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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13091 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 13873 RG. 2025;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
e quali Controparte_1 Controparte_2 genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Per_1
[...] ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv.to F. Lucci
e
Controparte_3 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio dell'indennità di frequenza di cui alla legge n. 289 del 1990, con decorrenza dal 1.11.24 e condanna l' ad erogare alla CP_3 ricorrente i ratei di questa prestazione, con gli interessi legali come per legge;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_3
1.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha già ottenuto l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di frequenza ex l. 289/90 con decorrenza dalla revisione del 23.1.23 (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Ha già ottenuto una sentenza di condanna dei ratei nel settembre 2024 (v. (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente) che l'Istituto ha eseguito sino a ottobre 2024; l' è rimasto contumace. CP_3
Pertanto, l' deve essere condannato a pagare i ratei della suddetta CP_3 prestazione a far data dal 1.11.24.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione, sono poste a carico dell secondo la generale regola della soccombenza CP_3
(art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 17 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
e quali Controparte_1 Controparte_2 genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Per_1
[...] ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv.to F. Lucci
e
Controparte_3 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio dell'indennità di frequenza di cui alla legge n. 289 del 1990, con decorrenza dal 1.11.24 e condanna l' ad erogare alla CP_3 ricorrente i ratei di questa prestazione, con gli interessi legali come per legge;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_3
1.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha già ottenuto l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di frequenza ex l. 289/90 con decorrenza dalla revisione del 23.1.23 (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Ha già ottenuto una sentenza di condanna dei ratei nel settembre 2024 (v. (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente) che l'Istituto ha eseguito sino a ottobre 2024; l' è rimasto contumace. CP_3
Pertanto, l' deve essere condannato a pagare i ratei della suddetta CP_3 prestazione a far data dal 1.11.24.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione, sono poste a carico dell secondo la generale regola della soccombenza CP_3
(art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 17 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro