Articolo 8 della Legge 22 novembre 1954, n. 1168
Articolo 7
Versione
5 gennaio 1955
Art. 8.
Come speciale agevolazione per il traffico internazionale, sono ammessi alla esportazione temporanea subbi, subielli e simili sui quali sono avvolti i filati in esportazione.
La reimportazione dei subbi temporaneamente esportati dovra' avvenire entro un anno dall'esportazione temporanea.

Entrata in vigore il 5 gennaio 1955