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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2024, n. 41709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41709 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato DEBELLIS FABIO del foro di FOGGIA anche in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocato STARACE MATTEO ANTONIO del foro di FOGGIA in difesa di IN SS, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 41709 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 23/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena alla luce delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, la decisione del Tribunale di Foggia dell' 1 settembre 2020, che aveva riconosciuto IN NO responsabile del reato previsto dall'art. 589 cod.pen., condannandolo alla pena di anni tre di reclusione, per aver cagionato per colpa, consistita nell'aver condotto a velocità non adeguata rispetto alle circostanze ambientali e di traffico la propria autovettura Saab, con ciò concorrendo a determinare la morte del pedone US LA. In Foggia, il 18 maggio 2011. 2. La Corte di appello ha esposto che, con la contestazione, si era rimproverato all'imputato di aver percorso la via Cerignola con direzione Foggia, alla guida della propria Saab all'andatura di circa 90 km/h, ritenuta inadeguata rispetto alle condizioni ambientali e di traffico, e di aver investito il LA, che era appena sceso dall'autobus di linea proveniente da Foggia ed aveva incautamente intrapreso l'attraversamento della strada. La Corte territoriale ha disatteso l'istanza del P.G. di disporre l'esame del perito, posto che non appariva dirimente stabilire se il limite di velocità nel punto dell'impatto fosse quello di 50 Km orari (come indicato dalla polizia locale), ovvero di 90 Km orari, come sostenuto dall'imputato, posto che ciò non sarebbe valso ad escludere la colpa nella condotta del TO, che avrebbe dovuto adeguare la propria guida, come prescritto dall'art. 141, comma 3, cod. strada, riducendo la velocità, trattandosi di strada scarsamente illuminata, in orario serale. Inoltre, sulla strada percorsa erano presenti numerosi accessi privati a lato della carreggiata ed era avvistabile l'autobus di linea appena ripartito dopo la fermata, con probabile presenza di persone scese alla fermata. 3. In definitiva, ad avviso della Corte territoriale, era certo che l'imputato aveva violato la regola cautelare di cui all'art. 141, comma 3, cod.strada e che il sinistro verificatosi era eziologicamente collegato alla violazione stessa, potendosi ritenere che, con elevata probabilità logica, qualora la velocità tenuta dal conducente fosse stata inferiore ed adeguata allo stato dei luoghi, egli avrebbe potuto scorgere tempestivamente la presenza del pedone sulla carreggiata, rallentare ed evitare l'investimento. 4. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, NO TO, articolando un motivo, con il quale deduce violazione di legge ed in particolare inosservanza degli artt. 40 e 43, comma 3, cod.pen. Il ricorrente denuncia l'assenza di vaglio critico nel ragionamento della sentenza impugnata, riferito alle specifiche censure sollevate con l'atto di appello, attraverso le quali si era evidenziata la lacuna della sentenza di primo grado in punto di criterio di attribuzione della colpa. Si rammenta il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità di distinguere tra la regola di giudizio mediante la quale accertare l'evitabilità dell'evento, per effetto di condotte appropriate, e quella relativa alla dimostrazione del nesso causale. Proprio l'art. 43 cod.pen. fissa il principio, richiedendo che per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole, per cui il nesso eziologico non si configura quando il cd. comportamento alternativo lecito non avrebbe comunque evitato l'evento. Nel caso di specie, il consulente del P.M. aveva accertato che il ricorrente - negativo sia all'alcoltest che al narcotest- aveva rispettato i limiti di velocità vigenti nel tratto di strada teatro del sinistro, ma tale circostanza non era stata valorizzata in appello e si era omesso di analizzare la condotta della vittima, che scesa dall'autobus pubblico su cui aveva viaggiato, non attendeva che questo ripartisse, per avere la visuale libera, prima di attraversare, ma passava a tergo dell'autobus e sbucava all'improvviso sulla carreggiata, attraversando fuori dalle strisce pedonali. Si denuncia dunque l'omessa considerazione del c.d. principio di affidamento, a fronte della condotta inosservante della persona deceduta;
a fronte dell'affidamento dell'imputato nel corretto comportamento degli altri utenti della strada, egli non poteva prevedere l'attraversamento del pedone. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha avuto più volte modo di affermare che nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosiddetta "elastica", che cioè necessiti, per la sua applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare - al contrario di quelle cosiddette "rigide", che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento - è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale della condotta anti doverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 273871). 3. Dunque, l'accertamento della responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mira a prevenire (cosiddetta causalità della colpa), poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Sez. 4, Sentenza n. 36857 del 23/04/2009, Cingolani, Rv. 244979). 4. Orbene, vertendosi in ipotesi di violazione dell'art. 141 cod. strada, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità dev'essere posto in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali;
e va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, Sentenza n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176). 5. D'altra parte - in relazione alla fattispecie concreta in esame - vanno richiamati i costanti principi espressi da questa Corte in ordine agli obblighi imposti all'utente della strada nei confronti dei pedoni;
i quali trovano il loro parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e che si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni). Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda 5 nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 C.d.S. (tipico, quello dell'attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali: ciò che risulta essersi verificato nel caso di interesse;
altrettanto tipico, quello dell'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate). Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui. Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. art. 41 c.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv. 255288; Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929). 6. Nel caso di specie, la Corte di merito, confermando l'accertamento della sentenza di primo grado, ha proceduto alla caratterizzazione della fattispecie concreta, fornendo un quadro sufficientemente circostanziato delle condizioni in cui l'evento si era determinato. 7. In particolare, a parte l'indicazione oraria difforme ( per il Tribunale l'evento accadde alle 20,00 circa e per la Corte di appello alle 23,00, presumibilmente per mera svista, posto che questo ultimo è l'orario in cui si raccolsero le dichiarazioni dell'imputato), si trattava certamente di orario serale con scarsa visibilità; la ricostruzione dello stato dei luoghi coincide con quella che si trae anche dalla sentenza del Tribunale, ove si riporta uno stralcio della consulenza ingegneristica del P.M., a firma dell'ing. Padalino, dalla quale si evince che la persona offesa non poteva scorgere il veicolo del TO proveniente dal senso di marcia opposto in quanto erano presenti degli ostacoli visivi, quali le sagome delle auto in coda all'autobus di linea e, nonostante ciò, il LA attraversava la carreggiata, imprudentemente, fuori dalle strisce pedonali;
le sentenze hanno evidenziato che, proprio per la presenza degli elementi costituiti dalla scarsa illuminazione pubblica, per la ulteriore presenza di numerosi accessi privati al lato della carreggiata, per la ripartenza dell'autobus di linea sulla carreggiata con relativo segnale di avviso, la misura della cautela dovuta dall'imputato alla guida della sua autovettura era certamente maggiore, ossia tale da imporgli una particolare padronanza alla guida in una condizione di possibile rischio per eventuali pedoni che attraversassero la strada o che costituissero ostacolo alla circolazione veicolare: un rischio immanente proprio per la presenza di più punti visibili di interferenza rispetto alla guida, e che perciò imponeva all'imputato di mantenere la massima attenzione alla guida. 8. Il giudizio controfattuale, pur se non esplicitato in modo compiuto e con specifica indicazione della velocità massima che sarebbe stato doveroso tenere, risulta comunque implicitamente operato dalla Corte distrettuale, secondo la quale l'adozione di una particolare cautela (dovuta in base allo stato dei luoghi e alle caratteristiche del tratto stradale) avrebbe imposto al ricorrente di commisurare la sua andatura all'esigenza di mantenere il controllo del suo veicolo e, ove occorresse, di arrestarne la marcia al manifestarsi di improvvise presenze di pedoni sulla strada: improvvise, ma non imprevedibili. 9. Per il resto, il motivo in esame sollecita in buona sostanza una diversa valutazione del materiale probatorio, non compatibile con il presente sindacato di legittimità (cfr. i principi affermati da Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; più recentemente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Si ricorda inoltre, con riguardo alle lagnanze riferite alla mancata considerazione, da parte della Corte di merito, delle argomentazioni svolte dal consulente di parte, che in tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione é costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta operata (anche per rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito (per tutte vds. Sez. 4, Sentenza n. 46359 del 24/10/2007, Antignani, Rv. 239021). 10. Quanto al principio di affidamento pure evocato dal motivo di ricorso, ci si limita a ricordare quanto già osservato a proposito della sicura prevedibilità, nel caso di specie, di un possibile attraversamento della carreggiata nella zona delle fermata segnalata dell'autobus di linea e delle scarse condizioni di visibilità, essendo al riguardo ininfluente - alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità - che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze;
a fronte di ciò si rammenta che il principio di affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada é responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (per tutte vds. Sez. 4, Sentenza n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981), con la 5 conseguenza che nella specie il già menzionato principio non vale a scriminare la condotta dell'imputato. 11. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato DEBELLIS FABIO del foro di FOGGIA anche in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocato STARACE MATTEO ANTONIO del foro di FOGGIA in difesa di IN SS, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 41709 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 23/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena alla luce delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, la decisione del Tribunale di Foggia dell' 1 settembre 2020, che aveva riconosciuto IN NO responsabile del reato previsto dall'art. 589 cod.pen., condannandolo alla pena di anni tre di reclusione, per aver cagionato per colpa, consistita nell'aver condotto a velocità non adeguata rispetto alle circostanze ambientali e di traffico la propria autovettura Saab, con ciò concorrendo a determinare la morte del pedone US LA. In Foggia, il 18 maggio 2011. 2. La Corte di appello ha esposto che, con la contestazione, si era rimproverato all'imputato di aver percorso la via Cerignola con direzione Foggia, alla guida della propria Saab all'andatura di circa 90 km/h, ritenuta inadeguata rispetto alle condizioni ambientali e di traffico, e di aver investito il LA, che era appena sceso dall'autobus di linea proveniente da Foggia ed aveva incautamente intrapreso l'attraversamento della strada. La Corte territoriale ha disatteso l'istanza del P.G. di disporre l'esame del perito, posto che non appariva dirimente stabilire se il limite di velocità nel punto dell'impatto fosse quello di 50 Km orari (come indicato dalla polizia locale), ovvero di 90 Km orari, come sostenuto dall'imputato, posto che ciò non sarebbe valso ad escludere la colpa nella condotta del TO, che avrebbe dovuto adeguare la propria guida, come prescritto dall'art. 141, comma 3, cod. strada, riducendo la velocità, trattandosi di strada scarsamente illuminata, in orario serale. Inoltre, sulla strada percorsa erano presenti numerosi accessi privati a lato della carreggiata ed era avvistabile l'autobus di linea appena ripartito dopo la fermata, con probabile presenza di persone scese alla fermata. 3. In definitiva, ad avviso della Corte territoriale, era certo che l'imputato aveva violato la regola cautelare di cui all'art. 141, comma 3, cod.strada e che il sinistro verificatosi era eziologicamente collegato alla violazione stessa, potendosi ritenere che, con elevata probabilità logica, qualora la velocità tenuta dal conducente fosse stata inferiore ed adeguata allo stato dei luoghi, egli avrebbe potuto scorgere tempestivamente la presenza del pedone sulla carreggiata, rallentare ed evitare l'investimento. 4. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, NO TO, articolando un motivo, con il quale deduce violazione di legge ed in particolare inosservanza degli artt. 40 e 43, comma 3, cod.pen. Il ricorrente denuncia l'assenza di vaglio critico nel ragionamento della sentenza impugnata, riferito alle specifiche censure sollevate con l'atto di appello, attraverso le quali si era evidenziata la lacuna della sentenza di primo grado in punto di criterio di attribuzione della colpa. Si rammenta il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità di distinguere tra la regola di giudizio mediante la quale accertare l'evitabilità dell'evento, per effetto di condotte appropriate, e quella relativa alla dimostrazione del nesso causale. Proprio l'art. 43 cod.pen. fissa il principio, richiedendo che per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole, per cui il nesso eziologico non si configura quando il cd. comportamento alternativo lecito non avrebbe comunque evitato l'evento. Nel caso di specie, il consulente del P.M. aveva accertato che il ricorrente - negativo sia all'alcoltest che al narcotest- aveva rispettato i limiti di velocità vigenti nel tratto di strada teatro del sinistro, ma tale circostanza non era stata valorizzata in appello e si era omesso di analizzare la condotta della vittima, che scesa dall'autobus pubblico su cui aveva viaggiato, non attendeva che questo ripartisse, per avere la visuale libera, prima di attraversare, ma passava a tergo dell'autobus e sbucava all'improvviso sulla carreggiata, attraversando fuori dalle strisce pedonali. Si denuncia dunque l'omessa considerazione del c.d. principio di affidamento, a fronte della condotta inosservante della persona deceduta;
a fronte dell'affidamento dell'imputato nel corretto comportamento degli altri utenti della strada, egli non poteva prevedere l'attraversamento del pedone. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha avuto più volte modo di affermare che nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosiddetta "elastica", che cioè necessiti, per la sua applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare - al contrario di quelle cosiddette "rigide", che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento - è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale della condotta anti doverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 273871). 3. Dunque, l'accertamento della responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mira a prevenire (cosiddetta causalità della colpa), poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Sez. 4, Sentenza n. 36857 del 23/04/2009, Cingolani, Rv. 244979). 4. Orbene, vertendosi in ipotesi di violazione dell'art. 141 cod. strada, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità dev'essere posto in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali;
e va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, Sentenza n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176). 5. D'altra parte - in relazione alla fattispecie concreta in esame - vanno richiamati i costanti principi espressi da questa Corte in ordine agli obblighi imposti all'utente della strada nei confronti dei pedoni;
i quali trovano il loro parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e che si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni). Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda 5 nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 C.d.S. (tipico, quello dell'attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali: ciò che risulta essersi verificato nel caso di interesse;
altrettanto tipico, quello dell'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate). Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui. Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. art. 41 c.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv. 255288; Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929). 6. Nel caso di specie, la Corte di merito, confermando l'accertamento della sentenza di primo grado, ha proceduto alla caratterizzazione della fattispecie concreta, fornendo un quadro sufficientemente circostanziato delle condizioni in cui l'evento si era determinato. 7. In particolare, a parte l'indicazione oraria difforme ( per il Tribunale l'evento accadde alle 20,00 circa e per la Corte di appello alle 23,00, presumibilmente per mera svista, posto che questo ultimo è l'orario in cui si raccolsero le dichiarazioni dell'imputato), si trattava certamente di orario serale con scarsa visibilità; la ricostruzione dello stato dei luoghi coincide con quella che si trae anche dalla sentenza del Tribunale, ove si riporta uno stralcio della consulenza ingegneristica del P.M., a firma dell'ing. Padalino, dalla quale si evince che la persona offesa non poteva scorgere il veicolo del TO proveniente dal senso di marcia opposto in quanto erano presenti degli ostacoli visivi, quali le sagome delle auto in coda all'autobus di linea e, nonostante ciò, il LA attraversava la carreggiata, imprudentemente, fuori dalle strisce pedonali;
le sentenze hanno evidenziato che, proprio per la presenza degli elementi costituiti dalla scarsa illuminazione pubblica, per la ulteriore presenza di numerosi accessi privati al lato della carreggiata, per la ripartenza dell'autobus di linea sulla carreggiata con relativo segnale di avviso, la misura della cautela dovuta dall'imputato alla guida della sua autovettura era certamente maggiore, ossia tale da imporgli una particolare padronanza alla guida in una condizione di possibile rischio per eventuali pedoni che attraversassero la strada o che costituissero ostacolo alla circolazione veicolare: un rischio immanente proprio per la presenza di più punti visibili di interferenza rispetto alla guida, e che perciò imponeva all'imputato di mantenere la massima attenzione alla guida. 8. Il giudizio controfattuale, pur se non esplicitato in modo compiuto e con specifica indicazione della velocità massima che sarebbe stato doveroso tenere, risulta comunque implicitamente operato dalla Corte distrettuale, secondo la quale l'adozione di una particolare cautela (dovuta in base allo stato dei luoghi e alle caratteristiche del tratto stradale) avrebbe imposto al ricorrente di commisurare la sua andatura all'esigenza di mantenere il controllo del suo veicolo e, ove occorresse, di arrestarne la marcia al manifestarsi di improvvise presenze di pedoni sulla strada: improvvise, ma non imprevedibili. 9. Per il resto, il motivo in esame sollecita in buona sostanza una diversa valutazione del materiale probatorio, non compatibile con il presente sindacato di legittimità (cfr. i principi affermati da Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; più recentemente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Si ricorda inoltre, con riguardo alle lagnanze riferite alla mancata considerazione, da parte della Corte di merito, delle argomentazioni svolte dal consulente di parte, che in tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione é costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta operata (anche per rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito (per tutte vds. Sez. 4, Sentenza n. 46359 del 24/10/2007, Antignani, Rv. 239021). 10. Quanto al principio di affidamento pure evocato dal motivo di ricorso, ci si limita a ricordare quanto già osservato a proposito della sicura prevedibilità, nel caso di specie, di un possibile attraversamento della carreggiata nella zona delle fermata segnalata dell'autobus di linea e delle scarse condizioni di visibilità, essendo al riguardo ininfluente - alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità - che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze;
a fronte di ciò si rammenta che il principio di affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada é responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (per tutte vds. Sez. 4, Sentenza n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981), con la 5 conseguenza che nella specie il già menzionato principio non vale a scriminare la condotta dell'imputato. 11. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 ottobre 2024.