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Sentenza 31 gennaio 2026
Sentenza 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 31/01/2026, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1533/2026
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17045/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011569889503 TASSE AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1627/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in qualità di erede di erede, in atti compiutamente generalizzata, instava nel presente procedimento per l'annullamento della cartella di pagamento n.
07120240011569889503, notificatale in data 12.6.2025, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno
2019, pari all'importo di euro 187,85, comprensiva di sanzioni ed interessi.
2. Deduceva, a fondamento delle sue doglianze, l'omessa notifica delle cartelle al 'de cuius' e il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 65 dpr n. 600/73; quindi: la non debenza del tributo, in quanto la cartella oggetto del presente giudizio non era stata regolarmente notificata al 'de cuius', del quale ella è erede;
più in particolare, adduceva la mancata notifica al 'de cuius' degli atti prodromici alla cartella suddetta, non potendo ella essere a conoscenza di tali atti, eventualmente notificati al 'de cuius'; adduceva, ancora, la avvenuta prescrizione triennale della pretesa tributaria alla data della notifica della cartella in oggetto, non essendo stato notificato alcun atto prodromico ed interruttivo della prescrizione nei confronti del 'de cuius', con conseguente vizio motivazionale della cartella in questione;
e ciò anche qualora fosse provata la (presunta) notifica, in data 27.9.2022, al 'de cuius', dell'avviso di accertamento n. 964084872908, essendo parimenti maturata la suddetta prescrizione alla data di notifica della cartella in oggetto.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- SS, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto depositato in violazione del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 22 D. Lgs. n. 546/92: il ricorso è stato notificato, infatti, in data 8.9.2025 mentre lo stesso risulta depositato solo in data 9.10.2025; eccepiva, poi, preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase dell'accertamento, antecedente quella della riscossione, segnatamente in punto di notifica del suddetto avviso di accertamento, fase, questa, di esclusiva competenza dell'ente impositore;
nel merito, eccepiva il corretto operato dell'amministrazione finanziaria, non essendo previsto, nella materia in questione, un contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 212/00 e, quindi, la previa emissione di un avviso bonario, trattandosi di atti di pronta e facile liquidazione;
la piena motivazione della cartella in questione, in ossequio all'art. 7 L. n.
212/00.
4. Non si costituiva in giudizio la Regione Campania, restando contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Invero, come risulta dal fascicolo di produzione di parte resistente (ma anche dal fascicolo di produzione della stessa parte ricorrente) il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato alle odierne parti resistenti in data 08.09.2025, mentre risulta depositato solo in data 9.10.2025, dunque in violazione del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 22 D. Lgs. n. 546/92.
3. Le spese del presente procedimento possono essere, tuttavia, integralmente compensate tra le parti in ragione, segnatamente, della pronuncia meramente procedurale di cui alla presente sentenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17045/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011569889503 TASSE AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1627/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in qualità di erede di erede, in atti compiutamente generalizzata, instava nel presente procedimento per l'annullamento della cartella di pagamento n.
07120240011569889503, notificatale in data 12.6.2025, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno
2019, pari all'importo di euro 187,85, comprensiva di sanzioni ed interessi.
2. Deduceva, a fondamento delle sue doglianze, l'omessa notifica delle cartelle al 'de cuius' e il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 65 dpr n. 600/73; quindi: la non debenza del tributo, in quanto la cartella oggetto del presente giudizio non era stata regolarmente notificata al 'de cuius', del quale ella è erede;
più in particolare, adduceva la mancata notifica al 'de cuius' degli atti prodromici alla cartella suddetta, non potendo ella essere a conoscenza di tali atti, eventualmente notificati al 'de cuius'; adduceva, ancora, la avvenuta prescrizione triennale della pretesa tributaria alla data della notifica della cartella in oggetto, non essendo stato notificato alcun atto prodromico ed interruttivo della prescrizione nei confronti del 'de cuius', con conseguente vizio motivazionale della cartella in questione;
e ciò anche qualora fosse provata la (presunta) notifica, in data 27.9.2022, al 'de cuius', dell'avviso di accertamento n. 964084872908, essendo parimenti maturata la suddetta prescrizione alla data di notifica della cartella in oggetto.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- SS, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto depositato in violazione del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 22 D. Lgs. n. 546/92: il ricorso è stato notificato, infatti, in data 8.9.2025 mentre lo stesso risulta depositato solo in data 9.10.2025; eccepiva, poi, preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase dell'accertamento, antecedente quella della riscossione, segnatamente in punto di notifica del suddetto avviso di accertamento, fase, questa, di esclusiva competenza dell'ente impositore;
nel merito, eccepiva il corretto operato dell'amministrazione finanziaria, non essendo previsto, nella materia in questione, un contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 212/00 e, quindi, la previa emissione di un avviso bonario, trattandosi di atti di pronta e facile liquidazione;
la piena motivazione della cartella in questione, in ossequio all'art. 7 L. n.
212/00.
4. Non si costituiva in giudizio la Regione Campania, restando contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Invero, come risulta dal fascicolo di produzione di parte resistente (ma anche dal fascicolo di produzione della stessa parte ricorrente) il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato alle odierne parti resistenti in data 08.09.2025, mentre risulta depositato solo in data 9.10.2025, dunque in violazione del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 22 D. Lgs. n. 546/92.
3. Le spese del presente procedimento possono essere, tuttavia, integralmente compensate tra le parti in ragione, segnatamente, della pronuncia meramente procedurale di cui alla presente sentenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.