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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2025, n. 8395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8395 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Messina, su appello presentato dal Procuratore della Repubblica di Patti e dalla parte civile, procedendo alla integrale riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Patti il 12 dicembre 2020, ha condannato RE LO alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione (oltre alla pena pecuniaria) per il reato di tentata estorsione commessa ai danni della parte civile RE RO. 2. Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell'imputato ha formulato un unico motivo. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8395 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 15/01/2025 Specificamente, l'imputato deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova e del fatto (art. 606, lett. b, d ed e, cod. proc. pen.): la Corte d'appello, gravata del duplice obbligo, in caso di 'ribaltamento' della sentenza assolutoria di primo grado, della riaudizione delle testimonianze rilevanti e della motivazione rafforzata, ha proceduto a sentire la parte civile, ma non ha poi dato atto di tale incombente nella motivazione, limitandosi a fondare solo parzialmente la propria decisione su quanto da costui riferito. Non sorprende quindi che quanto sostenuto nella sentenza non trovi addentellati nell'istruttoria dibattimentale, essendo frutto di un'elaborazione parziale ed errata. Ed anche in relazione alla 'quantità' della motivazione 'rafforzata', non si è fornita alcuna confutazione della motivazione della sentenza di primo grado, essendosi la Corte limitata a sostituire la propria decisione a quella precedente. 3. Con memoria inviata per PEC, la difesa della parte civile ha rassegnato le proprie conclusioni nel senso della conferma della sentenza di appello, previo rigetto o inammissibilità del ricorso, nonché nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato per l'infondatezza del motivo su cui si basa, incentrato sulla mancanza della 'motivazione rafforzata' e, ancor prima, sulla mancata utilizzazione della riassunta prova Aichiarativa decisiva, avendo la Corte proceduto al ribaltamento della assoluzione dell'imputato. 2. Come noto, nel caso di overturning della decisione di assoluzione da parte del giudice d'appello, quelli delineati dall'imputato (riassunzione della prova dichiarativa controversa e motivazione rafforzata) sono obblighi che possono concorrere e non sono alternativi. Infatti, l'onere motivazionale rafforzato sussiste in ogni caso, destinato com'è a soddisfare lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio a fronte di una sentenza assolutoria di primo grado, delineando le linee portanti dell'alternativo ragionamento probatorio seguito in appello e confutando specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificarne la riforma (S.U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679 - 01; il principio è stato poi ribadito in innumerevoli occasioni, ad esempio, cfr. Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, P, Rv. 284493 - 03). 2 2.1 L'obbligo di rinnovazione istruttoria risponde, invece, ad una distinta necessità che può concorrere, come nel caso di specie, ma che -come detto- non connota necessariamente ogni ipotesi di ribaltamento in appello della assoluzione avvenuta in primo grado. 2.2 Funzionale all'oralità e all'immediatezza, e sviluppato in applicazione dei principi processuali di matrice convenzionale europea (art. 6 comma 3, lett. c CEDU), diretti ad assicurare lo stesso contraddittorio nella formazione della prova, l'obbligo di origine giurisprudenziale (Sez. U, n. 27620 del 28/04/ 2016, Dasgupta, Rv. 267487-01, esteso anche all'ipotesi di rito abbreviato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787-01) ha trovato piena attuazione anche sul piano legislativo con la riforma introdotta dalla legge n. 1 03/201 7 (entrata in vigore il 3.8.2017), con cui all'art. 603 c.p.p. è stato aggiunto il comma 3-bis, a sua volta novellato dalla c.d. Riforma Cartabia, nel senso che "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5". Infatti, solo tale opzione ermeneutica consente, in maniera conforme alla ratio legis degli interventi riformatori dell'ultimo decennio e alle pronunce giurisprudenziali nazionali e sovranazionali, di assicurare il principio di immediatezza, onde consentire al decidente di secondo grado - come già al primo giudice - di apprezzare personalmente l'atteggiamento del dichiarante, di cogliere ogni sfumatura nelle risposte fornite alle domande formulate dalle parti, nonché di interrogarlo, se del caso, direttamente, pervenendo in tal modo a quella "valutazione logica, razionale e completa" imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 13379 del 14/02/2024, Chelini, Rv. 286306 - 01). 2.3 Fermo quanto precede, è possibile ora passare a verificare l'applicazione di tali principi nel giudizio che ha portato alla pronuncia della sentenza impugnata. Ebbene, dopo un'ampia esposizione dei principi che governano l' overturning (esposizione corretta ma inevitabilmente generica), venendo allo specifico ed in particolare al tema della rinnovazione istruttoria, la difesa dell'imputato lamenta, da pg. 11, che essa sia stata solo parziale, essendosi il convincimento del giudice di secondo grado basato "sulla diversa interpretazione di risultanze probatorie già acquisite nel corso del giudizio di primo grado, nella specie la registrazione 3 della conversazione intervenuta tra l'imputato... e la persona offesa.... Ergo la riapertura è stata solo formale e non sostanziale" (pg. 11). Nel prosieguo, si contesta lo scarso utilizzo cle+lc-€1-i-cla-iarerrierri da parte della Corte d'appello, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'istruttoria d'appello. Su tali premesse, risulta destituita di fondamento la deduzione di mancata rinnovazione istruttoria, a fronte di una fonte non rinnovabile, perché non dichiarativa (l'intercettazione), e di una prova orale (la deposizione della persona offesa) che è bensì dichiarativa, ma che è stata rinnovata ed il cui mancato 'utilizzo' da parte della Corte viene contestato sul piano esclusivamente motivazionale. D'altro canto, a corollario, non può sfuggire che pur deducendosi l'insufficienza della rinnovazione istruttoria, non si è concretamente indicato, nel ricorso per cassazione, quale ulteriore attività istruttoria in appello potesse e dovesse essere svolta per soddisfare lo standard richiesto. In conclusione, sul punto, va ribadito che non è affatto necessaria, nel caso di overturning di condanna, la rinnovazione integrale dell'istruzione svolta in primo grado, ogni qualvolta l'appello del pubblico ministero attenga alla valutazione della prova dichiarativa. In tal senso si è affermato, in ossequio a principi di economia processuale e di logica euristica (pluralitas non fit sine necessitate), che il giudice d'appello, che intenda riformare il giudizio assolutorio di primo grado, non è tenuto sempre e comunque a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sussistendo siffatto obbligo soltanto nel caso in cui si tratti di prove orali decisive, di cui valuti diversamente l'attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (tra le altre: Sez. 5, n. 6403 del 16/9/2014, Preite, Rv. 262674 - 01; Sez. 5, n. 25475 del 24/2/2015, Prestanicola, Rv. 263903 - 01). E si è altresì sottolineato (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, lacopetta, Rv. 279146 - 01), in linea con quanto già ritenuto da Sez. U. Dasgupta, che è decisiva la prova che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito assolutorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunta dal complesso del materiale probatorio, si riveli potenzialmente idonea a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento- condanna". Calando tali principi nel caso concreto, e considerato che l'intera vicenda estorsiva si è svolta e risolta nella relazione tra l'imputato e la parte civile, è del tutto logico che la rinnovazione istruttoria abbia avuto un ambito ristretto. Esaminata la motivazione della sentenza d'appello, che ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa nell'ottica della valutazione e della conferma 4 del contenuto estorsivo già desumibile dall'intercettazione di una conversazione tra il LO ed il RO (su cui si ritornerà fra poco), si deve concludere per la correttezza e la sufficienza dell'approccio adottato dalla Corte d'appello a soddisfare lo standard probatorio richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. 2.4 Quanto al tema della motivazione rafforzata, occorre preliminarmente ribadire il principio enunciato da lungo tempo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale la decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi in toto a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 2, n. 41571 del 20/06/2017, Marchetta, Rv. 270750 - 01). Inoltre, il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento. disancorata dalla realtà processuale, ma deve riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un iter logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito. 2.5 Anche i principi ora esposti vanno calati nel caso concreto, ciò che consente di rilevare che il revfrement sulla responsabilità è avvenuto, nel caso specifico, all'esito della rivalutazione non tanto e non solo della attendibilità del testimone principale, la persona offesa poi costituitasi parte civile, quanto del contenuto della comunicazione intercettata, idonea di per sé (si legge all'inizio di pg. 5) ad integrare una "vera e propria minaccia già più che larvata". Quanto poi all'onere motivazionale rafforzato che deve sostanziarsi nella puntuale contestazione e superamento delle valutazioni assolutorie poste dal giudice di primo grado a base della propria decisione favorevole all'imputato, questa Corte evidenzia che in poche occasioni come in quella oggetto dell'odierno esame capita di osservare una così precisa identificazione del 'punto debole' della decisione appellata ed una critica così 'sradicante' come quella che si legge a pg. 3 della motivazione d'appello, ove, nell'introdurre il confronto tra la valutazione espressa dal giudice di primo grado e la lettura fatta dalla Corte d'appello si parla di "clamoroso ed evidente ... errore tecnico-giuridico, fattuale e valutativo" commesso nel ritenere neutro l'intervento del LO nei confronti del RO. Nelle pagine seguenti, poi, si illustra con motivazione articolata, e certamente adeguata, perché la 'rilettura' dell'atteggiamento del LO fosse confermato non solo dalle rinnovate dichiarazioni di RE RO, ma anche 5 I••e
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa mento delle spese processuali. Nulla per la parte civile. Così deciso il 15 gennaio 2024 Il Con igliere, relatore a Presi .:t da elementi quali le modalità della denuncia, il cambiamento del percorso di gara, la presenza, nonostante questo, di ostacoli sul tracciato, la richiesta preventiva da parte del RO di informazioni all'Autorità sulla regolarità amministrativa del tracciato e della competizione, il (modesto) ruolo del LO nelle precedenti edizioni della manifestazione. Si è tratta, a tutti gli effetti, di una motivazione del tutto congrua ed adeguata che, centrato fin dall'esordio il punto critico della decisione di primo grado, che aveva prodotto il deragliamento dell'intero processo valutativo della vicenda dedotta, ha proceduto, in aderenza ai sovraesposti principi giurisprudenziali e lungi dal 'condannare senza confutare', come si legge a pg. 16 del ricorso, ad una compiuta disarticolazione del ragionamento assolutorio. 3. Quanto esposto comporta il rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non consegue invece la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Costituisce infatti principio consolidato che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4,. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281 923 - 01). Nel caso concreto la difesa della parte civile ha presentato conclusioni con richiesta di rigetto del ricorso, conferma della sentenza e liquidazione di spese ulteriori, limitandosi, con formulazione di stile, a negare fondamento al ricorso dell'imputato, senza fornire alcun reale supporto argomentativo.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Messina, su appello presentato dal Procuratore della Repubblica di Patti e dalla parte civile, procedendo alla integrale riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Patti il 12 dicembre 2020, ha condannato RE LO alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione (oltre alla pena pecuniaria) per il reato di tentata estorsione commessa ai danni della parte civile RE RO. 2. Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell'imputato ha formulato un unico motivo. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8395 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 15/01/2025 Specificamente, l'imputato deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova e del fatto (art. 606, lett. b, d ed e, cod. proc. pen.): la Corte d'appello, gravata del duplice obbligo, in caso di 'ribaltamento' della sentenza assolutoria di primo grado, della riaudizione delle testimonianze rilevanti e della motivazione rafforzata, ha proceduto a sentire la parte civile, ma non ha poi dato atto di tale incombente nella motivazione, limitandosi a fondare solo parzialmente la propria decisione su quanto da costui riferito. Non sorprende quindi che quanto sostenuto nella sentenza non trovi addentellati nell'istruttoria dibattimentale, essendo frutto di un'elaborazione parziale ed errata. Ed anche in relazione alla 'quantità' della motivazione 'rafforzata', non si è fornita alcuna confutazione della motivazione della sentenza di primo grado, essendosi la Corte limitata a sostituire la propria decisione a quella precedente. 3. Con memoria inviata per PEC, la difesa della parte civile ha rassegnato le proprie conclusioni nel senso della conferma della sentenza di appello, previo rigetto o inammissibilità del ricorso, nonché nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato per l'infondatezza del motivo su cui si basa, incentrato sulla mancanza della 'motivazione rafforzata' e, ancor prima, sulla mancata utilizzazione della riassunta prova Aichiarativa decisiva, avendo la Corte proceduto al ribaltamento della assoluzione dell'imputato. 2. Come noto, nel caso di overturning della decisione di assoluzione da parte del giudice d'appello, quelli delineati dall'imputato (riassunzione della prova dichiarativa controversa e motivazione rafforzata) sono obblighi che possono concorrere e non sono alternativi. Infatti, l'onere motivazionale rafforzato sussiste in ogni caso, destinato com'è a soddisfare lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio a fronte di una sentenza assolutoria di primo grado, delineando le linee portanti dell'alternativo ragionamento probatorio seguito in appello e confutando specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificarne la riforma (S.U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679 - 01; il principio è stato poi ribadito in innumerevoli occasioni, ad esempio, cfr. Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, P, Rv. 284493 - 03). 2 2.1 L'obbligo di rinnovazione istruttoria risponde, invece, ad una distinta necessità che può concorrere, come nel caso di specie, ma che -come detto- non connota necessariamente ogni ipotesi di ribaltamento in appello della assoluzione avvenuta in primo grado. 2.2 Funzionale all'oralità e all'immediatezza, e sviluppato in applicazione dei principi processuali di matrice convenzionale europea (art. 6 comma 3, lett. c CEDU), diretti ad assicurare lo stesso contraddittorio nella formazione della prova, l'obbligo di origine giurisprudenziale (Sez. U, n. 27620 del 28/04/ 2016, Dasgupta, Rv. 267487-01, esteso anche all'ipotesi di rito abbreviato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787-01) ha trovato piena attuazione anche sul piano legislativo con la riforma introdotta dalla legge n. 1 03/201 7 (entrata in vigore il 3.8.2017), con cui all'art. 603 c.p.p. è stato aggiunto il comma 3-bis, a sua volta novellato dalla c.d. Riforma Cartabia, nel senso che "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5". Infatti, solo tale opzione ermeneutica consente, in maniera conforme alla ratio legis degli interventi riformatori dell'ultimo decennio e alle pronunce giurisprudenziali nazionali e sovranazionali, di assicurare il principio di immediatezza, onde consentire al decidente di secondo grado - come già al primo giudice - di apprezzare personalmente l'atteggiamento del dichiarante, di cogliere ogni sfumatura nelle risposte fornite alle domande formulate dalle parti, nonché di interrogarlo, se del caso, direttamente, pervenendo in tal modo a quella "valutazione logica, razionale e completa" imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 13379 del 14/02/2024, Chelini, Rv. 286306 - 01). 2.3 Fermo quanto precede, è possibile ora passare a verificare l'applicazione di tali principi nel giudizio che ha portato alla pronuncia della sentenza impugnata. Ebbene, dopo un'ampia esposizione dei principi che governano l' overturning (esposizione corretta ma inevitabilmente generica), venendo allo specifico ed in particolare al tema della rinnovazione istruttoria, la difesa dell'imputato lamenta, da pg. 11, che essa sia stata solo parziale, essendosi il convincimento del giudice di secondo grado basato "sulla diversa interpretazione di risultanze probatorie già acquisite nel corso del giudizio di primo grado, nella specie la registrazione 3 della conversazione intervenuta tra l'imputato... e la persona offesa.... Ergo la riapertura è stata solo formale e non sostanziale" (pg. 11). Nel prosieguo, si contesta lo scarso utilizzo cle+lc-€1-i-cla-iarerrierri da parte della Corte d'appello, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'istruttoria d'appello. Su tali premesse, risulta destituita di fondamento la deduzione di mancata rinnovazione istruttoria, a fronte di una fonte non rinnovabile, perché non dichiarativa (l'intercettazione), e di una prova orale (la deposizione della persona offesa) che è bensì dichiarativa, ma che è stata rinnovata ed il cui mancato 'utilizzo' da parte della Corte viene contestato sul piano esclusivamente motivazionale. D'altro canto, a corollario, non può sfuggire che pur deducendosi l'insufficienza della rinnovazione istruttoria, non si è concretamente indicato, nel ricorso per cassazione, quale ulteriore attività istruttoria in appello potesse e dovesse essere svolta per soddisfare lo standard richiesto. In conclusione, sul punto, va ribadito che non è affatto necessaria, nel caso di overturning di condanna, la rinnovazione integrale dell'istruzione svolta in primo grado, ogni qualvolta l'appello del pubblico ministero attenga alla valutazione della prova dichiarativa. In tal senso si è affermato, in ossequio a principi di economia processuale e di logica euristica (pluralitas non fit sine necessitate), che il giudice d'appello, che intenda riformare il giudizio assolutorio di primo grado, non è tenuto sempre e comunque a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sussistendo siffatto obbligo soltanto nel caso in cui si tratti di prove orali decisive, di cui valuti diversamente l'attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (tra le altre: Sez. 5, n. 6403 del 16/9/2014, Preite, Rv. 262674 - 01; Sez. 5, n. 25475 del 24/2/2015, Prestanicola, Rv. 263903 - 01). E si è altresì sottolineato (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, lacopetta, Rv. 279146 - 01), in linea con quanto già ritenuto da Sez. U. Dasgupta, che è decisiva la prova che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito assolutorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunta dal complesso del materiale probatorio, si riveli potenzialmente idonea a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento- condanna". Calando tali principi nel caso concreto, e considerato che l'intera vicenda estorsiva si è svolta e risolta nella relazione tra l'imputato e la parte civile, è del tutto logico che la rinnovazione istruttoria abbia avuto un ambito ristretto. Esaminata la motivazione della sentenza d'appello, che ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa nell'ottica della valutazione e della conferma 4 del contenuto estorsivo già desumibile dall'intercettazione di una conversazione tra il LO ed il RO (su cui si ritornerà fra poco), si deve concludere per la correttezza e la sufficienza dell'approccio adottato dalla Corte d'appello a soddisfare lo standard probatorio richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. 2.4 Quanto al tema della motivazione rafforzata, occorre preliminarmente ribadire il principio enunciato da lungo tempo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale la decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi in toto a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 2, n. 41571 del 20/06/2017, Marchetta, Rv. 270750 - 01). Inoltre, il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento. disancorata dalla realtà processuale, ma deve riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un iter logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito. 2.5 Anche i principi ora esposti vanno calati nel caso concreto, ciò che consente di rilevare che il revfrement sulla responsabilità è avvenuto, nel caso specifico, all'esito della rivalutazione non tanto e non solo della attendibilità del testimone principale, la persona offesa poi costituitasi parte civile, quanto del contenuto della comunicazione intercettata, idonea di per sé (si legge all'inizio di pg. 5) ad integrare una "vera e propria minaccia già più che larvata". Quanto poi all'onere motivazionale rafforzato che deve sostanziarsi nella puntuale contestazione e superamento delle valutazioni assolutorie poste dal giudice di primo grado a base della propria decisione favorevole all'imputato, questa Corte evidenzia che in poche occasioni come in quella oggetto dell'odierno esame capita di osservare una così precisa identificazione del 'punto debole' della decisione appellata ed una critica così 'sradicante' come quella che si legge a pg. 3 della motivazione d'appello, ove, nell'introdurre il confronto tra la valutazione espressa dal giudice di primo grado e la lettura fatta dalla Corte d'appello si parla di "clamoroso ed evidente ... errore tecnico-giuridico, fattuale e valutativo" commesso nel ritenere neutro l'intervento del LO nei confronti del RO. Nelle pagine seguenti, poi, si illustra con motivazione articolata, e certamente adeguata, perché la 'rilettura' dell'atteggiamento del LO fosse confermato non solo dalle rinnovate dichiarazioni di RE RO, ma anche 5 I••e
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa mento delle spese processuali. Nulla per la parte civile. Così deciso il 15 gennaio 2024 Il Con igliere, relatore a Presi .:t da elementi quali le modalità della denuncia, il cambiamento del percorso di gara, la presenza, nonostante questo, di ostacoli sul tracciato, la richiesta preventiva da parte del RO di informazioni all'Autorità sulla regolarità amministrativa del tracciato e della competizione, il (modesto) ruolo del LO nelle precedenti edizioni della manifestazione. Si è tratta, a tutti gli effetti, di una motivazione del tutto congrua ed adeguata che, centrato fin dall'esordio il punto critico della decisione di primo grado, che aveva prodotto il deragliamento dell'intero processo valutativo della vicenda dedotta, ha proceduto, in aderenza ai sovraesposti principi giurisprudenziali e lungi dal 'condannare senza confutare', come si legge a pg. 16 del ricorso, ad una compiuta disarticolazione del ragionamento assolutorio. 3. Quanto esposto comporta il rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non consegue invece la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Costituisce infatti principio consolidato che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4,. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281 923 - 01). Nel caso concreto la difesa della parte civile ha presentato conclusioni con richiesta di rigetto del ricorso, conferma della sentenza e liquidazione di spese ulteriori, limitandosi, con formulazione di stile, a negare fondamento al ricorso dell'imputato, senza fornire alcun reale supporto argomentativo.