Ordinanza cautelare 6 dicembre 2023
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. Inammissibilità dei motivi nuovi dopo il ricorso gerarchicoRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 17 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/02/2026, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02628/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14648/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14648 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto prot. n.333/SAA/I/117421, del 23 luglio 2023, con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato il ricorso gerarchico della ricorrente avverso sanzione disciplinare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa AT AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato, tra gli altri atti meglio indicati in epigrafe, il Decreto prot. n.333/SAA/I/117421, del 23 luglio 2023, notificato il successivo 5 settembre 2023, con cui il Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha rigettato “ il ricorso gerarchico presentato, in data 10.06.2022, dall’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato -OMISSIS- -OMISSIS-, in servizio presso la Questura di -OMISSIS-, avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto, inflitta dal Questore di -OMISSIS- in data 12.05.2022 e notificata il 18.05.2022 ”.
1.1. Nel ricostruire la vicenda che ha comportato l’irrogazione della sanzione disciplinare, ha premesso di ricoprire il ruolo di Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, mai destinataria nel corso della sua lunga carriera di alcuna sanzione disciplinare. La condotta contestatale nell’ambito del procedimento disciplinare in questione è stata quella di non adottare “ un comportamento idoneo a rendere possibile la notifica dell’invito prescritto dall’art. 4 del d.l. n. 44/2021, rendendo vani i tentativi posti in essere dal proprio ufficio ”: la ricorrente, infatti, non in servizio per malattia e per congedo ai sensi della l. n. 104/92, non aveva ritirato la raccomandata con cui le è stato richiesto di documentare di essersi sottoposta alla vaccinazione Covid 2019 o di sottoporvisi nel termine di giorni venti. Pertanto, l’ufficio aveva inviato personale dipendente per eseguire la notifica di tale invito, ma anche in quel caso la notifica non aveva esito positivo. Conseguentemente è stata inviata una seconda raccomandata, notificata per compiuta giacenza il 5 febbraio 2022. La ricorrente ha puntualmente replicato alle contestazioni rivoltele; tuttavia il Questore di -OMISSIS- le ha applicato la sanzione del richiamo scritto (in luogo di quella più grave proposta della pena pecuniaria).
La ricorrente, quindi, ha proposto ricorso gerarchico avverso tale decisione, che è stato respinto.
1.2. Pertanto ha adito l’intestato Tribunale, onde contestare la decisione sul ricorso gerarchico, affidando il ricorso ai seguenti motivi di illegittimità:
“1 ) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 32, 35 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa dei principi del legittimo affidamento, proporzionalità e del giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 13, D.P.R. n. 3/1957; degli articoli 3, 12, 13 e 14, del D.P.R. n.737/1981; degli articoli 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 3/1985; degli articoli 1, 3, 7 e 21 quater, della Legge n. 241/1990; dell’articolo 4, del D.L. n. 44/2021 conv. in Legge n. 76/2021. Eccesso di potere per difetto e/o assenza di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta erroneità nei presupposti, ingiustizia, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà ed abnormità manifeste, difetto e/o assenza e/o apoditticità della motivazione. ” con cui ha dedotto la carenza di motivazione nel rigettare il ricorso, senza che siano state prese in considerazione le giustificazioni addotte, evidenziando come dalle condotte contestate non si sia determinato nessun effetto pregiudizievole per l’amministrazione, considerato che poi la notifica è stata eseguita e si è perfezionata per compiuta giacenza. In esito all’invito la ricorrente non ha ottemperato e, pertanto, è stata disposta la sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 4 ter, d.l. n. 44/2021.
“ 2) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 32, 35 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa dei principi del legittimo affidamento, proporzionalità e del giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 13, D.P.R. n. 3/1957; degli articoli 3, 12, 13 e 14, del D.P.R. n.737/1981; degli articoli 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 3/1985; degli articoli 1, 3, 7 e 21 quater, della Legge n.241/1990; dell’articolo 4, del D.L. n. 44/2021 conv. in Legge n. 76/2021. Eccesso di potere per difetto e/o assenza di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta erroneità nei presupposti, ingiustizia, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà ed abnormità manifeste, difetto e/o assenza e/o apoditticità della motivazione, sotto un diverso profilo .”, con cui ha sottolineato come il suo mancato adempimento all’invito a sottoporsi alla vaccinazione non avrebbe dovuto comportare, come previsto dalla legge, alcuna conseguenza di carattere disciplinare. Per altro verso, ha osservato come la notifica della raccomandata poi si fosse perfezionata per compiuta giacenza, non essendo imposto al dipendente di dimorare nel posto dove ha fissato la residenza.
“ 3) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 32, 35 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa dei principi del legittimo affidamento, proporzionalità e del giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 13, D.P.R. n. 3/1957; degli articoli 3, 12, 13 e 14, del D.P.R. n.737/1981; degli articoli 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 3/1985; degli articoli 1, 3, 7 e 21 quater, della Legge n.241/1990; dell’articolo 4, del D.L. n. 44/2021 conv. in Legge n. 76/2021. Eccesso di potere per difetto e/o assenza di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta erroneità nei presupposti, ingiustizia, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà ed abnormità manifeste, difetto e/o assenza e/o apoditticità della motivazione, sotto un diverso ed ulteriore profilo. Sviamento .”, con cui ha ribadito come il mancato adempimento all’obbligo vaccinale non avrebbe dovuto comportare la comminazione di alcuna sanzione disciplinare, con evidente sviamento quale elemento sintomatico del vizio dell’eccesso di potere, considerato anche che l’articolo 4 ter, d.l. n.44/2021, non impone alcuna modalità di recapito dell’invito in questione.
“4 ) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 32, 35 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa dei principi del legittimo affidamento, proporzionalità e del giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 13, D.P.R. n. 3/1957; dell’articolo 5, D.P.R. n.1199/1971; degli articoli 3, 12, 13 e 14, del D.P.R. n.737/1981; degli articoli 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 3/1985; degli articoli 1, 3, 7 e 21 quater, della Legge n.241/1990; dell’articolo 4, del D.L. n. 44/2021 conv. in Legge n. 76/2021. Eccesso di potere per difetto e/o assenza di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta erroneità nei presupposti, ingiustizia, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà ed abnormità manifeste, difetto e/o assenza e/o apoditticità della motivazione, sotto un diverso ed ulteriore profilo ”, con cui ha evidenziato la mancata considerazione delle circostanze attenuanti e delle giustificazioni addotte né che non era mai in precedenza stata sottoposta ad alcun procedimento disciplinare, in violazione dell’obbligo di motivazione nelle decisioni sul ricorso gerarchico.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso, previa concessione di idonea misura cautelare.
1.3. L’amministrazione si è costituita e ha depositato memoria il 1° dicembre 2023, evidenziando, preliminarmente, l’inammissibilità delle censure articolate con i motivi nn. 1, 2 e 3, in quanto proposti per la prima volta in sede giurisdizionale. Nel merito, poi, ha insistito per la correttezza del suo operato, avendo agito nel rispetto dei principi di legalità e di trasparenza, con infondatezza delle opposte doglianze, rappresentando come, a differenza di quanto sostenuto, “ La condotta posta a base della sanzione non è l’inadempimento relativo all’invio della documentazione/dichiarazione di cui al DL n. 44/2021, bensì un comportamento diverso e precedente alla richiamata condotta omissiva, ossia l’atteggiamento ostruzionistico a ricevere la notifica dell’avviso prescritto dalla normativa emergenziale. ” (cfr. pag. 4 della memoria).
1.4. Con ordinanza cautelare Tar Lazio, sez. I quater, 6 dicembre 2023 -OMISSIS- la richiesta cautelare è stata respinta. La suddetta ordinanza è stata confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con ordinanza -OMISSIS-, n. -OMISSIS- che ritenuto “ che l’ordinanza impugnata appare adeguatamente motivata sotto il profilo del difetto di fumus boni iuris, in considerazione delle circostanze concrete su cui si fonda il provvedimento, e di periculum in mora per la tipologia della sanzione irrogata (richiamo scritto) ;”.
1.5. La ricorrente ha depositato memoria conclusiva il 19 dicembre -OMISSIS- e all’udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione. In particolare, quanto alla ritenuta inammissibilità dei motivi di impugnazione, nella memoria finale la difesa ha osservato che la sanzione disciplinare comminata nei confronti di un dipendente della Polizia di Stato non sarebbe sottoposta a termini di decadenza per l’impugnazione, con giurisdizione estesa al merito, determinandosi, altrimenti, una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici privatizzati e non. Nel merito ha poi insistito per l’accoglimento del ricorso.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Va innanzitutto evidenziato che la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che “ la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento ” (cfr. di recente Consiglio di Stato, sez. II, 12 febbraio -OMISSIS-, n. 1176). Sempre per granitica giurisprudenza “ la p.a. dispone di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti, di tal ché, una volta valutati gli stessi fatti, l’accertamento della proporzionalità della sanzione all’illecito disciplinare contestato e la graduazione della medesima sanzione, risolvendosi in giudizi di merito da parte della p.a., sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento o la contraddittorietà ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentt. 31 dicembre 2021, n. 8740 e IV, 7 giugno 2017, n. 2752).
4. Inoltre, quanto ai rapporti tra ricorso gerarchico e giurisdizionale, la giurisprudenza del giudice d’appello ha chiarito che “ In sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso, e ciò al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa (per saltum) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l'onere di impugnare tempestivamente l'atto nell'ordinario termine decadenziale .” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 18/09/2023, n. 8419).
5. Ciò premesso, avuto riguardo alle sopra riportate coordinate giurisprudenziali, è innanzitutto fondata l’eccezione di inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, nella parte in cui risultano proposti per la prima volta dinanzi a questo Tribunale e non con il ricorso gerarchico. Dalla lettura del ricorso gerarchico, infatti, si ricava che, in quella sede, è stato contestato: i) che la ricorrente non avrebbe mai tenuto un comportamento negligente; ii) che l’amministrazione non avrebbe dovuto tentare la notifica dell’invito mediante invio di una pattuglia presso la sua abitazione, per ragioni di sicurezza; iii) di essersi sempre tenuta in contatto con il Reparto di appartenenza; iv) che la raccomandata sarebbe stata comunque notificata tramite compiuta giacenza; v) che in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di vaccinazione non poteva essere irrogata alcuna sanzione disciplinare. È solo limitatamente a tali circostanze che il Tribunale adito può pronunciarsi, nel valutare la legittimità del provvedimento impugnato.
Né può accedersi alla tesi di parte ricorrente secondo cui il termine per l’impugnazione non sarebbe decorso in quanto si verterebbe in tema di pubblico impiego non contrattualizzato, rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, con giurisdizione estesa al merito.
È noto, infatti, che le controversie dei dipendenti pubblici non contrattualizzati rientrano nella giurisdizione esclusiva nel giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. i), con giurisdizione non estesa al merito, ai sensi del successivo art. 134, c.p.a..
In tali casi gli atti e i provvedimenti adottati devono essere impugnati entro l’ordinario termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a., pena l’irricevibilità del ricorso, a meno che non rientrino in controversie aventi natura economica in materia di diritti soggettivi.
Nel caso di specie, invece, il provvedimento disciplinare, come sopra già chiarito, implica l’esercizio - ed è, quindi, connotato da discrezionalità amministrativa -, da ritenersi, quindi, soggetto al regime impugnatorio previsto per i provvedimenti amministrativi che incidono su interessi legittimi, ai sensi dell’art. 29 c.p.a..
6. Fatte tali dovute premesse, in ogni caso, limitatamente ai motivi già proposti con il ricorso gerarchico le doglianze non colgono nel segno.
7. La condotta contestata alla ricorrente consiste nel non aver agito correttamente, nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, adottando una condotta ostruzionistica atta ad impedire o ritardare la notifica dell’avviso ai sensi dell’art. 4, d.l. n. 44/21, per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale legato alla nota emergenza sanitaria dovuta all’epidemia Covid 2019.
7.1. Ciò posto occorre innanzitutto chiarire che dal tenore della contestazione disciplinare è chiaro come il comportamento sanzionato non sia stato quello di non ottemperare all’obbligo vaccinale – comportamento in relazione al quale la ricorrente è stata poi sospesa dal servizio ai sensi della normativa emergenziale – bensì quello di non aver collaborato, adottando, anzi, atteggiamenti ostruzionistici volti ad impedire o, quanto meno, ritardare la notifica del suddetto avviso.
7.2. Sono quindi infondati innanzitutto i motivi di ricorso – nn. 2 e 3 - con cui si denuncia la violazione del d.l. n. 44/21, tenuto conto che nessuna sanzione disciplinare è stata irrogata alla ricorrente in seguito alla sua decisione di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria.
Il provvedimento adottato nei suoi confronti (cfr. all. n. 12 al ricorso introduttivo), infatti, ha disposto nei suoi confronti la “ sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, ai sensi dell’art. 4 ter, comma 3, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 ”, in aderenza alla normativa invocata, di cui, peraltro, è stata reiteratamente confermata la legittimità costituzionale (si veda Corte Costituzionale sentenze n. 14 e 15 del 2023).
8. Per altro verso, nello stesso provvedimento di sospensione del 10 febbraio 2022 è riportato il primo tentativo di notifica dell’invito ai sensi dell’art. 4 ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, risaliva al 24 dicembre 2024, mentre la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 5 febbraio 2022, con mancato ritiro del plico da parte della ricorrente, ad oltre un mese di distanza. L’invito è datato 22 dicembre 2021.
È quindi evidente che la prova dell’effettiva notificazione di tale invito sia stata ottenuta dall’amministrazione oltre un mese dopo il suo invio, circostanza che, del resto, non è contestata dalla parte ricorrente.
8.1. La parte ricorrente lamenta, invece, come non siano state adeguatamente valorizzate le giustificazioni da lei addotte in relazione alla condotta contestata e al fatto che nessun danno sarebbe stato arrecato all’amministrazione resistente.
Ciò posto, tenuto conto del contesto in cui la condotta della ricorrente si inserisce, il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati.
Non può non tenersi conto del momento storico in cui la ricorrente ha commesso i fatti che hanno condotto al richiamo scritto, di piena emergenza sanitaria da Covid 2019, in considerazione della quale è stata necessaria l’adozione di numerose misure legislative straordinarie ed eccezionali destinate ad impedire il proliferarsi del contagio, onde evitare l’aggravamento della stessa.
In tale contesto, considerate le note problematiche di ordine pubblico che ne sono conseguite, è indubitabile che un ruolo preponderante fosse attribuito alle stesse Forze di Polizia, con conseguente prevedibile aggravamento delle incombenze sulle stesse ricadenti.
8.2. Avuto riguardo a tali considerazioni, si ritiene legittima ed esente dai vizi denunciati la decisione di non accogliere il ricorso gerarchico avverso il provvedimento con cui le è stata comminata la sanzione del “ richiamo scritto ”.
Il comportamento rientra, infatti, nell’alveo applicativo dell’art. 3, n. 3, D.P.R. n. 737/1981, tenuto conto del rinvio contenuto ex art. 13 D.P.R. n. 782/1985, applicandosi anche al personale fuori servizio.
Proprio il contesto pandemico in cui la vicenda si è svolta, connotato dalle note difficoltà generali e dall’aggravamento dei compiti attribuito alla Polizia di Stato, consente di ritenere che la condotta della ricorrente fosse connotata da “ mancanza di correttezza nel comportamento ”.
La ricorrente, proprio in ragione del ruolo e dell’esperienza dovuta anche alla sua anzianità di servizio, avrebbe dovuto cooperare al fine di rendere possibile la comunicazione dell’invito ai sensi del d.l. n. 44/2021, finanche recandosi presso il proprio ufficio, anche se temporaneamente fuori servizio. Sono, invece, stati necessari numerosi tentativi per eseguire la notifica di tale comunicazione, sfociata poi nell’applicazione del provvedimento di sospensione dovuto all’omessa vaccinazione.
Non si dubita, infatti, che la ricorrente fosse del tutto consapevole di essere tenuta alla vaccinazione. In proposito è stato osservato come l’art. 4, d.l. n. 44/2021 “ si limita [...] a sancire che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, non prevedendo affatto - come preteso dall'appellante - che l'assenza dal servizio [...] integri una ragione di esenzione dal generale obbligo vaccinale in essa contemplato ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2023, n. 8329).
È noto, infatti, che l'obbligo vaccinale in questione consegue alla mera appartenenza dell'interessato alla categoria selezionata dal legislatore, senza che assumano rilievo esimente né le caratteristiche del servizio espletato nel concreto, né l'eventualità di un reimpiego in altre mansioni all'interno della medesima categoria, né il dato oggettivo dell'assenza del dipendente dal luogo di lavoro per l'intero periodo di vigenza dell'obbligo, per essere egli non idoneo o esentato dal servizio per altre causali (malattia o congedi).
8.3. Il provvedimento, per altro verso, è congruamente motivato, non essendo necessario, per reputare la motivazione adeguata, una puntuale confutazione di tutte le argomentazioni spese dalla sua destinataria (si veda, in proposito, di recente Consiglio di Stato sez. II, 18/11/-OMISSIS-, n. 9018).
Del resto le giustificazioni della ricorrente rispetto ad ogni tentativo fallito di notifica, se considerate isolatamente, non consentono di apprezzare adeguatamente la gravità della condotta contestata. A prescindere, infatti, dalla circostanza dell’intervenuta notificazione, non può non osservarsi come questa si sia perfezionata oltre un mese dopo la redazione dell’atto, con dispendio di energie e risorse che avrebbero dovuto essere destinate allo svolgimento delle già gravose mansioni ricadenti sui colleghi. La mancata collaborazione della ricorrente si ricava anche dal fatto che la notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza, non essendosi neppure preoccupata di ritirare il plico. Per altro verso, se effettivamente la ricorrente si fosse spesa per tenersi in contatto con l’ufficio di appartenenza, come sostenuto, la notifica sarebbe avvenuta celermente e non oltre un mese dall’emissione dell’atto.
In altri termini, il complessivo atteggiamento ostruzionistico adottato - che è stato giudicato meritevole di sanzione disciplinare - si apprezza unicamente non considerando in maniera atomistica i singoli episodi che hanno ritardato la comunicazione della nota in questione, che considerati individualmente non evidenziano alcuna scorrettezza, ma valutati nel complesso rivelano il disegno unitario di impedire o ritardare la comunicazione. È noto del resto che in materia disciplinare la giurisprudenza attribuisce rilievo ai comportamenti adottati con “abuso del diritto” (si veda, Cassazione civile sez. lav., 3 maggio 2024, n. 11999, con riferimento all’utilizzo abusivo dei c.d. permessi ex l. n. 104/92)
9. Quanto alla pretesa sproporzione nella sanzione applicata, a tal proposito, il collegio ritiene innanzitutto necessario ricordare che per granitica giurisprudenza “ la p.a. dispone di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti, di tal ché, una volta valutati gli stessi fatti, l’accertamento della proporzionalità della sanzione all’illecito disciplinare contestato e la graduazione della medesima sanzione, risolvendosi in giudizi di merito da parte della p.a., sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento o la contraddittorietà ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentt. 31 dicembre 2021, n. 8740 e IV, 7 giugno 2017, n. 2752).
Ciò premesso, il collegio ritiene che la decisione gravata non sia affetta da alcuno dei gravi vizi sopra elencati e che l’amministrazione abbia adottato una sanzione che non appare affatto manifestamente sproporzionata, essendo supportata da una motivazione congrua e ragionevole in ordine alla gravità del disvalore della condotta (così come ragionevolmente ricostruita e valutata all’esito di adeguata istruttoria) sotto il profilo disciplinare, tale da giustificare l’irrogazione della sanzione applicata.
D’altronde, avuto riguardo a quanto ricostruito dall’amministrazione in sede istruttoria, non pare potersi dubitare del fatto che la condotta tenuta dalla ricorrente contrasti gravemente – così come ampiamente argomentato nel provvedimento gravato – con i doveri di correttezza di un appartenente i ruoli dell’amministrazione della Polizia di Stato.
La mancanza di precedenti provvedimenti disciplinari, poi, si ritiene sia stata puntualmente valorizzata, anche in considerazione del fatto che la sanzione applicata è quella del “richiamo scritto”, non connotato da particolare gravità.
10. In definitiva il ricorso è infondato e va respinto.
11. La peculiarità della vicenda e la materia oggetto del presente contenzioso costituiscono giustificato motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
AT AU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT AU | IO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.