pari al tasso di interessi previsto per i
BOT annuali (ex art. 1419 e 1339 c.c.).
1.2 Si è costituita l'opponente, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il conseguente rigetto di tutte le domande formulate dagli opponenti.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., assegnati i termini ex art. 281 duodecies, comma
4, c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Preliminarmente appare opportuno richiamare il principio per il quale costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (Cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 24/07/2000; Cass. civ., Sez. 2,
Sentenza n. 6879 del 23/07/1994).
Ad ogni buon conto, si osserva che comunque parte opposta ha debitamente fornito prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avendo depositato unitamente al ricorso monitorio:
- copia del contratto nn. 88.495/16.491 del 27/11/2009 del Notaio Dott. di Rovigo;
Persona_1
- copia del piano di ammortamento originario mutuo 24808, poi 29582;
- copia dell'atto integrativo e modificativo di contratto di mutuo fondiario nn. 95.863/21.814 del
23/12/2019 del Notaio Dott. di Rovigo;
Persona_1
- copia del piano ammortamento mutuo 29582 del 23/12/2019;
- copia del piano ammortamento mutuo 29582 con evidenziate le rate morose;
- copia di estratto di saldoconto certificato riferito al mutuo 29582 al 30/6/2023;
- copia lettera di fideiussione specifica a firma di , dichiarazione rinuncia termine ex Parte_1 art. 1957 c.c. e documento di sintesi sottoscritto.
3 Dunque, non appare rilevante, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, il mancato deposito della rinegoziazione del 2014, pure stipulata dalle parti, anche in quanto espressamente richiamata e descritta nella ulteriore rinegoziazione del 2019, la quale riporta espressamente il debito residuo.
Nondimeno, proprio l'esistenza di tale ultimo documento disvela l'irrilevanza della produzione di un documento comprovante la dazione della somma oggetto dell'originario mutuo.
Anche in relazione al quantum, come detto, la scrittura del 2019 contiene la precisa indicazione del debito residuo e, peraltro, i piani di ammortamento depositati sono esplicativi ed esaustivi ai fini della quantificazione del credito fatto valere.
De iure, va rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
3. Nel merito, l'opponente ha eccepito l'abuso del diritto per eccesso di garanzia del credito concesso, con conseguente nullità per difetto di causa della fideiussione specifica, atteso che la aveva già CP_1 ottenuto un'ipoteca, considerata capiente sino al doppio del valore.
Ebbene, il Tribunale reputa che l'esistenza di diverse garanzie attinenti allo stesso credito non determinano, ipso iure, una ipotesi di abuso del diritto.
Infatti, la deduzione degli attori non è condivisibile dal momento che, come osservato dalla Suprema
Corte, la disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l'ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una reale rispetto al medesimo credito, sicché, in linea astratta, l'eventuale costituzione d'ipoteca non fa venir meno la garanzia fideiussoria eventualmente già assunta a favore dello stesso creditore e per il medesimo credito (Cass. Civ., Sez. I, n. 2540/2016).
Ne consegue che la causa della concessa fideiussione va individuata nella garanzia (personale) rispetto al concesso finanziamento mediante il contratto di mutuo ipotecario.
4. Parte opponente ha eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c..
Nella specie, questo giudicante reputa dirimente la presenza in atti di un atto integrativo della fideiussione specifica, avente ad oggetto una dichiarazione relativa alla rinuncia all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. da parte di (Cfr. doc. n. 7 allegato al ricorso monitorio). Parte_1
In particolare, tale atto integrativo, oltre a contenere una espressa dichiarazione di rinuncia all'eccezione, fornisce in maniera esplicativa anche la ragione di tale rinuncia [“Questo perché, in caso di inadempimento del debitore principale (ad es. per mancato pagamento della rata di mutuo), la banca si vedrebbe costretta ad iniziare un'azione giudiziaria entro sei mesi, qualora non provvedessi a saldare il debito. Detto termine, però appare troppo breve e pregiudizievole, in quanto renderebbe molto difficile un'eventuale ripresa economica nonché il raggiungimento di un accordo circa i termini di pagamento”].
4 Ebbene, non si trascura che il documento sia stato verosimilmente formato dalla odierna opposta e sottoposto alla;
al contempo, proprio la circostanza per cui tale dichiarazione sia stata riportata in Pt_1 un distinto atto, peraltro con una specifica indicazione degli effetti della rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c., è idonea a comprovare l'esistenza di una specifica trattativa tra le parti in relazione a tale clausola.
In altri termini, proprio le circostanze, per cui:
- è stata richiamata l'attenzione della consumatrice in relazione all'approvazione di una specifica clausola già contenuta nel contrato, mediante la predisposizione di una separata dichiarazione;
- nella dichiarazione è contenuta una spiegazione esemplificativa degli effetti derivanti dalla sottoscrizione della stessa;
- nell'atto vi è un chiaro ed espresso riferimento alla rinuncia da parte della consumatrice, sono tutte idonee a configurare gli elementi di una trattativa individuale ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. n.
206 del 2005.
4.1 In ogni caso, e tanto appare dirimente, si rileva che l'odierna opposta ha documentato di avere comunicato agli opponenti la decadenza dal beneficio del termine, la revoca dei finanziamenti e recesso, con contestuale messa in mora, con raccomandata ricevuta il 27.3.2023; a tanto è seguito il deposito del ricorso monitorio, in data 23.8.2023.
Ebbene, l'art. 643, ultimo comma, c.p.c. recita: “La notificazione determina la pendenza della lite”.
Tuttavia, va considerata la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, sviluppatasi in ordine all'interpretazione della citata norma.
In particolare, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha avuto modo di chiarire che la richiamata norma deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso (Cfr. per tutte Cassazione civile sez. un., 01/10/2007, n.20596; Cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10181 del 2022; Cass. n. 6511/2012; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 21/09/2015).
Peraltro, a tale conclusione è possibile giungere attingendo a talune soluzioni ermeneutiche già in passato elaborate dalla giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite (sentenza n. 5597 del 1992), con espresso riferimento ai giudizi ex art. 409 c.p.c., ma con argomentazioni di portata generale, che rendono il principio estensibile a tutti i processi che iniziano con ricorso (Cfr. Cass. n. 7433/2002, per i giudizi di opposizione a sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981, ex art. 22 e 23; cass n. 4686/2001, con riferimento ai giudizi di separazione personale;
Cass. n. 3095/1999, 11774/1998 e 5433/1995, per i procedimenti di impugnazione delle sentenze di separazione e di divorzio) hanno affermato che in tali
5 procedimenti, non essendo applicabile, neppure in via analogica, l'art. 39 c.p.c., comma 3 strettamente dipendente dalla struttura dei processi che iniziano con atto di citazione, è rilevante la data di deposito dell'atto introduttivo.
Dunque, posto che gli effetti della pendenza, al momento del perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo, retroagiscono al momento del deposito del ricorso, in ogni caso deve ritenersi rispettato il termine di sei mesi ex art. 1957 c.c..
5. Parte opponente ha poi eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto di mutuo fondiario.
Orbene, con riferimento alle contestazioni relative all'inserimento della clausola floor, la giurisprudenza di merito è costante nell'escludere che detta clausola inserita in un contratto puramente bancario, come nel caso di specie, possa essere classificata quale contratto derivato, non avendo quale finalità quella di realizzare un investimento, di gestire un rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera (ex multis Tribunale di Bologna, sez. III, sent. n. 20087 del 31/1/2018;
Tribunale di Lanciano, sent. n. 142 del 4/4/2018; Tribunale di Trento, sent. del 6/7/2017; Tribunale di
Monza, sent. n. 196 dell'8/2/2017).
Dunque, si opina che il trasferimento di un rischio, che è tratto caratteristico di contratto derivato, non è in alcun modo ravvisabile nello schema del contratto di finanziamento con clausola floor, né gli opponenti hanno individuato concreti elementi idonei a mutare la causa del contratto in tal senso;
dunque, la previsione di siffatta clausola nel caso che ci occupa appare finalizzata esclusivamente a garantire alla banca una rimuneratività collegata alla somma messa a disposizione, prevedendo un prezzo per il proprio servizio.
Inoltre, non risulta rilevante rilevare, per la sua validità, la mancata previsione di una corrispettiva clausola cap (tetto) che compensi un preteso squilibrio determinato dalla clausola floor (Cfr. ex multis:
ABF Collegio di Napoli, Decisione n. 2735 del 5/5/2014; ABF Collegio di Milano, Decisione n.
688/2011; ABF Collegio di Napoli, Decisione n. 395/2012; ABF Collegio di Roma, Decisione n.
2688/2011).
In tal senso, giova evidenziare che anche la giurisprudenza maggioritaria ha escluso che uno squilibrio contrattuale possa essere determinato dalla mancata previsione di una clausola cap: "Quanto alla denuncia di squilibrio contrattuale, trattasi di affermazione infondata: l'ordinamento non prescrive infatti che i contratti di mutuo prevedano oltre a soglie minime di tasso corrispondenti soglie massimi"
(Tribunale di Ferrara, sent. n. 1131 del 16 dicembre 2015; cfr. anche Tribunale Napoli, 04/02/2021).
5.1 Nondimeno, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità, il Tribunale reputa che la clausola floor non possa essere intesa quale clausola vessatoria.
6 Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che la clausola floor, che garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra. Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti. Nel caso in esame, la clausola floor è stata esplicitamente illustrata nel contratto, garantendo così la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo e escludendo quindi la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile. Infine, poiché la clausola floor è chiara e comprensibile, non è soggetta al vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo (Cassazione civile sez. I, 28/01/2025, n.1942).
Nel caso in esame, a ben vedere, neppure è contestata la circostanza per cui la clausola sia o meno intellegibile, ponendo la difesa dell'opponente una mera questione di opportunità e di vantaggiosità della clausola stessa rispetto alla posizione dell'opponente.
Pertanto, anche tale eccezione risulta infondata.
6. Gli attori hanno eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi del mutuo fondiario per indeterminatezza ed errata indicazione della clausola relativa al tasso ISC/TAEG.
Sul punto, va preliminarmente rilevato come gli stessi opponenti abbiano, tuttavia, dato atto della Par specifica indicazione dell' all'interno del contratto, atteso che a pagina 21 della comparsa si legge:
“In particolare, vi è sensibile discrepanza tra quanto dichiarato nella clausola medesima, ovverosia che: “… l'ISC è pari al 3,70% …” e la determinazione del tasso medesimo all'esito della verifica delle spese affettivamente riportate nel documento di sintesi allegato”.
Ad ogni buon conto, gli opponenti hanno sostanzialmente lamentato l'omessa indicazione delle spese di assicurazione sostenute dal mutuatario tra le voci di spesa considerate ai fini del calcolo dell'ISC.
Ebbene, a tal proposito è sufficiente evidenziare che nel contratto di mutuo chirografario stipulato nel
2009 non potevano in alcun modo essere considerate le spese di assicurazione, in quanto inesistenti.
Infatti, le spese indicate dagli opponenti come spese di assicurazione attengono ad una polizza stipulata dall'opponente in data 27.9.2021, connessa “a un finanziamento stipulata con , CP_2 presso la BANCA DEL VENETO CENTRALE – CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP”.
Peraltro, sia la natura della polizza (copertura per incendio, scoppio ed esplosione relativi ad un immobile) sia l'assenza di ogni specifico riferimento al contratto di mutuo oggetto di causa
7 impediscono di ritenere con ragionevole grado di certezza che tale polizza sia effettivamente connessa a detto contratto.
7. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., le spese seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e del valore della controversia, nonché in applicazione dell'art. 97 c.p.c., tenuto conto dell'interesse comune degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 2182/2023 R.G. così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 779/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo, dichiarandolo esecutivo; condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in
7.866,00 euro per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A come per legge, se dovute.
Così deciso in Rovigo, 24.11.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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