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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11061 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11263/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza premesso che nel verbale del 25 settembre 2025 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., introdotto dal D. Lgs. n.
149/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023;
lette le note di udienza e le memorie conclusionali depositate dai procuratori delle parti il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11263/2024 r.g.a.c.
1
TRA
(p. iva ) e (c.f.: Parte_1 P.IVA_1
), in persona del titolare , con sede in Napo- C.F._1 Parte_1
li, al Corso Lucci n. 98, elettivamente domiciliato in Scafati, al Corso Nazionale n. 20,
presso lo studio dell'avv. Fulvio Affuso (c.f.: ), dal quale è rap- C.F._2
presentata e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a de-
creto ingiuntivo
- OPPONENTE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con sede legale in Napoli, C.so Umberto I, n. 174, rappresentata e difesa dall'avv.
ET EL (c.f.: e dall'avv. Grazia EL (c.f.: C.F._3
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._4
Sant'Anastasia, alla via E. Merone n. 61, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmen- te richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
2
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che la in virtù di Controparte_1
un contratto di fornitura elettrica, erogata al , presso Parte_1
l'immobile sito in Napoli, al Corso Lucci n.98, lamentava il mancato pagamento di €
16.845,46, risultando inevase le fatture n.8856 del 13/01/2023 per l'importo di € 16.199,60;
n.36827 del 13/02/2023 per € 488,31; la n. 88666 del 4/11/2023 di € 312,55 e nota di cre- dito 3295 del 21.03.2023 per € 155,00.
In base ai conteggi effettuati, pertanto, la riteneva di aver maturato un Controparte_1
credito di € 16.845,46.
Tanto premesso, quest'ultima depositava ricorso per decreto ingiuntivo, recante RG.
6168/2024, sulla cui base la dott.ssa in data 19/04/2024 emetteva ingiunzione di Per_1
pagamento a mezzo decreto n. 2067/2024, notificato a mezzo pec in data 19/04/2024, e successivamente opposto dal di , il quale disconosceva le Parte_1 Parte_1
somme richieste in quanto non dovute.
Ed infatti l'opponente eccepiva preliminarmente la decadenza e la prescrizione del credito rivendicato dalla ricorrente, non avendo la provveduto ad inviare la bolletta CP_1
sintetica finale, entro le sei settimane dalla interruzione della fornitura, previste quale termi- ne perentorio dall'Autorità di Regolamentazione per energia e ambienti, giusta Deliberazio- ne 463/2016/R/com, con la quale è stato approvato il TIF, ossia il Testo Integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica.
Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del diritto della per decorrenza CP_1
del termine biennale dalla fine del rapporto contrattuale.
Risultando quindi le somme richieste del tutto ingiustificate e non dovute, concludeva af- finché l'adito tribunale volesse: “1 Accertare e dichiarare la decadenza in cui è intercorsa l'
[...]
e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.2067/2024 emesso dal Tribunale di Napoli CP_1
il 19/4/2024, giusto RG. 6168/2024; 2 Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato e revocare il Decreto Ingiuntivo n.2067/2024 emesso dal Tribunale di Napoli il 19/4/2024, giusto RG.
3
6168/2024; 3 Accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento opposta per l'inidoneità del- la documentazione prodotta da controparte per dimostrare la sussistenza nonché l'entità del credito e per
l'effetto revocare ovvero dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.2067/2024 emesso dal Tribunale di Napoli il 19/4/2024, giusto RG. 6168/2024; 4 in via meramente accertare e dichiarare l'erroneità e/o
l'illegittimità delle somme richieste e revocare il decreto ingiuntivo n.2067/2024 emesso dal Tribunale di
Napoli il 19/4/2024, giusto RG. 6168/2024, rideterminando per l'effetto l'importo del decreto ingiunti- vo opposto alla somma ulteriore accertanda in corso di causa effettivamente dovuta dall'attore opponente in favore del convenuto opposto;
5 Vittoria di onorario al procuratore con attribuzione al procuratore antista- tario”.
Si costituiva quindi ritualmente nei termini di legge nel presente giudizio l'opposta contestando i motivi di opposizione e chiedendo confermarsi il Controparte_1
provvedimento monitorio. Dopo aver articolato le proprie difese, rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1) rigettare la spiegata opposizione perché infondata in fatto ed in di-
ritto, per tutte le motivazioni enunciate supra, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
2) in su- bordine, e nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi prescritto il diritto al pagamento delle fatture
36827/2023 e 88666/2023, dichiarare il diritto della ad ottenere il pa- Controparte_1
gamento della fattura 8856/2023 di € 16.199,60, oltre interessi legali maturati dalla costituzio- ne in mora;
3) condannare la società opponente al pagamento delle spese e degli onorari anche del
presente giudizio, da liquidarsi in giustizia”.
A sostegno della articolata difesa parte opposta deduceva quindi la assoluta fondatezza del- la pretesa creditoria, avente origine dal contratto sottoscritto tra le parti già peraltro prodot- to in fase monitoria e mai disconosciuto da parte opponente che, peraltro, non avrebbe nemmeno eccepito di aver corrisposto ad altri gestori il prezzo dell'energia elettrica, senz'altro quindi somministrata all'esercizio commerciale sito alla Via Arnaldo Parte_1
Lucci di Napoli.
4
In relazione alla eccezione di decadenza dal diritto azionato, la rilevava Controparte_1
come la somministrazione di energia avesse avuto inizio nel gennaio del 2021, cessando nel mese di dicembre del 2022.
La fattura n. 8856/2023 del 13.01.2023 sarebbe stata quindi inviata al cliente a mezzo e- mail in data 16.01.2023 all'indirizzo indicato nel contratto sottoscritto dal sig. e Parte_1
mai disconosciuto.
Parimenti infondata sarebbe stata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, at- teso che la fattura n. 8856/2022 di € 16199,60, emessa il 13.01.2023 e inviata al cliente il
16.01.2023, avrebbe avuto ad oggetto i consumi effettuati dal mese di febbraio del 2021 al mese di dicembre del 2022, pervenendo quindi la richiesta di pagamento 23 mesi e 15 gior- ni dopo il primo mese esposto in fattura (febbraio 2021), entro i limiti prescrizionali del di- ritto.
Le fatture nn. 36827/2023 di € 488,31 e n. 8866/2023 di € 312,55 avrebbero avuto invece ad oggetto i consumi effettuati nel mese di gennaio 2021.
In relazione a questi ultimi, quindi, nonostante il cliente fosse stato reso edotto della inter- venuta prescrizione, con conseguente invito a contattare l'area clienti per formalizzare l'eventuale contestazione, nulla sarebbe mai pervenuto da parte del sig. , legitti- Parte_1
mando la a fondare il ricorso monitorio anche su tali due ulteriori fattu- Controparte_1
re, di fatto non contestate.
La prima udienza di comparizione si teneva in data 21 novembre 2024, nel contraddittorio delle parti ed all'esito il G.I., rilevata la mancata comparizione delle parti al fine di tentare la mediazione e, stante la richiesta congiunta di rinvio per la precisazione delle conclusioni, rinviava la causa all'udienza del 25 settembre 2025.
All'esito della suindicata udienza, rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 30 ottobre 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127- ter c.p.c., concedendo alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente risulti parzial- mente fondata e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo vada revocato alla luce delle seguen- ti motivazioni.
Preliminarmente occorre rilevare come il rapporto per cui è causa sia da qualificarsi alla stregua di contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1559 ss. c.c., avente ad oggetto nello specifico la fornitura di energia elettrica.
Tale contratto è a forma libera, non essendo prescritta dalla legge l'osservanza della for- ma scritta né ad probationem, né ad substantiam (per tutte: Cass. Civ., 20267/2023).
In tema di prova dei consumi elettrici e del conseguente credito a favore del sommini- strante, deve ritenersi che «la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera pre- sunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfetta- mente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligen- temente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi» (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/10/2023,
n. 28984; conforme, ex multis, Cass. Civ., 17401/2024).
Ebbene, nel caso di specie, si rileva che la parte opponente non ha contestato né la con- clusione del contratto di fornitura di energia elettrica alla base del credito ingiuntivo, né
l'effettiva erogazione di energia, così come registrata con le misurazioni indicate nelle fattu- re agli atti del fascicolo della fase monitoria.
Può, pertanto, ritenersi che tali fatti siano pacifici tra le parti, senza necessità di assunzio-
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ne di prova al riguardo, in base al disposto dell'art. 115, c. I, c.p.c., alla stregua del quale
«Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione […] i fatti non specifica- tamente contestati dalla parte costituita».
Accertata, dunque, l'avvenuta conclusione tra le parti del contratto e l'effettiva erogazione di energia elettrica ad opera della società opposta deve, a questo punto, vagliarsi l'eccezione sollevata da parte opponente, concernente la decadenza dalla domanda di recupero crediti azionata da nonché la prescrizione del credito rivendicato. Controparte_1
Ed invero infatti l'opponente ha eccepito la decadenza dal diritto azionato, in quanto la non avrebbe inviato la bolletta sintetica finale, entro le sei settimane dal- Controparte_1
la cessazione della fornitura.
La formulata eccezione appare tuttavia infondata atteso che, la somministrazione di ener- gia elettrica da parte della , avrebbe avuto inizio nel gennaio del 2021, Controparte_1
cessando nel mese di dicembre del 2022.
Ne consegue pertanto che la fattura n. 8856/2023 del 13.01.2023 sarebbe stata inviata al cliente a mezzo e-mail in data 16.01.2023, all'indirizzo indicato nel contratto sottoscritto dal sig. , nel rispetto del termine di decadenza innanzi indicato. Parte_1
Tale fattura risultava riepilogativa dei consumi complessivamente addebitati e dei criteri utilizzato per il calcolo degli stessi.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, atteso che la fattura n. 8856/2022 di € 16199,60, emessa il 13.01.2023 e inviata al cliente il 16.01.2023, aveva ad oggetto i consumi effettuati dal mese di febbraio del 2021 al mese di dicembre del
2022.
La richiesta di pagamento risulta dunque pervenuta entro i limiti prescrizionali del diritto.
Diverso invece è il discorso per quanto concerne le fatture nn. 36827/2023 di € 488,31 e n. 8866/2023 di € 312,55, aventi ad oggetto i consumi effettuati nel mese di gennaio 2021.
In relazione a tali consumi alcuna richiesta di pagamento risulta intervenuta nei termini di
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legge con la conseguenza, pertanto che, dall'importo ingiunto di € 16.845,46, dovrà essere decurtata la complessiva somma di € 800,86, di cui alle fatture nn. 36827/2023 e
Cont 8866/2023, con la conseguenza quindi che la opposta società dovrà corrispondere alla l'importo di € 16.044,60. Parte_2
Non risulta altresì convincente la tesi sostenuta da parte opponente circa la non effettività dei consumi erogati, risultando tale contestazione, non suffragata da alcun specifico riferi- mento, idoneo a controdedurre quanto asserito dall'opposta. E' pur vero che, di fronte alla contestazione del somministrato è onere del somministrante fornire la prova della corretta entità dei consumi addebitati al cliente ma, è altrettanto vero che tale onere del fornitore sorge solo in presenza di una specifica contestazione della controparte, che nel caso in esame non vi è stata.
Alla luce delle suesposte motivazioni, pertanto, l'opposizione va parzialmente accolta con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'effettivo valore della domanda nonché dell'attività processuale espletata e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 11263/2024, promossa da
[...]
, in persona del titolare contro in persona del suo Parte_1 Controparte_1
legale rapp.te p.t., nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da parte oppo- nente per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiun- tivo n. 2067/2024 emesso dal Tribunale di Napoli il 19/04/24, recante R.G. N.
6168/2024;
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2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di €
16.044,60;
3) Stante la parziale soccombenza condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese e compensi del giudizio che si liquidano Controparte_1
in euro 2.540,00, per compensi, oltre spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Napoli, lì 27 Novembre 2025
Il Giudice Onorario
(dott. Alfonso Tinto)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza premesso che nel verbale del 25 settembre 2025 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., introdotto dal D. Lgs. n.
149/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023;
lette le note di udienza e le memorie conclusionali depositate dai procuratori delle parti il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11263/2024 r.g.a.c.
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TRA
(p. iva ) e (c.f.: Parte_1 P.IVA_1
), in persona del titolare , con sede in Napo- C.F._1 Parte_1
li, al Corso Lucci n. 98, elettivamente domiciliato in Scafati, al Corso Nazionale n. 20,
presso lo studio dell'avv. Fulvio Affuso (c.f.: ), dal quale è rap- C.F._2
presentata e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a de-
creto ingiuntivo
- OPPONENTE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con sede legale in Napoli, C.so Umberto I, n. 174, rappresentata e difesa dall'avv.
ET EL (c.f.: e dall'avv. Grazia EL (c.f.: C.F._3
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._4
Sant'Anastasia, alla via E. Merone n. 61, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmen- te richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
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Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che la in virtù di Controparte_1
un contratto di fornitura elettrica, erogata al , presso Parte_1
l'immobile sito in Napoli, al Corso Lucci n.98, lamentava il mancato pagamento di €
16.845,46, risultando inevase le fatture n.8856 del 13/01/2023 per l'importo di € 16.199,60;
n.36827 del 13/02/2023 per € 488,31; la n. 88666 del 4/11/2023 di € 312,55 e nota di cre- dito 3295 del 21.03.2023 per € 155,00.
In base ai conteggi effettuati, pertanto, la riteneva di aver maturato un Controparte_1
credito di € 16.845,46.
Tanto premesso, quest'ultima depositava ricorso per decreto ingiuntivo, recante RG.
6168/2024, sulla cui base la dott.ssa in data 19/04/2024 emetteva ingiunzione di Per_1
pagamento a mezzo decreto n. 2067/2024, notificato a mezzo pec in data 19/04/2024, e successivamente opposto dal di , il quale disconosceva le Parte_1 Parte_1
somme richieste in quanto non dovute.
Ed infatti l'opponente eccepiva preliminarmente la decadenza e la prescrizione del credito rivendicato dalla ricorrente, non avendo la provveduto ad inviare la bolletta CP_1
sintetica finale, entro le sei settimane dalla interruzione della fornitura, previste quale termi- ne perentorio dall'Autorità di Regolamentazione per energia e ambienti, giusta Deliberazio- ne 463/2016/R/com, con la quale è stato approvato il TIF, ossia il Testo Integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica.
Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del diritto della per decorrenza CP_1
del termine biennale dalla fine del rapporto contrattuale.
Risultando quindi le somme richieste del tutto ingiustificate e non dovute, concludeva af- finché l'adito tribunale volesse: “1 Accertare e dichiarare la decadenza in cui è intercorsa l'
[...]
e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.2067/2024 emesso dal Tribunale di Napoli CP_1
il 19/4/2024, giusto RG. 6168/2024; 2 Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato e revocare il Decreto Ingiuntivo n.2067/2024 emesso dal Tribunale di Napoli il 19/4/2024, giusto RG.
3
6168/2024; 3 Accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento opposta per l'inidoneità del- la documentazione prodotta da controparte per dimostrare la sussistenza nonché l'entità del credito e per
l'effetto revocare ovvero dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.2067/2024 emesso dal Tribunale di Napoli il 19/4/2024, giusto RG. 6168/2024; 4 in via meramente accertare e dichiarare l'erroneità e/o
l'illegittimità delle somme richieste e revocare il decreto ingiuntivo n.2067/2024 emesso dal Tribunale di
Napoli il 19/4/2024, giusto RG. 6168/2024, rideterminando per l'effetto l'importo del decreto ingiunti- vo opposto alla somma ulteriore accertanda in corso di causa effettivamente dovuta dall'attore opponente in favore del convenuto opposto;
5 Vittoria di onorario al procuratore con attribuzione al procuratore antista- tario”.
Si costituiva quindi ritualmente nei termini di legge nel presente giudizio l'opposta contestando i motivi di opposizione e chiedendo confermarsi il Controparte_1
provvedimento monitorio. Dopo aver articolato le proprie difese, rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1) rigettare la spiegata opposizione perché infondata in fatto ed in di-
ritto, per tutte le motivazioni enunciate supra, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
2) in su- bordine, e nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi prescritto il diritto al pagamento delle fatture
36827/2023 e 88666/2023, dichiarare il diritto della ad ottenere il pa- Controparte_1
gamento della fattura 8856/2023 di € 16.199,60, oltre interessi legali maturati dalla costituzio- ne in mora;
3) condannare la società opponente al pagamento delle spese e degli onorari anche del
presente giudizio, da liquidarsi in giustizia”.
A sostegno della articolata difesa parte opposta deduceva quindi la assoluta fondatezza del- la pretesa creditoria, avente origine dal contratto sottoscritto tra le parti già peraltro prodot- to in fase monitoria e mai disconosciuto da parte opponente che, peraltro, non avrebbe nemmeno eccepito di aver corrisposto ad altri gestori il prezzo dell'energia elettrica, senz'altro quindi somministrata all'esercizio commerciale sito alla Via Arnaldo Parte_1
Lucci di Napoli.
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In relazione alla eccezione di decadenza dal diritto azionato, la rilevava Controparte_1
come la somministrazione di energia avesse avuto inizio nel gennaio del 2021, cessando nel mese di dicembre del 2022.
La fattura n. 8856/2023 del 13.01.2023 sarebbe stata quindi inviata al cliente a mezzo e- mail in data 16.01.2023 all'indirizzo indicato nel contratto sottoscritto dal sig. e Parte_1
mai disconosciuto.
Parimenti infondata sarebbe stata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, at- teso che la fattura n. 8856/2022 di € 16199,60, emessa il 13.01.2023 e inviata al cliente il
16.01.2023, avrebbe avuto ad oggetto i consumi effettuati dal mese di febbraio del 2021 al mese di dicembre del 2022, pervenendo quindi la richiesta di pagamento 23 mesi e 15 gior- ni dopo il primo mese esposto in fattura (febbraio 2021), entro i limiti prescrizionali del di- ritto.
Le fatture nn. 36827/2023 di € 488,31 e n. 8866/2023 di € 312,55 avrebbero avuto invece ad oggetto i consumi effettuati nel mese di gennaio 2021.
In relazione a questi ultimi, quindi, nonostante il cliente fosse stato reso edotto della inter- venuta prescrizione, con conseguente invito a contattare l'area clienti per formalizzare l'eventuale contestazione, nulla sarebbe mai pervenuto da parte del sig. , legitti- Parte_1
mando la a fondare il ricorso monitorio anche su tali due ulteriori fattu- Controparte_1
re, di fatto non contestate.
La prima udienza di comparizione si teneva in data 21 novembre 2024, nel contraddittorio delle parti ed all'esito il G.I., rilevata la mancata comparizione delle parti al fine di tentare la mediazione e, stante la richiesta congiunta di rinvio per la precisazione delle conclusioni, rinviava la causa all'udienza del 25 settembre 2025.
All'esito della suindicata udienza, rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 30 ottobre 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127- ter c.p.c., concedendo alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente risulti parzial- mente fondata e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo vada revocato alla luce delle seguen- ti motivazioni.
Preliminarmente occorre rilevare come il rapporto per cui è causa sia da qualificarsi alla stregua di contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1559 ss. c.c., avente ad oggetto nello specifico la fornitura di energia elettrica.
Tale contratto è a forma libera, non essendo prescritta dalla legge l'osservanza della for- ma scritta né ad probationem, né ad substantiam (per tutte: Cass. Civ., 20267/2023).
In tema di prova dei consumi elettrici e del conseguente credito a favore del sommini- strante, deve ritenersi che «la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera pre- sunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfetta- mente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligen- temente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi» (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/10/2023,
n. 28984; conforme, ex multis, Cass. Civ., 17401/2024).
Ebbene, nel caso di specie, si rileva che la parte opponente non ha contestato né la con- clusione del contratto di fornitura di energia elettrica alla base del credito ingiuntivo, né
l'effettiva erogazione di energia, così come registrata con le misurazioni indicate nelle fattu- re agli atti del fascicolo della fase monitoria.
Può, pertanto, ritenersi che tali fatti siano pacifici tra le parti, senza necessità di assunzio-
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ne di prova al riguardo, in base al disposto dell'art. 115, c. I, c.p.c., alla stregua del quale
«Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione […] i fatti non specifica- tamente contestati dalla parte costituita».
Accertata, dunque, l'avvenuta conclusione tra le parti del contratto e l'effettiva erogazione di energia elettrica ad opera della società opposta deve, a questo punto, vagliarsi l'eccezione sollevata da parte opponente, concernente la decadenza dalla domanda di recupero crediti azionata da nonché la prescrizione del credito rivendicato. Controparte_1
Ed invero infatti l'opponente ha eccepito la decadenza dal diritto azionato, in quanto la non avrebbe inviato la bolletta sintetica finale, entro le sei settimane dal- Controparte_1
la cessazione della fornitura.
La formulata eccezione appare tuttavia infondata atteso che, la somministrazione di ener- gia elettrica da parte della , avrebbe avuto inizio nel gennaio del 2021, Controparte_1
cessando nel mese di dicembre del 2022.
Ne consegue pertanto che la fattura n. 8856/2023 del 13.01.2023 sarebbe stata inviata al cliente a mezzo e-mail in data 16.01.2023, all'indirizzo indicato nel contratto sottoscritto dal sig. , nel rispetto del termine di decadenza innanzi indicato. Parte_1
Tale fattura risultava riepilogativa dei consumi complessivamente addebitati e dei criteri utilizzato per il calcolo degli stessi.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, atteso che la fattura n. 8856/2022 di € 16199,60, emessa il 13.01.2023 e inviata al cliente il 16.01.2023, aveva ad oggetto i consumi effettuati dal mese di febbraio del 2021 al mese di dicembre del
2022.
La richiesta di pagamento risulta dunque pervenuta entro i limiti prescrizionali del diritto.
Diverso invece è il discorso per quanto concerne le fatture nn. 36827/2023 di € 488,31 e n. 8866/2023 di € 312,55, aventi ad oggetto i consumi effettuati nel mese di gennaio 2021.
In relazione a tali consumi alcuna richiesta di pagamento risulta intervenuta nei termini di
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legge con la conseguenza, pertanto che, dall'importo ingiunto di € 16.845,46, dovrà essere decurtata la complessiva somma di € 800,86, di cui alle fatture nn. 36827/2023 e
Cont 8866/2023, con la conseguenza quindi che la opposta società dovrà corrispondere alla l'importo di € 16.044,60. Parte_2
Non risulta altresì convincente la tesi sostenuta da parte opponente circa la non effettività dei consumi erogati, risultando tale contestazione, non suffragata da alcun specifico riferi- mento, idoneo a controdedurre quanto asserito dall'opposta. E' pur vero che, di fronte alla contestazione del somministrato è onere del somministrante fornire la prova della corretta entità dei consumi addebitati al cliente ma, è altrettanto vero che tale onere del fornitore sorge solo in presenza di una specifica contestazione della controparte, che nel caso in esame non vi è stata.
Alla luce delle suesposte motivazioni, pertanto, l'opposizione va parzialmente accolta con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'effettivo valore della domanda nonché dell'attività processuale espletata e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 11263/2024, promossa da
[...]
, in persona del titolare contro in persona del suo Parte_1 Controparte_1
legale rapp.te p.t., nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da parte oppo- nente per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiun- tivo n. 2067/2024 emesso dal Tribunale di Napoli il 19/04/24, recante R.G. N.
6168/2024;
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2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di €
16.044,60;
3) Stante la parziale soccombenza condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese e compensi del giudizio che si liquidano Controparte_1
in euro 2.540,00, per compensi, oltre spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Napoli, lì 27 Novembre 2025
Il Giudice Onorario
(dott. Alfonso Tinto)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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