Articolo 2 della Legge 4 maggio 1983, n. 168
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 maggio 1983
Art. 2.
I trasferimenti di cui all'articolo 1 sono attuati senza corrispettivo; quello della Terme di Recoaro S.p.a. e' registrato dall'EFIM in aumento del proprio fondo di dotazione per importo pari al valore nominale delle azioni trasferite ridotto della minusvalenza emergente a seguito del trasferimento al comitato di liquidazione, senza corrispettivo, della partecipazione nella Fonti di Recoaro S.p.a.
Entrata in vigore il 11 maggio 1983