TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/02/2026, n. 2628
TAR
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2023
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta erroneità, ingiustizia, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà e apoditticità della motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che le censure relative al mancato adempimento all'obbligo vaccinale fossero infondate, poiché la sanzione disciplinare non era per l'inadempimento vaccinale, ma per il comportamento ostruzionistico nel ricevere la notifica dell'invito. Ha inoltre precisato che la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego non contrattualizzato non è estesa al merito e che gli atti devono essere impugnati entro i termini decadenziali. Ha altresì considerato che la condotta ostruzionistica, valutata nel suo complesso, ha ritardato la notifica e comportato un dispendio di energie e risorse.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta erroneità, ingiustizia, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, abnormità e sviamento

    Il Tribunale ha chiarito che la sanzione disciplinare non è stata irrogata per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, ma per il comportamento ostruzionistico nel ricevere la notifica. Ha inoltre evidenziato che la legittimità costituzionale del D.L. n. 44/2021 è stata confermata dalla Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta erroneità, ingiustizia, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà e apoditticità della motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento fosse congruamente motivato e che la valutazione della gravità della condotta rientrasse nella discrezionalità amministrativa. Ha altresì considerato che la mancanza di precedenti disciplinari fosse stata valorizzata, dato che la sanzione applicata è il richiamo scritto.

  • Accolto
    Inammissibilità dei motivi nuovi proposti in sede giurisdizionale

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, ritenendo che non fossero stati proposti nel ricorso gerarchico e che, in materia di pubblico impiego non contrattualizzato, gli atti debbano essere impugnati entro i termini decadenziali di sessanta giorni.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Inammissibilità dei motivi nuovi dopo il ricorso gerarchico
    Raffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 17 maggio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/02/2026, n. 2628
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 2628
Data del deposito : 11 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

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