Articolo 3 della Legge 15 ottobre 1986, n. 664
Articolo 2Articolo 4
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31 ottobre 1986
Art. 3. Organizzazione dei servizi 1. Le attribuzioni e l'organizzazione interna dei servizi di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' le associazioni a carattere nazionale rappresentative degli avvocati e procuratori dello Stato.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1986
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