CASS
Sentenza 7 settembre 2022
Sentenza 7 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/09/2022, n. 32922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32922 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UGBEFU MONDAY nato il [...] avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/br-A MWe conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY ekt& cfrt,~); leua. Kowt*azyt. com o udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 32922 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Perugia ha rigettato la richiesta di riesame proposta da BE Monday, attinto da misura inframuraria per plurimi addebiti di detenzione, offerta in vendita e cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina a numerosi acquirenti, in concorso con Oj OM Michael, in Perugia, dal novembre 2020 al gennaio 2022. 2. Con il ricorso, si lamenta inosservanza dell'art 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto, atteso che una pluralità di cessioni continuative, effettuate da solo due indagati, non può costituire elemento ostativo alla configurabilità dell'invocato comma 5. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, sviluppato sul piano del fatto, nonché manifestamente infondato. 2. Giova rammentare, in punto di diritto, che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico / dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; più recentemente, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»). 3. Ciò detto, si osserva che i gravi indizi di colpevolezza sono stati puntualmente argomentati dai Giudici del riesame, come emerge dalla lettura di pag. 2 e 3 della ordinanza. In essa si dà atto, infatti, di come la sistematica e organizzata attività di spaccio al minuto sia stata oggetto di specifica attività investigativa. Le doglianze contenute nel ricorso sono, invece, volte a fornire una diversa lettura degli indizi e del significato delle intercettazioni, e si pongono come 2 meramente contestative delle motivazioni adottate nel provvedimento impugnato, che ha, invece, ricostruito le molteplici pattuizioni relative alle cessioni di sostanza stupefacente nel corso di un considerevole lasso temporale di almeno un anno e quattro mesi. La ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di cui al primo comma dell'art. 73 cit. si basa, come ben argomentato dai giudici, sulla considerazione complessiva della condotta posta in essere dall'indagato in ordine a quantità di stupefacente venduto, a numero di clienti, ai costanti contatti: tutti elementi che fanno propendere per una attività organizzata e non suscettibile di essere considerata ipotesi lieve. Giova, in proposito, ricordare che "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di p colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, RO e altri, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251761; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"). Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale per il riesame non consente alla Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto, insuscettibili di valutazione in questa sede, risultando volte a provocare un intervento in sovrapposizione rispetto ai contenuti della decisione adottata dal giudice del merito. 3 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, il 15 luglio 2022
lette/br-A MWe conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY ekt& cfrt,~); leua. Kowt*azyt. com o udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 32922 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Perugia ha rigettato la richiesta di riesame proposta da BE Monday, attinto da misura inframuraria per plurimi addebiti di detenzione, offerta in vendita e cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina a numerosi acquirenti, in concorso con Oj OM Michael, in Perugia, dal novembre 2020 al gennaio 2022. 2. Con il ricorso, si lamenta inosservanza dell'art 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto, atteso che una pluralità di cessioni continuative, effettuate da solo due indagati, non può costituire elemento ostativo alla configurabilità dell'invocato comma 5. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, sviluppato sul piano del fatto, nonché manifestamente infondato. 2. Giova rammentare, in punto di diritto, che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico / dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; più recentemente, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»). 3. Ciò detto, si osserva che i gravi indizi di colpevolezza sono stati puntualmente argomentati dai Giudici del riesame, come emerge dalla lettura di pag. 2 e 3 della ordinanza. In essa si dà atto, infatti, di come la sistematica e organizzata attività di spaccio al minuto sia stata oggetto di specifica attività investigativa. Le doglianze contenute nel ricorso sono, invece, volte a fornire una diversa lettura degli indizi e del significato delle intercettazioni, e si pongono come 2 meramente contestative delle motivazioni adottate nel provvedimento impugnato, che ha, invece, ricostruito le molteplici pattuizioni relative alle cessioni di sostanza stupefacente nel corso di un considerevole lasso temporale di almeno un anno e quattro mesi. La ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di cui al primo comma dell'art. 73 cit. si basa, come ben argomentato dai giudici, sulla considerazione complessiva della condotta posta in essere dall'indagato in ordine a quantità di stupefacente venduto, a numero di clienti, ai costanti contatti: tutti elementi che fanno propendere per una attività organizzata e non suscettibile di essere considerata ipotesi lieve. Giova, in proposito, ricordare che "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di p colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, RO e altri, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251761; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"). Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale per il riesame non consente alla Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto, insuscettibili di valutazione in questa sede, risultando volte a provocare un intervento in sovrapposizione rispetto ai contenuti della decisione adottata dal giudice del merito. 3 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, il 15 luglio 2022