TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1228
TAR
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Accoglimento eccezione di prescrizione

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS, ritenendo che il ricorrente non abbia assolto all'onere della prova della tempestiva azionabilità del diritto, omettendo di allegare e provare la data di ricezione del prospetto di liquidazione o dell'ultimo pagamento del TFS. In assenza di prove, e considerando la data di cessazione dal servizio (2013) e la notifica del ricorso (2024), il diritto è considerato estinto per prescrizione.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Difesa, confermando la giurisprudenza consolidata che individua nell'INPS l'unico soggetto tenuto alla corresponsione del TFS.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1228
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1228
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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