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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/07/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 2621 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 promossa da
C.F. ), in giudizio con l'avv. Carlo Fedele Parte_1 C.F._1
-attore- contro
(C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Guglielmo Controparte_1 C.F._2
Marconi, Francesco Di Giovanni e Alfredo Bonanni
-convenuto-
e
(P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del procuratore pro tempore, in giudizio con l'avv. Giampietro Bozzola
-terza chiamata- nonché
(GIÀ (C.F. Controparte_3 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Lucio Del P.IVA_2
Paggio
-intervenuta ex art. 105, comma 1, c.p.c.-
***
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'ATTORE: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: A. Accertare
e dichiarare la duplice responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, del Dott. per Controparte_1
l'illegittima mancata riconsegna, in favore del Sig. della documentazione inerente alle Parte_1 ricevute di pagamento degli interessi passivi, dei debiti non esposti in bilancio, dell'accollo degli effetti insoluti
1 e di tutto ciò che fosse inerente all'estratto conto di riepilogo dell'operazione di acquisto dai CP_5 nonché delle scritture contabili della B. Per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento dei CP_3 danni patrimoniali e non, derivanti dalla mancata riconsegna della documentazione e quantificati come segue: - in via principale in € 909.381,92 di cui € 220.076,20 (€. 426.126.937) per sorte capitale
(all.23), € 425.874,51 a titolo di interessi legali scaduti alla data della presente (07.01.1988 al
31.05.2017) ed € 263.431,21 a titolo di rivalutazione monetaria dal 07.01.1988 al 31.05.2017
(all.24), o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli ulteriori interessi legali ed alla rivalutazione monetaria che andranno a scadere e fino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata in €
308.846,85 di cui 74.742,90 (€. 144.722.436) per sorte capitale, € 144.636,70 a titolo di interessi legali scaduti alla data della presente (07.01.1988 al 31.05.2017) ed € 89.467,25 a titolo di rivalutazione monetaria dal 07.01.1988 al 31.05.2017 (all.25), o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli ulteriori interessi legali ed alla rivalutazione monetaria che andranno a scadere e fino all'effettivo soddisfo. C. Condannarlo, altresì, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio”;
- PER IL CONVENUTO: “1) rigettare la domanda proposta da nei confronti dell'odierno Parte_1 convenuto poiché inammissibile ed infondata per le ragioni tutte richiamate in narrativa del presente atto e della comparsa di costituzione, previo accertamento del difetto di legittimazione attiva in capo al medesimo in riferimento ai titoli dedotti e comunque della intervenuta prescrizione in riferimento a tutte le ipotesi di responsabilità dedotte;
2) rigettare la domanda proposta dalla società intervenuta con atto di CP_3 intervento adesivo autonomo nei confronti dell'odierno convenuto poiché inammissibile ed infondata per le ragioni tutte richiamate in narrativa e, previo accertamento della intervenuta prescrizione in riferimento alle ipotesi di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dedotte dalla società intervenuta, ed alla domanda così come formulata nei confronti dell'odierno concludente, rigettare sempre e comunque la domanda poiché inammissibile ed infondata;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attrice e/o della società intervenuta accertare e dichiarare che la CP_3
Compagnia di Assicurazioni con Controparte_2 sede a 201223 MILANO, Via delle Chiusa n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
è tenuta a manlevare e garantire, giusta polizza n.IFL0003051.048116 il convenuto
[...]
, da qualsiasi spesa o pregiudizio che dovesse derivare nei suoi confronti all'esito del CP_1 presente giudizio;
4) sempre ed in ogni caso con vittoria di competenze ed onorari di causa, oltre IVA e
CPA come per legge, in favore dei sottoscritti difensori antistatari ed al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, commi I e III c.p.c.”;
- PER LA TERZA CHIAMATA: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 1. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, l'infondatezza di ogni e tutte le domande svolte Cont dal Dott. nei confronti della e quindi respingere tali domande, pretese ed azioni, per assoluta CP_1
2 mancanza di copertura assicurativa in relazione alla Polizza AIG, come invocata ed azionata dal Dott.
per i motivi e le esclusioni di Polizza;
2. in ogni caso accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni CP_1
e tutte le domande avanzate dall'attore nei confronti del Dott. e, pertanto, delle domande svolte da CP_1
Cont quest'ultimo verso e per l'effetto rigettare ogni e tutte le domande, pretese ed azioni avanzate da parte Cont attrice e, conseguentemente respingere ogni e tutte quelle svolte dal Dott. verso . NEL CP_1
MERITO IN VIA SUBORDINATA 1. nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui vengano accolte le domande svolte dal Sig. e/o venga considerata operativa la polizza AIG ridurre il Pt_1
Cont quantum delle domande avversarie e comunque limitare la condanna di alla propria quota di coassicurazione indicata in Polizza (70%), entro il limite di massimale, Euro 250.000,00 e dedotta la franchigia, pari ad Euro 500,00 IN VIA ISTRUTTORIA 1. senza inversione dell'onere probatorio, la comparente si riserva, nei termine di legge, di ulteriormente argomentare, dedurre, indicare testimoni sulle circostanze di cui al presente atto o che si riterranno utili a seconda delle ulteriori difese avversarie, nonché produrre nuovi documenti ed esperire ogni altra opportuna ed ammissibile istanza istruttoria;
IN OGNI
CASO 1. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge di cui lo scrivente difensore si dichiara antistatario”;
- PER L'INTERVENUTA: “Voglia l'On.le Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta:
1. Datto atto che il convenuto si è reso responsabile della violazione Controparte_1 delle obbligazioni e dei doveri che gli facevano carico in base al mandato, alla legge, al codice deontologico ed alle regole di diligenza e correttezza da osservare, onde a suo carico va affermata la responsabilità contrattuale e, in via concorrente o alternativa, quella extracontrattuale in ordine al pregiudizio come in narrativa sofferto dalla Società interveniente, condannarlo al risarcimento del danno, nella complessiva misura di €. 1.775.755,26, o in quella, maggiore o minore che, anche in via equitativa, verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito a quella dell'effettivo pagamento;
2. Condannare il convenuto stesso alle spese del giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, a sostegno delle quali Controparte_1 ha allegato e dedotto, tra l'altro:
- che in data 06/01/1988 l'attore aveva concluso un affare con Controparte_6 CP_7
e volto all'acquisizione del complesso aziendale di CP_8 Controparte_6 convenendo il corrispettivo di lire 2.650.000.000 da versare mediante accollo di tutte le
3 passività dei venditori, a carico dei quali era stato convenuto che rimanessero gli interessi passivi al 31/12/1987 e i debiti fuori bilancio;
- che nella predisposizione dell'affare l'attore era stato coadiuvato dal suo commercialista e consulente commerciale Controparte_1
- che in adempimento dell'accordo del 1988 il veva provveduto a pagare con denaro Pt_1 proprio le passività dei venditori, avvedendosi successivamente di aver corrisposto somme eccedenti per lire 326.126.937;
- che, pertanto, il (unitamente a e ) aveva convenuto Pt_1 Parte_2 Parte_3 innanzi al Tribunale ordinario di Ascoli Piceno i chiedendone la condanna al CP_6 pagamento del predetto importo, in ciò instaurando il giudizio iscritto al n. di R.G.
100844/1988;
- che nelle more del giudizio il aveva formalizzato in data 31/12/2004 rinuncia CP_1 all'incarico professionale nei confronti delle imprese facenti capo a Parte_1
- che il aveva provveduto alla restituzione della documentazione detenuta CP_1 nell'espletamento dell'incarico in modo incompleto, non avendo riconsegnato “le ricevute di pagamento degli interessi passivi, dei debiti non esposti in bilancio, dell'accollo degli effetti insoluti e di tutto ciò che fosse inerente all'estratto conto di riepilogo dell'operazione di acquisto, nonché delle scritture contabili della (p. 4 – citazione); CP_3
- che la produzione di tale documentazione sarebbe stata indispensabile nel giudizio n.
100844/88, nel cui ambito era stata disposta medio tempore consulenza tecnica d'ufficio;
- che, nonostante i ripetuti solleciti, il non aveva provveduto alla integrale restituzione CP_1 della documentazione sopra indicata;
- che a definizione del giudizio n. 100844/88 il Tribunale ordinario di Ascoli Piceno aveva emesso sentenza n. 22/2015, con la quale erano state rigettate le domande degli attori in quanto sfornite di supporto probatorio, pur ritenute astrattamente accoglibili sul piano dell'an debeatur;
- che, dunque, ove il avesse riconsegnato la documentazione, l'esito della lite sarebbe CP_1 certamente stato vittorioso per gli attori;
- che il era da considerarsi responsabile sia ex contractu che ex delicto per i danni causati CP_1 al quantificati in via principale in euro 909.381,92 e, in via subordinata, in euro Pt_1
308.846,85.
I-2. Si è tempestivamente costituito in giudizio rassegnando le conclusioni Controparte_1 riportate in epigrafe, a supporto delle quali ha, a sua volta, allegato e dedotto:
4 - che egli aveva curato la contabilità ordinaria di dal 01/01/1990, svolgendo CP_3 in favore del a sola attività di trasmissione della dichiarazione dei redditi;
Pt_1
- che, conseguentemente, il oveva ritenersi privo di legittimazione attiva rispetto alla Pt_1 pretesa dallo stesso azionata, in quanto non riferibile allo stesso;
- che a tutto voler concedere, il diritto di credito risarcitorio del ra inesorabilmente Pt_1 andato incontro a prescrizione, spirato il triennio ex art. 2956 c.c., decorrente dalla cessazione degli incarichi in data 31/12/2004;
- che, quanto agli importi asseritamente dovuti per debiti non esposti in bilancio, accollo degli effetti insoluti e di tutto ciò che fosse inerente all'estratto conto di riepilogo dell'operazione, il meccanismo determinativo del corrispettivo dell'accordo del 1988 era tale da non configurare l'esborso di somme eccedenti l'importo di lire 2.650.000.000;
- che, quanto agli interessi passivi, la sentenza n. 22/2015 aveva rigettato la domanda per carenze probatorie imputabili agli attori, i quali non avevano prodotto in giudizio gli estratti conto da cui evincersi gli importi asseritamente pagati per gli interessi al 31/12/1987;
- che, comunque, egli aveva provveduto a riconsegnare tutta la documentazione in suo possesso al nuovo consulente , mentre non era mai stato in possesso Persona_1 di ulteriore documentazione utile a sostenere le pretese azionate presso il foro di Ascoli
Piceno;
- che la palese infondatezza delle avverse domande era tale da giustificare la condanna del i sensi dell'art. 96 c.p.c.; Pt_1
I-2.1. Nella comparsa il ha poi istato per l'autorizzazione alla chiamata in causa della CP_1 compagnia assicurativa presso il quale si era assicurato per la responsabilità professionale. Ne è seguito provvedimento autorizzatorio del 22 novembre 2017, con contestuale differimento della prima udienza.
I-3. Si è così tempestivamente costituita in giudizio la terza chiamata
[...]
Con
(di seguito anche solo “ ”), concludendo come riportato Controparte_2 in epigrafe, allegando e deducendo:
- che nel caso in cui risultasse confermata la tesi attorea, secondo cui il avrebbe CP_1 dolosamente omesso la riconsegna della documentazione, onde evitare che il Pt_1 entrasse in possesso di elementi idonei a pregiudicare il diritto delle figlie minori e Per_2 sulle quote di non troverebbe applicazione la polizza per Persona_3 CP_3
l'operare dell'esclusione di cui all'art. 3, lett. e), a mente del quale “l'assicurazione non comprende
i sinistri conseguenti a o derivanti da qualsiasi sinistro derivante da atti di natura dolosa dell'Assicurato”;
5 - l'inoperatività della polizza tenuto conto che l'addebito di responsabilità avrebbe dovuto ascriversi ai legami fiduciari e familiari tra le parti, e non già all'esercizio dell'attività professionale del CP_1
- che la polizza assicurativa non era idonea a coprire i rischi connessi all'esito sfavorevole di un giudizio civile;
- che in caso di accoglimento della domanda, tenuto conto dell'addebito rivolto al (di CP_1 aver sostanzialmente smarrito documenti), troverebbe operatività il massimale di euro
250.000,00 previsto in polizza;
- che la quota di competenza di AIG è del 70% e che la polizza prevede una franchigia di euro 500,00 per ciascun sinistro.
I-4. Con atto di intervento adesivo autonomo del giorno 11/03/2019 si è costituita in giudizio già (di seguito anche solo Controparte_3 Controparte_4
“ ). In punto di fatto l'intervenuta ha fatto proprie – financo sotto il profilo contenutistico, CP_3 con diversa veste grafica – le allegazioni dell'attore, aggiungendovi la deduzione del rinvio a giudizio del c.t.u. che in altro giudizio – tra l'odierno convenuto – si era occupato della stima CP_3 della partecipazione di . In punto di diritto l'intervenuta ha allegato e dedotto: Parte_3
- la violazione dell'art. 22 del codice deontologico dei dottori commercialisti, per avere il convenuto perseguito il proprio interesse personale;
- la violazione dell'art. 25 del codice deontologico dei dottori commercialisti, in ordine alla mancata restituzione della più volte citata documentazione.
L'intervenuta ha infine quantificato il risarcimento del danno in complessivi euro 1.775.755,26.
I-5. All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 06/05/2025 il convenuto ha eccepito la prescrizione anche rispetto alla domanda spiegata da Sono poi stati concessi i termini di cui all'art. 183, CP_3 comma 6, c.p.c.
I-5.1. A scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 184 c.p.c. del 16/12/2019 il precedente titolare del procedimento, “considerato che la causa può essere decisa sulla base della documentazione prodotta
e delle allegazioni non contestate delle parti e, quindi, è matura per la decisione” ha rinviato per la precisazione delle conclusioni;
incombente, quest'ultimo, più volte differito onde consentire la definizione dei numerosi procedimenti di più risalente iscrizione gravanti sul ruolo dei magistrati assegnatari della presente lite.
I-5.2. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26/03/2025 al cui esito, con ordinanza del 28/03/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190
6 c.p.c. al giorno 16/06/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-6. Le numerose – a tratti sovrabbondanti – circostanze in punto di fatto confluite nel giudizio per mezzo dell'attività allegatoria e assertiva dell'attore e dell'intervenuta impongono di precisare l'oggetto del giudizio e, con esso, il thema decidendum, al fine di consentire di risolvere la controversia al lume dei canoni di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, immanenti nel sistema e oggi positivizzati dalla novella dell'art. 121 c.p.c.
II-6.1. Il agisce in giudizio onde pervenire all'accertamento della responsabilità Pt_1 professionale di al quale viene imputata la mancata consegna – all'atto della Controparte_1 cessazione dell'incarico di consulente di fiducia in data 31/12/2004 – di documentazione che, ove fornita, avrebbe consentito all'odierno attore la vittoria nel giudizio instaurato nel lontano 1988 presso il Tribunale ordinario di Ascoli Piceno, conclusosi con la sentenza n. 22/2015.
In particolare, il avrebbe omesso di consegnare “le ricevute di pagamento degli interessi passivi, dei CP_1 debiti non esposti in bilancio, dell'accollo degli effetti insoluti e di tutto ciò che fosse inerente all'estratto conto di riepilogo dell'operazione di acquisto, nonché delle scritture contabili della (p. 4 – citazione). CP_3
Il danno-conseguenza è stato indicato dal ei termini che seguono (esclusi gli interessi e la Pt_1 rivalutazione):
- ipotesi 1: euro 220.076,20 per maggiori oneri sostenuti dal nella operazione di cui Pt_1 alla scrittura del gennaio 1988, per come richiesti nel giudizio conclusosi nel 2015;
- ipotesi 2 (subordinata): euro 74.742,90 per gli interessi passivi maturati al 31/12/1987, corrisposti dal n favore dei e non dovuti. Pt_1 CP_6
II-6.2. L'intervenuta agisce in giudizio deducendo il medesimo inadempimento (la mancata consegna della documentazione). Diverge la determinazione del danno-conseguenza, così computato:
- euro 168.430,51 pari all'importo oggetto della domanda giudiziale proposta davanti al
Tribunale ordinario di Ascoli Piceno;
- euro 162.683,92 pari all'importo – non dovuto – liquidato nella sentenza n. 22/2015 in accoglimento della riconvenzionale dei CP_6
- euro 1.444.640,83 “oltre accessori e spese liquidato dal Tribunale di Teramo in favore di
[...]
e , atteso che le somme di danaro utilizzate per l'acquisto della Per_3 Parte_4 CP_6 trasformata in erano state tutte versate dal Sig. oltre agli interessi ed alla CP_3 Parte_1 rivalutazione monetaria, come per legge” (p. 28 – atto di intervento).
II-7. Tanto chiarito, deve anzitutto rilevarsi come nel presente giudizio non si pongono questioni pregiudiziali (dovendosi qualificare l'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo all'attore più
7 correttamente in termini di difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, cfr. per tutte Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2951 del 18/02/2016), ma solo questioni preliminari di merito.
Sicché, la controversia si presta ad essere decisa sulla scorta del principio, di rilevanza costituzionale
(cfr. artt. 24 e 111 Cost.) della ragione più liquida (v. Cass. civ. n. 30745/2019, secondo cui “L'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”, gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito”).
II-8. Le domande avanzate dall'attore e dalla intervenuta non si prestano, infatti, a positivo vaglio, per le assorbenti ragioni di seguito esposte, con considerazioni che si attagliano tanto alla posizione del quanto a quella di data la comunanza dell'allegato danno-evento. Pt_1 CP_3
II-9. Deve anzitutto rilevarsi, in termini generalissimi, che il mancato accadimento di un fatto materiale non assume di per sé rilevanza per l'ordinamento giuridico, ove tale fatto non venga assunto ad elemento della fattispecie da una norma giuridica, ricollegandovi – eventualmente unitamente ad altri elementi – la produzione di un effetto giuridico.
Basti pensare alla tendenziale irrilevanza, nel diritto civile, del silenzio serbato nei rapporti patrimoniali, eccezionalmente derogata da specifiche ipotesi in cui al silenzio circostanziato si riconnette un effetto giuridico (la conclusione di un contratto, cfr. art. 1333 c.c.; il sorgere di una responsabilità, cfr. art. 1338 c.c.).
II-10. Nel caso che qui occupa al viene imputato di non aver consegnato “le ricevute di CP_1 pagamento degli interessi passivi, dei debiti non esposti in bilancio, dell'accollo degli effetti insoluti e di tutto ciò che fosse inerente all'estratto conto di riepilogo dell'operazione di acquisto, nonché delle scritture contabili della CP_3
[...
.
Un tale contegno è foriero di responsabilità al ricorrere dei seguenti presupposti:
1) la sussistenza di una norma che obbligava il a consegnare la documentazione;
CP_1
2) l'esistenza materiale della documentazione da riconsegnare, inverante la necessaria condizione della esigibilità dell'osservanza della predetta norma;
3) la colposa o dolosa inosservanza dell'obbligo di dare;
4) la causazione di un danno-conseguenza, avvinto dal nesso di causalità materiale e giuridica con l'omessa osservanza dell'obbligo.
II-10.1. Alcun dubbio circa l'astratta previsione di un obbligo ordinamentale imposto al dottore commercialista di riconsegnare – all'atto della cessazione dell'incarico – la documentazione consegnatagli dal cliente.
Viene anzitutto in rilievo l'art. 2235 c.c., a mente del quale “Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e
i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi
8 professionali”. L'obbligo di riconsegna è poi previsto dal codice deontologico dei dottori commercialisti, il cui art. 22, comma 5, dispone che “Il professionista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. Il professionista può trattenere copia della documentazione quando ciò è necessario per documentare i propri adempimenti o per ottenere l'incasso del proprio compenso, ma non oltre l'avvenuto pagamento integrale”.
II-10.2. Difetta invece la prova dell'esistenza della documentazione per cui è causa.
Deve in proposito osservarsi che per il ed la documentazione esiste ed è in Pt_1 CP_3 possesso del convenuto. A fronte di ciò il ha sempre dichiarato di aver riconsegnato tutta CP_1 la documentazione in suo possesso.
Risulta controverso tra le parti il fatto dell'(in)esistenza della documentazione, occorrendo a tal fine individuare il soggetto su cui grava l'onere di provare che il abbia la materiale disponibilità CP_1 dei documenti di cui avrebbe omesso la riconsegna.
Poiché il non può provare di non avere qualcosa nella sua disponibilità, sarebbe stato onere CP_1 del di imostrare la circostanza positiva – eventualmente anche in via presuntiva Pt_1 CP_3
– della esistenza dei documenti e del loro possesso da parte del convenuto.
II-10.2.1. Dalle risultanze documentali disponibili in atti (cfr. doc. 17 – attore) è emerso che il ha riconsegnato la seguente documentazione relativa a CP_1 CP_3 in data 21/03/2005
- fatture acquisti e fatture vendite 200/2004;
- copia del libro cespiti al 31/12/2004 provvisoria;
- copia del decreto di trasferimento del Tribunale ordinario di Teramo del 07/07/2004;
- copie contratti di locazione del 01/02/1989 e del 01/04/1992; in data 14/07/2005
- UNICO 2001, 2002 e 2003;
- dichiarazione IVA 2001, 2002, 2003;
- mod. 730 semplificato 2001 e 2003;
- dichiarazione per integrazione e definizione per anni pregressi presentata telematicamente il 30/04/2004;
- dichiarazione per integrazione e definizione per anni pregressi presentata telematicamente il 13/06/2003;
- documentazione ICI;
in data 29/03/2006
- registro dei beni ammortizzabili al 31/12/2004;
9 in data 11/09/2006
- registro IVA acquisti stampato dal 01/01/1989 al 31/12/2004;
- registro IVA acquisti da stampare dal foglio 622 al foglio 995;
- registro IVA vendite stampato dal 01/01/1989 al 31/12/2004;
- registro IVA vendite da stampare dal foglio 674 al foglio 959;
- libro giornale stampato dal 31/12/1999 al 31/12/2004;
- libro giornale da stampare dal foglio n. 866 al foglio n. 1231;
Segue la corrispondenza (cfr. doc. nn. 18, 19 e 20) da cui emerge che il ha sempre negato CP_1 di avere la disponibilità della documentazione relativa all'affare con i CP_6
Alcun ulteriore elemento – neppure in via presuntiva – è stato offerto dall'attore e dall'intervenuta al fine di dimostrare il possesso della documentazione e, con esso, la sua mancata restituzione.
Deve in proposito osservarsi che alcun valore – neppure presuntivo – è possibile riconoscere alle elaborate ricostruzioni relative al movente che avrebbe animato il nel rifiutarsi di CP_1 consegnare quanto richiesto.
Ad avviso dell'attore e dell'intervenuta, infatti, le ricevute di pagamento degli interessi passivi, dei debiti non esposti in bilancio e dell'accollo degli effetti insoluti connessi all'affare del 1988 avrebbero dimostrato che le risorse finanziarie per la costituzione e l'attività di rano state CP_3 in realtà conferite dal vero e unico titolare delle quote di in ciò pregiudicando la Pt_1 CP_3 posizione delle figlie e Per_2 Persona_3
Il ragionamento è contraddetto da elementi forniti dallo stesso dal fatto che il convenuto Pt_1 non ha contestato in alcun modo che all'affare del 1988 abbia partecipato il in veste di Pt_1 acquirente (come del resto documentato dalla stessa scrittura del gennaio 1988).
Escusso come teste nel giudizio davanti al Tribunale ordinario di Ascoli Piceno, il ha dato CP_1 atto di aver prestato ausilio – anche nell'interesse della moglie – al al fine di concludere Pt_1
l'affare con i CP_6
Del resto, la sentenza n. 1780/2014 dell'intestato Tribunale (cfr. doc. 10 – attore) ha concluso per l'insufficienza, ai fini della dimostrazione dell'interposizione fiduciaria della , dell'acquisto Pt_3 della quota con risorse proprie del con la conseguenza che la documentazione in ipotesi Pt_1 non consegnata non avrebbe giovato all'attore e alla intervenuta neppure sotto tale versante.
Le ragioni allegate a riprova della dolosa sottrazione agli obblighi di riconsegna, pertanto, non superano il vaglio inferenziale minimo, con la conseguenza che non possono assurgere a elemento presuntivo idoneo a dimostrare il possesso dei più volte citati documenti relativi all'affare del 1988.
II-10.3. La mancata prova di un elemento strutturale del fatto costitutivo qui azionato assorbe ogni ulteriore questione, compresa quella relativa alla capacità impeditiva dell'evento di danno in ordine
10 alla condotta osservante.
In proposito ci si limita a segnalare come dalla sentenza n. 22/2015 non è in alcun modo possibile trarre la conclusione che anche ove il avesse riconsegnato “le ricevute di pagamento degli interessi CP_1 passivi, dei debiti non esposti in bilancio, dell'accollo degli effetti insoluti e di tutto ciò che fosse inerente all'estratto conto di riepilogo dell'operazione di acquisto, nonché delle scritture contabili della , ciò avrebbe CP_3 condotto alla vittoria nel giudizio r.g. n. 100844/1988.
Si consideri infatti come nella sentenza di primo grado (confermata sul punto da quella di seconde cure) è dato leggere: “… appare evidente, dalla lettura del contratto ripassato tra le parti, che il riferimento ad un prezzo determinato di vendita, compiutamente quantificato ed indicato come complessivo, individua, in maniera incontrovertibile, quello che è l'oggetto della controprestazione dell'intervenuta cessione. Invero, in detto atto, non si ravvede alcuna clausola o pattuizione dalla quale possa desumersi un successivo potere di rideterminazione del prezzo di vendita alla luce delle passività effettivamente accertate, atteso che il presupposto indicato nel contratto per la quantificazione del prezzo di vendita è proprio la situazione debitoria degli alienanti e della società…” (p. 6). Le ragioni del rigetto relative al presunto pagamento di debiti non esposti e dell'accollo degli effetti insoluti, infatti, si fondano primariamente su ragioni di diritto, essendo ancillare la motivazione in ordine alla mancata prova del versamento.
Quanto agli interessi passivi, invece, il rigetto è comunque dovuto a un deficit probatorio da imputare all'odierno attore, tenuto conto che anche a voler ammettere che il avesse CP_1 dolosamente omesso la consegna delle “ricevute di pagamento degli interessi passivi”, ciò non avrebbe impedito al di richiedere tempestivamente e secondo le regole della normale diligenza gli Pt_1 estratti conto agli istituti di credito (eventualmente anche formulando istanza ai sensi dell'art. 210
c.p.c.). Con II-11. Ogni ulteriore questione (comprese quelle poste da in ordine all'operatività della polizza) resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-12. Le domande spiegate da e da non possono essere accolte, Parte_1 CP_3 difettando la prova dell'esistenza della documentazione richiesta e del suo possesso da parte del
CP_1
III-13. Le spese di lite seguono la soccombenza in capo all'attore e all'intervenuta e sono poste a carico solidale di entrambi, tenuto conto della identità dell'evento di danno allegato, differenziandosi le rispettive posizioni solo in merito a profili non esaminati (il danno- conseguenza), i quali dovranno rifonderli tanto al convenuto, quanto alla terza chiamata.
III-13.1. Le spese in favore di ono liquidate come da dispositivo, in applicazione Controparte_1 dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai
11 giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia pari a euro
909.381,92; applicazione dello scaglione da euro 260.000,01 a euro 520.000,00, aumentato del 30% ai sensi dell'art. 6 d.m. cit.; valori massimi per le fasi “di studio della controversia”, “introduttiva del giudizio” e “decisionale”, tenuto conto del numero delle questioni poste, della necessità della chiamata in causa della terza, del surplus di attività difensiva dovuto all'intervento adesivo autonomo, della difficoltà dell'affare e dei risultati conseguiti;
valori medi per la fase “istruttoria e/o di trattazione”). Con III-13.2. Le spese in favore di sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia pari a euro
909.381,92; applicazione dello scaglione da euro 260.000,01 a euro 520.000,00, aumentato del 30% ai sensi dell'art. 6 d.m. cit.; riduzione del 50% per tutte le fasi ai sensi dell'art. 4 d.m. cit., tenuto conto della posizione ancillare della terza chiamata, delle questioni dalla stessa poste e dell'attività in concreto svolta) e sono distratte in favore dell'avv. Bozzola, dichiaratosi antistatario.
III-14. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dal convenuto, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96
c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n.
26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'attore e dell'intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2621/2017 promosso da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 la partecipazione della terza chiamata Controparte_2
12 e con l'intervento adesivo autonomo di (già Controparte_3 Controparte_4
), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
- RIGETTA le domande dell'attore e dell'intervenuta per le ragioni esposte in motivazione;
- CONDANNA l'attore e l'intervenuta, in solido tra loro, alla refusione, in favore di CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 37.024,00 per compensi, oltre spese
[...] generali, CPA e IVA come per legge;
- CONDANNA l'attore e l'intervenuta, in solido tra loro, alla refusione, in favore della terza chiamata, delle spese di lite, che si liquidano in euro 14.597,05 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giampietro Bozzola, dichiaratosi antistatario;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dal convenuto.
Così deciso in Teramo, il 9 luglio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 2621 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 promossa da
C.F. ), in giudizio con l'avv. Carlo Fedele Parte_1 C.F._1
-attore- contro
(C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Guglielmo Controparte_1 C.F._2
Marconi, Francesco Di Giovanni e Alfredo Bonanni
-convenuto-
e
(P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del procuratore pro tempore, in giudizio con l'avv. Giampietro Bozzola
-terza chiamata- nonché
(GIÀ (C.F. Controparte_3 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Lucio Del P.IVA_2
Paggio
-intervenuta ex art. 105, comma 1, c.p.c.-
***
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'ATTORE: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: A. Accertare
e dichiarare la duplice responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, del Dott. per Controparte_1
l'illegittima mancata riconsegna, in favore del Sig. della documentazione inerente alle Parte_1 ricevute di pagamento degli interessi passivi, dei debiti non esposti in bilancio, dell'accollo degli effetti insoluti
1 e di tutto ciò che fosse inerente all'estratto conto di riepilogo dell'operazione di acquisto dai CP_5 nonché delle scritture contabili della B. Per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento dei CP_3 danni patrimoniali e non, derivanti dalla mancata riconsegna della documentazione e quantificati come segue: - in via principale in € 909.381,92 di cui € 220.076,20 (€. 426.126.937) per sorte capitale
(all.23), € 425.874,51 a titolo di interessi legali scaduti alla data della presente (07.01.1988 al
31.05.2017) ed € 263.431,21 a titolo di rivalutazione monetaria dal 07.01.1988 al 31.05.2017
(all.24), o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli ulteriori interessi legali ed alla rivalutazione monetaria che andranno a scadere e fino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata in €
308.846,85 di cui 74.742,90 (€. 144.722.436) per sorte capitale, € 144.636,70 a titolo di interessi legali scaduti alla data della presente (07.01.1988 al 31.05.2017) ed € 89.467,25 a titolo di rivalutazione monetaria dal 07.01.1988 al 31.05.2017 (all.25), o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli ulteriori interessi legali ed alla rivalutazione monetaria che andranno a scadere e fino all'effettivo soddisfo. C. Condannarlo, altresì, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio”;
- PER IL CONVENUTO: “1) rigettare la domanda proposta da nei confronti dell'odierno Parte_1 convenuto poiché inammissibile ed infondata per le ragioni tutte richiamate in narrativa del presente atto e della comparsa di costituzione, previo accertamento del difetto di legittimazione attiva in capo al medesimo in riferimento ai titoli dedotti e comunque della intervenuta prescrizione in riferimento a tutte le ipotesi di responsabilità dedotte;
2) rigettare la domanda proposta dalla società intervenuta con atto di CP_3 intervento adesivo autonomo nei confronti dell'odierno convenuto poiché inammissibile ed infondata per le ragioni tutte richiamate in narrativa e, previo accertamento della intervenuta prescrizione in riferimento alle ipotesi di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dedotte dalla società intervenuta, ed alla domanda così come formulata nei confronti dell'odierno concludente, rigettare sempre e comunque la domanda poiché inammissibile ed infondata;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attrice e/o della società intervenuta accertare e dichiarare che la CP_3
Compagnia di Assicurazioni con Controparte_2 sede a 201223 MILANO, Via delle Chiusa n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
è tenuta a manlevare e garantire, giusta polizza n.IFL0003051.048116 il convenuto
[...]
, da qualsiasi spesa o pregiudizio che dovesse derivare nei suoi confronti all'esito del CP_1 presente giudizio;
4) sempre ed in ogni caso con vittoria di competenze ed onorari di causa, oltre IVA e
CPA come per legge, in favore dei sottoscritti difensori antistatari ed al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, commi I e III c.p.c.”;
- PER LA TERZA CHIAMATA: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 1. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, l'infondatezza di ogni e tutte le domande svolte Cont dal Dott. nei confronti della e quindi respingere tali domande, pretese ed azioni, per assoluta CP_1
2 mancanza di copertura assicurativa in relazione alla Polizza AIG, come invocata ed azionata dal Dott.
per i motivi e le esclusioni di Polizza;
2. in ogni caso accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni CP_1
e tutte le domande avanzate dall'attore nei confronti del Dott. e, pertanto, delle domande svolte da CP_1
Cont quest'ultimo verso e per l'effetto rigettare ogni e tutte le domande, pretese ed azioni avanzate da parte Cont attrice e, conseguentemente respingere ogni e tutte quelle svolte dal Dott. verso . NEL CP_1
MERITO IN VIA SUBORDINATA 1. nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui vengano accolte le domande svolte dal Sig. e/o venga considerata operativa la polizza AIG ridurre il Pt_1
Cont quantum delle domande avversarie e comunque limitare la condanna di alla propria quota di coassicurazione indicata in Polizza (70%), entro il limite di massimale, Euro 250.000,00 e dedotta la franchigia, pari ad Euro 500,00 IN VIA ISTRUTTORIA 1. senza inversione dell'onere probatorio, la comparente si riserva, nei termine di legge, di ulteriormente argomentare, dedurre, indicare testimoni sulle circostanze di cui al presente atto o che si riterranno utili a seconda delle ulteriori difese avversarie, nonché produrre nuovi documenti ed esperire ogni altra opportuna ed ammissibile istanza istruttoria;
IN OGNI
CASO 1. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge di cui lo scrivente difensore si dichiara antistatario”;
- PER L'INTERVENUTA: “Voglia l'On.le Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta:
1. Datto atto che il convenuto si è reso responsabile della violazione Controparte_1 delle obbligazioni e dei doveri che gli facevano carico in base al mandato, alla legge, al codice deontologico ed alle regole di diligenza e correttezza da osservare, onde a suo carico va affermata la responsabilità contrattuale e, in via concorrente o alternativa, quella extracontrattuale in ordine al pregiudizio come in narrativa sofferto dalla Società interveniente, condannarlo al risarcimento del danno, nella complessiva misura di €. 1.775.755,26, o in quella, maggiore o minore che, anche in via equitativa, verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito a quella dell'effettivo pagamento;
2. Condannare il convenuto stesso alle spese del giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, a sostegno delle quali Controparte_1 ha allegato e dedotto, tra l'altro:
- che in data 06/01/1988 l'attore aveva concluso un affare con Controparte_6 CP_7
e volto all'acquisizione del complesso aziendale di CP_8 Controparte_6 convenendo il corrispettivo di lire 2.650.000.000 da versare mediante accollo di tutte le
3 passività dei venditori, a carico dei quali era stato convenuto che rimanessero gli interessi passivi al 31/12/1987 e i debiti fuori bilancio;
- che nella predisposizione dell'affare l'attore era stato coadiuvato dal suo commercialista e consulente commerciale Controparte_1
- che in adempimento dell'accordo del 1988 il veva provveduto a pagare con denaro Pt_1 proprio le passività dei venditori, avvedendosi successivamente di aver corrisposto somme eccedenti per lire 326.126.937;
- che, pertanto, il (unitamente a e ) aveva convenuto Pt_1 Parte_2 Parte_3 innanzi al Tribunale ordinario di Ascoli Piceno i chiedendone la condanna al CP_6 pagamento del predetto importo, in ciò instaurando il giudizio iscritto al n. di R.G.
100844/1988;
- che nelle more del giudizio il aveva formalizzato in data 31/12/2004 rinuncia CP_1 all'incarico professionale nei confronti delle imprese facenti capo a Parte_1
- che il aveva provveduto alla restituzione della documentazione detenuta CP_1 nell'espletamento dell'incarico in modo incompleto, non avendo riconsegnato “le ricevute di pagamento degli interessi passivi, dei debiti non esposti in bilancio, dell'accollo degli effetti insoluti e di tutto ciò che fosse inerente all'estratto conto di riepilogo dell'operazione di acquisto, nonché delle scritture contabili della (p. 4 – citazione); CP_3
- che la produzione di tale documentazione sarebbe stata indispensabile nel giudizio n.
100844/88, nel cui ambito era stata disposta medio tempore consulenza tecnica d'ufficio;
- che, nonostante i ripetuti solleciti, il non aveva provveduto alla integrale restituzione CP_1 della documentazione sopra indicata;
- che a definizione del giudizio n. 100844/88 il Tribunale ordinario di Ascoli Piceno aveva emesso sentenza n. 22/2015, con la quale erano state rigettate le domande degli attori in quanto sfornite di supporto probatorio, pur ritenute astrattamente accoglibili sul piano dell'an debeatur;
- che, dunque, ove il avesse riconsegnato la documentazione, l'esito della lite sarebbe CP_1 certamente stato vittorioso per gli attori;
- che il era da considerarsi responsabile sia ex contractu che ex delicto per i danni causati CP_1 al quantificati in via principale in euro 909.381,92 e, in via subordinata, in euro Pt_1
308.846,85.
I-2. Si è tempestivamente costituito in giudizio rassegnando le conclusioni Controparte_1 riportate in epigrafe, a supporto delle quali ha, a sua volta, allegato e dedotto:
4 - che egli aveva curato la contabilità ordinaria di dal 01/01/1990, svolgendo CP_3 in favore del a sola attività di trasmissione della dichiarazione dei redditi;
Pt_1
- che, conseguentemente, il oveva ritenersi privo di legittimazione attiva rispetto alla Pt_1 pretesa dallo stesso azionata, in quanto non riferibile allo stesso;
- che a tutto voler concedere, il diritto di credito risarcitorio del ra inesorabilmente Pt_1 andato incontro a prescrizione, spirato il triennio ex art. 2956 c.c., decorrente dalla cessazione degli incarichi in data 31/12/2004;
- che, quanto agli importi asseritamente dovuti per debiti non esposti in bilancio, accollo degli effetti insoluti e di tutto ciò che fosse inerente all'estratto conto di riepilogo dell'operazione, il meccanismo determinativo del corrispettivo dell'accordo del 1988 era tale da non configurare l'esborso di somme eccedenti l'importo di lire 2.650.000.000;
- che, quanto agli interessi passivi, la sentenza n. 22/2015 aveva rigettato la domanda per carenze probatorie imputabili agli attori, i quali non avevano prodotto in giudizio gli estratti conto da cui evincersi gli importi asseritamente pagati per gli interessi al 31/12/1987;
- che, comunque, egli aveva provveduto a riconsegnare tutta la documentazione in suo possesso al nuovo consulente , mentre non era mai stato in possesso Persona_1 di ulteriore documentazione utile a sostenere le pretese azionate presso il foro di Ascoli
Piceno;
- che la palese infondatezza delle avverse domande era tale da giustificare la condanna del i sensi dell'art. 96 c.p.c.; Pt_1
I-2.1. Nella comparsa il ha poi istato per l'autorizzazione alla chiamata in causa della CP_1 compagnia assicurativa presso il quale si era assicurato per la responsabilità professionale. Ne è seguito provvedimento autorizzatorio del 22 novembre 2017, con contestuale differimento della prima udienza.
I-3. Si è così tempestivamente costituita in giudizio la terza chiamata
[...]
Con
(di seguito anche solo “ ”), concludendo come riportato Controparte_2 in epigrafe, allegando e deducendo:
- che nel caso in cui risultasse confermata la tesi attorea, secondo cui il avrebbe CP_1 dolosamente omesso la riconsegna della documentazione, onde evitare che il Pt_1 entrasse in possesso di elementi idonei a pregiudicare il diritto delle figlie minori e Per_2 sulle quote di non troverebbe applicazione la polizza per Persona_3 CP_3
l'operare dell'esclusione di cui all'art. 3, lett. e), a mente del quale “l'assicurazione non comprende
i sinistri conseguenti a o derivanti da qualsiasi sinistro derivante da atti di natura dolosa dell'Assicurato”;
5 - l'inoperatività della polizza tenuto conto che l'addebito di responsabilità avrebbe dovuto ascriversi ai legami fiduciari e familiari tra le parti, e non già all'esercizio dell'attività professionale del CP_1
- che la polizza assicurativa non era idonea a coprire i rischi connessi all'esito sfavorevole di un giudizio civile;
- che in caso di accoglimento della domanda, tenuto conto dell'addebito rivolto al (di CP_1 aver sostanzialmente smarrito documenti), troverebbe operatività il massimale di euro
250.000,00 previsto in polizza;
- che la quota di competenza di AIG è del 70% e che la polizza prevede una franchigia di euro 500,00 per ciascun sinistro.
I-4. Con atto di intervento adesivo autonomo del giorno 11/03/2019 si è costituita in giudizio già (di seguito anche solo Controparte_3 Controparte_4
“ ). In punto di fatto l'intervenuta ha fatto proprie – financo sotto il profilo contenutistico, CP_3 con diversa veste grafica – le allegazioni dell'attore, aggiungendovi la deduzione del rinvio a giudizio del c.t.u. che in altro giudizio – tra l'odierno convenuto – si era occupato della stima CP_3 della partecipazione di . In punto di diritto l'intervenuta ha allegato e dedotto: Parte_3
- la violazione dell'art. 22 del codice deontologico dei dottori commercialisti, per avere il convenuto perseguito il proprio interesse personale;
- la violazione dell'art. 25 del codice deontologico dei dottori commercialisti, in ordine alla mancata restituzione della più volte citata documentazione.
L'intervenuta ha infine quantificato il risarcimento del danno in complessivi euro 1.775.755,26.
I-5. All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 06/05/2025 il convenuto ha eccepito la prescrizione anche rispetto alla domanda spiegata da Sono poi stati concessi i termini di cui all'art. 183, CP_3 comma 6, c.p.c.
I-5.1. A scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 184 c.p.c. del 16/12/2019 il precedente titolare del procedimento, “considerato che la causa può essere decisa sulla base della documentazione prodotta
e delle allegazioni non contestate delle parti e, quindi, è matura per la decisione” ha rinviato per la precisazione delle conclusioni;
incombente, quest'ultimo, più volte differito onde consentire la definizione dei numerosi procedimenti di più risalente iscrizione gravanti sul ruolo dei magistrati assegnatari della presente lite.
I-5.2. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26/03/2025 al cui esito, con ordinanza del 28/03/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190
6 c.p.c. al giorno 16/06/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-6. Le numerose – a tratti sovrabbondanti – circostanze in punto di fatto confluite nel giudizio per mezzo dell'attività allegatoria e assertiva dell'attore e dell'intervenuta impongono di precisare l'oggetto del giudizio e, con esso, il thema decidendum, al fine di consentire di risolvere la controversia al lume dei canoni di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, immanenti nel sistema e oggi positivizzati dalla novella dell'art. 121 c.p.c.
II-6.1. Il agisce in giudizio onde pervenire all'accertamento della responsabilità Pt_1 professionale di al quale viene imputata la mancata consegna – all'atto della Controparte_1 cessazione dell'incarico di consulente di fiducia in data 31/12/2004 – di documentazione che, ove fornita, avrebbe consentito all'odierno attore la vittoria nel giudizio instaurato nel lontano 1988 presso il Tribunale ordinario di Ascoli Piceno, conclusosi con la sentenza n. 22/2015.
In particolare, il avrebbe omesso di consegnare “le ricevute di pagamento degli interessi passivi, dei CP_1 debiti non esposti in bilancio, dell'accollo degli effetti insoluti e di tutto ciò che fosse inerente all'estratto conto di riepilogo dell'operazione di acquisto, nonché delle scritture contabili della (p. 4 – citazione). CP_3
Il danno-conseguenza è stato indicato dal ei termini che seguono (esclusi gli interessi e la Pt_1 rivalutazione):
- ipotesi 1: euro 220.076,20 per maggiori oneri sostenuti dal nella operazione di cui Pt_1 alla scrittura del gennaio 1988, per come richiesti nel giudizio conclusosi nel 2015;
- ipotesi 2 (subordinata): euro 74.742,90 per gli interessi passivi maturati al 31/12/1987, corrisposti dal n favore dei e non dovuti. Pt_1 CP_6
II-6.2. L'intervenuta agisce in giudizio deducendo il medesimo inadempimento (la mancata consegna della documentazione). Diverge la determinazione del danno-conseguenza, così computato:
- euro 168.430,51 pari all'importo oggetto della domanda giudiziale proposta davanti al
Tribunale ordinario di Ascoli Piceno;
- euro 162.683,92 pari all'importo – non dovuto – liquidato nella sentenza n. 22/2015 in accoglimento della riconvenzionale dei CP_6
- euro 1.444.640,83 “oltre accessori e spese liquidato dal Tribunale di Teramo in favore di
[...]
e , atteso che le somme di danaro utilizzate per l'acquisto della Per_3 Parte_4 CP_6 trasformata in erano state tutte versate dal Sig. oltre agli interessi ed alla CP_3 Parte_1 rivalutazione monetaria, come per legge” (p. 28 – atto di intervento).
II-7. Tanto chiarito, deve anzitutto rilevarsi come nel presente giudizio non si pongono questioni pregiudiziali (dovendosi qualificare l'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo all'attore più
7 correttamente in termini di difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, cfr. per tutte Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2951 del 18/02/2016), ma solo questioni preliminari di merito.
Sicché, la controversia si presta ad essere decisa sulla scorta del principio, di rilevanza costituzionale
(cfr. artt. 24 e 111 Cost.) della ragione più liquida (v. Cass. civ. n. 30745/2019, secondo cui “L'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”, gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito”).
II-8. Le domande avanzate dall'attore e dalla intervenuta non si prestano, infatti, a positivo vaglio, per le assorbenti ragioni di seguito esposte, con considerazioni che si attagliano tanto alla posizione del quanto a quella di data la comunanza dell'allegato danno-evento. Pt_1 CP_3
II-9. Deve anzitutto rilevarsi, in termini generalissimi, che il mancato accadimento di un fatto materiale non assume di per sé rilevanza per l'ordinamento giuridico, ove tale fatto non venga assunto ad elemento della fattispecie da una norma giuridica, ricollegandovi – eventualmente unitamente ad altri elementi – la produzione di un effetto giuridico.
Basti pensare alla tendenziale irrilevanza, nel diritto civile, del silenzio serbato nei rapporti patrimoniali, eccezionalmente derogata da specifiche ipotesi in cui al silenzio circostanziato si riconnette un effetto giuridico (la conclusione di un contratto, cfr. art. 1333 c.c.; il sorgere di una responsabilità, cfr. art. 1338 c.c.).
II-10. Nel caso che qui occupa al viene imputato di non aver consegnato “le ricevute di CP_1 pagamento degli interessi passivi, dei debiti non esposti in bilancio, dell'accollo degli effetti insoluti e di tutto ciò che fosse inerente all'estratto conto di riepilogo dell'operazione di acquisto, nonché delle scritture contabili della CP_3
[...
.
Un tale contegno è foriero di responsabilità al ricorrere dei seguenti presupposti:
1) la sussistenza di una norma che obbligava il a consegnare la documentazione;
CP_1
2) l'esistenza materiale della documentazione da riconsegnare, inverante la necessaria condizione della esigibilità dell'osservanza della predetta norma;
3) la colposa o dolosa inosservanza dell'obbligo di dare;
4) la causazione di un danno-conseguenza, avvinto dal nesso di causalità materiale e giuridica con l'omessa osservanza dell'obbligo.
II-10.1. Alcun dubbio circa l'astratta previsione di un obbligo ordinamentale imposto al dottore commercialista di riconsegnare – all'atto della cessazione dell'incarico – la documentazione consegnatagli dal cliente.
Viene anzitutto in rilievo l'art. 2235 c.c., a mente del quale “Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e
i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi
8 professionali”. L'obbligo di riconsegna è poi previsto dal codice deontologico dei dottori commercialisti, il cui art. 22, comma 5, dispone che “Il professionista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. Il professionista può trattenere copia della documentazione quando ciò è necessario per documentare i propri adempimenti o per ottenere l'incasso del proprio compenso, ma non oltre l'avvenuto pagamento integrale”.
II-10.2. Difetta invece la prova dell'esistenza della documentazione per cui è causa.
Deve in proposito osservarsi che per il ed la documentazione esiste ed è in Pt_1 CP_3 possesso del convenuto. A fronte di ciò il ha sempre dichiarato di aver riconsegnato tutta CP_1 la documentazione in suo possesso.
Risulta controverso tra le parti il fatto dell'(in)esistenza della documentazione, occorrendo a tal fine individuare il soggetto su cui grava l'onere di provare che il abbia la materiale disponibilità CP_1 dei documenti di cui avrebbe omesso la riconsegna.
Poiché il non può provare di non avere qualcosa nella sua disponibilità, sarebbe stato onere CP_1 del di imostrare la circostanza positiva – eventualmente anche in via presuntiva Pt_1 CP_3
– della esistenza dei documenti e del loro possesso da parte del convenuto.
II-10.2.1. Dalle risultanze documentali disponibili in atti (cfr. doc. 17 – attore) è emerso che il ha riconsegnato la seguente documentazione relativa a CP_1 CP_3 in data 21/03/2005
- fatture acquisti e fatture vendite 200/2004;
- copia del libro cespiti al 31/12/2004 provvisoria;
- copia del decreto di trasferimento del Tribunale ordinario di Teramo del 07/07/2004;
- copie contratti di locazione del 01/02/1989 e del 01/04/1992; in data 14/07/2005
- UNICO 2001, 2002 e 2003;
- dichiarazione IVA 2001, 2002, 2003;
- mod. 730 semplificato 2001 e 2003;
- dichiarazione per integrazione e definizione per anni pregressi presentata telematicamente il 30/04/2004;
- dichiarazione per integrazione e definizione per anni pregressi presentata telematicamente il 13/06/2003;
- documentazione ICI;
in data 29/03/2006
- registro dei beni ammortizzabili al 31/12/2004;
9 in data 11/09/2006
- registro IVA acquisti stampato dal 01/01/1989 al 31/12/2004;
- registro IVA acquisti da stampare dal foglio 622 al foglio 995;
- registro IVA vendite stampato dal 01/01/1989 al 31/12/2004;
- registro IVA vendite da stampare dal foglio 674 al foglio 959;
- libro giornale stampato dal 31/12/1999 al 31/12/2004;
- libro giornale da stampare dal foglio n. 866 al foglio n. 1231;
Segue la corrispondenza (cfr. doc. nn. 18, 19 e 20) da cui emerge che il ha sempre negato CP_1 di avere la disponibilità della documentazione relativa all'affare con i CP_6
Alcun ulteriore elemento – neppure in via presuntiva – è stato offerto dall'attore e dall'intervenuta al fine di dimostrare il possesso della documentazione e, con esso, la sua mancata restituzione.
Deve in proposito osservarsi che alcun valore – neppure presuntivo – è possibile riconoscere alle elaborate ricostruzioni relative al movente che avrebbe animato il nel rifiutarsi di CP_1 consegnare quanto richiesto.
Ad avviso dell'attore e dell'intervenuta, infatti, le ricevute di pagamento degli interessi passivi, dei debiti non esposti in bilancio e dell'accollo degli effetti insoluti connessi all'affare del 1988 avrebbero dimostrato che le risorse finanziarie per la costituzione e l'attività di rano state CP_3 in realtà conferite dal vero e unico titolare delle quote di in ciò pregiudicando la Pt_1 CP_3 posizione delle figlie e Per_2 Persona_3
Il ragionamento è contraddetto da elementi forniti dallo stesso dal fatto che il convenuto Pt_1 non ha contestato in alcun modo che all'affare del 1988 abbia partecipato il in veste di Pt_1 acquirente (come del resto documentato dalla stessa scrittura del gennaio 1988).
Escusso come teste nel giudizio davanti al Tribunale ordinario di Ascoli Piceno, il ha dato CP_1 atto di aver prestato ausilio – anche nell'interesse della moglie – al al fine di concludere Pt_1
l'affare con i CP_6
Del resto, la sentenza n. 1780/2014 dell'intestato Tribunale (cfr. doc. 10 – attore) ha concluso per l'insufficienza, ai fini della dimostrazione dell'interposizione fiduciaria della , dell'acquisto Pt_3 della quota con risorse proprie del con la conseguenza che la documentazione in ipotesi Pt_1 non consegnata non avrebbe giovato all'attore e alla intervenuta neppure sotto tale versante.
Le ragioni allegate a riprova della dolosa sottrazione agli obblighi di riconsegna, pertanto, non superano il vaglio inferenziale minimo, con la conseguenza che non possono assurgere a elemento presuntivo idoneo a dimostrare il possesso dei più volte citati documenti relativi all'affare del 1988.
II-10.3. La mancata prova di un elemento strutturale del fatto costitutivo qui azionato assorbe ogni ulteriore questione, compresa quella relativa alla capacità impeditiva dell'evento di danno in ordine
10 alla condotta osservante.
In proposito ci si limita a segnalare come dalla sentenza n. 22/2015 non è in alcun modo possibile trarre la conclusione che anche ove il avesse riconsegnato “le ricevute di pagamento degli interessi CP_1 passivi, dei debiti non esposti in bilancio, dell'accollo degli effetti insoluti e di tutto ciò che fosse inerente all'estratto conto di riepilogo dell'operazione di acquisto, nonché delle scritture contabili della , ciò avrebbe CP_3 condotto alla vittoria nel giudizio r.g. n. 100844/1988.
Si consideri infatti come nella sentenza di primo grado (confermata sul punto da quella di seconde cure) è dato leggere: “… appare evidente, dalla lettura del contratto ripassato tra le parti, che il riferimento ad un prezzo determinato di vendita, compiutamente quantificato ed indicato come complessivo, individua, in maniera incontrovertibile, quello che è l'oggetto della controprestazione dell'intervenuta cessione. Invero, in detto atto, non si ravvede alcuna clausola o pattuizione dalla quale possa desumersi un successivo potere di rideterminazione del prezzo di vendita alla luce delle passività effettivamente accertate, atteso che il presupposto indicato nel contratto per la quantificazione del prezzo di vendita è proprio la situazione debitoria degli alienanti e della società…” (p. 6). Le ragioni del rigetto relative al presunto pagamento di debiti non esposti e dell'accollo degli effetti insoluti, infatti, si fondano primariamente su ragioni di diritto, essendo ancillare la motivazione in ordine alla mancata prova del versamento.
Quanto agli interessi passivi, invece, il rigetto è comunque dovuto a un deficit probatorio da imputare all'odierno attore, tenuto conto che anche a voler ammettere che il avesse CP_1 dolosamente omesso la consegna delle “ricevute di pagamento degli interessi passivi”, ciò non avrebbe impedito al di richiedere tempestivamente e secondo le regole della normale diligenza gli Pt_1 estratti conto agli istituti di credito (eventualmente anche formulando istanza ai sensi dell'art. 210
c.p.c.). Con II-11. Ogni ulteriore questione (comprese quelle poste da in ordine all'operatività della polizza) resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-12. Le domande spiegate da e da non possono essere accolte, Parte_1 CP_3 difettando la prova dell'esistenza della documentazione richiesta e del suo possesso da parte del
CP_1
III-13. Le spese di lite seguono la soccombenza in capo all'attore e all'intervenuta e sono poste a carico solidale di entrambi, tenuto conto della identità dell'evento di danno allegato, differenziandosi le rispettive posizioni solo in merito a profili non esaminati (il danno- conseguenza), i quali dovranno rifonderli tanto al convenuto, quanto alla terza chiamata.
III-13.1. Le spese in favore di ono liquidate come da dispositivo, in applicazione Controparte_1 dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai
11 giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia pari a euro
909.381,92; applicazione dello scaglione da euro 260.000,01 a euro 520.000,00, aumentato del 30% ai sensi dell'art. 6 d.m. cit.; valori massimi per le fasi “di studio della controversia”, “introduttiva del giudizio” e “decisionale”, tenuto conto del numero delle questioni poste, della necessità della chiamata in causa della terza, del surplus di attività difensiva dovuto all'intervento adesivo autonomo, della difficoltà dell'affare e dei risultati conseguiti;
valori medi per la fase “istruttoria e/o di trattazione”). Con III-13.2. Le spese in favore di sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia pari a euro
909.381,92; applicazione dello scaglione da euro 260.000,01 a euro 520.000,00, aumentato del 30% ai sensi dell'art. 6 d.m. cit.; riduzione del 50% per tutte le fasi ai sensi dell'art. 4 d.m. cit., tenuto conto della posizione ancillare della terza chiamata, delle questioni dalla stessa poste e dell'attività in concreto svolta) e sono distratte in favore dell'avv. Bozzola, dichiaratosi antistatario.
III-14. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dal convenuto, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96
c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n.
26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'attore e dell'intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2621/2017 promosso da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 la partecipazione della terza chiamata Controparte_2
12 e con l'intervento adesivo autonomo di (già Controparte_3 Controparte_4
), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
- RIGETTA le domande dell'attore e dell'intervenuta per le ragioni esposte in motivazione;
- CONDANNA l'attore e l'intervenuta, in solido tra loro, alla refusione, in favore di CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 37.024,00 per compensi, oltre spese
[...] generali, CPA e IVA come per legge;
- CONDANNA l'attore e l'intervenuta, in solido tra loro, alla refusione, in favore della terza chiamata, delle spese di lite, che si liquidano in euro 14.597,05 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giampietro Bozzola, dichiaratosi antistatario;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dal convenuto.
Così deciso in Teramo, il 9 luglio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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