TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/07/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7276/2021 R.G. (alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. R.G. 9794/2021) promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Pasetto e dall'Avv. Alberto Corradi in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Verona
OPPONENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Calò in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso il suo studio
OPPOSTA avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
CONCLUSIONI
PER Parte_1
1. NEL MERITO: a) rigettare tutte le domande di b) accogliere l'eccezione ex art. CP_1
1460 c.c., accertando il conseguente diritto di di sospendere il pagamento di eventuali Pt_1
1 corrispettivi (in tesi) dovuti a c) risolvere il Contratto ex art. 1453 c.c., CP_1
accertando che nulla è più dovuto da a d) condannare a Pt_1 CP_1 CP_1
risarcire i danni (con rivalutazione e interessi), da quantificare anche in via equitativa o secondo giustizia;
in subordine, compensare il debito di con il debito risarcitorio di Pt_1
condannando quest'ultima a pagare il residuo;
e) per l'effetto, revocare, CP_1
annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto.
2. IN OGNI CASO: vittoria di spese e compensi di lite (oltre spese generali, CPA e IVA).
PER Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
A) relativamente alle domande proposte nel giudizio avente N.R.G. 7276/2021:
▪ in via principale,
- rigettare le domande e le eccezioni svolte da nei confronti di Parte_1
in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutte le Controparte_1
ragioni sopra esposte;
- confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2796/2021
(N.R.G. 6815/2021);
▪ in via subordinata,
- condannare per le ragioni esposte in narrativa, al pagamento in favore Parte_1
di della somma indicata nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Controparte_1
n. 2796/2021 (N.R.G. 6815/2021), pari ad € 661.314,60 IVA esclusa, oltre interessi ex D. Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza e fino al soddisfo, ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di saldo degli anticipi provvigionali maturati in ragione dell'attività di promozione commerciale prestata nel periodo intercorso tra marzo 2021 e giugno 2021;
B) relativamente alle domande proposte nel giudizio avente N.R.G. 9794/2021:
▪ in via principale,
2 − accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il diritto di di Controparte_1
conseguire il pagamento, da parte di di un importo pari a complessivi € Parte_1
492.160,40 IVA esclusa, ovvero al diverso importo, anche maggiore, ritenuto equo e di giustizia, a titolo di saldo delle provvigioni maturate in ragione dell'attività di promozione commerciale prestata nel periodo intercorso tra marzo 2021 ed agosto 2021;
− in via subordinata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il diritto di di conseguire il paga-mento, da parte di di un Controparte_1 Parte_1
importo pari a complessivi € 492.160,40 IVA esclusa, ovvero al diverso importo, anche maggiore, ritenuto equo e di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ex artt. 1218, 1223, 1224 e 1225 c.c.;
− in ogni caso, condannare, per l'effetto, al pagamento in favore di Parte_1
di un importo pari a complessivi € 492.160,40 IVA esclusa, ovvero al Controparte_1
diverso importo, anche maggiore, ritenuto equo e di giustizia, per i titoli predetti, il tutto, in ogni caso, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, ovvero, in subordine, interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, e rivalutazione mone- taria;
▪ ancora in via principale,
- accertare e dichiarare, per le ragioni ed i titoli esposti in narrativa, la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e ss. c.c. di per violazione degli artt. 5, lett. c), Parte_1
6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e/o dell'Allegato “B” del contratto stipulato in data 30 maggio 2016 (come modificato in data 26 febbraio 2021), e, di conseguenza, l'intervenuta risoluzione contrattuale in forza della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. comunicata da con Controparte_1
nota del 24 agosto 2021 e rimasta senza seguito, ovvero, in subordine, l'intervenuta risoluzione del contratto per imputabilità del grave inadempimento a ai Parte_1
sensi dell'art. 1453 c.c.;
3 - condannare per l'effetto e/o in ogni caso, ai sensi degli artt. 1223, 1224 e 1225 c.c.,
[...]
al risarcimento dei danni patiti da a titolo di lucro cessante, Parte_1 Controparte_1
in conseguenza del predetto inadempimento contrattuale in misura pari all'importo di €
479.761,85, ovvero nella diversa misura, anche maggiore, ritenuto equa e di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dalla data delle domanda fino al soddisfo ed oltre al danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dalla data della domanda fino al soddisfo, essendo la Società attrice un soggetto che reinveste il proprio de- naro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento.
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e
Spese Generali al 15% ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2796/2021 del 13.09.2021, con cui questo
Tribunale le aveva intimato di pagare la somma di € 806.803,81 in favore di CP_1
dovutale, in base agli inviti a fatturare inviati da il 24.5.2021, 10.6.2021 e
[...] Pt_1
5.7.2021, a saldo di provvigioni maturate nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2021 per la promozione di contratti di vendita di energia elettrica e/o gas , nell'ambito di un rapporto regolato da un contratto di collaborazione commerciale stipulato il 30.05.2016.
A sostegno dell'opposizione - che ha provveduto, nelle more della notifica dell'atto di Pt_1
opposizione, al pagamento delle provvigioni, versando l'importo di € 680.412,49 (doc. 22 opposta, cfr. pag. 27 comparsa di costituzione: “al netto dell'IVA in regime di Split Payment, pari a complessivi € 145.489,21, che verrà versata, dalla medesima Società, direttamente in
4 favore dell'Erario”) - ha dedotto l'infondatezza della pretesa, eccependo l'inadempimento della controparte, che avrebbe violato il contratto ed i correlati obblighi di buona fede e correttezza, operando l'acquisizione dei clienti in modo difforme dal processo di vendita convenuto stabilito nel negozio, ponendo in essere pratiche commerciali scorrette e/o aggressive, in conflitto d'interessi e in contrasto con la normativa di tutela dei consumatori
(artt. 21, 22, 23 e artt. 24, 25 e 26 del Codice del Consumo), chiedendo perciò di accertare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e di condannare al risarcimento dei CP_1
danni derivanti dalla perdita dei contratti di fornitura, dalla lesione della propria immagine commerciale e dall'eventuale comminatoria di sanzioni ad opera dell'AGCM, da liquidarsi in separato giudizio.
Si è costituita contrastando le argomentazioni avversarie ed insistendo per la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo.
Dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione, poi, ha agito per il pagamento di CP_1
provvigioni maturate nei mesi successivi di luglio e agosto 2021, quantificate in € 405.885,40 oltre IVA, chiedendo anche di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto inter partes in forza di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. comunicata il 24.08.2021 e di riconoscimento un risarcimento per il danno da lucro cessante patito per effetto dell'inadempimento di , Pt_1
quantificato in € 446.113,45, oltre rivalutazione e interessi.
Anche a tali pretese si è opposta , ribadendo le tesi esposte nel procedimento di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo.
Le due cause, portanti n. R.G. 7276/2021 R.G. e n. R.G. 9794/2021, sono state riunite con ordinanza del 22.05.2022.
Le pretese avanzate da sono solo parzialmente fondate e vanno, pertanto, CP_1
accolte entro i limiti di seguito precisati.
5 Con il contratto stipulato in data 30.05.2016 incaricava di dare visibilità ai Pt_1 CP_1
suoi prodotti sul sito web di cui la seconda si avvaleva per la comparazione dei prezzi e delle offerte e di promuovere la conclusione di contratti di fornitura energia elettrica e gas naturale per clienti “domestici” e “micro-business”, riconoscendole il corrispettivo disciplinato nell'allegato B.
Il contratto stabiliva il processo di vendita, indicando, all'art. 3, la proposizione da parte di delle offerte luce/gas di mediante il sito www.supermoney.eu, lo CP_1 Pt_1
svolgimento delle campagne di vendita tramite il sito con la raccolta dei dati necessari per il cambio del fornitore “conformemente alla modulistica predisposta da e alle Pt_1
informazioni fornite da quest'ultima (…)”, la raccolta dei dati dei clienti, la cura dell'informativa precontrattuale nei confronti dei clienti, l'inserimento nel sito della modulistica contrattuale, dei form e di ogni altra informazione forniti da , con l'obbligo Pt_1
di consentire il controllo continuo di in merito alla correttezza ed alla completezza delle Pt_1
informazioni, la cura dell'inserimento dei dati del cliente nell'apposita piattaforma condivisa e del file mp3 della registrazione telefonica e l'obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni riguardanti il consumatore di cui al d. lgs. n. 206/2005, sancendo, all'art. 4, che doveva consentire al cliente, direttamente sul Sito, di compilare e trasmettere CP_1
una richiesta di contatto, secondo lo script previamente condiviso con Parte_1
prendere in carico, nel minor tempo possibile, la richiesta di contatto ricevuta incaricando il
Call Center Italia di “effettuare una telefonata al Cliente illustrando le caratteristiche essenziali del Prodotto interessato oppure, se richiesto dal Cliente, effettuare una panoramica dei
Prodotti di , chiedendo al medesimo Cliente una conferma di interesse” e, nel caso di Pt_1
conferma d'interesse “proseguire e registrare la telefonata chiedendo al Cliente di indicare i propri dati personali, il codice pod/pdr dell'utenza, l'indirizzo e-mail e ogni altro dato utile all'attivazione della fornitura, secondo lo script condiviso con ”, per poi inserire entro un Pt_1
6 giorno lavorativo sulla Piattaforma e rendere disponibile ad i dati del cliente ed il Pt_1
file.mp3 della registrazione telefonica, specificando all'art.
2.4 che “l'incarico attiene esclusivamente lo svolgimento di servizi nella sola fase di illustrazione-promozione dei prodotti. opererà in regime di totale autonomia e non potrà concludere contratti CP_1
in nome e per conto di I contratti aventi per oggetto i Prodotti saranno sempre Pt_2
conclusi direttamente da e il cliente, in modalità telefonica tramite il call center ”. Pt_1 Pt_1
Secondo la tesi difensiva dell'opponente, peraltro, l'iter descritto nel contratto era stato seguito solo nel primo anno di collaborazione tra e (giugno 2016 - giugno Pt_1 CP_1
2017), mentre da giugno 2017 a marzo 2021 la partnership commerciale si era interrotta, fino al 2021, quando, in occasione dell'aggiornamento del piano provvigionale di cui all'allegato B, era stata concordata con una variante al processo vendita, di modo che il ruolo CP_1
dell'opposta non si era ridotto più al solo contatto commerciale, avendo le parti previsto in tale nuova fase del rapporto la sottoscrizione digitale dei contratti ad esclusivo carico di senza alcuna ingerenza di , e precisamente: a) l'introduzione della firma CP_1 Pt_1
digitale in sostituzione della telefonata “check call” per la conclusione del contratto;
b) la gestione dell'invio del kit documentale al cliente da parte di mediante la CP_1
piattaforma di Namirial;
c) la raccolta della firma digitale ad opera di d) il CP_1
mantenimento della registrazione della proposizione di interesse contrattuale del cliente
(vocal order), in modo da assicurare che il cliente fosse consapevole di aderire ad un'offerta commerciale di , di cui era venuto a conoscenza mediante il comparatore di tariffe. Pt_1
Se anche di siffatte ultime pattuizioni modificative del contratto non è traccia né nell'allegato
B sottoscritto nel febbraio 2021, dedicato unicamente al piano provvigionale, né in altra scrittura, risulta chiaramente dal tenore delle mail prodotte sia da (mails di del Pt_1 Pt_1
06.10.2020 e del 16.02.2021, doc. 15 e 19), sia da (mails di del CP_1 CP_1
16.02.2021 e del 25.02.2021, doc. 35 e 36) l'inserimento di quest'ultima nel procedimento di
7 contrattualizzazione, dunque l'infondatezza di qualsivoglia tesi sostenuta dall'opposta sul presupposto della sua assoluta estraneità alla fase del perfezionamento dei contratti con i clienti.
Tale il contesto negoziale, per quanto attiene alla domanda di risoluzione di diritto del contratto per l'inosservanza della diffida ad adempiere intimata ex art. 1454 c.c. dall'opposta, alla fine del mese di agosto 2021, a fronte del mancato pagamento degli anticipi provvigionali a partire dal mese di marzo 2021 e del mancato invio, per i mesi di luglio e agosto dello stesso anno, degli “inviti a fatturare”, va negata l'efficacia della diffida così intimata.
Invero, la stessa opposta risultava a sua volta inadempiente, non avendo provveduto, come incontestato, all'invio delle registrazioni telefoniche richieste già con mail del 13.07.2021 da
, che a termini di contratto avrebbero dovuto tenersi secondo lo script condiviso ed Pt_1
essere inserite nella piattaforma, con ciò precludendo ogni verifica sul rispetto del processo di vendita, che la fornitrice intendeva operare dopo aver ricevuto reclami dai clienti in ordine al pagamento di una fee aggiuntiva per mandati contestualmente conferiti in favore della società FederUtenze (doc. 22 opponente).
In particolare, mentre, per quel che attiene alla prospettazione secondo cui per CP_1
raggiungere gli obiettivi di vendita cui era subordinata la maggiorazione del compenso provvigionale, avrebbe completamente disatteso gli script condivisi, non può riconoscersi alcuna valenza all'informale elenco di “anomalie nel processo di vendita”, in quanto formato dalla stessa (doc. 6 opponente), dall'ulteriore documentazione dimessa in atti risulta Pt_1
confermato che erano state sollevate richieste e/o questioni da clienti che avevano sottoscritto contestualmente al contratto di fornitura un ulteriore contratto per il conferimento, quale servizio aggiuntivo, di un mandato quinquennale a FederUtenze per la segnalazione di nuove opportunità di risparmio su offerte energetiche con altri fornitori, destando, con ciò, le giustificate preoccupazioni di di un maggior rischio di perdita Pt_1
8 clienti: si vedano la suindicata mail del 13.07.2021, in cui si legge “Ti volevo segnalare che i colleghi dell'assistenza clienti ci hanno riferito che in alcune chiamate gestite il cliente acquisito attraverso ha detto che il contratto prevede una sorta di fee annuale CP_1
per una forma di assistenza commerciale che sembrerebbe una forma di consulenza per ricevere informazioni se sul mercato ci siano offerte più convenienti (…) Siccome stiamo approfondendo gli accertamenti ti chiedo cortesemente di fornirci a strettissimo giro un centinaio di registrazioni di vendite distribuite negli ultimi 2 mesi”, lo scambio di cui alle due mail del 22.07.2021, in cui scrive “continuano ad arrivare al nostro call center chiamate Pt_1
di clienti che hanno ricevuto addebiti di 15 + 15 € dalla società Do it now e dicono di non aver ricevuto nessun contratto al riguardo” e risponde “Ai clienti bisogna solamente CP_1
dirgli di scrivere a e loro forniranno tutti dettagli necessari. Email_1
Potranno richiedere a loro copia del contratto sottoscritto. Ribadisco: il cliente firma contratto specifico, diverso da quello di con un processo di firma separato. Quindi è difficile che Pt_1
confondano la pertinenza dei due diversi servizi” (doc. 4 opponente), nonché la mail del
27.09.2021, in cui dichiara “provvederemo a comunicare il dettaglio puntuale dei CP_1
clienti che hanno sottoscritto anche un contratto Federutenze (…). Questi saranno Pt_1
isolati e trattati con un modello a sé” (doc. 8 opponente).
Ne deriva che, per l'operatività del principio inadimplenti non est adimplendum, CP_1
non avendo né inserito sulla piattaforma, né fornito comunque i file mp3 con le registrazioni telefoniche allorchè gliene era stata fatta richiesta dalla controparte, al momento dell'invio della diffida non poteva pretendere nulla da , la quale con pec del 12.08.2021 aveva Pt_1
legittimamente formulato un'eccezione ex art. 1460 c.c. (doc. 7 opponente).
Per quanto appena rilevato va disatteso l'assunto che l'interruzione del rapporto commerciale sia imputabile ad , dovendo pertanto escludersi in capo a sia il diritto di Pt_1 CP_1
usufruire dei conguagli stabiliti dal nuovo piano tariffario, il quale prevedeva che, una volta
9 raggiunta la soglia di 10.000 contratti andati a buon fine all'anno, la provvigione riconosciuta per ciascuno di essi sarebbe stata, non più pari € 90,00, ma bensì a € 145,00, sia il riconoscimento di un risarcimento per pregiudizi derivati dalla cessazione della collaborazione commerciale, conseguita, come detto, ad una diffida ad adempiere priva di efficacia.
Per il resto, nel presente giudizio non è stato offerto alcun elemento a riscontro delle ulteriori contestazioni sollevate all'operato di essendosi limitata a produrre un CP_1 Pt_1
elenco informale di reclami ricevuti, privo di ogni valenza probatoria, in quanto formato dalla stessa parte (doc. 6 opponente), ed un elenco dati estratto dal gestionale del tutto indeterminato, ove il dato numerico è affiancato alla voce unica “ripensamenti o disconoscimento del contratto” (doc. 12 opponente), priva di distinzione tra le due ipotesi, nonchè a formulare sul punto capitoli di prova del tutto generici, come tali insuscettibili di essere ammessi (i cap. 1, 2 e 3 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), ed a chiedere una CTU esplorativa intesa al computo dell'ammontare relativo “alla massa degli insoluti” ed alla “perdita dell'utile (15% sul fatturato) che i Contratti finora cessati avrebbero potuto generare”, astenendosi, poi, da qualsivoglia istanza ex art. 210 c.p.c. intesa ad ottenere dalla controparte l'esibizione di documenti rilevanti per la decisione ed astenendosi altresì dal confutare - così da evidenziare le difformità esistenti rispetto agli script trasmessi nella fase iniziale del rapporto - il contenuto delle registrazioni telefoniche dimesse da in sede di memoria istruttoria (doc. da 40 a 42). CP_1
Inoltre, come correttamente dedotto dall'opposta, l'opponente non ha neppure tentato di dimostrare la sussistenza di una correlazione tra la condotta contestata dall'AGCM a nel provvedimento sanzionatorio del 20.02.2024 (ovvero l'omessa specificazione CP_1
che, attraverso il sito comparatore, operava a favore dei propri partner in qualità CP_1
di intermediario/agente di vendita), le doglianze sollevate da utenti nei confronti di ed i Pt_1
danni da questa asseritamente subiti.
10 Ciò posto, occorre a questo punto ripercorrere le risultanze della CTU disposta per la quantificazione delle provvigioni spettanti ai sensi del contratto e l'accertamento dell'effettiva entità delle disdette, affidata ad esperta commercialista, le cui conclusioni, tratte all'esito delle verifiche più opportune, dopo adeguato e puntuale riscontro delle osservazioni dei CTP
(alle pagg. da 20 a 24 dell'elaborato, da intendersi qui recettiziamente richiamate), ed esenti da vizio logico, possono essere tranquillamente recepite.
Orbene, dalla CTU è innanzitutto emerso che nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2021, nonché nei mesi di luglio e agosto 2021 non è stato raggiunto il target previsto dal contratto, ragion per cui, una volta disattesa – per quanto innanzi rilevato – la prospettazione per cui sarebbe stata , con la propria condotta consistita nell'avvalersi di un'ingiustificata Pt_1
eccezione d'inadempimento per sospendere i pagamenti, a costringere l'opposta ad interrompere l'attività e a precludere, con ciò, l'integrazione dei presupposti per il riconoscimento del gettone maggiorato, verranno di seguito presi in considerazione unicamente i calcoli riferiti alla provvigione ordinaria di € 90,00.
La CTU, poi, utilizzando correttamente i dati presenti sulla chiavetta usb depositata in corso di causa da con il file “Estrazione_Agsm_del_03.12.2021” (dotato, secondo il CP_1
perito, di maggiore attendibilità rispetto al file di excel “Doc. 13 Controparte_3
aggiornata al 21.6.2022” prodotto da , dove i dati non sono esaustivi e sono già stati Pt_1
elaborati e riassunti da , mancando dell'elenco completo di tutti i contratti promossi per Pt_1
da , ha predisposto un prospetto in cui ha individuato mese per Parte_1 CP_1
mese i contratti promossi per nel periodo marzo/agosto 2021, per un totale Parte_1
pari a 10.238 contratti (laddove ne indicava 10270), per poi procedere alla decurtazione Pt_1
dei contratti annullati e di quelli con delibera 153 (attivazioni non richieste), pervenendo all'accertamento di un totale di 7.987 forniture attivate da nello stesso Parte_1
11 periodo, corrispondente ad un importo di € 718.830,00, di cui € 218.790,00 relativi ai soli mesi di luglio e agosto 2021.
La CTU, in seguito, ha provveduto alla decurtazione dei rapporti contrattualizzati da non “andati a buon fine”, che da contratto non davano diritto alla provvigione, CP_1
verificando che le forniture attive dopo 3 mesi si erano ridotte ad un numero di 7.040 e che, pertanto, le provvigioni ammontavano in realtà a € 633.600,00, di cui € 202.050,00 relativi ai soli mesi di luglio e agosto 2021.
Infine, la CTU ha calcolato il dato relativo ai rapporti promossi da ancora attivi al CP_1
tempo del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., nel giugno 2022, in percentuale pari al 48,37%, senza tuttavia poter effettuare alcun raffronto con analoghi dati relativi a rapporti contrattualizzati tramite canali diversi, in mancanza dei documenti necessari per procedere al relativo computo.
Per tutto quanto precede resta accertato che a spettano provvigioni per un CP_1
ammontare pari a € 633.600,00, oltre IVA come dovuta per legge ed oltre agli interessi ex d. lgs. n. 231/2002, calcolati dalla data di scadenza delle fatture, quanto alle provvigioni richieste con il ricorso monitorio, e, quanto al resto, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale.
Ad altro apprezzamento non conduce la domanda risolutoria formulata da , che Parte_1
si palesa infondata, così come la domanda di risarcimento, in quanto, ferma la legittimità della sospensione dei pagamenti di nell'attesa delle verifiche, non è stata accertata una Pt_1
condotta tenuta da che integri un inadempimento connotato da gravità tale da CP_1
giustificare lo scioglimento del rapporto, e ciò per un triplice ordine di motivi: a) non si dispone del dato numerico relativo ai mandati FederUtenze collocati da CP_1
contestualmente ai rapporti (indicati da nella percentuale ridotta del 16 Pt_1 CP_1
%); b) non v'è prova di una gestione del processo di vendita tale da ingenerare confusione
12 sulla titolarità del rapporto di fornitura in capo ad;
c) non è stata prodotta la Parte_1
documentazione necessaria per eseguire un raffronto tra la percentuale delle disdette relative ai contratti intermediati da e quelli conclusi tramite altri canali, onde evincere CP_1
l'incidenza dei mandati conferiti dai clienti a FederUtenze e quella delle pretese anomalie del processo di vendita, documentazione che ineriva, non già a fatti accessori e secondari che avrebbero potuto essere approfonditi dal CTU, ma bensì ai fatti posti a fondamento delle pretese, anche risarcitorie, della stessa opponente, gravata del relativo onere probatorio.
In conclusione, respinte le contrapposte domande ex artt. 1453 e 1454 c.c., alcun risarcimento spetta alle parti, mentre va accertato il credito complessivo in capo a di € CP_1
633.600,00, oltre IVA ed oltre interessi come sopra specificato, previa revoca del decreto ingiuntivo in considerazione sia del pagamento intervenuto dopo la notifica del provvedimento, sia del ridimensionamento della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio.
Ogni diversa istanza, domanda ed eccezione s'intenda respinta, alla luce dei medesimi rilievi sopra esposti, e s'intendano altresì respinte le istanze istruttorie non già ammesse, per le ragioni indicate nell'ordinanza del 02.12.2022 ed in considerazione del carattere esplorativo delle richieste di CTU non accolte.
Considerato l'esito complessivo della lite, e precisamente il rigetto delle contrapposte domande intese ad ottenere lo scioglimento del contratto, il rigetto delle contrapposte domande risarcitorie, il ridimensionamento delle pretese avanzate da per il CP_1
pagamento delle provvigioni, le spese relative alle due cause riunite vengono compensate in misura di 1/3 e, nella quota residua, poste a carico di , quota liquidata come in Pt_1
dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per il decisum.
Le spese della CTU, richiesta da entrambe le parti e rivelatasi utile, sotto diverso profilo, per ciascuna di esse, vengono definitivamente poste a carico di ciascuna parte al 50 %.
P.Q.M.
13 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. accerta che il credito di nei confronti di a titolo di Controparte_1 Parte_1
provvigioni spettanti per l'attività prestata dal marzo all'agosto 2021, è pari alla somma di €
633.600,00, oltre IVA se e come dovuta per legge ed oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 calcolati come specificato in motivazione;
3. respinge ogni altra domanda formulata da Controparte_1
4. respinge le domande formulate da Parte_1
5. dichiara compensate le spese di lite tra le parti per la quota di 1/3 e condanna
[...]
a rifondere la residua quota di 2/3 a favore di liquidata per Parte_1 Controparte_1
la causa R.G. n. 7276/2021 in € 19.462,00, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e per la causa R.G. n. 9794/2021 in € 2.787,00, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
6. pone definitivamente le spese della CTU, come già liquidate, a carico di ciascuna parte in quota del 50 %.
Verona, 29 luglio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7276/2021 R.G. (alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. R.G. 9794/2021) promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Pasetto e dall'Avv. Alberto Corradi in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Verona
OPPONENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Calò in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso il suo studio
OPPOSTA avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
CONCLUSIONI
PER Parte_1
1. NEL MERITO: a) rigettare tutte le domande di b) accogliere l'eccezione ex art. CP_1
1460 c.c., accertando il conseguente diritto di di sospendere il pagamento di eventuali Pt_1
1 corrispettivi (in tesi) dovuti a c) risolvere il Contratto ex art. 1453 c.c., CP_1
accertando che nulla è più dovuto da a d) condannare a Pt_1 CP_1 CP_1
risarcire i danni (con rivalutazione e interessi), da quantificare anche in via equitativa o secondo giustizia;
in subordine, compensare il debito di con il debito risarcitorio di Pt_1
condannando quest'ultima a pagare il residuo;
e) per l'effetto, revocare, CP_1
annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto.
2. IN OGNI CASO: vittoria di spese e compensi di lite (oltre spese generali, CPA e IVA).
PER Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
A) relativamente alle domande proposte nel giudizio avente N.R.G. 7276/2021:
▪ in via principale,
- rigettare le domande e le eccezioni svolte da nei confronti di Parte_1
in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutte le Controparte_1
ragioni sopra esposte;
- confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2796/2021
(N.R.G. 6815/2021);
▪ in via subordinata,
- condannare per le ragioni esposte in narrativa, al pagamento in favore Parte_1
di della somma indicata nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Controparte_1
n. 2796/2021 (N.R.G. 6815/2021), pari ad € 661.314,60 IVA esclusa, oltre interessi ex D. Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza e fino al soddisfo, ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di saldo degli anticipi provvigionali maturati in ragione dell'attività di promozione commerciale prestata nel periodo intercorso tra marzo 2021 e giugno 2021;
B) relativamente alle domande proposte nel giudizio avente N.R.G. 9794/2021:
▪ in via principale,
2 − accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il diritto di di Controparte_1
conseguire il pagamento, da parte di di un importo pari a complessivi € Parte_1
492.160,40 IVA esclusa, ovvero al diverso importo, anche maggiore, ritenuto equo e di giustizia, a titolo di saldo delle provvigioni maturate in ragione dell'attività di promozione commerciale prestata nel periodo intercorso tra marzo 2021 ed agosto 2021;
− in via subordinata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il diritto di di conseguire il paga-mento, da parte di di un Controparte_1 Parte_1
importo pari a complessivi € 492.160,40 IVA esclusa, ovvero al diverso importo, anche maggiore, ritenuto equo e di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ex artt. 1218, 1223, 1224 e 1225 c.c.;
− in ogni caso, condannare, per l'effetto, al pagamento in favore di Parte_1
di un importo pari a complessivi € 492.160,40 IVA esclusa, ovvero al Controparte_1
diverso importo, anche maggiore, ritenuto equo e di giustizia, per i titoli predetti, il tutto, in ogni caso, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, ovvero, in subordine, interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, e rivalutazione mone- taria;
▪ ancora in via principale,
- accertare e dichiarare, per le ragioni ed i titoli esposti in narrativa, la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e ss. c.c. di per violazione degli artt. 5, lett. c), Parte_1
6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e/o dell'Allegato “B” del contratto stipulato in data 30 maggio 2016 (come modificato in data 26 febbraio 2021), e, di conseguenza, l'intervenuta risoluzione contrattuale in forza della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. comunicata da con Controparte_1
nota del 24 agosto 2021 e rimasta senza seguito, ovvero, in subordine, l'intervenuta risoluzione del contratto per imputabilità del grave inadempimento a ai Parte_1
sensi dell'art. 1453 c.c.;
3 - condannare per l'effetto e/o in ogni caso, ai sensi degli artt. 1223, 1224 e 1225 c.c.,
[...]
al risarcimento dei danni patiti da a titolo di lucro cessante, Parte_1 Controparte_1
in conseguenza del predetto inadempimento contrattuale in misura pari all'importo di €
479.761,85, ovvero nella diversa misura, anche maggiore, ritenuto equa e di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dalla data delle domanda fino al soddisfo ed oltre al danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dalla data della domanda fino al soddisfo, essendo la Società attrice un soggetto che reinveste il proprio de- naro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento.
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e
Spese Generali al 15% ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2796/2021 del 13.09.2021, con cui questo
Tribunale le aveva intimato di pagare la somma di € 806.803,81 in favore di CP_1
dovutale, in base agli inviti a fatturare inviati da il 24.5.2021, 10.6.2021 e
[...] Pt_1
5.7.2021, a saldo di provvigioni maturate nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2021 per la promozione di contratti di vendita di energia elettrica e/o gas , nell'ambito di un rapporto regolato da un contratto di collaborazione commerciale stipulato il 30.05.2016.
A sostegno dell'opposizione - che ha provveduto, nelle more della notifica dell'atto di Pt_1
opposizione, al pagamento delle provvigioni, versando l'importo di € 680.412,49 (doc. 22 opposta, cfr. pag. 27 comparsa di costituzione: “al netto dell'IVA in regime di Split Payment, pari a complessivi € 145.489,21, che verrà versata, dalla medesima Società, direttamente in
4 favore dell'Erario”) - ha dedotto l'infondatezza della pretesa, eccependo l'inadempimento della controparte, che avrebbe violato il contratto ed i correlati obblighi di buona fede e correttezza, operando l'acquisizione dei clienti in modo difforme dal processo di vendita convenuto stabilito nel negozio, ponendo in essere pratiche commerciali scorrette e/o aggressive, in conflitto d'interessi e in contrasto con la normativa di tutela dei consumatori
(artt. 21, 22, 23 e artt. 24, 25 e 26 del Codice del Consumo), chiedendo perciò di accertare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e di condannare al risarcimento dei CP_1
danni derivanti dalla perdita dei contratti di fornitura, dalla lesione della propria immagine commerciale e dall'eventuale comminatoria di sanzioni ad opera dell'AGCM, da liquidarsi in separato giudizio.
Si è costituita contrastando le argomentazioni avversarie ed insistendo per la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo.
Dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione, poi, ha agito per il pagamento di CP_1
provvigioni maturate nei mesi successivi di luglio e agosto 2021, quantificate in € 405.885,40 oltre IVA, chiedendo anche di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto inter partes in forza di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. comunicata il 24.08.2021 e di riconoscimento un risarcimento per il danno da lucro cessante patito per effetto dell'inadempimento di , Pt_1
quantificato in € 446.113,45, oltre rivalutazione e interessi.
Anche a tali pretese si è opposta , ribadendo le tesi esposte nel procedimento di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo.
Le due cause, portanti n. R.G. 7276/2021 R.G. e n. R.G. 9794/2021, sono state riunite con ordinanza del 22.05.2022.
Le pretese avanzate da sono solo parzialmente fondate e vanno, pertanto, CP_1
accolte entro i limiti di seguito precisati.
5 Con il contratto stipulato in data 30.05.2016 incaricava di dare visibilità ai Pt_1 CP_1
suoi prodotti sul sito web di cui la seconda si avvaleva per la comparazione dei prezzi e delle offerte e di promuovere la conclusione di contratti di fornitura energia elettrica e gas naturale per clienti “domestici” e “micro-business”, riconoscendole il corrispettivo disciplinato nell'allegato B.
Il contratto stabiliva il processo di vendita, indicando, all'art. 3, la proposizione da parte di delle offerte luce/gas di mediante il sito www.supermoney.eu, lo CP_1 Pt_1
svolgimento delle campagne di vendita tramite il sito con la raccolta dei dati necessari per il cambio del fornitore “conformemente alla modulistica predisposta da e alle Pt_1
informazioni fornite da quest'ultima (…)”, la raccolta dei dati dei clienti, la cura dell'informativa precontrattuale nei confronti dei clienti, l'inserimento nel sito della modulistica contrattuale, dei form e di ogni altra informazione forniti da , con l'obbligo Pt_1
di consentire il controllo continuo di in merito alla correttezza ed alla completezza delle Pt_1
informazioni, la cura dell'inserimento dei dati del cliente nell'apposita piattaforma condivisa e del file mp3 della registrazione telefonica e l'obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni riguardanti il consumatore di cui al d. lgs. n. 206/2005, sancendo, all'art. 4, che doveva consentire al cliente, direttamente sul Sito, di compilare e trasmettere CP_1
una richiesta di contatto, secondo lo script previamente condiviso con Parte_1
prendere in carico, nel minor tempo possibile, la richiesta di contatto ricevuta incaricando il
Call Center Italia di “effettuare una telefonata al Cliente illustrando le caratteristiche essenziali del Prodotto interessato oppure, se richiesto dal Cliente, effettuare una panoramica dei
Prodotti di , chiedendo al medesimo Cliente una conferma di interesse” e, nel caso di Pt_1
conferma d'interesse “proseguire e registrare la telefonata chiedendo al Cliente di indicare i propri dati personali, il codice pod/pdr dell'utenza, l'indirizzo e-mail e ogni altro dato utile all'attivazione della fornitura, secondo lo script condiviso con ”, per poi inserire entro un Pt_1
6 giorno lavorativo sulla Piattaforma e rendere disponibile ad i dati del cliente ed il Pt_1
file.mp3 della registrazione telefonica, specificando all'art.
2.4 che “l'incarico attiene esclusivamente lo svolgimento di servizi nella sola fase di illustrazione-promozione dei prodotti. opererà in regime di totale autonomia e non potrà concludere contratti CP_1
in nome e per conto di I contratti aventi per oggetto i Prodotti saranno sempre Pt_2
conclusi direttamente da e il cliente, in modalità telefonica tramite il call center ”. Pt_1 Pt_1
Secondo la tesi difensiva dell'opponente, peraltro, l'iter descritto nel contratto era stato seguito solo nel primo anno di collaborazione tra e (giugno 2016 - giugno Pt_1 CP_1
2017), mentre da giugno 2017 a marzo 2021 la partnership commerciale si era interrotta, fino al 2021, quando, in occasione dell'aggiornamento del piano provvigionale di cui all'allegato B, era stata concordata con una variante al processo vendita, di modo che il ruolo CP_1
dell'opposta non si era ridotto più al solo contatto commerciale, avendo le parti previsto in tale nuova fase del rapporto la sottoscrizione digitale dei contratti ad esclusivo carico di senza alcuna ingerenza di , e precisamente: a) l'introduzione della firma CP_1 Pt_1
digitale in sostituzione della telefonata “check call” per la conclusione del contratto;
b) la gestione dell'invio del kit documentale al cliente da parte di mediante la CP_1
piattaforma di Namirial;
c) la raccolta della firma digitale ad opera di d) il CP_1
mantenimento della registrazione della proposizione di interesse contrattuale del cliente
(vocal order), in modo da assicurare che il cliente fosse consapevole di aderire ad un'offerta commerciale di , di cui era venuto a conoscenza mediante il comparatore di tariffe. Pt_1
Se anche di siffatte ultime pattuizioni modificative del contratto non è traccia né nell'allegato
B sottoscritto nel febbraio 2021, dedicato unicamente al piano provvigionale, né in altra scrittura, risulta chiaramente dal tenore delle mail prodotte sia da (mails di del Pt_1 Pt_1
06.10.2020 e del 16.02.2021, doc. 15 e 19), sia da (mails di del CP_1 CP_1
16.02.2021 e del 25.02.2021, doc. 35 e 36) l'inserimento di quest'ultima nel procedimento di
7 contrattualizzazione, dunque l'infondatezza di qualsivoglia tesi sostenuta dall'opposta sul presupposto della sua assoluta estraneità alla fase del perfezionamento dei contratti con i clienti.
Tale il contesto negoziale, per quanto attiene alla domanda di risoluzione di diritto del contratto per l'inosservanza della diffida ad adempiere intimata ex art. 1454 c.c. dall'opposta, alla fine del mese di agosto 2021, a fronte del mancato pagamento degli anticipi provvigionali a partire dal mese di marzo 2021 e del mancato invio, per i mesi di luglio e agosto dello stesso anno, degli “inviti a fatturare”, va negata l'efficacia della diffida così intimata.
Invero, la stessa opposta risultava a sua volta inadempiente, non avendo provveduto, come incontestato, all'invio delle registrazioni telefoniche richieste già con mail del 13.07.2021 da
, che a termini di contratto avrebbero dovuto tenersi secondo lo script condiviso ed Pt_1
essere inserite nella piattaforma, con ciò precludendo ogni verifica sul rispetto del processo di vendita, che la fornitrice intendeva operare dopo aver ricevuto reclami dai clienti in ordine al pagamento di una fee aggiuntiva per mandati contestualmente conferiti in favore della società FederUtenze (doc. 22 opponente).
In particolare, mentre, per quel che attiene alla prospettazione secondo cui per CP_1
raggiungere gli obiettivi di vendita cui era subordinata la maggiorazione del compenso provvigionale, avrebbe completamente disatteso gli script condivisi, non può riconoscersi alcuna valenza all'informale elenco di “anomalie nel processo di vendita”, in quanto formato dalla stessa (doc. 6 opponente), dall'ulteriore documentazione dimessa in atti risulta Pt_1
confermato che erano state sollevate richieste e/o questioni da clienti che avevano sottoscritto contestualmente al contratto di fornitura un ulteriore contratto per il conferimento, quale servizio aggiuntivo, di un mandato quinquennale a FederUtenze per la segnalazione di nuove opportunità di risparmio su offerte energetiche con altri fornitori, destando, con ciò, le giustificate preoccupazioni di di un maggior rischio di perdita Pt_1
8 clienti: si vedano la suindicata mail del 13.07.2021, in cui si legge “Ti volevo segnalare che i colleghi dell'assistenza clienti ci hanno riferito che in alcune chiamate gestite il cliente acquisito attraverso ha detto che il contratto prevede una sorta di fee annuale CP_1
per una forma di assistenza commerciale che sembrerebbe una forma di consulenza per ricevere informazioni se sul mercato ci siano offerte più convenienti (…) Siccome stiamo approfondendo gli accertamenti ti chiedo cortesemente di fornirci a strettissimo giro un centinaio di registrazioni di vendite distribuite negli ultimi 2 mesi”, lo scambio di cui alle due mail del 22.07.2021, in cui scrive “continuano ad arrivare al nostro call center chiamate Pt_1
di clienti che hanno ricevuto addebiti di 15 + 15 € dalla società Do it now e dicono di non aver ricevuto nessun contratto al riguardo” e risponde “Ai clienti bisogna solamente CP_1
dirgli di scrivere a e loro forniranno tutti dettagli necessari. Email_1
Potranno richiedere a loro copia del contratto sottoscritto. Ribadisco: il cliente firma contratto specifico, diverso da quello di con un processo di firma separato. Quindi è difficile che Pt_1
confondano la pertinenza dei due diversi servizi” (doc. 4 opponente), nonché la mail del
27.09.2021, in cui dichiara “provvederemo a comunicare il dettaglio puntuale dei CP_1
clienti che hanno sottoscritto anche un contratto Federutenze (…). Questi saranno Pt_1
isolati e trattati con un modello a sé” (doc. 8 opponente).
Ne deriva che, per l'operatività del principio inadimplenti non est adimplendum, CP_1
non avendo né inserito sulla piattaforma, né fornito comunque i file mp3 con le registrazioni telefoniche allorchè gliene era stata fatta richiesta dalla controparte, al momento dell'invio della diffida non poteva pretendere nulla da , la quale con pec del 12.08.2021 aveva Pt_1
legittimamente formulato un'eccezione ex art. 1460 c.c. (doc. 7 opponente).
Per quanto appena rilevato va disatteso l'assunto che l'interruzione del rapporto commerciale sia imputabile ad , dovendo pertanto escludersi in capo a sia il diritto di Pt_1 CP_1
usufruire dei conguagli stabiliti dal nuovo piano tariffario, il quale prevedeva che, una volta
9 raggiunta la soglia di 10.000 contratti andati a buon fine all'anno, la provvigione riconosciuta per ciascuno di essi sarebbe stata, non più pari € 90,00, ma bensì a € 145,00, sia il riconoscimento di un risarcimento per pregiudizi derivati dalla cessazione della collaborazione commerciale, conseguita, come detto, ad una diffida ad adempiere priva di efficacia.
Per il resto, nel presente giudizio non è stato offerto alcun elemento a riscontro delle ulteriori contestazioni sollevate all'operato di essendosi limitata a produrre un CP_1 Pt_1
elenco informale di reclami ricevuti, privo di ogni valenza probatoria, in quanto formato dalla stessa parte (doc. 6 opponente), ed un elenco dati estratto dal gestionale del tutto indeterminato, ove il dato numerico è affiancato alla voce unica “ripensamenti o disconoscimento del contratto” (doc. 12 opponente), priva di distinzione tra le due ipotesi, nonchè a formulare sul punto capitoli di prova del tutto generici, come tali insuscettibili di essere ammessi (i cap. 1, 2 e 3 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), ed a chiedere una CTU esplorativa intesa al computo dell'ammontare relativo “alla massa degli insoluti” ed alla “perdita dell'utile (15% sul fatturato) che i Contratti finora cessati avrebbero potuto generare”, astenendosi, poi, da qualsivoglia istanza ex art. 210 c.p.c. intesa ad ottenere dalla controparte l'esibizione di documenti rilevanti per la decisione ed astenendosi altresì dal confutare - così da evidenziare le difformità esistenti rispetto agli script trasmessi nella fase iniziale del rapporto - il contenuto delle registrazioni telefoniche dimesse da in sede di memoria istruttoria (doc. da 40 a 42). CP_1
Inoltre, come correttamente dedotto dall'opposta, l'opponente non ha neppure tentato di dimostrare la sussistenza di una correlazione tra la condotta contestata dall'AGCM a nel provvedimento sanzionatorio del 20.02.2024 (ovvero l'omessa specificazione CP_1
che, attraverso il sito comparatore, operava a favore dei propri partner in qualità CP_1
di intermediario/agente di vendita), le doglianze sollevate da utenti nei confronti di ed i Pt_1
danni da questa asseritamente subiti.
10 Ciò posto, occorre a questo punto ripercorrere le risultanze della CTU disposta per la quantificazione delle provvigioni spettanti ai sensi del contratto e l'accertamento dell'effettiva entità delle disdette, affidata ad esperta commercialista, le cui conclusioni, tratte all'esito delle verifiche più opportune, dopo adeguato e puntuale riscontro delle osservazioni dei CTP
(alle pagg. da 20 a 24 dell'elaborato, da intendersi qui recettiziamente richiamate), ed esenti da vizio logico, possono essere tranquillamente recepite.
Orbene, dalla CTU è innanzitutto emerso che nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2021, nonché nei mesi di luglio e agosto 2021 non è stato raggiunto il target previsto dal contratto, ragion per cui, una volta disattesa – per quanto innanzi rilevato – la prospettazione per cui sarebbe stata , con la propria condotta consistita nell'avvalersi di un'ingiustificata Pt_1
eccezione d'inadempimento per sospendere i pagamenti, a costringere l'opposta ad interrompere l'attività e a precludere, con ciò, l'integrazione dei presupposti per il riconoscimento del gettone maggiorato, verranno di seguito presi in considerazione unicamente i calcoli riferiti alla provvigione ordinaria di € 90,00.
La CTU, poi, utilizzando correttamente i dati presenti sulla chiavetta usb depositata in corso di causa da con il file “Estrazione_Agsm_del_03.12.2021” (dotato, secondo il CP_1
perito, di maggiore attendibilità rispetto al file di excel “Doc. 13 Controparte_3
aggiornata al 21.6.2022” prodotto da , dove i dati non sono esaustivi e sono già stati Pt_1
elaborati e riassunti da , mancando dell'elenco completo di tutti i contratti promossi per Pt_1
da , ha predisposto un prospetto in cui ha individuato mese per Parte_1 CP_1
mese i contratti promossi per nel periodo marzo/agosto 2021, per un totale Parte_1
pari a 10.238 contratti (laddove ne indicava 10270), per poi procedere alla decurtazione Pt_1
dei contratti annullati e di quelli con delibera 153 (attivazioni non richieste), pervenendo all'accertamento di un totale di 7.987 forniture attivate da nello stesso Parte_1
11 periodo, corrispondente ad un importo di € 718.830,00, di cui € 218.790,00 relativi ai soli mesi di luglio e agosto 2021.
La CTU, in seguito, ha provveduto alla decurtazione dei rapporti contrattualizzati da non “andati a buon fine”, che da contratto non davano diritto alla provvigione, CP_1
verificando che le forniture attive dopo 3 mesi si erano ridotte ad un numero di 7.040 e che, pertanto, le provvigioni ammontavano in realtà a € 633.600,00, di cui € 202.050,00 relativi ai soli mesi di luglio e agosto 2021.
Infine, la CTU ha calcolato il dato relativo ai rapporti promossi da ancora attivi al CP_1
tempo del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., nel giugno 2022, in percentuale pari al 48,37%, senza tuttavia poter effettuare alcun raffronto con analoghi dati relativi a rapporti contrattualizzati tramite canali diversi, in mancanza dei documenti necessari per procedere al relativo computo.
Per tutto quanto precede resta accertato che a spettano provvigioni per un CP_1
ammontare pari a € 633.600,00, oltre IVA come dovuta per legge ed oltre agli interessi ex d. lgs. n. 231/2002, calcolati dalla data di scadenza delle fatture, quanto alle provvigioni richieste con il ricorso monitorio, e, quanto al resto, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale.
Ad altro apprezzamento non conduce la domanda risolutoria formulata da , che Parte_1
si palesa infondata, così come la domanda di risarcimento, in quanto, ferma la legittimità della sospensione dei pagamenti di nell'attesa delle verifiche, non è stata accertata una Pt_1
condotta tenuta da che integri un inadempimento connotato da gravità tale da CP_1
giustificare lo scioglimento del rapporto, e ciò per un triplice ordine di motivi: a) non si dispone del dato numerico relativo ai mandati FederUtenze collocati da CP_1
contestualmente ai rapporti (indicati da nella percentuale ridotta del 16 Pt_1 CP_1
%); b) non v'è prova di una gestione del processo di vendita tale da ingenerare confusione
12 sulla titolarità del rapporto di fornitura in capo ad;
c) non è stata prodotta la Parte_1
documentazione necessaria per eseguire un raffronto tra la percentuale delle disdette relative ai contratti intermediati da e quelli conclusi tramite altri canali, onde evincere CP_1
l'incidenza dei mandati conferiti dai clienti a FederUtenze e quella delle pretese anomalie del processo di vendita, documentazione che ineriva, non già a fatti accessori e secondari che avrebbero potuto essere approfonditi dal CTU, ma bensì ai fatti posti a fondamento delle pretese, anche risarcitorie, della stessa opponente, gravata del relativo onere probatorio.
In conclusione, respinte le contrapposte domande ex artt. 1453 e 1454 c.c., alcun risarcimento spetta alle parti, mentre va accertato il credito complessivo in capo a di € CP_1
633.600,00, oltre IVA ed oltre interessi come sopra specificato, previa revoca del decreto ingiuntivo in considerazione sia del pagamento intervenuto dopo la notifica del provvedimento, sia del ridimensionamento della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio.
Ogni diversa istanza, domanda ed eccezione s'intenda respinta, alla luce dei medesimi rilievi sopra esposti, e s'intendano altresì respinte le istanze istruttorie non già ammesse, per le ragioni indicate nell'ordinanza del 02.12.2022 ed in considerazione del carattere esplorativo delle richieste di CTU non accolte.
Considerato l'esito complessivo della lite, e precisamente il rigetto delle contrapposte domande intese ad ottenere lo scioglimento del contratto, il rigetto delle contrapposte domande risarcitorie, il ridimensionamento delle pretese avanzate da per il CP_1
pagamento delle provvigioni, le spese relative alle due cause riunite vengono compensate in misura di 1/3 e, nella quota residua, poste a carico di , quota liquidata come in Pt_1
dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per il decisum.
Le spese della CTU, richiesta da entrambe le parti e rivelatasi utile, sotto diverso profilo, per ciascuna di esse, vengono definitivamente poste a carico di ciascuna parte al 50 %.
P.Q.M.
13 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. accerta che il credito di nei confronti di a titolo di Controparte_1 Parte_1
provvigioni spettanti per l'attività prestata dal marzo all'agosto 2021, è pari alla somma di €
633.600,00, oltre IVA se e come dovuta per legge ed oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 calcolati come specificato in motivazione;
3. respinge ogni altra domanda formulata da Controparte_1
4. respinge le domande formulate da Parte_1
5. dichiara compensate le spese di lite tra le parti per la quota di 1/3 e condanna
[...]
a rifondere la residua quota di 2/3 a favore di liquidata per Parte_1 Controparte_1
la causa R.G. n. 7276/2021 in € 19.462,00, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e per la causa R.G. n. 9794/2021 in € 2.787,00, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
6. pone definitivamente le spese della CTU, come già liquidate, a carico di ciascuna parte in quota del 50 %.
Verona, 29 luglio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
14