Art. 8.
Come speciale agevolazione per il traffico internazionale, sono ammessi alla esportazione temporanea subbi, subielli e simili sui quali sono avvolti i filati in esportazione.
La reimportazione dei subbi temporaneamente esportati dovra' avvenire entro un anno dall'esportazione temporanea.
Come speciale agevolazione per il traffico internazionale, sono ammessi alla esportazione temporanea subbi, subielli e simili sui quali sono avvolti i filati in esportazione.
La reimportazione dei subbi temporaneamente esportati dovra' avvenire entro un anno dall'esportazione temporanea.