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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 11109/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. RIPA ANTONINO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Spadafora (ME), Via
Nazionale n. 451, giusta procura in atti
- opponente -
C O N T R O
Parte_2
- in persona del Suo Presidente pro tempore,
[...]
Sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Elena Scarlata ed elettivamente Parte_3 domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Caltanissetta, Viale della Regione n.92, giusta procura in atti.
- opposto -
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 10 gennaio 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
❖ Revoca il decreto ingiuntivo n. n.747/2023 del 20.7.2023.
❖ Compensa interamente le spese di lite tra le parti
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato e iscritto ruolo in data 18.9.2023 Pt_1
conveniva in giudizio la
[...] [...]
Parte_2
opponendo il decreto ingiuntivo n. 747/2023 emesso il 20.07.2023 nel
[...]
procedimento monitorio n. R.G. n. 8520/2023 e notificato in data 11.9.2023.
A sostegno del ricorso deduceva, in particolare:
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto, difettando i presupposti per la sua emissione, giacché la somma intimata non costituiva un credito certo liquido ed esigibile;
- la non debenza delle somme richieste sostenendo che “ [..] stante la crisi economica che le piccole imprese artigiane stanno subendo già dal 2018, tanto che il Governo
Nazionale è intervento più volte rinviando gli oneri tributari a carico degli artigiani e dei piccoli imprenditori;
infatti, l'istante che lavora pochi mesi all'anno ha difficoltà a pagare tutti i contributi, motivo per cui si avvale di rateizzazioni e di accordi.”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che contestava Parte_2
l'opposizione chiedendone il rigetto sostenendo la legittimità del recupero giudiziale in quanto “[..] la ditta individuale pur essendo regolarmente iscritta all'ente odierno resistente, sin dall'11.06.2015, non ha versato il dovuto contributo per i mesi di Marzo,
Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2022, risultando quindi debitrice della somma complessiva di €.4.662,95”.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione sotto un duplice profilo: poiché
- proposta con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e non con ricorso, stante la natura previdenziale del credito opposto
- non veniva notificato da parte opponente il decreto di fissazione di udienza del
Tribunale di Palermo del 18.10.2023, nel termine perentorio di giorni dieci dalla data di deposito.
La causa, a seguito delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 10 gennaio 2025, sulle conclusioni delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
2 Va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare sollevata dalla di Parte_2 inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione avendo la adottato un modello Pt_1
formale errato (citazione anziché ricorso) e non avendo notificato il decreto di fissazione udienza del 18.10.2023 ma solamente l'atto di citazione con l'udienza ivi indicata.
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. SS.UU, Sentenza, del
13/01/2022, n. 927) che, dando seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'opposizione ex art. 645 c.p.c. è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, ha ribadito (sia pure in materia di locazioni ma il principio è perfettamente applicabile al caso in esame visto che al rito locatizio si applica il rito lavoro) che se l'opposizione a decreto ingiuntivo viene erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, opera il principio di conversione ex art. 156 c.p.c. e l'atto produce gli stessi effetti del ricorso, purché venga tempestivamente depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Ciò in quanto l'art. 156 comma 3 c.p.c. in tema di nullità dell'atto per vizi formali, enuncia il principio della strumentalità delle forme, in forza del quale la nullità non può essere dichiarata se lo scopo dell'atto è stato in concreto raggiunto.
Ed invero, nel caso in esame, emerge ex actis che l'atto di opposizione introdotto nelle forme della citazione è stato notificato a parte opposta il 18.9.2023 ed è stato tempestivamente iscritto a ruolo.
Né può ritenersi che parte opposta si stata pregiudicata dall'omessa notifica del decreto di fissazione udienza in quanto con la propria costituzione tempestivamente effettuata nei termini di legge (11 gennaio 2024 con udienza fissata per il 31 gennaio 2024), ha sanato qualsivoglia vizio formale.
Ciò premesso, il ricorso merita di essere accolto.
Va preliminarmente ricordato (cfr. ex multis Cass. Civ. Ord del 23 gennaio 2023, n.
1892) «[..] In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. ».
3 Orbene, ritiene questo giudice che, nonostante la genericità delle doglianze di cui al all'atto di opposizione, l' non abbia adeguatamente fornito la prova del Parte_2
proprio credito azionato in via monitoria
È noto, infatti, che la è un istituto che trae la sua origine dall'autonomia Parte_2
collettiva e svolge una funzione sostanzialmente previdenziale essendo volta a garantire ai lavoratori iscritti determinate prestazioni assistenziali integrative.
Sul punto occorre precisare che l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro non sorge per effetto dell'iscrizione della ditta alla , ma - ferma restando Parte_2
l'iscrizione - solo a seguito delle denunce mensili alla stessa dei lavoratori che risultano alle dipendenze della ditta.
Ciò premesso, parte opposta, sin dall'originario ricorso per decreto ingiuntivo ha sempre posto a fondamento delle proprie ragioni creditorie le somme che la Pt_1
quale datore di lavoro era tenuto a versare in favore dei lavoratori per i mesi di Marzo,
Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2022 (risultando quindi debitrice della somma complessiva di €.4.662,95), coerentemente con la riconosciuta funzione previdenziale delle Casse Edili stesse, sul presupposto che con la propria iscrizione sorge in capo alle imprese anche l'obbligatorietà della regolarità contributiva (art.6 statuto)
Tuttavia, emerge ex actis che l'unico documento a fondamento della domanda monitoria avanzata è rappresentato da prospetti riepilogativi del credito di provenienza della stessa (peraltro privi di data) e da alcuni solleciti di pagamento. Parte_2
Nella fattispecie non è stata prodotta o documentata in altro modo, infatti, alcuna correlata denuncia dei lavoratori occupati, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda trasmessa alla . Parte_2
Del pari non sono state prodotte le dichiarazioni sottoscritte dall'impresa opponente contenenti le percentuali degli accantonamenti e dei contributi con i relativi importi, per il periodo in contestazione.
Così come manca l'attestazione del credito da parte dell'ente che costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c.
Né a diversa conclusione può indurre il mero certificato di adesione della ditta opponente all' (per effetto della domanda di iscrizione presentata nel mese di Parte_2 giugno 2015) in quanto dato fattuale destinato al più ad incidere sull'an (quale astratto
4 obbligo dell'appellata ad ottemperare ai dettami della suddetta convenzione) e non sul quantum dell'importo ingiunto, in mancanza di ogni certezza in merito all'esistenza ed al contenuto delle denunce mensili dei lavoratori, quali necessari presupposti per la determinazione delle somme dovute.
E' di palmare evidenza, dunque, che versandosi in un'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo e gravando sull'asserito creditore l'onere di dimostrare la sussistenza e l'ammontare della somma ingiunta, tale incertezza probatoria non può che essere posta a carico della . Parte_2
In termini conclusivi, dunque, il ricorso va accolto e il decreto ingiuntivo revocato.
In ordine alle spese di lite, la peculiarità del caso concreto, l'attività effettivamente espletata, il tenore delle difese di entrambe le parti e il modesto valore della causa costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., che ne giustificano la compensazione in misura integrale.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 10 gennaio
2025.
IL GIUDICE O.
Claudia Gentile
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