Sentenza 13 dicembre 2007
Massime • 1
È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il pubblico ministero rigetta la richiesta di revoca del sequestro preventivo proposta nel corso delle indagini preliminari, invece che trasmetterla, con le proprie richieste e con gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni, al giudice per le indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2007, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 13/12/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1653
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 026004/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI UN, N. IL 08/01/1946;
avverso ORDINANZA del 28/06/2007 PROC. REP. PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
sentite le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 4.4.2007, il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio dalla Cassazione, disponeva il sequestro preventivo della somma di Euro 24.347,53 nei confronti di TI BR in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 640 cpv. c.p., n. 1 e in forza del disposto dell'art. 640 quater c.p.. Vista detta ordinanza, il P.M. presso il Tribunale di Napoli disponeva, con decreto in data 2.6.2007, la perquisizione domiciliare e personale ex art. 247 c.p. e sequestro ex art. 252 c.p. nei confronti di TI BR in relazione alla somma di danaro dell'ammontare di Euro 24.347,53, nonché a titoli di credito, carte di credito e di pagamento e documentazione afferente rapporti con le banche, istituti di credito e altri enti esercenti attività di deposito e investimento.
La P.G. provvedeva, dunque, a eseguire il sequestro della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti dall'indagato con la Banca Popolare di Novara e con l'Ente Poste Italiane di limitata consistenza economica e degli importi (Euro 32,21 presso la Banca ed Euro 100,00 presso le Poste) ivi depositati.
Su istanza del TI che chiedeva di non convalidare il sequestro, rappresentando l'avvenuto annullamento della pensione I.N.P.S. oggetto di indagini e, nel contempo, il riconoscimento di altra pensione, per cui aveva maturato i requisiti, con trattenuta cautelativa del quinto sulla medesima, il P.M., con decreto in data 28.6.2007, rigettava l'istanza di dissequestro delle somme, che disponeva venissero depositate su libretto di deposito giudiziale, mentre ordinava il dissequestro e conseguente restituzione dei conti correnti accesi presso la Banca popolare di Novara e l'Ente Poste previa allocazione delle somme sul detto libretto.
Il P.M. precisava che l'attività della P.G., in attuazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli, non richiedeva alcuna convalida e che la somma complessiva di Euro 132,00 doveva essere conservata in sequestro, risultando parte, peraltro, minima di quanto illecitamente conseguito dal TI;
riteneva, invece, sulla scorta di quanto documentato dal difensore, che i conti correnti su cui insistevano le somme in questione risultavano utili all'accredito e movimentazione di somme lecitamente conseguite dall'indiziato, per cui doveva disporsi il relativo dissequestro.
1.2. Avverso il provvedimento di rigetto parziale ha proposto ricorso per cassazione TI BR, personalmente, formulando due motivi. - Abnormità dell'atto impugnato - Con il primo motivo si deduce l'abnormità del provvedimento di parziale rigetto, osservando che, a fronte della richiesta di restituzione, il P.M. poteva limitarsi solo ad esprimere parere negativo in ordine alla restituzione delle somme, spettando solo al G.I.P. di provvedere in ordine all'istanza di revoca e/o modifica della cautela. Il provvedimento di rigetto parziale, costituendo espressione della volontà del P.M. di non revocare il sequestro almeno in parte, rappresenterebbe, dunque, una decisione arbitraria di definire con un dictum dell'organo dell'accusa la procedura attivata con l'istanza di revoca del sequestro.
- Violazione delle disposizioni ex art. 321 c.p.p., comma 3 - Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 3, l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 92 disp. att. c.p.p., in quanto norma che affida al P.M. l'esecuzione e non già
l'autonoma gestione del vincolo cautelare, nonché l'inosservanza anche delle norme in materia di ricerca della prova, per essere stata la perquisizione disposta successivamente al provvedimento ex art.415 bis c.p.p.. 2. Va premesso che la richiesta, rivolta dal TI al P.M. di "non convalidare il sequestro" - segnatamente motivata con la sopravvenienza nelle more di "un ulteriore elemento che fa venire meno qualsiasi tipo di esigenza" (e, cioè, l'annullamento della pensione oggetto di indagine e il riconoscimento dell'altra pensione, su cui è applicata la trattenuta cautelativa del quinto) - esprimeva, al di là dell'impropria formulazione, la chiara e inequivoca volontà della parte di ottenere la libera disponibilità dei beni in sequestro e, quindi, la revoca del sequestro. Ciò posto e considerato che il ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento di parziale rigetto e la violazione di legge, segnatamente lamentando che il P.M. abbia esercitato poteri riservati al Giudice, il Collegio ritiene assorbente il rilievo che risulta violato il disposto dell'art. 321 c.p.p., comma 3. Invero risulta chiaro, in base alla norma cit., che il P.M., a fronte della richiesta di revoca, per la parte che riteneva dovesse essere respinta, avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere l'istanza al G.I.P. con il proprio motivato parere.
Va confermato, in proposito, il principio di legittimità che costituisce provvedimento abnorme, suscettibile, come tale, di ricorso per cassazione, quello con il quale il P.M., a fronte di richiesta di revoca di sequestro preventivo, respinga direttamente (anche con provvedimento sostanzialmente equipollente) in tutto o in parte detta richiesta, in luogo di trasmetterla, con le proprie richieste e con gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni, al giudice competente (G.I.P.), così come previsto dall'art. 321 c.p.p., comma 3 (cfr. Cass. pen. sez. 6, 14.1.1998 n. 30; Cass. pen.
Sez. 1, 29.3.1994, n. 854). Ne consegue che l'impugnato provvedimento di parziale rigetto va annullato senza rinvio con restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso di giustizia, in conformità al richiamato disposto dell'art. 321 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'impugnato decreto e dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2008