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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1562/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1562/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis” fase di merito
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Palaverta, , 1 codice fiscale , elettivamente domiciliato in Roma in C.F._1
Viale Giulio Cesare, 95, presso e nello studio legale dell'avvocato Sergio Massimo Mancusi, codice fiscale che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al C.F._2 ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) – con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo (C.F. , C.F._3 allegata alla memoria difensiva di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 15/3/2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “-RITENERE e DICHIARARE il diritto LA parte ricorrente allo status di invalido civile ex art 13 legge 118/71 a decorrere dalla data LA visita di revisione del 14.11.2022 o comunque con la decorrenza che sarà ritenuta di giustizia.
- CONDANNARE l' alla erogazione dei ratei maturati e maturandi sul diritto CP_1 riconosciuto nei modi e nella misura previsti dalle leggi in materia.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 27/6/2024 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “-in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 175 del 2022” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva celebrata il 20/9/2024, all'esito veniva emessa ordinanza istruttoria del 20/9/2024; seguiva l'udienza per il giuramento del CTU nominato del
3/12/2024 e a tale udienza veniva nominato il CTU il dott. che prestava Persona_1 giuramento;
la relazione peritale veniva depositata nei termini in data 21/3/2025; all'esito dell'udienza di rinvio del 2/10/2025, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria LA causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO Persona_2
n. 6245/2022 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Persona_1
2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 6245/2022 il CTU dott. Persona_2 concludeva ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento in favore LA ricorrente dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971, riconoscendo una invalidità pari al 67%.
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione LA CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti del Persona_1 ricorrente le seguenti conclusioni: “in relazione al caso LA SI.ra : Parte_1
SUSSISTONO i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, ai sensi dell'art. 13 LA Legge 118/71, a decorrere dal mese di agosto 2024”, (v. pag. 6 relazione peritale dott. . Per_1
8. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_1 tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
9. Alla luce degli esiti LA CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti LA ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L. 118/1971 con decorrenza da agosto 2024 ossia da epoca successiva alla visita di revisione da parte LA Commissione medica dell' del 14/11/2022 a seguito LA quale l'assegno in precedenza riconosciuto CP_1 veniva revocato.
3. Le spese di lite.
3 10.Attesa la soccombenza parziale, poiché il riconoscimento LA prestazione è avvenuto solo da agosto 2024 e quindi da epoca successiva alla revisione del 14/11/2022, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti.
In atti sussiste autodichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite LA ricorrente, per l'effetto si dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cp.c., per l'effetto si pongono le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti LA ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L. 118/1971 con decorrenza da agosto 2024;
- compensa per l'intero tra le parti le spese di lite delle due fasi del giudizio;
pone le spese di
CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso in Velletri, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1562/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis” fase di merito
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Palaverta, , 1 codice fiscale , elettivamente domiciliato in Roma in C.F._1
Viale Giulio Cesare, 95, presso e nello studio legale dell'avvocato Sergio Massimo Mancusi, codice fiscale che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al C.F._2 ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) – con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo (C.F. , C.F._3 allegata alla memoria difensiva di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 15/3/2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “-RITENERE e DICHIARARE il diritto LA parte ricorrente allo status di invalido civile ex art 13 legge 118/71 a decorrere dalla data LA visita di revisione del 14.11.2022 o comunque con la decorrenza che sarà ritenuta di giustizia.
- CONDANNARE l' alla erogazione dei ratei maturati e maturandi sul diritto CP_1 riconosciuto nei modi e nella misura previsti dalle leggi in materia.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 27/6/2024 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “-in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 175 del 2022” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva celebrata il 20/9/2024, all'esito veniva emessa ordinanza istruttoria del 20/9/2024; seguiva l'udienza per il giuramento del CTU nominato del
3/12/2024 e a tale udienza veniva nominato il CTU il dott. che prestava Persona_1 giuramento;
la relazione peritale veniva depositata nei termini in data 21/3/2025; all'esito dell'udienza di rinvio del 2/10/2025, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria LA causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO Persona_2
n. 6245/2022 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Persona_1
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2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 6245/2022 il CTU dott. Persona_2 concludeva ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento in favore LA ricorrente dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971, riconoscendo una invalidità pari al 67%.
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione LA CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti del Persona_1 ricorrente le seguenti conclusioni: “in relazione al caso LA SI.ra : Parte_1
SUSSISTONO i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, ai sensi dell'art. 13 LA Legge 118/71, a decorrere dal mese di agosto 2024”, (v. pag. 6 relazione peritale dott. . Per_1
8. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_1 tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
9. Alla luce degli esiti LA CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti LA ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L. 118/1971 con decorrenza da agosto 2024 ossia da epoca successiva alla visita di revisione da parte LA Commissione medica dell' del 14/11/2022 a seguito LA quale l'assegno in precedenza riconosciuto CP_1 veniva revocato.
3. Le spese di lite.
3 10.Attesa la soccombenza parziale, poiché il riconoscimento LA prestazione è avvenuto solo da agosto 2024 e quindi da epoca successiva alla revisione del 14/11/2022, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti.
In atti sussiste autodichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite LA ricorrente, per l'effetto si dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cp.c., per l'effetto si pongono le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti LA ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L. 118/1971 con decorrenza da agosto 2024;
- compensa per l'intero tra le parti le spese di lite delle due fasi del giudizio;
pone le spese di
CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso in Velletri, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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