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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/07/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1701/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 1701/2022 r.g.
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 in Strada di Arnano n. 2/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Palazzuoli (C.F.
) del Foro di Siena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena (SI), C.F._2
Via Montanini n. 40, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in CP_1 C.F._3
Vicolo del Sambuco n. 16;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._4
Mentana n. 212; entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Duccio Campani (C.F. ) e Michele C.F._5
Butini (C.F. ) del Foro di Siena ed elettivamente domiciliati nel loro studio in C.F._6
Siena (SI), Strada Massetana Romana n. 54, come da procura in atti.
CONVENUTI
pagina 1 di 12 OGGETTO: Successioni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia, della volontà testamentaria espressa dalla IG.ra
nata a [...] il [...], ivi deceduta il 26.7.2013, nel testamento olografo del Persona_1
22.12.2012, pubblicato dal Notaio di Siena in data 8.8.2013 Rep. 11468, anche nella Persona_2 parte in cui l'originario legato disposto in favore dei IGg. e come sopra CP_1 CP_2 generalizzati, con testamento olografo del 6.2.2009, è stato ridotto complessivamente alla sola quota di
1/3 del valore e quindi, per facta concludentia, alla sola quota di 1/3 del diritto di proprietà dell'appartamento posto in Follonica, Via dell'Isola del Giglio, 18, censito al catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 34, particella 69 sub 4, categoria A/2, vani 5,5; conseguentemente accertare e dichiarare che la Dott.ssa quale erede del Dott. a sua volta erede Parte_1 Persona_3 universale della IG.ra è titolare della quota di un terzo del diritto di proprietà su Persona_1 detto immobile. Con ogni ulteriore pronuncia presupposta, connessa e conseguente e con vittoria di spese”; per parte convenuta: “voglia il Tribunale di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione disattese: - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di interesse e/o legittimazione della IG.ra Pt_1 per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o
[...] improcedibile la domanda attorea;
- nel merito, accertata l'effettiva volontà della IG.ra ER di lasciare in legato ai biscugini e l'intero immobile situato in Follonica
[...] CP_1 CP_2 per cui è causa in parti uguali fra loro, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 20.07.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
e chiedendo di accertarsi e dichiararsi la piena validità ed CP_1 CP_2 efficacia della volontà testamentaria espressa dalla IG.ra nel testamento olografo Persona_1 redatto il 22.12.2012, a parziale rettifica del precedente testamento olografo del 6.2.2009, e conseguentemente di accertare e dichiarare che la stessa attrice, quale erede del Dott. a Persona_3 sua volta erede universale della IG.ra sia titolare della quota di un terzo del diritto di Persona_1 proprietà dell'immobile sito in Follonica, Via dell'Isola del Giglio n. 18.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che la IG.ra cugina di suo padre, Persona_1 deceduta a Siena il 26.07.2013, avrebbe redatto due testamenti olografi: un primo in data 06.02.2009 e pagina 2 di 12 un secondo in data 22.12.2012. Con quest'ultimo la testatrice avrebbe modificato le disposizioni contenute nel primo, a seguito della scoperta di un testamento olografo del figlio premorto,
[...]
e della conseguente possibilità di ereditare non l'intero patrimonio del de cuius, come Per_4 dapprima creduto, bensì la minor quota di 1/3, spettante alla medesima quale legittimaria.
L'attrice ha in proposito esposto che nel periodo intercorso tra i due testamenti, sia l'erede universale nominata dal figlio ( , sia la stessa avrebbero proposto Controparte_3 Persona_1 azioni, poi riunite, per il riconoscimento, rispettivamente, della validità e della nullità del testamento olografo redatto dal defunto Per_4
Le sentenze n. 836/2015 del Tribunale di Siena e n. 1519/2021 della Corte d'Appello di Firenze avrebbero quindi riconosciuto la validità del testamento di assegnando a Persona_4 ER
(deceduta nel corso del giudizio di primo grado) e, per essa, al suo erede testamentario
[...] [...]
(anch'egli deceduto nel corso del giudizio di secondo grado), la quota di un terzo del Per_3 patrimonio del figlio individuata in un appartamento situato in Siena, Via del Sambuco Persona_4
n. 16, e in un immobile sito in Follonica, Via Isola del Giglio n. 18, condannandola altresì a corrispondere alla controparte una somma di denaro a conguaglio.
Quanto all'immobile sito in Follonica, oggetto della presente causa, l'attrice ha evidenziato che la defunta nel primo testamento, avrebbe dichiarato di voler destinare detto immobile in Persona_1 legato interamente ai cugini di secondo grado e per la quota di 1/2 ciascuno, CP_1 CP_2 mentre nel secondo testamento, ritenendo la propria quota di spettanza dell'eredità del figlio ridotta ad
1/3 in ragione del possibile esito negativo della causa allora in corso, avrebbe limitato il legato in favore degli stessi sul predetto immobile alla minor quota di 1/6 ciascuno, lasciando la restante quota al proprio erede universale padre di e Persona_3 CP_1 Pt_1
Secondo l'attrice il richiamato legato sarebbe stato da subito interpretato dalle parti come riferito ad un complessivo 1/3 del diritto di proprietà, al punto che il Notaio inserendo le dovute precisazioni Per_2 catastali in sede di pubblicazione del testamento, avrebbe provveduto alla relativa trascrizione presso la
Conservatoria dei RR. II. di Grosseto. Del resto, su tale interpretazione non sarebbero in passato mai sorte questioni, come dimostrerebbe il comportamento tenuto negli anni dalle parti interessate con riguardo alla gestione dell'immobile, che sarebbe stata suddivisa a periodi ed attribuita a turno a
[...]
a e a tanto che con domanda del 28 gennaio CP_1 CP_2 Parte_1 CP_1
2022, avrebbe introdotto nei riguardi della sorella una procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 avente ad oggetto la divisione del compendio immobiliare sopra descritto, includente espressamente l'appartamento di Follonica.
Solo a seguito dell'esito negativo di detta procedura, lamentava l'attrice, sarebbe avvenuto un pagina 3 di 12 mutamento della situazione, poiché il legale della stessa sarebbe venuto a conoscenza dell'intenzione di e con l'ausilio del Notaio all'insaputa della donna, di CP_1 CP_2 Persona_2 predisporre le dichiarazioni di successione sul presupposto che l'immobile sito in Follonica, attribuito per intero a dovesse considerarsi interamente devoluto, in forza del più antico legato Persona_1 testamentario, ai medesimi, con conseguente esclusione di qualsiasi diritto della odierna attrice sullo stesso.
Tale posizione, a detta dell'attrice, sarebbe però destituita di fondamento logico e giuridico, in quanto la consecutio temporum degli eventi descritti consentirebbe di ricostruire senza dubbio la reale volontà della de cuius, risultante peraltro dall'ultimo testamento in ordine di tempo.
La IG.ra avrebbe, infatti, redatto il primo testamento del 6.2.2009 convinta della Persona_1 propria qualità di erede universale ab intestato del (convinta cioè di poter liberamente disporre Per_4 di tutti gli immobili oggetto della sua successione).
Sarebbe poi sopravvenuta una circostanza che ella avrebbe ignorato al momento della redazione della prima scheda testamentaria, avendo scoperto che suo figlio, con un testamento all'inizio sconosciuto, avrebbe nominato propria erede universale la IG.ra ed avrebbe lasciato a a CP_3 Persona_3 titolo di legato, l'appartamento di Via San Quirico.
Questo, secondo parte attrice, sarebbe stato il motivo per cui avrebbe avvertito Persona_1
l'eIGenza di redigere un secondo testamento, che tenesse conto dell'eventualità – poi effettivamente avveratasi – che il testamento del figlio premorto fosse riconosciuto valido ed efficace, con conseguente attribuzione alla medesima della titolarità della sola quota di legittima, anziché dell'intero patrimonio lasciato dal Per_4
Si osservava, a tale riguardo, che il fatto che in sede di ricostituzione della quota di legittima di un terzo dell'asse ereditario, e quindi in sede di divisione in natura degli immobili, i beni di Follonica e di
Vicolo del Sambuco fossero stati assegnati alla IG.ra e, quindi, in qualità di suo erede Persona_1 universale, al Dott. padre dell'odierna parte attrice, sarebbe il risultato di un mero Persona_3 calcolo matematico tendente ad attribuire all'erede legittimaria l'equivalente della quota ideale di un terzo di tutto il patrimonio del detratto il legato da questi disposto e salvo il conguaglio Per_4 stabilito.
Viceversa, a seguito del fallimento del tentativo di mediazione obbligatoria avente per oggetto la divisione immobiliare, promosso dal IG. e riguardante anche l'appartamento di CP_1
Follonica, i due cugini avrebbero raggiunto insieme la convinzione – contestata da controparte – che la disposizione applicabile all'appartamento di Follonica fosse quella originaria, del 06.02.2009, per il solo fatto che detto immobile, in sede di ricostituzione della quota di legittima, fosse stato interamente pagina 4 di 12 attribuito dal Tribunale di Siena a Persona_3
La parte istante chiedeva, pertanto, che venisse accertata la validità ed efficacia delle volontà della testatrice, come espressa nel secondo testamento olografo datato il 22.12.2012, e, a fronte della quota di proprietà di 1/6 per ciascuno già appartenente al fratello e al cugino, che venisse riconosciuta quale proprietaria della quota di 1/3 dell'appartamento situato in Follonica, Via Isola del Giglio n. 18, in qualità di erede del padre che, a suo avviso, avrebbe ricevuto in eredità i 2/3 dello Persona_3 stesso (l'altro terzo spetterebbe dunque a sempre quale erede del padre ). CP_1 Per_3
Con comparsa del 17.11.2022 si sono costituiti in giudizio e CP_1 CP_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in via preliminare, la mancanza di interesse e/o legittimazione ad agire di in quanto ella non avrebbe mai formalmente accettato Parte_1
l'eredità o presentato alcuna denuncia di successione in base alla quale dichiararsi proprietaria della quota di 1/3 dell'immobile situato in Follonica in qualità di erede del padre, IG. a sua Persona_3 volta erede universale della IG.ra Persona_1
Ugualmente neanche i convenuti e avrebbero presentato, alla data di costituzione CP_1 CP_2 in giudizio, una denuncia di successione in relazione all'immobile de quo, con la quale dichiararsi proprietari per la quota di 1/2 ciascuno di detto immobile, quali legatari della IG.ra Persona_1
Secondo i convenuti il presente giudizio non avrebbe potuto, pertanto, essere introdotto per mancanza dei presupposti di legge, poiché solamente a fronte di una dichiarazione avente validità legale, la parte che si ritiene lesa nei propri diritti potrebbe agire in giudizio per l'accertamento degli stessi, con richiesta di correzione secondo diritto, o in caso in cui le controparti abbiano effettuato accettazioni o dichiarazioni di successione incongruenti tra loro, rendendo così necessaria una decisione giudiziale per dirimere il contrasto.
Nel merito e in denegata ipotesi, i convenuti chiedevano la reiezione della domanda, non essendo la l'attrice, sulla base dell'interpretazione dei testamenti olografi redatti dalla IG.ra , proprietaria ER iure hereditatis della quota di 1/3 dell'immobile di Follonica, Via Isola del Giglio n. 18.
Sostenevano infatti i convenuti che la volontà, espressa nel primo testamento da parte della testatrice, sarebbe stata quella di lasciare in legato ai due cugini l'intera casa di Follonica, nella misura di metà ciascuno, e che le disposizioni testamentarie andrebbero sempre interpretata ricercando la reale volontà del de cuius, valutando anche elementi estrinseci e potendo sempre attribuire alle parole usate dal testatore un IGnificato diverso da quello tecnico e letterale, purché non contrastante e antitetico.
Il secondo testamento sarebbe stato infatti redatto dalla de cuius con l'erroneo convincimento che tutti i beni provenienti per eredità del figlio sarebbero stati suddivisi pro quota e che a lei sarebbe rimasto un solo terzo della casa di Follonica nelle proprie disponibilità. Per tale motivo la testatrice avrebbe pagina 5 di 12 effettuato la rettifica, eliminando la disposizione relativa alla casa di Siena, Via San Quirico (che non sarebbe più rientrata nella propria disponibilità, in quanto lasciata in legato dal figlio al Persona_4 IG. e ridotto ad un terzo tutte le altre disposizioni. Persona_3
Tuttavia, a seguito delle sentenze ormai passate in giudicato, la casa di Follonica sarebbe stata attribuita integralmente alla IG.ra (e per lei ai suoi eredi) e sarebbe allora da tale momento, a detta dei ER convenuti, che dovrebbe interpretarsi la reale volontà della de cuius, che senza dubbio consisterebbe nel lasciare la proprietà della casa di Follonica ai IG.ri e CP_1 CP_2
Si indicava a sostegno di tale prospettazione che la defunta col secondo testamento, Persona_1 non avrebbe dichiarato di voler revocare il primo, bensì di voler solo apportare alcune variazioni, in quanto, nonostante la causa da lei intentata, il suo patrimonio avrebbe potuto ridursi ad un terzo. La testatrice non avrebbe invece preso in considerazione il fatto che, in una eventuale suddivisione del patrimonio del defunto alcuni beni avrebbero potuto essere concessi interamente a lei, Persona_4 come poi è avvenuto.
Per tale motivo i convenuti ritenevano che il secondo testamento andrebbe valutato alla luce anche delle volontà della de cuius già espresse nel primo, poiché, se è vero che il patrimonio disponibile si è ridotto ad un terzo, nondimeno alla defunta, quale erede del figlio, sarebbe stato destinato integralmente dell'appartamento di Follonica, che aveva dichiarato voler lasciare agli odierni convenuti, come, d'altronde, ritenuto anche dal Notaio cui si erano rivolti gli eredi e legatari per definire la successione e provvedere alla trascrizione del passaggio di proprietà nei registri immobiliari.
Verificato l'assolvimento della condizione di procedibilità del tentativo di mediazione con esito negativo e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e trattenuta in decisione, a seguito di udienza di precisazione conclusioni con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
2. Tanto premesso, la domanda appare fondata nei termini di seguito esposti.
Non merita, innanzitutto, accoglimento l'eccezione avanzata dalle parti convenute circa la presunta mancanza di interesse e/o legittimazione ad agire in capo all'attrice.
A tale proposito giova premettere che, come è noto, le condizioni dell'azione, quali requisiti di esistenza della stessa, sono due: la legittimazione ad agire e l'interesse ad agire.
La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della pagina 6 di 12 situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (v. Cass. 30 maggio 2008, n. 14468).
Per quanto riguarda l'interesse ad agire, l'art. 100 c.p.c. sancisce che “per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Esso consiste nell'eIGenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e detiene, quindi, natura strumentale rispetto al diritto sostanziale per il quale si agisce. Per la sussistenza dell'interesse ad agire, pertanto, non si richiede alcuna indagine sulla fondatezza della pretesa, che attiene strettamente al merito della domanda.
L'interesse ad agire deve essere, poi, personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce;
attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda;
concreto, poiché deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
Nel caso di specie, i convenuti hanno eccepito che vi sarebbe in capo all'attrice carenza di interesse ad agire e/o legittimazione attiva, in quanto la stessa non avrebbe mai formalmente accettato l'eredità o presentato alcuna denuncia di successione, dichiarandosi proprietaria della quota di 1/3 dell'immobile situato in Follonica in qualità di erede del padre, né i convenuti e Persona_3 CP_1 CP_2 avrebbero presentato, alla data di costituzione in giudizio, una dichiarazione di successione in relazione all'immobile de quo, con la quale dichiararsi proprietari per la quota di 1/2 ciascuno di detto immobile, quali legatari di Persona_1
Si rammenta, infatti, che l'accettazione dell'eredità, a norma degli artt. 474-476 c.c., può eseguirsi con due diverse modalità: in modo espresso o tacito. L'accettazione tacita, in particolare, si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Invero, è principio unanimemente condiviso in giurisprudenza quello secondo cui, siccome ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che, essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice pagina 7 di 12 mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.
La parte che, quindi, abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare (v. Cass. Civ., Sez. VI-2, sentenza del 16 gennaio 2017 n. 868; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 21288 del 14/10/2011; Tribunale Bologna sez. III, 12/04/2022, n.961, secondo cui “In assenza di un formale atto di accettazione di eredità, la proposizione di un giudizio in veste di erede rappresenta comportamento che presuppone la volontà di accettare, implicante come tale
l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. In sostanza esercitando l'azione in qualità di erede, l'attore tacitamente accetta l'eredità”).
Nel caso di specie, come sostenuto da parte attrice, lo stesso atto di citazione notificato in qualità di erede, per la rivendica dell'eredità, costituisce di per sé atto di accettazione tacita di eredità.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che la stessa ha compiuto negli anni numerosi ulteriori atti – ER debitamente dimostrati medianti i documenti allegati –sintomatici della tacita accettazione dell'eredità del padre: ha disposto dell'immobile di Follonica, conferendo mandato ad un'agenzia di locarlo stagionalmente al solo uso turistico balneare nel periodo di agosto, in cui poteva goderne in via esclusiva;
ha chiesto con mail dell'1.2.2021 e dell'1.3.2021 al condominio dell'immobile di Follonica di essere inserita, in qualità di erede, nell'anagrafica condominiale;
ha negli anni stipulato più contratti di affitto a studenti con riguardo all'immobile di Siena, Via San Quirico, facente anch'esso parte dell'asse ereditario;
ha aderito al procedimento di mediazione introdotto dal fratello proprio per la suddivisione degli immobili facenti parte dell'asse ereditario.
A tale ultimo proposito, la partecipazione al procedimento di mediazione ai fini della divisione della comunione è ritenuto dalla giurisprudenza indice della qualità di erede (v. Cassazione civile sez. VI,
01/04/2022, n.10655, che sancisce: “L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede;
il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa”. Nello stesso senso v. Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, n.7554).
Né d'altra parte si ritiene rilevante l'omessa presentazione della dichiarazione di successione, avendo la stessa natura meramente fiscale. La giurisprudenza è, non a caso, pacifica nell'affermare che, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e pagina 8 di 12 finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assumere della qualità di erede, quali la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, sicché tale elemento, di per sé solo, è insufficiente, se non accompagnato da altre circostanze che denotino un comportamento complessivo del chiamato all'eredità espressivo di condotte incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e IGnificativi della volontà di accettare.
I presupposti fondamentali ed indispensabili ai fini di un'accettazione tacita sono infatti rappresentati dall'elemento intenzionale di carattere soggettivo (cd. animus) e da quello oggettivo, attinente il compimento di un atto che solo chi rivesta la qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Solo in presenza di tali elementi è, pertanto, consentito ravvisare un comportamento inequivoco, che costituisca espressione della volontà di accettare (cfr. Tribunale Torino sez. II, 26/11/2020, n.4198;
Tribunale Spoleto sez. I, 09/09/2021, n.535; Tribunale Bologna sez. III, 19/07/2021, n.1684;
Cassazione civile sez. VI, 30/04/2021, n.11478; Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, n.1438; Trib.
Aosta sez. I, 04/10/2021, n.282; Corte appello Reggio Calabria sez. I, 07/04/2021, n. 213).
Tanto dicasi anche per i convenuti, rispetto ai quali, peraltro, trattandosi di successori a titolo particolare, non è richiesta l'accettazione espressa, acquisendosi il legato automaticamente.
Con riferimento all'interesse ad agire, in giurisprudenza si è evidenziato che “poiché l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'eIGenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, dato che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, l'utilità della decisione che il giudice è chiamato ad apprezzare mette imprescindibilmente le radici nello scenario fattuale della vicenda, poiché è solo dalla disamina degli aspetti concreti del fatto dedotto dall'attore a fondamento della propria domanda che il giudice è posto in grado di valutare la concretezza e l'attualità del “bisogno” di tutela giurisdizionale” (così Cass. Civ. Ordinanza, 2 aprile 2021 n. 9197).
Nella specie, lo svolgimento dei fatti come prospettati dalle parti e il conflitto di posizioni tra l'attrice e i convenuti, emergente dagli atti del presente giudizio, comprovano il risultato utile che l'attrice mira ad ottenere con la domanda in oggetto, consistente nell'accertamento della propria qualità di erede e della conseguente titolarità di una porzione del diritto di proprietà sull'immobile sito in Follonica.
D'altra parte, l'interesse in questione appare personale, riguardando senz'altro la nonché ER attuale e concreto, emergendo l'intenzione dei convenuti – al netto della fondatezza della pretesa - di estromettere la donna dalla titolarità pro quota dell'immobile.
Entrando ora nel merito della controversia, dalla lettura del testamento olografo redatto dalla de cuius, pagina 9 di 12 in data 06.02.2009 e della revisione testamentaria risalente al 22.12.2012, si evince Persona_1 chiaramente che, nel primo testamento, la volontà della IGn.ra consistesse – tra le altre Persona_1 cose - nel rendere erede universale il cugino (padre della attrice) e di lasciare a titolo di Persona_3 legato ai biscugini, e l'immobile sito in Follonica in parti eguali tra loro. CP_1 CP_2
In pendenza della causa civile volta ad accertare la volontà testamentaria attribuita al figlio premorto e stante il rischio di vedersi diminuire l'entità patrimoniale che le sarebbe spettata ove riconosciuta quale erede universale dello stesso, la donna ha invece avvertito la necessità di redigere una revisione testamentaria, nella quale, ha confermato la nomina ad erede universale del cugino ed Persona_3 ha ridotto invece il legato a favore dei biscugini e non all'intero, bensì ad un CP_1 CP_2 complessivo terzo del valore della casa posta in Follonica.
Ebbene, dagli atti è dimostrato che la ragione che aveva portato la donna a revisionare il primo testamento si è effettivamente avverata, dato che è stata riconosciuta la validità della volontà testamentaria attribuita al figlio e, di conseguenza, si è ridotta ad un terzo la quota spettante alla madre,
Se è vero infatti che, in sede di divisione ereditaria, la Corte d'Appello ha assegnato Persona_1 alla l'intero immobile sito in Follonica, con l'effetto che la volontà espressa nel primo ER testamento potrebbe in concreto trovare applicazione, ciò non toglie che il patrimonio della donna si è ridotto e che dunque si è verificato il motivo, esplicitato nella revisione testamentaria, che ha portato la alla redazione della stessa, riducendosi il patrimonio destinabile al proprio erede universale, ER
padre e dante causa della odierna attrice, essendo nel frattempo deceduto. Persona_3
L'attribuzione dell'intero immobile posto in Follonica appare, piuttosto, come correttamente enunciato dall'attrice, il risultato casuale del calcolo matematico volto all'assegnazione e finalizzato a rimediare all'accertata lesione della quota di legittima, rimanendo il fatto che, essendosi riconosciuta la validità del testamento del figlio, il patrimonio ereditario di si è ridotto, così da dover dar Persona_1 seguito alla volontà testamentaria posteriore in ordine di tempo, che è stata redatta proprio avendo in mente tale eventualità.
D'altronde, basti considerare che il codice civile prevede espressamente la revoca o la modifica, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie, quale diritto irrinunciabile (art. 679 c.c.), cui inevitabile corollario è la perdita di efficacia delle parti del testamento che siano state modificate o revocate.
Questo Tribunale non dubita che, come ricorda la giurisprudenza richiamata dai convenuti, una disposizione testamentaria vada sempre interpretata ricercando la reale volontà del de cuius e assegnando, per quanto possibile, un senso compiuto alle espressioni dubbie, con la conseguenza che il giudice deve procedere a un esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola pagina 10 di 12 disposizione, valutando, in via sussidiaria, anche elementi estrinseci, pur sempre riferibili al testatore, e potendo attribuire alle parole usate dal testatore un IGnificato diverso da quello tecnico e letterale, purché non contrastante e antitetico (cfr. Cass. Civ., sent. n. 14070 del 8 luglio 2016; Cass. Civ.
28.7.2015, n. 15931; Cassazione civile sez. II, 31/05/2018, n.13868; Cassazione civile sez. II,
07/05/2018, n.10883; Cass. Civ. 7.2.1987, n. 1266).
Nondimeno, si deve tenere in considerazione che i richiamati principi trovano applicazione in presenza di espressioni dubbie e/o di discordia tra lo stato di fatto presente al momento di esecuzione del testamento e quello rappresentato nel documento stesso. Non può valere, invece, in un caso, quale quello in esame, in cui la volontà della testatrice di revisionare il testamento è inequivoca e la ragione posta alla base di tale scelta si è concretamente verificata.
In altre parole, non appare sussistere nella vicenda in esame un reale margine di interpretazione della volontà testamentaria che possa portare il Tribunale adito a discostarsi da quanto nel testo chiaramente enunciato nel suo tenore letterale e logico.
Né tantomeno risultano allegati dai convenuti – in capo ai quali ricadeva l'onere secondo le regole generali sancite all'art. 2697 c.c. - specifici elementi, ulteriori rispetto allo svolgimento dei fatti, che possano provare che, come sostenuto in comparsa di costituzione, il secondo testamento sarebbe stato redatto dalla de cuius con l'erroneo convincimento che tutti i beni sarebbero stati suddivisi pro quota e che a lei sarebbe rimasto un solo terzo della casa di Follonica nelle proprie disponibilità.
Alla luce delle circostanze suesposte, la domanda deve essere accolta e, pertanto, deve accertarsi la validità ed efficacia della volontà testamentaria espressa da nel testamento olografo del Persona_1
22.12.2012, anche nella parte in cui l'originario legato disposto in favore dei IGg. e CP_1 [...]
con testamento olografo del 6.2.2009, è stato ridotto complessivamente alla sola quota di 1/3 CP_2 del valore dell'appartamento posto in Follonica, Via dell'Isola del Giglio, risultando per il resto nominato quale erede universale Persona_3
Posto, poi, che, nella revisione testamentaria di cui sopra, risulta confermata la nomina a erede universale dell'ormai defunto padre dell'attrice, deve conseguentemente accertarsi e Persona_3 dichiararsi altresì che quale erede dello stesso per la quota del 50% unitamente al Parte_1 fratello, è divenuta titolare della quota di un terzo del diritto di proprietà sull'immobile in Follonica,
Via dell'Isola del Giglio, ricaduto per la quota di 2/3 nell'eredità di Persona_3
In base al criterio di soccombenza, i convenuti devono essere condannati alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, alla ordinaria complessità delle questioni trattate e all'attività effettivamente espletata, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, e dei parametri minimi per pagina 11 di 12 quella di istruzione/trattazione, di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che quale erede di Parte_1
a sua volta erede universale di è titolare della quota di un terzo Persona_3 Persona_1 del diritto di proprietà sull'immobile sito in Follonica, Via dell'Isola del Giglio n. 18;
2. condanna i convenuti alla refusione, in favore di CP_1 CP_2 delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 11.268,00 per Parte_1 compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge, se dovuti.
Così deciso in Siena nella camera di conIGlio del 30/06/2025 su relazione della dott.ssa Lisi.
La Presidente
dott.ssa Marianna Serrao
La Giudice est.
Dott.ssa Valentina Lisi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 1701/2022 r.g.
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 in Strada di Arnano n. 2/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Palazzuoli (C.F.
) del Foro di Siena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena (SI), C.F._2
Via Montanini n. 40, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in CP_1 C.F._3
Vicolo del Sambuco n. 16;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._4
Mentana n. 212; entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Duccio Campani (C.F. ) e Michele C.F._5
Butini (C.F. ) del Foro di Siena ed elettivamente domiciliati nel loro studio in C.F._6
Siena (SI), Strada Massetana Romana n. 54, come da procura in atti.
CONVENUTI
pagina 1 di 12 OGGETTO: Successioni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia, della volontà testamentaria espressa dalla IG.ra
nata a [...] il [...], ivi deceduta il 26.7.2013, nel testamento olografo del Persona_1
22.12.2012, pubblicato dal Notaio di Siena in data 8.8.2013 Rep. 11468, anche nella Persona_2 parte in cui l'originario legato disposto in favore dei IGg. e come sopra CP_1 CP_2 generalizzati, con testamento olografo del 6.2.2009, è stato ridotto complessivamente alla sola quota di
1/3 del valore e quindi, per facta concludentia, alla sola quota di 1/3 del diritto di proprietà dell'appartamento posto in Follonica, Via dell'Isola del Giglio, 18, censito al catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 34, particella 69 sub 4, categoria A/2, vani 5,5; conseguentemente accertare e dichiarare che la Dott.ssa quale erede del Dott. a sua volta erede Parte_1 Persona_3 universale della IG.ra è titolare della quota di un terzo del diritto di proprietà su Persona_1 detto immobile. Con ogni ulteriore pronuncia presupposta, connessa e conseguente e con vittoria di spese”; per parte convenuta: “voglia il Tribunale di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione disattese: - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di interesse e/o legittimazione della IG.ra Pt_1 per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o
[...] improcedibile la domanda attorea;
- nel merito, accertata l'effettiva volontà della IG.ra ER di lasciare in legato ai biscugini e l'intero immobile situato in Follonica
[...] CP_1 CP_2 per cui è causa in parti uguali fra loro, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 20.07.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
e chiedendo di accertarsi e dichiararsi la piena validità ed CP_1 CP_2 efficacia della volontà testamentaria espressa dalla IG.ra nel testamento olografo Persona_1 redatto il 22.12.2012, a parziale rettifica del precedente testamento olografo del 6.2.2009, e conseguentemente di accertare e dichiarare che la stessa attrice, quale erede del Dott. a Persona_3 sua volta erede universale della IG.ra sia titolare della quota di un terzo del diritto di Persona_1 proprietà dell'immobile sito in Follonica, Via dell'Isola del Giglio n. 18.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che la IG.ra cugina di suo padre, Persona_1 deceduta a Siena il 26.07.2013, avrebbe redatto due testamenti olografi: un primo in data 06.02.2009 e pagina 2 di 12 un secondo in data 22.12.2012. Con quest'ultimo la testatrice avrebbe modificato le disposizioni contenute nel primo, a seguito della scoperta di un testamento olografo del figlio premorto,
[...]
e della conseguente possibilità di ereditare non l'intero patrimonio del de cuius, come Per_4 dapprima creduto, bensì la minor quota di 1/3, spettante alla medesima quale legittimaria.
L'attrice ha in proposito esposto che nel periodo intercorso tra i due testamenti, sia l'erede universale nominata dal figlio ( , sia la stessa avrebbero proposto Controparte_3 Persona_1 azioni, poi riunite, per il riconoscimento, rispettivamente, della validità e della nullità del testamento olografo redatto dal defunto Per_4
Le sentenze n. 836/2015 del Tribunale di Siena e n. 1519/2021 della Corte d'Appello di Firenze avrebbero quindi riconosciuto la validità del testamento di assegnando a Persona_4 ER
(deceduta nel corso del giudizio di primo grado) e, per essa, al suo erede testamentario
[...] [...]
(anch'egli deceduto nel corso del giudizio di secondo grado), la quota di un terzo del Per_3 patrimonio del figlio individuata in un appartamento situato in Siena, Via del Sambuco Persona_4
n. 16, e in un immobile sito in Follonica, Via Isola del Giglio n. 18, condannandola altresì a corrispondere alla controparte una somma di denaro a conguaglio.
Quanto all'immobile sito in Follonica, oggetto della presente causa, l'attrice ha evidenziato che la defunta nel primo testamento, avrebbe dichiarato di voler destinare detto immobile in Persona_1 legato interamente ai cugini di secondo grado e per la quota di 1/2 ciascuno, CP_1 CP_2 mentre nel secondo testamento, ritenendo la propria quota di spettanza dell'eredità del figlio ridotta ad
1/3 in ragione del possibile esito negativo della causa allora in corso, avrebbe limitato il legato in favore degli stessi sul predetto immobile alla minor quota di 1/6 ciascuno, lasciando la restante quota al proprio erede universale padre di e Persona_3 CP_1 Pt_1
Secondo l'attrice il richiamato legato sarebbe stato da subito interpretato dalle parti come riferito ad un complessivo 1/3 del diritto di proprietà, al punto che il Notaio inserendo le dovute precisazioni Per_2 catastali in sede di pubblicazione del testamento, avrebbe provveduto alla relativa trascrizione presso la
Conservatoria dei RR. II. di Grosseto. Del resto, su tale interpretazione non sarebbero in passato mai sorte questioni, come dimostrerebbe il comportamento tenuto negli anni dalle parti interessate con riguardo alla gestione dell'immobile, che sarebbe stata suddivisa a periodi ed attribuita a turno a
[...]
a e a tanto che con domanda del 28 gennaio CP_1 CP_2 Parte_1 CP_1
2022, avrebbe introdotto nei riguardi della sorella una procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 avente ad oggetto la divisione del compendio immobiliare sopra descritto, includente espressamente l'appartamento di Follonica.
Solo a seguito dell'esito negativo di detta procedura, lamentava l'attrice, sarebbe avvenuto un pagina 3 di 12 mutamento della situazione, poiché il legale della stessa sarebbe venuto a conoscenza dell'intenzione di e con l'ausilio del Notaio all'insaputa della donna, di CP_1 CP_2 Persona_2 predisporre le dichiarazioni di successione sul presupposto che l'immobile sito in Follonica, attribuito per intero a dovesse considerarsi interamente devoluto, in forza del più antico legato Persona_1 testamentario, ai medesimi, con conseguente esclusione di qualsiasi diritto della odierna attrice sullo stesso.
Tale posizione, a detta dell'attrice, sarebbe però destituita di fondamento logico e giuridico, in quanto la consecutio temporum degli eventi descritti consentirebbe di ricostruire senza dubbio la reale volontà della de cuius, risultante peraltro dall'ultimo testamento in ordine di tempo.
La IG.ra avrebbe, infatti, redatto il primo testamento del 6.2.2009 convinta della Persona_1 propria qualità di erede universale ab intestato del (convinta cioè di poter liberamente disporre Per_4 di tutti gli immobili oggetto della sua successione).
Sarebbe poi sopravvenuta una circostanza che ella avrebbe ignorato al momento della redazione della prima scheda testamentaria, avendo scoperto che suo figlio, con un testamento all'inizio sconosciuto, avrebbe nominato propria erede universale la IG.ra ed avrebbe lasciato a a CP_3 Persona_3 titolo di legato, l'appartamento di Via San Quirico.
Questo, secondo parte attrice, sarebbe stato il motivo per cui avrebbe avvertito Persona_1
l'eIGenza di redigere un secondo testamento, che tenesse conto dell'eventualità – poi effettivamente avveratasi – che il testamento del figlio premorto fosse riconosciuto valido ed efficace, con conseguente attribuzione alla medesima della titolarità della sola quota di legittima, anziché dell'intero patrimonio lasciato dal Per_4
Si osservava, a tale riguardo, che il fatto che in sede di ricostituzione della quota di legittima di un terzo dell'asse ereditario, e quindi in sede di divisione in natura degli immobili, i beni di Follonica e di
Vicolo del Sambuco fossero stati assegnati alla IG.ra e, quindi, in qualità di suo erede Persona_1 universale, al Dott. padre dell'odierna parte attrice, sarebbe il risultato di un mero Persona_3 calcolo matematico tendente ad attribuire all'erede legittimaria l'equivalente della quota ideale di un terzo di tutto il patrimonio del detratto il legato da questi disposto e salvo il conguaglio Per_4 stabilito.
Viceversa, a seguito del fallimento del tentativo di mediazione obbligatoria avente per oggetto la divisione immobiliare, promosso dal IG. e riguardante anche l'appartamento di CP_1
Follonica, i due cugini avrebbero raggiunto insieme la convinzione – contestata da controparte – che la disposizione applicabile all'appartamento di Follonica fosse quella originaria, del 06.02.2009, per il solo fatto che detto immobile, in sede di ricostituzione della quota di legittima, fosse stato interamente pagina 4 di 12 attribuito dal Tribunale di Siena a Persona_3
La parte istante chiedeva, pertanto, che venisse accertata la validità ed efficacia delle volontà della testatrice, come espressa nel secondo testamento olografo datato il 22.12.2012, e, a fronte della quota di proprietà di 1/6 per ciascuno già appartenente al fratello e al cugino, che venisse riconosciuta quale proprietaria della quota di 1/3 dell'appartamento situato in Follonica, Via Isola del Giglio n. 18, in qualità di erede del padre che, a suo avviso, avrebbe ricevuto in eredità i 2/3 dello Persona_3 stesso (l'altro terzo spetterebbe dunque a sempre quale erede del padre ). CP_1 Per_3
Con comparsa del 17.11.2022 si sono costituiti in giudizio e CP_1 CP_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in via preliminare, la mancanza di interesse e/o legittimazione ad agire di in quanto ella non avrebbe mai formalmente accettato Parte_1
l'eredità o presentato alcuna denuncia di successione in base alla quale dichiararsi proprietaria della quota di 1/3 dell'immobile situato in Follonica in qualità di erede del padre, IG. a sua Persona_3 volta erede universale della IG.ra Persona_1
Ugualmente neanche i convenuti e avrebbero presentato, alla data di costituzione CP_1 CP_2 in giudizio, una denuncia di successione in relazione all'immobile de quo, con la quale dichiararsi proprietari per la quota di 1/2 ciascuno di detto immobile, quali legatari della IG.ra Persona_1
Secondo i convenuti il presente giudizio non avrebbe potuto, pertanto, essere introdotto per mancanza dei presupposti di legge, poiché solamente a fronte di una dichiarazione avente validità legale, la parte che si ritiene lesa nei propri diritti potrebbe agire in giudizio per l'accertamento degli stessi, con richiesta di correzione secondo diritto, o in caso in cui le controparti abbiano effettuato accettazioni o dichiarazioni di successione incongruenti tra loro, rendendo così necessaria una decisione giudiziale per dirimere il contrasto.
Nel merito e in denegata ipotesi, i convenuti chiedevano la reiezione della domanda, non essendo la l'attrice, sulla base dell'interpretazione dei testamenti olografi redatti dalla IG.ra , proprietaria ER iure hereditatis della quota di 1/3 dell'immobile di Follonica, Via Isola del Giglio n. 18.
Sostenevano infatti i convenuti che la volontà, espressa nel primo testamento da parte della testatrice, sarebbe stata quella di lasciare in legato ai due cugini l'intera casa di Follonica, nella misura di metà ciascuno, e che le disposizioni testamentarie andrebbero sempre interpretata ricercando la reale volontà del de cuius, valutando anche elementi estrinseci e potendo sempre attribuire alle parole usate dal testatore un IGnificato diverso da quello tecnico e letterale, purché non contrastante e antitetico.
Il secondo testamento sarebbe stato infatti redatto dalla de cuius con l'erroneo convincimento che tutti i beni provenienti per eredità del figlio sarebbero stati suddivisi pro quota e che a lei sarebbe rimasto un solo terzo della casa di Follonica nelle proprie disponibilità. Per tale motivo la testatrice avrebbe pagina 5 di 12 effettuato la rettifica, eliminando la disposizione relativa alla casa di Siena, Via San Quirico (che non sarebbe più rientrata nella propria disponibilità, in quanto lasciata in legato dal figlio al Persona_4 IG. e ridotto ad un terzo tutte le altre disposizioni. Persona_3
Tuttavia, a seguito delle sentenze ormai passate in giudicato, la casa di Follonica sarebbe stata attribuita integralmente alla IG.ra (e per lei ai suoi eredi) e sarebbe allora da tale momento, a detta dei ER convenuti, che dovrebbe interpretarsi la reale volontà della de cuius, che senza dubbio consisterebbe nel lasciare la proprietà della casa di Follonica ai IG.ri e CP_1 CP_2
Si indicava a sostegno di tale prospettazione che la defunta col secondo testamento, Persona_1 non avrebbe dichiarato di voler revocare il primo, bensì di voler solo apportare alcune variazioni, in quanto, nonostante la causa da lei intentata, il suo patrimonio avrebbe potuto ridursi ad un terzo. La testatrice non avrebbe invece preso in considerazione il fatto che, in una eventuale suddivisione del patrimonio del defunto alcuni beni avrebbero potuto essere concessi interamente a lei, Persona_4 come poi è avvenuto.
Per tale motivo i convenuti ritenevano che il secondo testamento andrebbe valutato alla luce anche delle volontà della de cuius già espresse nel primo, poiché, se è vero che il patrimonio disponibile si è ridotto ad un terzo, nondimeno alla defunta, quale erede del figlio, sarebbe stato destinato integralmente dell'appartamento di Follonica, che aveva dichiarato voler lasciare agli odierni convenuti, come, d'altronde, ritenuto anche dal Notaio cui si erano rivolti gli eredi e legatari per definire la successione e provvedere alla trascrizione del passaggio di proprietà nei registri immobiliari.
Verificato l'assolvimento della condizione di procedibilità del tentativo di mediazione con esito negativo e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e trattenuta in decisione, a seguito di udienza di precisazione conclusioni con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
2. Tanto premesso, la domanda appare fondata nei termini di seguito esposti.
Non merita, innanzitutto, accoglimento l'eccezione avanzata dalle parti convenute circa la presunta mancanza di interesse e/o legittimazione ad agire in capo all'attrice.
A tale proposito giova premettere che, come è noto, le condizioni dell'azione, quali requisiti di esistenza della stessa, sono due: la legittimazione ad agire e l'interesse ad agire.
La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della pagina 6 di 12 situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (v. Cass. 30 maggio 2008, n. 14468).
Per quanto riguarda l'interesse ad agire, l'art. 100 c.p.c. sancisce che “per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Esso consiste nell'eIGenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e detiene, quindi, natura strumentale rispetto al diritto sostanziale per il quale si agisce. Per la sussistenza dell'interesse ad agire, pertanto, non si richiede alcuna indagine sulla fondatezza della pretesa, che attiene strettamente al merito della domanda.
L'interesse ad agire deve essere, poi, personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce;
attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda;
concreto, poiché deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
Nel caso di specie, i convenuti hanno eccepito che vi sarebbe in capo all'attrice carenza di interesse ad agire e/o legittimazione attiva, in quanto la stessa non avrebbe mai formalmente accettato l'eredità o presentato alcuna denuncia di successione, dichiarandosi proprietaria della quota di 1/3 dell'immobile situato in Follonica in qualità di erede del padre, né i convenuti e Persona_3 CP_1 CP_2 avrebbero presentato, alla data di costituzione in giudizio, una dichiarazione di successione in relazione all'immobile de quo, con la quale dichiararsi proprietari per la quota di 1/2 ciascuno di detto immobile, quali legatari di Persona_1
Si rammenta, infatti, che l'accettazione dell'eredità, a norma degli artt. 474-476 c.c., può eseguirsi con due diverse modalità: in modo espresso o tacito. L'accettazione tacita, in particolare, si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Invero, è principio unanimemente condiviso in giurisprudenza quello secondo cui, siccome ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che, essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice pagina 7 di 12 mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.
La parte che, quindi, abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare (v. Cass. Civ., Sez. VI-2, sentenza del 16 gennaio 2017 n. 868; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 21288 del 14/10/2011; Tribunale Bologna sez. III, 12/04/2022, n.961, secondo cui “In assenza di un formale atto di accettazione di eredità, la proposizione di un giudizio in veste di erede rappresenta comportamento che presuppone la volontà di accettare, implicante come tale
l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. In sostanza esercitando l'azione in qualità di erede, l'attore tacitamente accetta l'eredità”).
Nel caso di specie, come sostenuto da parte attrice, lo stesso atto di citazione notificato in qualità di erede, per la rivendica dell'eredità, costituisce di per sé atto di accettazione tacita di eredità.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che la stessa ha compiuto negli anni numerosi ulteriori atti – ER debitamente dimostrati medianti i documenti allegati –sintomatici della tacita accettazione dell'eredità del padre: ha disposto dell'immobile di Follonica, conferendo mandato ad un'agenzia di locarlo stagionalmente al solo uso turistico balneare nel periodo di agosto, in cui poteva goderne in via esclusiva;
ha chiesto con mail dell'1.2.2021 e dell'1.3.2021 al condominio dell'immobile di Follonica di essere inserita, in qualità di erede, nell'anagrafica condominiale;
ha negli anni stipulato più contratti di affitto a studenti con riguardo all'immobile di Siena, Via San Quirico, facente anch'esso parte dell'asse ereditario;
ha aderito al procedimento di mediazione introdotto dal fratello proprio per la suddivisione degli immobili facenti parte dell'asse ereditario.
A tale ultimo proposito, la partecipazione al procedimento di mediazione ai fini della divisione della comunione è ritenuto dalla giurisprudenza indice della qualità di erede (v. Cassazione civile sez. VI,
01/04/2022, n.10655, che sancisce: “L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede;
il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa”. Nello stesso senso v. Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, n.7554).
Né d'altra parte si ritiene rilevante l'omessa presentazione della dichiarazione di successione, avendo la stessa natura meramente fiscale. La giurisprudenza è, non a caso, pacifica nell'affermare che, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e pagina 8 di 12 finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assumere della qualità di erede, quali la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, sicché tale elemento, di per sé solo, è insufficiente, se non accompagnato da altre circostanze che denotino un comportamento complessivo del chiamato all'eredità espressivo di condotte incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e IGnificativi della volontà di accettare.
I presupposti fondamentali ed indispensabili ai fini di un'accettazione tacita sono infatti rappresentati dall'elemento intenzionale di carattere soggettivo (cd. animus) e da quello oggettivo, attinente il compimento di un atto che solo chi rivesta la qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Solo in presenza di tali elementi è, pertanto, consentito ravvisare un comportamento inequivoco, che costituisca espressione della volontà di accettare (cfr. Tribunale Torino sez. II, 26/11/2020, n.4198;
Tribunale Spoleto sez. I, 09/09/2021, n.535; Tribunale Bologna sez. III, 19/07/2021, n.1684;
Cassazione civile sez. VI, 30/04/2021, n.11478; Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, n.1438; Trib.
Aosta sez. I, 04/10/2021, n.282; Corte appello Reggio Calabria sez. I, 07/04/2021, n. 213).
Tanto dicasi anche per i convenuti, rispetto ai quali, peraltro, trattandosi di successori a titolo particolare, non è richiesta l'accettazione espressa, acquisendosi il legato automaticamente.
Con riferimento all'interesse ad agire, in giurisprudenza si è evidenziato che “poiché l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'eIGenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, dato che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, l'utilità della decisione che il giudice è chiamato ad apprezzare mette imprescindibilmente le radici nello scenario fattuale della vicenda, poiché è solo dalla disamina degli aspetti concreti del fatto dedotto dall'attore a fondamento della propria domanda che il giudice è posto in grado di valutare la concretezza e l'attualità del “bisogno” di tutela giurisdizionale” (così Cass. Civ. Ordinanza, 2 aprile 2021 n. 9197).
Nella specie, lo svolgimento dei fatti come prospettati dalle parti e il conflitto di posizioni tra l'attrice e i convenuti, emergente dagli atti del presente giudizio, comprovano il risultato utile che l'attrice mira ad ottenere con la domanda in oggetto, consistente nell'accertamento della propria qualità di erede e della conseguente titolarità di una porzione del diritto di proprietà sull'immobile sito in Follonica.
D'altra parte, l'interesse in questione appare personale, riguardando senz'altro la nonché ER attuale e concreto, emergendo l'intenzione dei convenuti – al netto della fondatezza della pretesa - di estromettere la donna dalla titolarità pro quota dell'immobile.
Entrando ora nel merito della controversia, dalla lettura del testamento olografo redatto dalla de cuius, pagina 9 di 12 in data 06.02.2009 e della revisione testamentaria risalente al 22.12.2012, si evince Persona_1 chiaramente che, nel primo testamento, la volontà della IGn.ra consistesse – tra le altre Persona_1 cose - nel rendere erede universale il cugino (padre della attrice) e di lasciare a titolo di Persona_3 legato ai biscugini, e l'immobile sito in Follonica in parti eguali tra loro. CP_1 CP_2
In pendenza della causa civile volta ad accertare la volontà testamentaria attribuita al figlio premorto e stante il rischio di vedersi diminuire l'entità patrimoniale che le sarebbe spettata ove riconosciuta quale erede universale dello stesso, la donna ha invece avvertito la necessità di redigere una revisione testamentaria, nella quale, ha confermato la nomina ad erede universale del cugino ed Persona_3 ha ridotto invece il legato a favore dei biscugini e non all'intero, bensì ad un CP_1 CP_2 complessivo terzo del valore della casa posta in Follonica.
Ebbene, dagli atti è dimostrato che la ragione che aveva portato la donna a revisionare il primo testamento si è effettivamente avverata, dato che è stata riconosciuta la validità della volontà testamentaria attribuita al figlio e, di conseguenza, si è ridotta ad un terzo la quota spettante alla madre,
Se è vero infatti che, in sede di divisione ereditaria, la Corte d'Appello ha assegnato Persona_1 alla l'intero immobile sito in Follonica, con l'effetto che la volontà espressa nel primo ER testamento potrebbe in concreto trovare applicazione, ciò non toglie che il patrimonio della donna si è ridotto e che dunque si è verificato il motivo, esplicitato nella revisione testamentaria, che ha portato la alla redazione della stessa, riducendosi il patrimonio destinabile al proprio erede universale, ER
padre e dante causa della odierna attrice, essendo nel frattempo deceduto. Persona_3
L'attribuzione dell'intero immobile posto in Follonica appare, piuttosto, come correttamente enunciato dall'attrice, il risultato casuale del calcolo matematico volto all'assegnazione e finalizzato a rimediare all'accertata lesione della quota di legittima, rimanendo il fatto che, essendosi riconosciuta la validità del testamento del figlio, il patrimonio ereditario di si è ridotto, così da dover dar Persona_1 seguito alla volontà testamentaria posteriore in ordine di tempo, che è stata redatta proprio avendo in mente tale eventualità.
D'altronde, basti considerare che il codice civile prevede espressamente la revoca o la modifica, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie, quale diritto irrinunciabile (art. 679 c.c.), cui inevitabile corollario è la perdita di efficacia delle parti del testamento che siano state modificate o revocate.
Questo Tribunale non dubita che, come ricorda la giurisprudenza richiamata dai convenuti, una disposizione testamentaria vada sempre interpretata ricercando la reale volontà del de cuius e assegnando, per quanto possibile, un senso compiuto alle espressioni dubbie, con la conseguenza che il giudice deve procedere a un esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola pagina 10 di 12 disposizione, valutando, in via sussidiaria, anche elementi estrinseci, pur sempre riferibili al testatore, e potendo attribuire alle parole usate dal testatore un IGnificato diverso da quello tecnico e letterale, purché non contrastante e antitetico (cfr. Cass. Civ., sent. n. 14070 del 8 luglio 2016; Cass. Civ.
28.7.2015, n. 15931; Cassazione civile sez. II, 31/05/2018, n.13868; Cassazione civile sez. II,
07/05/2018, n.10883; Cass. Civ. 7.2.1987, n. 1266).
Nondimeno, si deve tenere in considerazione che i richiamati principi trovano applicazione in presenza di espressioni dubbie e/o di discordia tra lo stato di fatto presente al momento di esecuzione del testamento e quello rappresentato nel documento stesso. Non può valere, invece, in un caso, quale quello in esame, in cui la volontà della testatrice di revisionare il testamento è inequivoca e la ragione posta alla base di tale scelta si è concretamente verificata.
In altre parole, non appare sussistere nella vicenda in esame un reale margine di interpretazione della volontà testamentaria che possa portare il Tribunale adito a discostarsi da quanto nel testo chiaramente enunciato nel suo tenore letterale e logico.
Né tantomeno risultano allegati dai convenuti – in capo ai quali ricadeva l'onere secondo le regole generali sancite all'art. 2697 c.c. - specifici elementi, ulteriori rispetto allo svolgimento dei fatti, che possano provare che, come sostenuto in comparsa di costituzione, il secondo testamento sarebbe stato redatto dalla de cuius con l'erroneo convincimento che tutti i beni sarebbero stati suddivisi pro quota e che a lei sarebbe rimasto un solo terzo della casa di Follonica nelle proprie disponibilità.
Alla luce delle circostanze suesposte, la domanda deve essere accolta e, pertanto, deve accertarsi la validità ed efficacia della volontà testamentaria espressa da nel testamento olografo del Persona_1
22.12.2012, anche nella parte in cui l'originario legato disposto in favore dei IGg. e CP_1 [...]
con testamento olografo del 6.2.2009, è stato ridotto complessivamente alla sola quota di 1/3 CP_2 del valore dell'appartamento posto in Follonica, Via dell'Isola del Giglio, risultando per il resto nominato quale erede universale Persona_3
Posto, poi, che, nella revisione testamentaria di cui sopra, risulta confermata la nomina a erede universale dell'ormai defunto padre dell'attrice, deve conseguentemente accertarsi e Persona_3 dichiararsi altresì che quale erede dello stesso per la quota del 50% unitamente al Parte_1 fratello, è divenuta titolare della quota di un terzo del diritto di proprietà sull'immobile in Follonica,
Via dell'Isola del Giglio, ricaduto per la quota di 2/3 nell'eredità di Persona_3
In base al criterio di soccombenza, i convenuti devono essere condannati alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, alla ordinaria complessità delle questioni trattate e all'attività effettivamente espletata, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, e dei parametri minimi per pagina 11 di 12 quella di istruzione/trattazione, di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che quale erede di Parte_1
a sua volta erede universale di è titolare della quota di un terzo Persona_3 Persona_1 del diritto di proprietà sull'immobile sito in Follonica, Via dell'Isola del Giglio n. 18;
2. condanna i convenuti alla refusione, in favore di CP_1 CP_2 delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 11.268,00 per Parte_1 compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge, se dovuti.
Così deciso in Siena nella camera di conIGlio del 30/06/2025 su relazione della dott.ssa Lisi.
La Presidente
dott.ssa Marianna Serrao
La Giudice est.
Dott.ssa Valentina Lisi
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