Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01615/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Drago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Carabinieri Comando Generale Centro Nazionale Amministrativo Chieti, Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
RICORSO RICALCOLO SEI SCATTI SU TFS
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IO AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 3 aprile 2024 e depositato il successivo 12 aprile, -OMISSIS- -OMISSIS-, già Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri, ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto al ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) con l'inclusione dei c.d. "sei scatti" stipendiali, ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito con L. n. 472/1987.
Il ricorrente espone di essere stato collocato in quiescenza a domanda in data 29 gennaio 2013, avendo maturato i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Deduce che, in sede di liquidazione del TFS, l'INPS non ha computato il predetto beneficio, nonostante il comma 2 del citato art. 6-bis ne estenda l'applicazione al personale che cessi dal servizio a domanda con il possesso dei suddetti requisiti.
A sostegno della pretesa, articola un unico motivo di diritto, con cui lamenta la violazione e falsa applicazione della richiamata normativa, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, richiamando a supporto la giurisprudenza amministrativa, tra cui le sentenze del Consiglio di Stato n. 1231/2019 e del TAR Campania n. 1413/2024.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'INPS l'unico ente competente per la liquidazione del TFS, nonché la nullità e l'irricevibilità del ricorso. Nel merito, ha concluso per l'infondatezza della domanda.
Si è altresì costituito l'INPS, eccependo in via pregiudiziale la prescrizione quinquennale del diritto azionato. Sostiene l'Istituto che il termine prescrizionale decorra dalla data di cessazione dal servizio ovvero dalla comunicazione del prospetto di liquidazione (2013) e che, pertanto, fosse ampiamente spirato al momento della notifica del ricorso (2024). In subordine, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale dell'interpretazione estensiva della norma per contrasto con gli artt. 3 e 81 della Costituzione, allegando a supporto una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2023.
All'udienza pubblica del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- La controversia in esame impone, in via preliminare, una ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale relativo sia alla spettanza del beneficio dei "sei scatti" stipendiali sul TFS, sia alla disciplina della prescrizione del relativo diritto.
1.1. Sul merito della pretesa. La norma cardine è l'art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con L. n. 472/1987. Il comma 1 di tale articolo attribuisce il beneficio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, al personale delle Forze di Polizia che cessa dal servizio per limiti di età, per inabilità permanente o per decesso. Il successivo comma 2, tuttavia, estende l'applicazione di tale disposizione "anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile". Sul punto, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, ormai granitico in seno al Consiglio di Stato, che interpreta il combinato disposto dei due commi nel senso di riconoscere il beneficio anche al personale cessato a domanda, qualora in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ivi indicati (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10831; id., 21 marzo 2023, n. 2872).
Tale giurisprudenza ha altresì chiarito che il termine del 30 giugno, previsto dalla norma per la presentazione della domanda, non ha natura decadenziale, essendo di contro meramente funzionale a consentire all'amministrazione di organizzare il collocamento a riposo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985; TAR Liguria, Sez. I, 23 gennaio 2024, n. 44).
Tuttavia, il diritto all'indennità di buonuscita è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 5, c.c. e dell'art. 20 del D.P.R. n. 1032/1973. Il punto controverso attiene all'individuazione del dies a quo di tale termine. L'orientamento maggioritario e consolidato del Consiglio di Stato, cui questo Collegio aderisce, ritiene che il termine di prescrizione per le azioni di riliquidazione del TFS decorra non dalla data di cessazione dal servizio, bensì dal momento in cui il diritto può essere concretamente fatto valere, che si identifica con la comunicazione del prospetto di liquidazione o, in caso di pagamento rateale, con la data di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Ciò in quanto il pagamento rateale assume la valenza di un atto di riconoscimento del debito con efficacia interruttiva della prescrizione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 5 dicembre 2023, n. 10524; TAR Sardegna, Sez. I, 18 dicembre 2023, n. 952; TAR Campania, Sez. VI, 20 maggio 2024, n. 3259).
L'applicazione dei suddetti principi deve essere contemperata con le regole processuali che governano l'onere della prova, sancite dall'art. 2697 c.c. e riflesse negli artt. 63 e 64 c.p.a..
A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore (l'INPS), grava sul creditore (il ricorrente) l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'eccezione stessa, quale, ad esempio, un fatto interruttivo o una diversa e successiva decorrenza del termine. La giurisprudenza, sia civile che amministrativa, è costante nell'affermare che l'onere della prova del fatto interruttivo della prescrizione grava su chi fa valere il diritto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 5413/2021, richiamata da TAR Lombardia, Sez. II, 30 giugno 2023, n. 1681 e 16 marzo 2023, n. 678). Il mancato assolvimento di tale onere probatorio non può essere colmato dai poteri istruttori d'ufficio del giudice, stante il principio di parità delle parti processuali.
3.- Tanto chiarito in ordine ai principali tratti qualificanti il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, in limine il Collegio deve rilevate l’inutilizzabilità, per tardività, della memoria di replica depositata dal ricorrente in data 11.2.2026, alle ore 10:15, per violazione dell’art. 73 c.p.a. (“Le parti possono … presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi” e dell’art. 4, allegato 2, al c.p.a. (“Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito”).
Al riguardo, è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale univoco nell’affermare che “I termini stabiliti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per la presentazione in giudizio di memorie difensive e documenti devono considerarsi perentori; pertanto, la violazione di tali termini comporta l'inutilizzabilità delle memorie e dei documenti presentati in ritardo” (Consiglio di Stato sez. VII, 21/02/2025, n. 1490).
3.- Sempre in limine, dev’essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Difesa. Per consolidata giurisprudenza, l'unico soggetto tenuto alla corresponsione del TFS è l'Ente previdenziale, oggi INPS, nei cui esclusivi confronti deve essere ritualmente instaurata la controversia (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; TAR Lazio, Sez. V, 5 settembre 2022, n. 11398). Pertanto, il Ministero della Difesa deve essere estromesso dal presente giudizio.
4.- Passando al merito dell’azionata pretesa, il Collegio ritiene fondata la sollevata eccezione di prescrizione con la conseguente reiezione della proposta domanda.
Come sopra anticipato, il Collegio condivide pienamente l'orientamento maggioritario del Consiglio di Stato secondo cui il termine di prescrizione per le azioni di riliquidazione del TFS decorre dalla data di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, atto che interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c..
Tuttavia, l'applicazione di tale principio al caso di specie è preclusa dalla condotta processuale del ricorrente. La prescrizione è un'eccezione in senso stretto che, una volta sollevata dalla parte convenuta, impone all'attore l'onere di provare i fatti che ne paralizzano l'efficacia.
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione dell'INPS, era onere del ricorrente allegare e provare una diversa e successiva decorrenza del termine prescrizionale, fornendo al giudice gli elementi necessari per la relativa verifica, quale la data di ricezione del prospetto di liquidazione o, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale più favorevole, la data di corresponsione dell'ultima rata del TFS.
Dall'esame degli atti di causa, emerge che il ricorrente si è limitato a dedurre il proprio diritto nel merito, omettendo completamente di allegare, e ancor meno di provare, tale circostanza fattuale, pur essendo essa decisiva per superare l'eccezione di prescrizione. L'atto di ricorso e la documentazione prodotta sono sul punto del tutto silenti.
Come affermato dalla giurisprudenza, "a fronte dell’eccezione di prescrizione è onere del creditore dare la prova, in sede processuale, dell’avvenuta interruzione della prescrizione medesima" e tale prova deve essere "idonea, solitamente documentale, non essendo sufficienti generiche affermazioni" (TAR per la Lombardia - Milano num. 2664/2022).
L'art. 64, comma 1, c.p.a. pone a carico delle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano "nella loro disponibilità", e la prova della data di un pagamento ricevuto è certamente nella disponibilità del creditore.
D’altronde, la costante giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. L'eccezione di prescrizione, difatti, proposta anche senza l'indicazione del dies a quo, non è generica né impedisce di farne valere gli effetti in giudizio poiché, una volta sollevata la questione dell'estinzione del diritto per il protrarsi dell'inattività del suo titolare, l'intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutare d'ufficio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, mentre la determinazione della relativa durata si configura come quaestio iuris connessa all'identificazione di questo e del regime prescrizionale delineato dalla legge (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/08/2025, n. 23352).
Nella specie, in assenza di qualsiasi elemento probatorio offerto dalla parte onerata, il Collegio non può che basare la propria decisione sull'unica data certa risultante dagli atti (29 gennaio 2013), indicata sia dall’INPS che dallo stesso ricorrente nel proprio atto introduttivo. Non potendo il giudice sopperire d'ufficio alla carenza probatoria della parte, in ossequio al principio dispositivo, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS deve trovare accoglimento.
Essendo il ricorso stato notificato solo in data 3 aprile 2024, ovvero oltre undici anni dopo la cessazione dal servizio, e in mancanza di prova di un dies a quo successivo, il diritto azionato deve ritenersi irrimediabilmente estinto per prescrizione.
L'accoglimento della predetta eccezione ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame del merito della pretesa e delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
5.- Sulle spese di giudizio
La peculiarità della vicenda processuale, decisa su una questione pregiudiziale di rito legata al mancato assolvimento dell'onere probatorio, a fronte di un orientamento di merito ormai consolidato in senso favorevole alla pretesa del ricorrente, integra i giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e, per l'effetto, ne dispone l'estromissione dal giudizio.
Accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata dall'I.N.P.S. e, per l'effetto, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN DE, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
IO AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AF | IN DE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.