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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 25.09.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1619 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Giovanna L'Arco ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Ida Verrengia giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.03.2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo
Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza ex l. n. 118/1971 e succ. mod.
e integraz., negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in Cancelleria il 10.03.2023 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 14.03.2023, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie richieste per ottenere l'assegno mensile di assistenza ex l. n.
118/1971.
Infatti, all'esito del rinnovo delle operazioni peritali disposto nella presente fase di opposizione, e tenuto conto della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., è emerso quanto segue: “… Per quanto riguarda l'incipiente artrosi polidistrettuale in obesa, considerato l'attuale esame obiettivo e l'incidenza funzionale, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale nel 35%.
Per sindrome delle apnee notturne- osas di grado severo intendiamo la mancanza di flusso d'aria per alcuni secondi durante il sonno;
tale sindrome è peraltro mal controllata dall'utilizzo del cpap, ventilazione per via nasale;
non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata l'incidenza funzionale, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale nel 40%.
Per quanto riguarda l'acromegalia in esiti di asportazione di macroadenoma ipofisario tale patologia è tabellarmente valutata nell'11% (codice 7102).
Per quanto riguarda la cardiopatia ipertensiva, considerato il discreto compenso emodinamico, considerata l'incidenza funzionale, potremo ascrivere tale patologia alla I classe NYHA e pertanto ne valuteremo l'incidenza nel 25%.
Abbiamo quindi le quattro percentuali relative alle quattro patologie in coesistenza;
procedendo ora alla “valutazione complessiva" secondo i criteri già descritti, ne scaturirà una percentuale totale del 75% invalidità che riconosce alla richiedente lo status di invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%; per quanto riguarda la decorrenza, considerata documentazione sanitaria agli atti, considerata la cronicità delle patologie diagnosticate, considerato l'attuale esame obiettivo, si può riconoscere all'istante lo status di invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% a far data dalla vista peritale e cioè dal mese di Ottobre 2024…” (cfr. conclusioni ctu). Pertanto, solo successivamente all'esaurirsi del procedimento amministrativo, nonché alla proposizione dell'odierno ricorso, le condizioni di salute della ricorrente giustificano il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex l. n. 118/1971.
La valutazione riguardo alla decorrenza, espressa dal consulente in termini probabilistici, merita di essere condivisa perché risulta conforme al consolidato insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui: “in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che
l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al memento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino gli elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (Cass.
1.3.2001, n. 2955; cfr. anche Cass. n. 3047/1996; Cass. n. 7191/1995; Cass. n.
6884/1994).
Sicché dall'anzidetta data (ottobre 2024) deve riconoscersi a carico della ricorrente la sussistenza del requisito sanitario in contestazione.
L'insorgere del diritto nel corso del giudizio induce a compensare le spese di lite (cfr.
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7307 del 30/03/2011), mentre quelle di consulenza vanno CP_ poste definitivamente a carico dell' .
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che è Parte_1 in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 13 l. n. 118/1971 e succ. mod. e integraz. con decorrenza da ottobre 2024.
b) Compensa le spese di lite. CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza.
d) S.M.C.V., 27.10.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino