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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Aosta, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente
SISTO NI, Relatore
SURINI DIEGO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 71/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta - Piazza I. Manzetti N. 2 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A0302002132025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A0302002132025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A0302002132025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 17/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo, spese compensate.
Resistente/Appellato: dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo, spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 30/10/2025. N. 71/2025, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal xxxxx impugnava l'avviso di accertamento T4A030200213-2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d'Aosta per il periodo d'imposta 2020, relativo all'Imposta sul reddito delle società, all'Imposta regionale sulle attività produttive e all'Imposta sul valore aggiunto per
65.750,00 Euro.
La società esercita, l'attività di “Società_1”, concedendo in locazione sia immobili in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, sia immobili soggetti all'imposta, in attuazione dell'art. 10, n.
8, del d.p.r. n. 633/1972 e dal 01.02.2020 esercita anche l'attività di “Costruzione di edifici” a seguito di regolare comunicazione alla Camera di Commercio.
La società cedeva, con atto registrato presso l'ufficio di Aosta serie 1T numero 2340 in data 21.07.2020 un immobile ubicato in Indirizzo_1 ad Aosta per il corrispettivo di euro 60.000,00, inferiore al valore di mercato, al valore specificato con stima richiesta all'Ufficio del Territorio di Aosta, il quale determinava un valore di € 121,000,00, coincidente con il prezzo di rivendita praticato con atto registrato presso l'Ufficio di
Aosta in data 27.06.2022 al numero 3644 ed anche al valore catastale, pari a euro 83.512,00. L'Ufficio evidenziava, inoltre, che la società aveva sostenuto, prima della vendita, spese per manutenzione ordinaria per euro 19.586,75.
In relazione alla cessione del predetto immobile emergevano anche riflessi fiscali ai fini Iva, considerato che l'immobile era stato ceduto in esenzione Iva, ai sensi dell'art. 10 n.
8-bis del d.p.r. n. 633/1972, con la conseguenza di non poter detrarre l'Iva sostenuta sulle spese di manutenzione per tale unità immobiliare, pari a euro 19.586,75 oltre a Iva per euro 4.081,08 poiché, trattandosi di operazione attiva esente, la detrazione dell'imposta è esclusa dall'art. 19, comma 2, del decreto Iva.
Sempre in materia di imposta sul valore aggiunto, il valore normale dell'immobile ceduto era stato considerato al fine di ricalcolare la percentuale di detrazione Iva spettante (pro-rata) e il valore dell'immobile ceduto era stato escluso dal calcolo della percentuale di detrazione di cui all'art. 19 del d.p.r. n. 633/1972, mediante la barratura della casella “beni ammortizzabili e passaggi interni esenti”.
L'Ufficio, inoltre, evidenziava come la società non avesse espresso la propria opzione, in relazione alla separazione delle attività di “Società_1” e “Costruzione di edifici””, che doveva essere esercitata con la compilazione del quadro VO della dichiarazione Iva dell'anno 2020 e, pur ritenendo valido il comportamento concludente, ai sensi del d.p.r. n. 442/1997, rilevava che la società era un'impresa di locazione con attività promiscua di immobili abitativi e commerciali e soggetta a pro-rata di detrazione, per cui pur ammettendo la detraibilità dell'Iva afferente, tale diritto era subordinato all'applicazione del pro- rata di detraibilità, con ricalcolo della percentuale di detrazione dell'Iva sugli acquisti riportata in dichiarazione.
In data 11.02.2026 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d'Aosta, depositava l'accordo conciliativo raggiunto con la ricorrente e, quindi, le parti chiedevano la declaratori di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ha constatato la volontà, manifestata dalle parti, di chiudere la presente controversia attraverso l'accordo conciliativo depositato nel fascicolo telematico in data 11.02.2026.
Preso atto della conciliazione intervenuta, della sua regolarità e della libera volontà manifestata dalle parti di aderire alla transazione predetta nella quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento, questo Collegio, non può che dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, per intervenuta conciliazione fra le parti, con spese compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo;
2) Compensa integralmente le spese processuali.
Aosta, li 17 febbraio 2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente
SISTO NI, Relatore
SURINI DIEGO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 71/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta - Piazza I. Manzetti N. 2 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A0302002132025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A0302002132025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4A0302002132025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 17/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo, spese compensate.
Resistente/Appellato: dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo, spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 30/10/2025. N. 71/2025, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal xxxxx impugnava l'avviso di accertamento T4A030200213-2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d'Aosta per il periodo d'imposta 2020, relativo all'Imposta sul reddito delle società, all'Imposta regionale sulle attività produttive e all'Imposta sul valore aggiunto per
65.750,00 Euro.
La società esercita, l'attività di “Società_1”, concedendo in locazione sia immobili in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, sia immobili soggetti all'imposta, in attuazione dell'art. 10, n.
8, del d.p.r. n. 633/1972 e dal 01.02.2020 esercita anche l'attività di “Costruzione di edifici” a seguito di regolare comunicazione alla Camera di Commercio.
La società cedeva, con atto registrato presso l'ufficio di Aosta serie 1T numero 2340 in data 21.07.2020 un immobile ubicato in Indirizzo_1 ad Aosta per il corrispettivo di euro 60.000,00, inferiore al valore di mercato, al valore specificato con stima richiesta all'Ufficio del Territorio di Aosta, il quale determinava un valore di € 121,000,00, coincidente con il prezzo di rivendita praticato con atto registrato presso l'Ufficio di
Aosta in data 27.06.2022 al numero 3644 ed anche al valore catastale, pari a euro 83.512,00. L'Ufficio evidenziava, inoltre, che la società aveva sostenuto, prima della vendita, spese per manutenzione ordinaria per euro 19.586,75.
In relazione alla cessione del predetto immobile emergevano anche riflessi fiscali ai fini Iva, considerato che l'immobile era stato ceduto in esenzione Iva, ai sensi dell'art. 10 n.
8-bis del d.p.r. n. 633/1972, con la conseguenza di non poter detrarre l'Iva sostenuta sulle spese di manutenzione per tale unità immobiliare, pari a euro 19.586,75 oltre a Iva per euro 4.081,08 poiché, trattandosi di operazione attiva esente, la detrazione dell'imposta è esclusa dall'art. 19, comma 2, del decreto Iva.
Sempre in materia di imposta sul valore aggiunto, il valore normale dell'immobile ceduto era stato considerato al fine di ricalcolare la percentuale di detrazione Iva spettante (pro-rata) e il valore dell'immobile ceduto era stato escluso dal calcolo della percentuale di detrazione di cui all'art. 19 del d.p.r. n. 633/1972, mediante la barratura della casella “beni ammortizzabili e passaggi interni esenti”.
L'Ufficio, inoltre, evidenziava come la società non avesse espresso la propria opzione, in relazione alla separazione delle attività di “Società_1” e “Costruzione di edifici””, che doveva essere esercitata con la compilazione del quadro VO della dichiarazione Iva dell'anno 2020 e, pur ritenendo valido il comportamento concludente, ai sensi del d.p.r. n. 442/1997, rilevava che la società era un'impresa di locazione con attività promiscua di immobili abitativi e commerciali e soggetta a pro-rata di detrazione, per cui pur ammettendo la detraibilità dell'Iva afferente, tale diritto era subordinato all'applicazione del pro- rata di detraibilità, con ricalcolo della percentuale di detrazione dell'Iva sugli acquisti riportata in dichiarazione.
In data 11.02.2026 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d'Aosta, depositava l'accordo conciliativo raggiunto con la ricorrente e, quindi, le parti chiedevano la declaratori di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ha constatato la volontà, manifestata dalle parti, di chiudere la presente controversia attraverso l'accordo conciliativo depositato nel fascicolo telematico in data 11.02.2026.
Preso atto della conciliazione intervenuta, della sua regolarità e della libera volontà manifestata dalle parti di aderire alla transazione predetta nella quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento, questo Collegio, non può che dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, per intervenuta conciliazione fra le parti, con spese compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo;
2) Compensa integralmente le spese processuali.
Aosta, li 17 febbraio 2026