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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/11/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1791/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DO LA, con elezione di domicilio in Prata di Pordenone, via Roma
15, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
DO LA, con elezione di domicilio in Prata di Pordenone, via Roma
15, presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in PRATA DI PORDENONE,
in data 07/01/2006, in regime di separazione dei beni con i seguenti figli: , nata in data [...] e Parte_2 Per_1
nata in data [...]
[...]
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il sig. continuerà a vivere Pt_1
nell'abitazione famigliare di sua proprietà;
3. si dà atto che la figlia è Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
4. i genitori contribuiranno al mantenimento della figlia -che ha deciso di vivere a settimane alterne Pt_2
presso ciascun genitore- provvedendo alle sue esigenze in maniera diretta,
mentre le spese straordinarie che si rendessero necessarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Pordenone d.d.
22.02.2018, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno e saranno detratte dai genitori nell'identica proporzione;
5. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi nessun assegno di mantenimento viene richiesto a carico dell'uno ovvero dell'altro coniuge.
6. I
coniugi prestano acquiescenza all'emananda sentenza”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-49 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni,
la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità
dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in PRATA DI PORDENONE, in data 07/01/2006;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PRATA DI PORDENONE (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, numero 1, parte 1);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
5) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) dà atto che sulle spese si provvederà con la sentenza definitiva;
7) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Giulia Dal Pos.
Così deciso in Pordenone, in data 14/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1791/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DO LA, con elezione di domicilio in Prata di Pordenone, via Roma
15, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
DO LA, con elezione di domicilio in Prata di Pordenone, via Roma
15, presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in PRATA DI PORDENONE,
in data 07/01/2006, in regime di separazione dei beni con i seguenti figli: , nata in data [...] e Parte_2 Per_1
nata in data [...]
[...]
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il sig. continuerà a vivere Pt_1
nell'abitazione famigliare di sua proprietà;
3. si dà atto che la figlia è Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
4. i genitori contribuiranno al mantenimento della figlia -che ha deciso di vivere a settimane alterne Pt_2
presso ciascun genitore- provvedendo alle sue esigenze in maniera diretta,
mentre le spese straordinarie che si rendessero necessarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Pordenone d.d.
22.02.2018, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno e saranno detratte dai genitori nell'identica proporzione;
5. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi nessun assegno di mantenimento viene richiesto a carico dell'uno ovvero dell'altro coniuge.
6. I
coniugi prestano acquiescenza all'emananda sentenza”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-49 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni,
la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità
dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in PRATA DI PORDENONE, in data 07/01/2006;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PRATA DI PORDENONE (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, numero 1, parte 1);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
5) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) dà atto che sulle spese si provvederà con la sentenza definitiva;
7) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Giulia Dal Pos.
Così deciso in Pordenone, in data 14/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini