Articolo 3 della Legge 26 aprile 1982, n. 181
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 aprile 1982
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Versione
12 agosto 1982
Art. 3.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1982, restano determinati in lire 3.217.673.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti, e in lire 9.701.717.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui agli elenchi n. 6 e n. 7 allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
La dotazione dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale di cui al primo comma e' incrementata, rispettivamente, dell'ulteriore somma di lire 7.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 6 con la denominazione di "interventi in materia di sgravi contributivi" e di lire 6.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 7 con la denominazione di "Fondo investimenti e occupazione". ((1)) Le leggi che autorizzano le spese per gli investimenti e l'occupazione, per le quali e' predisposta la copertura mediante l'incremento del fondo speciale per le spese in conto capitale di cui al comma precedente, disciplinano le modalita' della presentazione dei progetti regionali che possono essere finanziati a carico del predetto incremento del fondo speciale. I progetti regionali possono prevedere il finanziamento di interventi e programmi di competenza degli enti locali, coordinati a livello regionale.
----------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 agosto 1982, n.526 ha disposto (con l'art.51 comma 1) che" Le disponibilita' del Fondo investimenti e occupazione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181 , sono ripartite, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, in: 1) lire 1.400 miliardi per la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo di rotazione per investimenti mobiliari; 2) lire 1.000 miliardi all'Ente nazionale per l'energia elettrica; 3) lire 300 miliardi per maggiori detrazioni sulla imposta sul valore aggiunto; 4) lire 870 miliardi per finanziamento di interventi infrastrutturali o sul territorio o di rilevante interesse economico anche per l'agricoltura; 5) lire 1.180 miliardi per interventi nel settore industriale pubblico e privato; 6) lire 100 miliardi per interventi, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 , a favore di imprese cooperative; 7) lire 50 miliardi per la meccanizzazione in agricoltura; 8) lire 100 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di esercizio di cui all' articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 ; 9) lire 100 miliardi per interventi nel settore agricolo ai sensi dell' articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403 ; 10) lire 50 miliardi per interventi a favore della cooperazione agricola, ai sensi dell' articolo 5 della legge 10 luglio 1977, n. 403 ; 11) lire 70 miliardi per il pagamento delle garanzie gia' escusse di cui all' articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119 ; 12) lire 100 miliardi per l'incremento del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ; 13) lire 30 miliardi ad incremento dei fondi di dotazione degli istituti di mediocredito regionali del Mezzogiorno, da ripartirsi con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio."
Entrata in vigore il 12 agosto 1982
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