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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 12:15 con la seguente composizione collegiale:
IE GIOVANNI FABIO, Presidente
OS AN, AT
PASI ALBERTO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1535/2022 depositato il 11/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Modena
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 88/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 17/03/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020140034162624000 TASSA AUTOMOB 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020140039933573000 TASSA AUTOMOB 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020140039933674000 RIT.FONT.RED. 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020170021552573000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020190036378355000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020200005622834000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020180005860224000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020170027244173000 TASSA AUTOMOB 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020190012898885000 TASSA AUTOMOB 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020190046116465000 TASSA AUTOMOB 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020130040861469000 TASSA AUTOMOB 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vd. appello
Resistente/Appellato: vd. memoria di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia in disamina nasce dall'impugnazione, da parte della società Ricorrente_1 S.r.l., di una serie di cartelle di pagamento emesse per tributi, tasse automobilistiche, TARI, diritti camerali e ritenute, oltre a due cartelle contenenti anche sanzioni per violazioni al Codice della Strada. La società, in persona del legale pro tempore, ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), contestando la legittimità degli atti notificati.
Il ricorso è stato proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena (R.G. 551/2021) assumendo tutta una serie di irregolarità:
Omessa o irrituale notifica delle cartelle, anche per presunta inesistenza delle notifiche via PEC;
Prescrizione dei crediti sottesi ad alcune cartelle (in particolare quelle notificate tra il 2013 e il 2014);
Nullità e inesistenza giuridica degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita eccependo:
Inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
Difetto di giurisdizione per le cartelle relative a sanzioni CdS;
Regolarità delle notifiche, sia a mezzo messo notificatore sia via PEC;
Infondatezza dell'eccezione di prescrizione, richiamando la rateazione concessa nel 2015 e la successiva adesione alla definizione agevolata nel 2017, con pagamenti protratti sino al 2021.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, con sentenza n. 88/3/2022, depositata il 17 marzo
2022, ha statuito:
Difetto di giurisdizione per le cartelle contenenti sanzioni stradali;
Rigetto del ricorso per tutte le altre cartelle, ritenendo provata la regolare notifica e infondata la prescrizione, sospesa per effetto della definizione agevolata e interrotta dai pagamenti.
La società ha proposto appello alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna chiedendo la riforma integrale della sentenza. I motivi di gravame hanno riguardato:
Difetto di motivazione e violazione di legge nella decisione di primo grado;
Notifiche irregolari o inesistenti, con disconoscimento delle copie prodotte da ADER e contestazione delle notifiche PEC provenienti da indirizzi non presenti nei pubblici registri (IPA, Reginde); Prescrizione maturata per le cartelle più risalenti, nonostante rateizzo e definizione agevolata, ritenuti inidonei a interrompere i termini;
Erronea declaratoria di difetto di giurisdizione, sostenendo che le cartelle “miste” contengono anche ruoli tributari (tassa auto), per i quali la giurisdizione tributaria dovrebbe permanere.
L'Agenzia ha chiesto la conferma della sentenza, ribadendo:
L'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, alla luce del nuovo art. 12, comma 4-bis, DPR
602/1973 (introdotto dal DL 146/2021), che limita la tutela anticipata ai casi di pregiudizio concreto;
La regolarità delle notifiche, documentando:
Per la cartella 2013, la consegna a un addetto presso la sede e l'invio della raccomandata informativa;
Per le altre cartelle, la notifica via PEC conforme all'art. 26 DPR 602/1973, con ricevute di accettazione e consegna, sottolineando che la legge non impone la presenza dell'indirizzo mittente in pubblici elenchi;
L'infondatezza della prescrizione, in quanto sospesa per la definizione agevolata e interrotta dai pagamenti, che valgono anche come riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.;
La temerarietà delle eccezioni sul valore probatorio delle copie, richiamando gli artt. 2712 e 2719 c.c. e la giurisprudenza di legittimità.
Veniva quindi respinta la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati e il processo veniva trattenuto in decisione all'udienza del 19 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, in quanto tale, va respinto.
L'appellante contesta la declaratoria di difetto di giurisdizione per le cartelle “miste” (contenenti sia sanzioni
CdS sia tributi), sostenendo che la giurisdizione tributaria sussiste almeno per la parte relativa ai tributi (es. tassa automobilistica) richiamando, in tal senso, il principio di scindibilità delle posizioni creditorie e la competenza del giudice tributario per i tributi regionali.
Tale eccezione è però infondata. Ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, che limita la giurisdizione alle controversie su tributi e relativi accessori, escludendo le sanzioni amministrative non irrogate da uffici finanziari, sussiste difetto di giurisdizione del giudice tributario per le cartelle recanti ruoli di sanzioni CdS, ritenendo che la natura non tributaria di tali crediti escluda la competenza del giudice tributario. In proposito va infatti ricordata la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall'art. 205 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 all'autorità giudiziaria ordinaria, dovendosi escludere la configurabilità di una competenza del giudice tributario trattandosi di sanzioni che, se pure irrogate da uffici finanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale, per cui la controversia non ha ad oggetto l'esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà- soggezione, bensì un rapporto, che implica un accertamento meramente incidentale.” (vd. S.U. n.
8928/2014).
Egualmente infondate sono le ulteriori questioni in ordine all'inesistenza/nullità delle notifiche, in quanto provenienti da indirizzi non presenti in pubblici registri (IPA, Reginde), in violazione dei principi di certezza e delle norme sulla notifica telematica, e di disconoscimento delle copie prodotte dall'ADER. In proposito va notato come correttamente la sentenza di primo grado abbia ritenuto valide le notifiche:
PEC: valide ex art. 26 DPR 602/1973; la cartella allegata al messaggio PEC è originale nativo digitale, firmato PAdES;
la provenienza è certa e il requisito riguarda l'indirizzo del destinatario, non quello del mittente.
Cartella 2013: notificata a mezzo messo notificatore con consegna ad addetto e invio di raccomandata informativa (documentata).
Per quanto poi riguarda il disconoscimento della copia prodotte da ADER con richiesta degli originali, va evidenziato il carattere assolutamente generico della doglianza con conseguente rigetto della relativa eccezione. Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale").“ (vd. Cass. n. 27633/2018).
In sede di appello la società insiste nell'eccezione di prescrizione dei crediti in quanto per le cartelle notificate nel 2013-2014 sarebbe maturata la prescrizione breve (quinquennale/triennale), non convertibile in decennale, poiché la cartella non è valutabile quale titolo giudiziale, inoltre contestando che rateizzo e definizione agevolata possano interrompere o sospendere la prescrizione o equivalgano a riconoscimento del debito.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è infondata. Le cartelle di pagamento oggetto di contestazione risultano regolarmente notificate tra il 2013 e il 2014. Successivamente, la contribuente ha presentato istanza di rateazione in data 24.05.2015, regolarmente accolta, cui hanno fatto seguito pagamenti sino al 09.12.2017. In data 28.12.2017 la stessa ha aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016
e art. 1 D.L. 148/2017, con versamenti regolari fino a novembre 2021.
Tali circostanze determinano:
Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza ai sensi dell'art. 3, comma 10, lett. a) D.L. 119/2018, per tutta la durata della definizione agevolata;
Interruzione della prescrizione per effetto dei pagamenti e della richiesta di rateazione, che costituiscono atti di riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.
Ne consegue che, alla data di proposizione del ricorso, i termini di prescrizione non erano maturati, essendo stati sospesi e interrotti in modo conforme alla legge.
Le spese di giudizio, in applicazione della generale regola della soccombenza, sono poste a carico della società appellante nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
• Rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado, che si liquidano nella misura omnicomprensiva di euro 4500,00. Bologna, 19 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
(dott. Massimiliano Rossi)
IL PRESIDENTE
(dott. Giovanni Fabio Aiello)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 12:15 con la seguente composizione collegiale:
IE GIOVANNI FABIO, Presidente
OS AN, AT
PASI ALBERTO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1535/2022 depositato il 11/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Modena
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 88/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 17/03/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020140034162624000 TASSA AUTOMOB 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020140039933573000 TASSA AUTOMOB 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020140039933674000 RIT.FONT.RED. 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020170021552573000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020190036378355000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020200005622834000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020180005860224000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020170027244173000 TASSA AUTOMOB 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020190012898885000 TASSA AUTOMOB 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020190046116465000 TASSA AUTOMOB 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020130040861469000 TASSA AUTOMOB 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vd. appello
Resistente/Appellato: vd. memoria di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia in disamina nasce dall'impugnazione, da parte della società Ricorrente_1 S.r.l., di una serie di cartelle di pagamento emesse per tributi, tasse automobilistiche, TARI, diritti camerali e ritenute, oltre a due cartelle contenenti anche sanzioni per violazioni al Codice della Strada. La società, in persona del legale pro tempore, ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), contestando la legittimità degli atti notificati.
Il ricorso è stato proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena (R.G. 551/2021) assumendo tutta una serie di irregolarità:
Omessa o irrituale notifica delle cartelle, anche per presunta inesistenza delle notifiche via PEC;
Prescrizione dei crediti sottesi ad alcune cartelle (in particolare quelle notificate tra il 2013 e il 2014);
Nullità e inesistenza giuridica degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita eccependo:
Inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
Difetto di giurisdizione per le cartelle relative a sanzioni CdS;
Regolarità delle notifiche, sia a mezzo messo notificatore sia via PEC;
Infondatezza dell'eccezione di prescrizione, richiamando la rateazione concessa nel 2015 e la successiva adesione alla definizione agevolata nel 2017, con pagamenti protratti sino al 2021.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, con sentenza n. 88/3/2022, depositata il 17 marzo
2022, ha statuito:
Difetto di giurisdizione per le cartelle contenenti sanzioni stradali;
Rigetto del ricorso per tutte le altre cartelle, ritenendo provata la regolare notifica e infondata la prescrizione, sospesa per effetto della definizione agevolata e interrotta dai pagamenti.
La società ha proposto appello alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna chiedendo la riforma integrale della sentenza. I motivi di gravame hanno riguardato:
Difetto di motivazione e violazione di legge nella decisione di primo grado;
Notifiche irregolari o inesistenti, con disconoscimento delle copie prodotte da ADER e contestazione delle notifiche PEC provenienti da indirizzi non presenti nei pubblici registri (IPA, Reginde); Prescrizione maturata per le cartelle più risalenti, nonostante rateizzo e definizione agevolata, ritenuti inidonei a interrompere i termini;
Erronea declaratoria di difetto di giurisdizione, sostenendo che le cartelle “miste” contengono anche ruoli tributari (tassa auto), per i quali la giurisdizione tributaria dovrebbe permanere.
L'Agenzia ha chiesto la conferma della sentenza, ribadendo:
L'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, alla luce del nuovo art. 12, comma 4-bis, DPR
602/1973 (introdotto dal DL 146/2021), che limita la tutela anticipata ai casi di pregiudizio concreto;
La regolarità delle notifiche, documentando:
Per la cartella 2013, la consegna a un addetto presso la sede e l'invio della raccomandata informativa;
Per le altre cartelle, la notifica via PEC conforme all'art. 26 DPR 602/1973, con ricevute di accettazione e consegna, sottolineando che la legge non impone la presenza dell'indirizzo mittente in pubblici elenchi;
L'infondatezza della prescrizione, in quanto sospesa per la definizione agevolata e interrotta dai pagamenti, che valgono anche come riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.;
La temerarietà delle eccezioni sul valore probatorio delle copie, richiamando gli artt. 2712 e 2719 c.c. e la giurisprudenza di legittimità.
Veniva quindi respinta la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati e il processo veniva trattenuto in decisione all'udienza del 19 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, in quanto tale, va respinto.
L'appellante contesta la declaratoria di difetto di giurisdizione per le cartelle “miste” (contenenti sia sanzioni
CdS sia tributi), sostenendo che la giurisdizione tributaria sussiste almeno per la parte relativa ai tributi (es. tassa automobilistica) richiamando, in tal senso, il principio di scindibilità delle posizioni creditorie e la competenza del giudice tributario per i tributi regionali.
Tale eccezione è però infondata. Ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, che limita la giurisdizione alle controversie su tributi e relativi accessori, escludendo le sanzioni amministrative non irrogate da uffici finanziari, sussiste difetto di giurisdizione del giudice tributario per le cartelle recanti ruoli di sanzioni CdS, ritenendo che la natura non tributaria di tali crediti escluda la competenza del giudice tributario. In proposito va infatti ricordata la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall'art. 205 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 all'autorità giudiziaria ordinaria, dovendosi escludere la configurabilità di una competenza del giudice tributario trattandosi di sanzioni che, se pure irrogate da uffici finanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale, per cui la controversia non ha ad oggetto l'esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà- soggezione, bensì un rapporto, che implica un accertamento meramente incidentale.” (vd. S.U. n.
8928/2014).
Egualmente infondate sono le ulteriori questioni in ordine all'inesistenza/nullità delle notifiche, in quanto provenienti da indirizzi non presenti in pubblici registri (IPA, Reginde), in violazione dei principi di certezza e delle norme sulla notifica telematica, e di disconoscimento delle copie prodotte dall'ADER. In proposito va notato come correttamente la sentenza di primo grado abbia ritenuto valide le notifiche:
PEC: valide ex art. 26 DPR 602/1973; la cartella allegata al messaggio PEC è originale nativo digitale, firmato PAdES;
la provenienza è certa e il requisito riguarda l'indirizzo del destinatario, non quello del mittente.
Cartella 2013: notificata a mezzo messo notificatore con consegna ad addetto e invio di raccomandata informativa (documentata).
Per quanto poi riguarda il disconoscimento della copia prodotte da ADER con richiesta degli originali, va evidenziato il carattere assolutamente generico della doglianza con conseguente rigetto della relativa eccezione. Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale").“ (vd. Cass. n. 27633/2018).
In sede di appello la società insiste nell'eccezione di prescrizione dei crediti in quanto per le cartelle notificate nel 2013-2014 sarebbe maturata la prescrizione breve (quinquennale/triennale), non convertibile in decennale, poiché la cartella non è valutabile quale titolo giudiziale, inoltre contestando che rateizzo e definizione agevolata possano interrompere o sospendere la prescrizione o equivalgano a riconoscimento del debito.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è infondata. Le cartelle di pagamento oggetto di contestazione risultano regolarmente notificate tra il 2013 e il 2014. Successivamente, la contribuente ha presentato istanza di rateazione in data 24.05.2015, regolarmente accolta, cui hanno fatto seguito pagamenti sino al 09.12.2017. In data 28.12.2017 la stessa ha aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016
e art. 1 D.L. 148/2017, con versamenti regolari fino a novembre 2021.
Tali circostanze determinano:
Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza ai sensi dell'art. 3, comma 10, lett. a) D.L. 119/2018, per tutta la durata della definizione agevolata;
Interruzione della prescrizione per effetto dei pagamenti e della richiesta di rateazione, che costituiscono atti di riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.
Ne consegue che, alla data di proposizione del ricorso, i termini di prescrizione non erano maturati, essendo stati sospesi e interrotti in modo conforme alla legge.
Le spese di giudizio, in applicazione della generale regola della soccombenza, sono poste a carico della società appellante nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
• Rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado, che si liquidano nella misura omnicomprensiva di euro 4500,00. Bologna, 19 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
(dott. Massimiliano Rossi)
IL PRESIDENTE
(dott. Giovanni Fabio Aiello)