(Tribunali delle prede; stazioni radioelettriche; basi navali).
Non e' consentito ai belligeranti di costituire tribunali delle prede nel territorio dello Stato, di installarvi stazioni radioelettriche o apparecchi destinati a servire come mezzo di comunicazione tra le forze belligeranti, e di usare i porti, le rade e le acque territoriali dello Stato come basi di operazioni navali.