CASS
Sentenza 8 marzo 2021
Sentenza 8 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2021, n. 9175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9175 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FA TO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/9/2020 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/9/2020, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, quale giudice dell'esecuzione, disponeva la correzione del dispositivo della sentenza n. 333/2018 del 4/4/2018, emessa dallo stesso Ufficio nei confronti di TO FA, nel senso che le parole "lo condanna alla pena di mesi due di arresto" dovevano esser sostituite da "lo condanna alla pena di mesi tre di arresto". (5t Penale Sent. Sez. 3 Num. 9175 Anno 2021 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 02/02/2021 2. Propone ricorso per cassazione il FA, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. La modifica effettuata dal Giudice dell'esecuzione coinvolgerebbe - peraltro in peius - una parte essenziale della sentenza, sulla quale, dunque, non si potrebbe intervenire con la procedura della correzione dell'errore materiale, come da costante giurisprudenza di questa Corte. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Occorre premettere che il dispositivo letto all'udienza del 4/4/2018 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti del FA reca, quale indicazione della pena detentiva irrogata, la misura di tre mesi di arresto. La motivazione della sentenza, successivamente depositata, indica del pari questa stessa pena, ben evidenziata dal "percorso" con il quale il Giudice è pervenuto a determinarla. Soltanto nel dispositivo in calce alla sentenza depositata, invece, si riscontra un dato differente, risultando la pena come irrogata nella misura di due mesi di arresto. 5. Tanto premesso e pacifico, il Giudice dell'esecuzione ha corretto questa diversa dicitura con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., evidenziando che - nel caso di specie - la divergenza tra motivazione e dispositivo risultava evidentemente legata ad un mero errore materiale, emergendo, dal testo della prima, la reale volontà del Giudice di irrogare la pena di tre mesi di arresto. 6. Questa decisione non è censurabile. La giurisprudenza di legittimità, qui da ribadire, ha infatti costantemente precisato che la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (tra le altre, Sez. 6, n. 18372 del 28/3/2017, Guigovaz, Rv. 269852; Sez. 5, n. 17696 del 18/2/2009, Martucci, Rv. 243615; Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, Bassirou, Rv. 242258). 7. In senso contrario, peraltro, non valgono le numerose sentenze richiamate nel ricorso, che si riferiscono ad ipotesi ben differenti da quella in esame, nelle quali si intendeva impiegare lo strumento di cui all'art. 130 cod. proc. pen. per procedere a modifiche sostanziali della pronuncia (annullamento 2 senza rinvio perché il fatto non sussiste in luogo di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
declaratoria di estinzione del reato successivamente alla condanna;
condanna al pagamento di una somma a titolo di provvisionale per ciascuna delle parti civili, e non complessivamente;
condanna a pena illegale). Ipotesi - tutte queste richiamate dal FA - nelle quali la procedura di correzione dell'errore materiale era stata impiegata non per rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione ed il suo reale contenuto, come nella vicenda di specie, ma per incidere sull'essenza del contenuto stesso, sostituendo o modificando una parte essenziale della decisione, così palesemente alterata. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2021 Il C ns(gliere estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/9/2020, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, quale giudice dell'esecuzione, disponeva la correzione del dispositivo della sentenza n. 333/2018 del 4/4/2018, emessa dallo stesso Ufficio nei confronti di TO FA, nel senso che le parole "lo condanna alla pena di mesi due di arresto" dovevano esser sostituite da "lo condanna alla pena di mesi tre di arresto". (5t Penale Sent. Sez. 3 Num. 9175 Anno 2021 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 02/02/2021 2. Propone ricorso per cassazione il FA, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. La modifica effettuata dal Giudice dell'esecuzione coinvolgerebbe - peraltro in peius - una parte essenziale della sentenza, sulla quale, dunque, non si potrebbe intervenire con la procedura della correzione dell'errore materiale, come da costante giurisprudenza di questa Corte. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Occorre premettere che il dispositivo letto all'udienza del 4/4/2018 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti del FA reca, quale indicazione della pena detentiva irrogata, la misura di tre mesi di arresto. La motivazione della sentenza, successivamente depositata, indica del pari questa stessa pena, ben evidenziata dal "percorso" con il quale il Giudice è pervenuto a determinarla. Soltanto nel dispositivo in calce alla sentenza depositata, invece, si riscontra un dato differente, risultando la pena come irrogata nella misura di due mesi di arresto. 5. Tanto premesso e pacifico, il Giudice dell'esecuzione ha corretto questa diversa dicitura con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., evidenziando che - nel caso di specie - la divergenza tra motivazione e dispositivo risultava evidentemente legata ad un mero errore materiale, emergendo, dal testo della prima, la reale volontà del Giudice di irrogare la pena di tre mesi di arresto. 6. Questa decisione non è censurabile. La giurisprudenza di legittimità, qui da ribadire, ha infatti costantemente precisato che la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (tra le altre, Sez. 6, n. 18372 del 28/3/2017, Guigovaz, Rv. 269852; Sez. 5, n. 17696 del 18/2/2009, Martucci, Rv. 243615; Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, Bassirou, Rv. 242258). 7. In senso contrario, peraltro, non valgono le numerose sentenze richiamate nel ricorso, che si riferiscono ad ipotesi ben differenti da quella in esame, nelle quali si intendeva impiegare lo strumento di cui all'art. 130 cod. proc. pen. per procedere a modifiche sostanziali della pronuncia (annullamento 2 senza rinvio perché il fatto non sussiste in luogo di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
declaratoria di estinzione del reato successivamente alla condanna;
condanna al pagamento di una somma a titolo di provvisionale per ciascuna delle parti civili, e non complessivamente;
condanna a pena illegale). Ipotesi - tutte queste richiamate dal FA - nelle quali la procedura di correzione dell'errore materiale era stata impiegata non per rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione ed il suo reale contenuto, come nella vicenda di specie, ma per incidere sull'essenza del contenuto stesso, sostituendo o modificando una parte essenziale della decisione, così palesemente alterata. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2021 Il C ns(gliere estensore Il Presidente