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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4909 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 21679, Ruolo Generale dell'anno 2024, e trattenuta in decisione all'udienza del 15 maggio 2024, ex art. 281 sexies c.p.c. in relazione all'art. 281 terdecies c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ; con sede legale a Roma, in via Parte_1 P.IVA_1
Olevano Romano n. 25), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Sannazzaro de' Burgundi, in via G. Marconi n. 25, presso lo studio dell'avv.to Marco Salvadeo, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c.,
RICORRENTE
E
(c.f. ; con sede legale a Roma, in via Boccherini n. Controparte_1 P.IVA_2
15), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, in via Topino n. 13, presso lo studio dell'avv.to Nicola
Palombi, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in tema di fornitura di energia elettrica: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente (verbale dell'udienza per la decisione ex art. 281 terdecies c.p.c.):
“… l'avv.to Livia Fredella, in sostituzione dell'atto Salvadeo Marco per delega orale, … si riporta al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e alle conclusioni ivi rassegnate, di cui chiede l'accoglimento …”; per la parte convenuta (verbale dell'udienza per la decisione ex art. 281 terdecies c.p.c.):
“… l'avv.to Armando Treglia, in sostituzione dell'avv.to Palombi Nicola per delega orale, … si riporta alla comparsa di risposta e alle conclusioni ivi rassegnate, di cui chiede l'accoglimento …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., iscritto in data 22/5/2024, la ricorrente
[...]
premesso che nel periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2011, Parte_2
aveva in essere un contratto di fornitura di energia elettrica con in Controparte_1
relazione ai POD n. IT002E3550144A e n. IT002E4215720A, siti nella provincia di Roma, allegava che aveva sempre provveduto al pagamento delle somme richieste con le fatture emesse dalla convenuta, comprendenti -tra l'altro- un importo corrispondente all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988, addebitatale dal fornitore in via di rivalsa;
che l'importo complessivo corrisposto a tale titolo ammontava ad € 14.994,98, come risultava dalle fatture prodotte e dal prospetto riepilogativo, riportato in ricorso;
che il citato art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale in questione, era stato abrogato dal legislatore italiano con decorrenza 1/1/2012 per le Regioni
a Statuto ordinario e dall'1/4/2012 per le Regioni a Statuto speciale, rispettivamente dall'art. 18, comma 5, del D.Lgs 68/2011 del 6/5/2011 e dall'articolo 4, comma 10, del D.L. 16/2012 del 2/3/2012, in quanto contrastante con il disposto della Direttiva comunitaria n.
2008/118/CE; che l'incompatibilità tra le normative citate era stata confermata dalla
Cassazione con le sentenze richiamate in ricorso;
che, sempre in base alla predetta giurisprudenza di legittimità, era stato precisato che il consumatore finale, al fine di poter recuperare le somme versate a titolo di addizionale, non era legittimato ad agire nei confronti dell'Erario, ma poteva esperire in sede civilistica l'ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio, evidenziando che le addizionali in questione erano incompatibili con il diritto eurounitario a far tempo dall'1/1/2004; che con raccomandata, inviata a mezzo pec alla società convenuta in data 16/12/2019, aveva richiesto il rimborso di quanto indebitamente versato, ma senza esito;
che senza esito era stata anche la
2 procedura di mediazione obbligatoria, come da verbale di mancato accordo in data 25/3/2024; che pertanto aveva diritto alla ripetizione di quanto pagato in eccedenza, per tutti i motivi e i richiami giurisprudenziali maglio esposti in ricorso. Tanto premesso, la società ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate nel ricorso introduttivo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n.
511 del 1988, contrasta con il disposto, così come interpretato dalla CGUE, della Direttiva
Comunitaria n. 2008/118/CE e ancor prima con la Direttiva n. 92/12/CEE, disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007; accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di non era Parte_2 Controparte_1 dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla società la Parte_2 somma di € 14.994,98, o la maggior o minor somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio”.
Con decreto ex art. 281 undecies c.p.c. del 25/6/2024 l'udienza di prima comparizione era fissata al 19/11/2024 con assegnazione di termine fino al 10/9/2024 per la notificazione alla convenuta del ricorso e del predetto decreto.
In data 15/10/2024 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, Controparte_1
contestata la domanda della ricorrente, instava per il rigetto della domanda e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta nei seguenti termini:
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione: nel merito, rigettare integralmente le domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per le ragioni di cui in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”. Al riguardo la convenuta, richiamata anche la risposta che aveva inviato alla ricorrente a seguito della diffida del 16/12/2019, eccepiva
3 l'insussistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente proposta azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. nonché l'assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio -alla luce del consolidato principio dell'inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE- della pretesa incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n.
2008/118/CE. Contestava inoltre la società convenuta la pretesa incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con la Direttiva n. 2008/118/CE, evidenziando che la giurisprudenza di merito, anche alla luce della sentenza della Corte di
Giustizia n. 316/22 dell'11/4/2024, aveva negato che una direttiva, pure self executing, potesse generare obblighi a carico di soggetti nel rapporto privatistico di natura orizzontale, con la conseguenza che il fornitore, soggetto passivo del tributo, non poteva considerarsi tenuto a restituire l'imposta traslata, quand'anche illegittima in base al diritto unionale.
Evidenziava in ogni caso la società convenuta che in tutta la presente vicenda negoziale la propria condotta era stata sempre di buona fede, alla luce del dato normativo esistente, anche in considerazione del fatto che il meccanismo previsto dall'art. 14 T.U.A. consentiva al fornitore di energia elettrica di ottenere la ripetizione delle addizionali alle accise, qualora indebitamente versate all'Ente impositore, solo a seguito dell'eventuale condanna di pagamento dei corrispondenti importi in favore dell'utente finale, all'esito del giudizio ex art. 2033 c.c. promosso da quest'ultimo; che pertanto essa convenuta era tenuta a difendersi giudizialmente in merito alle domande articolate dall'odierna ricorrente, attivatasi a distanza di quasi un decennio dal pagamento di cui richiedeva la ripetizione. Chiedeva, in conclusione, che in caso di soccombenza le spese fossero integralmente compensate.
All'udienza del 19/11/2024, presenti i procuratori delle parti che insistevano come in atti e chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., era disposto rinvio all'udienza del 14/1/2025, con assegnazione dei richiesti termini.
La ricorrente non depositava alcuna memoria, mentre la convenuta depositata una memoria con allegata giurisprudenza.
All'udienza del 14/1/2025 comparivano i procuratori delle parti che, riportatisi alle rispettive difese, chiedevano fissarsi l'udienza per la decisione;
era disposto rinvio all'udienza del 12/3/2025 per la rimessione della causa in decisione ex artt. 281 terdecies e 281 sexies
c.p.c..
4 All'udienza del 12/3/2025 comparivano i procuratori delle parti che, richiamate le conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, discutevano la causa e all'esito la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., in relazione all'art. 281 terdecies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è sostanzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
2. La società ricorrente ha chiesto, in relazione a quanto versato nel periodo gennaio
2010–dicembre 2011 e alle due richiamate utenze, la condanna della convenuta CP_1
alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di addizionale provinciale alle accise
[...] sull'energia elettrica per un totale, a titolo di sorte, di € 14.994,98, IVA compresa.
3. In punto di fatto non vi sono contrasti fra le parti (ricorrente e convenuta) in ordine al sotteso rapporto di somministrazione e alla fornitura di energia elettrica ai due richiamati
POD n. IT002E3550144A e n. IT002E4215720A.
3.1 Pur in assenza di formale contestazione di parte convenuta, con tutto ciò che ne consegue ex art. 115 c.p.c., si osserva che la ricorrente, onerata della prova del pagamento, ha depositato in atti le fatture, relative al periodo oggetto di causa e alle due utenze, contenenti anche la quota relativa all'addizionale provinciale sulle accise.
3.2 In conclusione è processualmente emerso il regolare pagamento, alle rispettive scadenze, delle fatture richiamate in ricorso e prodotte in allegato al ricorso stesso, che indicano un importo comprensivo appunto anche dell'addizionale provinciale alle accise.
3.3 Va dunque ritenuto processualmente soddisfatto l'onere probatorio a carico della ricorrente in ordine appunto al pagamento delle fatture indicate.
4. Richiamato quanto esposto, va qui schematicamente ricordato che la parte ricorrente ha agito per ottenere, ex art. 2033 c.c., la ripetizione degli importi -a detta della stessa- indebitamente versati a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, che la convenuta (quale fornitore) aveva addebitato nelle fatture, emesse nei confronti di essa ricorrente (quale consumatore finale) e relative ai consumi effettuati tra il mese di gennaio
2010 e il mese di dicembre 2011, in relazione alle richiamate due utenze, il tutto per complessivi € 14.994,98, IVA compresa.
5 4.1 Sono state sollevate contestazioni dalla convenuta in ordine alla fondatezza della domanda della ricorrente solo in punto di diritto.
4.2 Le contestazioni di parte convenuta riguardano, in punto di diritto, l'insussistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente azione di ripetizione ex art. 2033
c.c.; la non prospettabilità, alla luce del principio di inefficacia c.d. orizzontale delle direttive
UE, dell'eccepita incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n.
2008/118/CE e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa incompatibilità dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica con la Direttiva n. 2008/118/CE.
4.3 In punto di fatto si osserva che la contestazione della convenuta, riaffermata comunque la propria buona fede anche con riferimento alla decisione sulle spese di lite, non riguarda il quantum debeatur.
5. Preliminarmente appare opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento e la giurisprudenza comunitaria, ambito in cui è poi intervenuta la giurisprudenza interna di legittimità e di merito.
6. L'addizionale in oggetto è l'addizionale alle accise sull'energia elettrica di cui agli artt. 52 e ss. del D.Lgs. 504/1995 (c.d. Testo Unico Accise o TUA), nella misura di € 9,30 per mille kWh in favore delle Province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
Tale imposta è stata istituita dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 511/1988, convertito con modificazioni nella L. 20/1989, poi modificato dal D.Lgs. 26/2007, ed è stata soppressa per le
Regioni a Statuto ordinario dall'art. 18, comma 5, D.Lgs. 68/2011, a far data dal 1° gennaio
2012.
6.1 Successivamente, l'art. 4, comma 10, del D.L. 16/2012 (convertito nella L.
44/2012) ha abrogato, con decorrenza dall'1/4/2012 e per tutto il territorio nazionale, l'intero art. 6 D.L. 511/1988 “al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE”.
6 6.2 La direttiva suddetta era stata recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 48/2010, che ha modificato, con decorrenza dall'1/4/2010, numerose disposizioni del TUA, tra cui, per quanto qui d'interesse, l'art. 14, che disciplina i rimborsi delle accise.
6.3 L'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE stabilisce che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
6.4 Tale diposizione corrisponde nel contenuto a quella di cui all'art. 3, par. 2 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE, che stabiliva che “I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
6.5 La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nella sentenza del 5/3/2015 nella causa C-553/13, richiesta di fornire l'interpretazione dell'art. 1, par. 2 della Direttiva
2008/118/CE, ha premesso che la giurisprudenza della CGUE, formatasi sull'art. 3 par. 2 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE, restava applicabile per quanto atteneva alla norma sottoposta al suo esame e ha precisato che le due condizioni, poste da dette norme per la legittimità di imposizioni indirette ulteriori (la finalità specifica dell'imposizione e la conformità alle norme fiscali comunitarie per le accise o per l'IVA sulla determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta), miravano ad evitare che le disposizioni indirette supplementari ostacolassero indebitamente gli scambi.
6.5.1 Ha quindi affermato, sulla base della sua precedente giurisprudenza, che una finalità specifica è una finalità che non sia “puramente di bilancio”, intendendosi come tale anche “la sola destinazione del gettito dell'imposta in questione al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore”.
6.5.2 Ha definito pertanto la nozione di “finalità specifica”, contenuta nella norma sottoposta alla sua interpretazione, indicando che è necessario che l'imposta miri, di per sé stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata e che quindi vi sia un nesso
7 diretto tra l'uso del gettito dell'imposta e tale finalità oppure, in mancanza di ciò, che l'imposta sia strutturata in modo da influenzare il comportamento dei contribuenti al fine di consentirne la realizzazione.
6.5.3 Ha quindi ritenuto che non perseguisse la necessaria “finalità specifica” un'imposta estone sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, il cui gettito era destinato a finanziare l'organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell'ente locale che istituiva tale imposta, dato che l'ente aveva l'obbligo di eseguire e finanziare tale attività, utilizzando a tal fine il gettito di qualunque imposta.
6.6 Con la successiva sentenza del 25/7/2018 nella causa C-103/17 la CGUE, pronunciandosi sull'interpretazione della corrispondente norma di cui all'art. 3, par. 2 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE, applicabile ratione temporis, ha ribadito, in ordine alla nozione di “finalità specifica”, le stesse considerazioni della precedente decisione, affermando che non è sufficiente l'assegnazione predeterminata del gettito dell'imposta “rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio”. Sulla base di tali premesse, la
Corte ha ritenuto che l'imposta francese sull'energia elettrica, sottoposta al suo esame, perseguisse la finalità ambientale invocata solamente per una parte, ossia quella destinata a finanziare i costi supplementari derivanti ai fornitori dall'obbligo, ad essi imposto, di acquistare energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e da cogenerazione.
7. Sulla materia, così da interpretare in base alla giurisprudenza della CGUE, è intervenuta anche la Cassazione a partire dal 2019.
7.1 In particolare nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 15198/2019; Cass.
27101/2019; Cass. 10691/2020; Cass. 16142/2020 e Cass. 22343/2020), considerato che l'addizionale provinciale sulle accise ex art. 6, comma 1 lett. c), D.L. 511/1988 era genericamente volta ad assicurare agli enti territoriali le risorse per assolvere ai loro compiti istituzionali e che nessun significativo mutamento di tale generica finalizzazione era rinvenibile nelle successive disposizioni di legge, è stata accertata l'esistenza del contrasto dell'art. 6, comma 1 lett. c), D.L. 511/1988 con l'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE ovvero con l'art. 3 par. 2 della precedente direttiva 91/12/CEE applicabile ratione temporis ed
è stato conseguentemente ritenuto che la norma impositiva nazionale, essendo in contrasto
8 con disposizioni a contenuto precettivo immediato della direttiva europea, non dovesse essere applicata.
7.2 E' ben vero che le predette decisioni riguardano controversie tra gli utenti finali, su cui le imposte erano state traslate dai fornitori, e l' in Controparte_2 cui la questione della legittimazione dell'utente ad agire per il rimborso dell'onere dell'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria non era motivo dei ricorsi e, nell'unico caso in cui lo era, è stata dichiarata inammissibile perché coperta da giudicato (cfr.
Cass. 22343/2020), ma si tratta di decisioni comunque importanti, in quanto prendono posizione in ordine al rilevato contrasto fra la normativa nazionale e quella comunitaria, con conseguente disapplicazione della prima.
7.3 Con altre sentenze di legittimità (cfr. Cass. 14200/2019; Cass. 20018/2019; Cass.
27099/2019; Cass. 29980/2019) si è invece specificamente esaminata la suddetta questione ed
è stato accertato il difetto di legittimazione dei consumatori finali ad agire nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per la restituzione dell'importo pagato all'esercente a titolo di rivalsa sulle addizionali provinciali sulle accise, dato che il rapporto tributario, inerente al pagamento dell'imposta, si svolge solamente tra l'Amministrazione finanziaria e i fornitori dei prodotti soggetti all'addizionale.
7.3.1 E' stato al riguardo affermato che i consumatori finali, sui quali l'imposta viene traslata dai fornitori nell'esercizio del diritto di rivalsa, sono invece legittimati ad agire contro i fornitori con l'ordinaria azione di ripetizione d'indebito di rilevanza civilistica, potendo invero esperire l'azione diretta nei confronti dell'amministrazione finanziaria solo in via eccezionale, ove venga dedotto e dimostrato che l'esercizio dell'ordinaria azione di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore (cfr. citata Cass. 29980/2019).
7.3.2 Si ha pertanto conferma sia dell'esperibilità dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. da parte del cliente finale sia della legittimazione passiva del fornitore in relazione a detta azione (cfr. Cass. 15317/2021 in motivazione: “… Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. 28 ottobre 1988 n. 511, art. 6, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 27 gennaio 1989
n. 20 (applicabile ratione temporis), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al
9 momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela …”).
7.4 Ancora più di recente è stato ribadito che “le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l.
n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise;
c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea” (cfr. Cass. 31609/2022).
8. Si tratta di principi ribaditi, in particolare per quanto riguarda la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dal cliente finale nei confronti del fornitore, anche nel provvedimento del 10/5/2023 di dichiarazione di inammissibilità del rinvio pregiudiziale alla
Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., per difetto del requisito della novità della questione.
9. Dunque la circostanza che la società ricorrente non sia il soggetto passivo dell'addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica -in base all'art. 52, comma 1, del TUA è tale il fornitore di energia elettrica-, ma che sia il soggetto sul quale in definitiva il costo dell'addizionale provinciale è stato riversato sotto forma di corrispettivo contrattuale da
10 parte del fornitore medesimo, titolare del diritto di rivalsa sul consumatore finale ai sensi dell'art. 56, comma 1, ultimo periodo, del TUA per i tributi dallo stesso fornitore pagati all' o alle Province, non significa che in capo alla medesima Controparte_3
odierna ricorrente difetti la legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito nei riguardi della convenuta, legittimazione che è connessa al rapporto privatistico esistente tra consumatore finale e fornitore di energia elettrica, rapporto privatistico che non va confuso con il distinto rapporto, in cui il fornitore esercita l'azione di rimborso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per le imposte indirette non dovute, che viene instaurato davanti alle commissioni tributarie e attiene al rapporto tributario.
10. In conclusione, non vi sono dubbi sulla legittimazione attiva della parte ricorrente all'azione di ripetizione, attenendo la stessa al sotteso rapporto contrattuale con la società fornitrice.
11. Strettamente connesso è l'accertamento dei presupposti per l'azione di ripetizione, sul rilievo che la domanda ex art. 2033 c.c. presuppone la mancanza, originaria o sopravvenuta, della causa debendi.
12. Sul punto va ribadito che la presente azione è distinta dall'azione di rimborso che il fornitore esercita, davanti alle commissioni tributarie, nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria per le imposte indirette non dovute e che attiene al differente rapporto tributario
(cfr. Cass. 9567/2013).
12.1 E' pacifico che il "rapporto tributario" e il "rapporto di rivalsa" sono distinti e autonomi dal punto di vista della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) e soggettivo (l'amministrazione finanziaria non è parte del secondo, il consumatore finale non è parte del primo).
12.2 Al riguardo si evidenzia ulteriormente che la distinzione tra i due rapporti rileva sotto il profilo che il carattere indebito della prestazione eseguita, che nel rapporto tributario tra fornitore del servizio e Amministrazione Finanziaria discende direttamente dall'illegittimità dell'addizionale provinciale applicata, nel rapporto privatistico tra il consumatore finale e il prestatore del servizio (fornitore) discende invece dall'illegittimità del riversamento sul consumatore finale del costo sostenuto dal fornitore per il pagamento dell'addizionale provinciale e dell'IVA relativa, a sua volta derivante, appunto, dal fatto che
11 esse non fossero dovute dal fornitore di energia all'Amministrazione Finanziaria in quanto illegittime.
13. Dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio (cfr. Tribunale Roma, Decima
Sezione Civile, ord. 19/2/2021, d.ssa Izzo;
Tribunale Roma, Decima Sezione Civile, ord.
13/1/2022, dott. Picaro), si ribadisce che il diritto del cliente finale alla restituzione dell'onere dell'accisa, traslata su di lui dal fornitore, prescinde dal fatto che il contratto tra le parti fosse valido ed efficace e deriva invece dal fatto che l'imposta stessa è stata “indebitamente pagata” dal fornitore allo Stato e poi riversata sul cliente finale.
13.1 Invero, la rivalsa sui consumatori finali è un diritto dei venditori dei prodotti sottoposti ad accise che trova titolo nella legge (art. 56, comma 1, ultimo periodo, TUA), la quale stabilisce che deve essere esercitato indicando nella bolletta di pagamento “la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (cfr. citato art. 56, comma 3). Dall'effettivo esercizio del diritto da parte del rivenditore, mediante addebito al cliente dell'onere dell'imposta, deriva il rapporto obbligatorio di rivalsa che ha sì fondamento contrattuale, ma presuppone l'esistenza (del diritto di rivalsa e quindi) del corrispondente obbligo tributario del fornitore.
13.2 L'art. 14, comma 2, del D.Lgs 504/1995 TUA, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. q, del D.Lgs. 48/2010 applicabile ratione temporis, dopo aver genericamente stabilito che “l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata” (art. 14, comma 1) e dopo aver fissato un termine di decadenza di due anni per l'esercizio dell'azione restitutoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, prevede una deroga a tale termine di decadenza per il caso in cui, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto passivo d'imposta sia condannato a restituire a terzi l'importo indebitamente incassato per rivalsa dell'accisa, consentendogli di richiedere il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (cfr. art. 14, comma 4).
13.3 Tale deroga, prevedendo implicitamente, ma chiaramente il diritto del consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito pagamento della rivalsa nei confronti del venditore prima che questi abbia agito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il rimborso dell'accisa non dovuta, consente di affermare che il pagamento di un'accisa non dovuta dal contribuente e la traslazione della stessa sul cliente determina un
12 indebito nel rapporto di rivalsa, indipendentemente da ogni questione sulla validità del contratto, tramite il quale la rivalsa è stata esercitata, e nonostante l'imposta sia stata effettivamente pagata dal venditore.
13.4 D'altronde, la circostanza che l'azione di ripetizione di indebito del consumatore finale preceda, di regola, l'azione di rimborso del fornitore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria si giustifica proprio in base alla limitazione all'esercizio dell'azione tributaria di rimborso che grava sul fornitore che abbia traslato l'imposta sui propri clienti, al fine di evitarne l'arricchimento ingiustificato. Infatti l'art. 29, comma 2, L.
428/1990 prevede che il diritto del contribuente al rimborso di tributi riconosciuti incompatibili con l'ordinamento dell'Unione, tra cui le imposte sui consumi, sia precluso dalla traslazione dell'imposta su altri soggetti, pur escludendo che tale circostanza possa essere oggetto di presunzioni da parte degli uffici finanziari.
13.5 Inoltre, premesso che il rapporto privatistico e il rapporto tributario hanno quale comune presupposto dell'azione, rispettivamente di ripetizione di indebito e di rimborso,
l'illegittimità dell'addizionale provinciale e dell'IVA relativa, si osserva che il fatto che per il consumatore finale l'addebito avvenga sotto forma di costo contrattuale, corrispondente alle suddette imposte indirette pagate all'Amministrazione finanziaria dal fornitore, non significa che tale costo sia liberamente determinato dalle parti del contratto di fornitura di energia elettrica, in quanto la rivalsa del fornitore sul consumatore finale per gli importi versati per l'addizionale provinciale e l'IVA relativa avviene in via automatica secondo la disciplina legale dell'art. 56, comma 1, ultimo periodo, del TUA, senza alcun margine di autonomia o di discrezionalità, sicché il carattere indebito della prestazione non presuppone la caducazione dell'intero contratto di fornitura di energia elettrica, ma presuppone l'illegittimità dell'esercizio del diritto di rivalsa del fornitore nell'addebitare al consumatore finale, come costi del servizio, degli importi per addizionale provinciale e IVA relativa che, benché effettivamente versati all'Amministrazione finanziaria, non erano dovuti.
13.6 Del resto, ricordato che l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. è consentita sia in caso di carenza originaria di giustificazione causale della prestazione sia in caso di carenza sopravvenuta, si osserva che la Cassazione -come già detto- ha condivisibilmente affermato che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, di
13 cui all'art. 6 del D.L. 511/1988 nella sua versione applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le citate sentenze del 5/3/2015 nella causa C-
553/13 e del 25/7/2018 nella causa V-103/17, come da richiamata giurisprudenza di legittimità (cfr. citate Cass. 22323/2020; Cass. 16142/2020; Cass. 10691/2020; Cass.
27101/2019; Cass. 15198/2019), e che dal consumatore finale è esercitabile l'ordinaria azione di ripetizione di natura civilistica.
13.7 Dunque la domanda ex art. 2033 c.c. è ammissibile e, come si vedrà, sostanzialmente fondata.
14. Altra questione attiene all'asserita inconferenza nel presente giudizio, stante il principio dell'inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE, dell'eccepita incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE.
15. Si tratta della nota questione dell'efficacia o dell'inefficacia 'orizzontale' delle norme a effetto diretto (self executing) contenute in una direttiva UE non recepita (o mal recepita); si è infatti molto dibattuto sulla distinzione fra effetti diretti 'verticali' ed effetti diretti 'orizzontali' e fra le Direttive, che di regola non hanno efficacia diretta all'interno dei singoli Stati nei rapporti fra privati, e i Regolamenti, dotati invece di detta efficacia diretta.
16. Osserva al riguardo il Giudice, in base alla ragione più liquida e a prescindere da ogni approfondimento sulla questione della nozione di norma a effetto diretto o self executing, che il principio di diritto, sancito con le richiamate sentenze della Corte di Giustizia UE del
5/3/2015 nella causa C-553/13 e del 25/7/2018 nella causa C-103/17, ritenuto applicabile a tutte le norme interne degli Stati membri istitutive di imposte addizionali e quindi anche all'art. 6 comma 2 del D.L. 511/1988 dell'Italia, a garanzia della libertà degli scambi nell'Unione Europea, impone al giudice nazionale di disapplicare, anche nelle controversie che coinvolgano solo soggetti privati, le norme interne contrastanti con i principi di diritto espressi dalle sentenze della Corte di Giustizia UE, che hanno natura vincolante come fonte di diritto comunitario con efficacia retroattiva (cfr. Corte di Giustizia UE 20/11/2003, Peter
d'Ambrumenil; Corte di Giustizia UE 10/6/2010 nella causa C-140/09 Fallimento Traghetti del Mediterraneo S.p.a.
contro
Consiglio dei Ministri;
Corte di Giustizia CP_4
16/1/2018 nelle cause riunite C 128/07 e 131/07, che ha legittimato la disapplicazione, da
14 parte dei giudici nazionali, delle norme interne per contrasto con sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di Giustizia UE, aventi diretta e immediata applicazione con efficacia retroattiva negli ordinamenti nazionali): il tutto in ossequio al principio di leale collaborazione nell'attuazione del diritto dell'Unione ex art. 4, comma 3, del TUE e dell'art. 288 del TUE (cfr. Corte Cost. 170/1984; Corte Cost. 284/2007; Corte Cost. 227/2010).
17. Inoltre il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza -di propria iniziativa- qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza dover richiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa e senza essere obbligato a superare l'antinomia tra la decisione della Corte di Giustizia UE e la norma interna, sollevando questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale ex artt. 11 e 117 della Costituzione rispetto al parametro interposto, costituito dalla disposizione comunitaria violata, ovvero provvedendo al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, quale organo deputato alla risoluzione della controversia con efficacia erga omnes ai sensi dell'art. 19 par. 3, lett. b), del Trattato dell'Unione Europea e dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
18. Dunque, quando una disposizione nazionale non può, nonostante gli sforzi compiuti da giudice nazionale, essere interpretata in modo conforme al diritto dell'Unione, si determina un contrasto insanabile con il principio cardine del primato del diritto comunitario e l'unica soluzione è quella della disapplicazione della norma nazionale contrastante, anche quando questo contrasto riguarda controversie tra privati.
19. Nel contesto su delineato è innegabile che l'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene al sistema del Trattato UE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. Corte di Giustizia UE
24/1/2012 nella causa C-282/10 Corte di Giustizia UE 19/5/2011 nella Persona_1
causa C-452/09 in relazione ad interpretazione della normativa nazionale conforme Parte_3
alla direttiva;
Corte di Giustizia UE 5/10/2004 nella causa C - da 397/01 a C 403/01 Per_2
e altri;
Corte di Giustizia UE 14/7/1994 nella causa C – 91/92 .
[...] Persona_3
15 20. In tale senso è stato ribadito che “… che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva
2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla
Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive;
C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C-103/88, Fratelli
Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458) …” (cfr. Cass.
22343/2020 in motivazione).
21. Sulla possibile disapplicazione della normativa interna in contrasto con la giurisprudenza unionale già era stato evidenziato che “in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla
Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l.
n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (cfr. Cass.
15198/2019).
22. Al riguardo nella giurisprudenza di merito si è evidenziato, nel rigettare l'appello avverso una sentenza favorevole al cliente finale in tema di ripetizione, che “… con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce (ex multis, Cass. civ. n. 16142/2020, Cass. civ. n. 3233/2020, Cass. civ.
n. 10691/2020) che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr., ex multis, Cass. Civ.
16 sent. n. 21248/2004; Cass. Civ. sent. n. 22067/2007; Cass. Civ. sent. n. 25701/2009; Cass.
S.U. sent. n. 3674/2010; Cass. Civ. sent. n. 11641/2013; Cass. Civ. sent. n. 25278/2015; Cass. civ. sent. n. 16923/2016; Cass. Civ. sent. n. 27822/2018) …”; che “… Sulla scorta delle suesposte argomentazioni risulta, pertanto, del tutto irrilevante e ininfluente qualsiasi eccezione relativa alla diretta applicabilità o meno della direttiva comunitaria 2008/112/CE
e all'efficacia verticale e/o orizzontale della stessa, in quanto, si ribadisce, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 è avvenuta alla stregua della interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della direttiva comunitaria 2008/112/CE …”; che “… Alla luce dell'interpretazione del diritto comunitario imposto dalla Corte di Giustizia, risulta ininfluente la circostanza che la giurisprudenza richiamata dall'appellante con riguardo alla disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto comunitario si fosse espressa in cause tra cittadini e l'Erario e, quindi, in controversie in cui venivano in rilievo effetti diretti verticali (privato
contro
Stato) e non orizzontali. La Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto, e tale principio trova applicazione sia nei rapporti “verticali” tra privati e Amministrazione dello Stato sia nei rapporti “orizzontali” tra privati …” e che “…
Di conseguenza la domanda ex art. 2033 c.c. proposta … è fondata e correttamente azionata
…” (cfr. Corte di appello di Milano, sentenza n. 2178/2022 del 22/6/2022).
23. Analogamente la Corte di Appello di Torino, II Sezione, con sentenza del
23/9/2022 ha ribadito che “… L'art.
6. comma 2, del D.L. n. 511 del 1988, va quindi disapplicato in forza del principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (come affermato in molte pronunzie della S.C., tra cui Cass. S.U. 17/2/2010, n. 3674)
…”.
17 24. In senso adesivo alle conclusioni cui si è pervenuti va annoverata anche Corte di
Appello di Milano, III Sezione, del 17/4/2023, in cui, richiamata Cass. 22343/2020, è stato ribadito che “… L'eccezione sollevata da S. in merito all'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria non è pertinente al caso di specie, in cui l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 è stato disapplicato, non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato e -quindi- quale diretta e immediata esecuzione della direttiva n. 2208/112/CE, bensì per il contrasto della norma con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante dalla Corte di
Giustizia UE …”.
25. Analogamente è stato evidenziato che, “… Premesso che la disapplicazione avviene in ossequio all'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di
Giustizia, va rilevato che essa riguarda la disciplina delle accise che regolano il rapporto tributario tra l'Erario e il fornitore, presupposto del rapporto civilistico tra quest'ultimo e il consumatore …”; che “… Al giudice ordinario, investito della decisione sul rapporto di natura privatistica -ovvero sulla rivalsa che il fornitore, esercitando la facoltà di traslare
l'imposta, ha operato-, spetta un accertamento meramente incidentale in ordine alla debenza dell'imposta contestata ed egli "ha sempre il potere di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo..." (cfr. Cass. civ. S.U.
28 gennaio 2011, 2064, in motivazione) …”; che “… Nella specie, dunque, il Tribunale è tenuto, con cognizione meramente incidentale e ai limitati fini della decisione sulla lite tra privati, all'interpretazione della norma fiscale che, come detto, attiene al rapporto esistente fra l'amministrazione finanziaria e il soggetto passivo d'imposta e deve farlo sulla base degli stessi principi applicabili al rapporto tributario e dunque tenendo conto della disapplicazione della norma che prevedeva l'imposta per contrarietà al diritto dell'Unione …” e che “… In assenza di una disposizione atta a giustificare l'applicazione dell'imposta al fornitore - applicazione da cui conseguiva il diritto di quest'ultimo di operare la traslazione e di richiedere al consumatore un importo corrispondente all'accisa- le somme che la convenuta ha inteso addebitare all'acquirente costituiscono attribuzione priva di causa giustificatrice e rendono perciò fondata la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata ai sensi dell'art.
2033 c.c. …” (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 6986/2022 dell'1/9/2022).
18 26. Del resto ad un tale risultato si arriverebbe anche se ci si limitasse alla mera delibazione della conformità o meno della normativa interna alla direttiva 2008/118/CEE e tale delibazione, alla luce di quanto detto, non potrebbe che portare ad una valutazione di contrarietà della norma interna alla suddetta Direttiva (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n.
8095/2022 del 17/10/2022: “… l'accoglimento della domanda attorea non implica la diretta disapplicazione da parte di questo Giudice della norma interna per contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una controversia tra privati: infatti, in particolare, nel caso di specie accade che il Tribunale -per decidere dell'esistenza o meno della causa solvendi in tema di rivalsa dell'imposta addizionale provinciale- non può che necessariamente procedere ad una valutazione, meramente incidentale, sulla legittimità della pretesa impositiva (a monte della rivalsa) svolta dall'Erario verso il fornitore di energia (dunque un rapporto non tra privati ma tra privato e Stato o sue articolazioni e, quindi, un rapporto verticale). In altre parole, per decidere della debenza della rivalsa, il
Tribunale non può che delibare, in via meramente incidentale, se la norma interna che prevedeva la pretesa impositiva (a cascata della quale è stata operata la rivalsa) era compatibile o meno con la direttiva n. 2008/118/CEE …”).
27. In conclusione anche questa eccezione di parte convenuta non è ostativa al riconoscimento, in punto di diritto, della fondatezza della domanda di parte ricorrente.
28. A confutazione delle conclusioni, cui si è pervenuti, non è sufficiente richiamare la pronuncia pregiudiziale dell'11/4/2024 della Corte di Giustizia nella causa C-316/22, che in realtà ha ribadito che il principio di effettività del diritto comunitario comporta il diritto del consumatore finale, che abbia sopportato l'onere dell'imposta indiretta, di ripetere il pagamento alternativamente dallo Stato o dal soggetto passivo di imposta.
28.1 Dall'esame della ricordata sentenza della CGEU non risulta pertanto negata la possibilità dell'azione del cliente finale nei confronti del fornitore, ossia del soggetto passivo di imposta che ha agito in rivalsa nei confronti del medesimo cliente finale.
28.2 Non ignora il Giudice che, successivamente alla ricordata sentenza della Corte di
Giustizia nella causa C-316/22, la Cassazione, allo stato -a quanto noto- solo la Sezione
Tributaria, ha rilevato che “… Il citato arresto della Corte di Giustizia costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e impone, come già chiarito da questa Corte, in
19 fattispecie ove il fornitore era sottoposto al concordato preventivo, come nel presente giudizio (Cass. n. 21154 del 2024), una rilettura del perimetro di esplicazione della
Contr legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti di in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE …” (cfr. Cass. Sez. Tributaria, ord. n. 24373/2024, in motivazione), giungendo, sul presupposto dell'efficacia solo verticale e non orizzontale, come solo eccezionalmente possibile, delle direttive comunitarie, ad elaborare il principio per cui
“… in caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell . Controparte_2
28.3 Nella motivazione della citata ordinanza n. 24373/2024 è stato precisato, richiamando giurisprudenza coeva successiva alla citata sentenza della CGEU dell'11/4/2024, che “… Punto di partenza dell'arresto della Corte di Giustizia è la conferma del principio di diritto, costantemente affermato dalla ECJ, secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva non attuata (CGUE, C-316/22, punto
27; CGUE, 22 dicembre 2022, e C-383/21 e C- Controparte_6 Controparte_7
384/21, punto 36, CGUE;
22 novembre 2017, C-251/16, punto 26; CGUE, 12 Per_4
dicembre 2013, Portgás, C-425/12, punti 18 e 22) …”; che “… Questo assunto -
l'insussistenza di una efficacia diretta tra privati derivante da una direttiva non attuata- ha costituito il punto di partenza della Corte di Giustizia per affermare che «in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118
e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana» (CGUE, C-316/22, cit., punto 36); normativa che «viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di
20 chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro» (CGUE, C-316/22, cit., punto 37)
…”; che “… L'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore Contr finale nei confronti di , in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa …”; che “… Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore. Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore
è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»: CGUE, loc. cit.) …”; che “… La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore …”; che “… L'impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore …”; che
“… Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione -nei limiti della prescrizione ordinaria- del proprio diritto a vedersi manlevato dall'Ufficio delle imposte indebitamente corrisposte in
21 applicazione del principio di effettività …” e che “… La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo (Cass. n. 21154/2024) …” (cfr. citata Cass. ord.
24373/2024 in motivazione).
28.4 Si tratta di orientamento, sostanzialmente similare, espresso dalla medesima
Sezione Tributaria della Cassazione con le ordinanze nn. 21883/2024, 24203/2024,
24208/2024, oltre appunto alla n. 21154/2024, già richiamata nella citata motivazione.
29. Peraltro, richiamando le superiori osservazioni e i precedenti rinvii alla giurisprudenza di merito, osserva il Giudice che le conclusioni cui si è pervenuti in ordine all'individuazione della legittimazione passiva del fornitore in relazione alla domanda ex art. 2033 c.c. prescindono dal richiamo all'efficacia orizzontale della direttiva non recepita o tardivamente recepita, trovando -come detto- fondamento nella vincolatività e immediata applicabilità della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di interpretazione del diritto comunitario (cfr. citata Cass. 22343/2020).
29.1 Alla luce delle superiori premesse in fatto e in diritto, va confermata la giurisprudenza dell'Ufficio in consapevole dissenso dalla richiamata recente giurisprudenza della Sezione Tributaria della Cassazione.
30. L'ultima questione da esaminare riguarda la compatibilità o meno dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con la Direttiva n. 2008/118/CE.
31. Premesso che l'addizionale provinciale all'accisa deve essere configurata quale
“imposta autonoma” e non, come del pari sostenuto, quale “mero incremento quantitativo dell'accisa” -al riguardo se con l'art. 4, comma 10, del D.L. 2/3/2012 n. 16 è stato espressamente abrogato l'art. 6 del D.L. 511/1988 per la necessità di rendere la normativa tributaria interna in materia di imposte sul consumo di energia elettrica conforme alla
Direttiva 2008/118/CE, è evidente che viene di fatto ad essere superato qualsiasi dubbio sulla
22 natura di “imposta autonoma” dell'addizionale provinciale- e premesso altresì che di conseguenza è necessario verificare la sussistenza del requisito della “finalità specifica”, richiesto dalla Direttiva 2008/118/CE in riferimento all'istituzione di “altre imposte indirette”, che colpiscano i prodotti sottoposti ad accisa, si tratta appunto di verificare il lamentato contrasto tra la normativa interna (citato art. 6, comma 1, D.L. 511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) e la Direttiva n. 2008/118/CE, in ordine al soddisfacimento della “finalità specifica”, come richiesto appunto dalla Direttiva e come individuato dalla richiamata giurisprudenza della CGUE.
32. Nel richiamare quanto in precedenza detto in ordine alla condizione della “finalità specifica” dell'imposta in questione, finalità che deve necessariamente sussistere al fine della legittimità dell'imposta stessa, si ribadisce che la CGUE ha chiarito che essa non è soddisfatta da una finalità “puramente di bilancio” e che va intesa come tale anche “la sola destinazione del gettito dell'imposta in questione al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore”.
32.1 Va poi ricordato, secondo la più volte richiamata sentenza CGUE C-553/13, che
“... sebbene la destinazione predeterminata del gettito tributario al finanziamento da parte delle autorità locali di competenze loro trasferite possa costituire un elemento di cui tenere conto al fine di identificare la sussistenza di una finalità specifica, una siffatta destinazione, relativa ad una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, la destinazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese. In caso contrario, qualsiasi finalità potrebbe essere considerata come specifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, ciò che priverebbe l'accisa armonizzata istituita dalla menzionata direttiva di ogni effetto utile e si porrebbe in contrasto con il principio in base al quale una disposizione derogatoria quale detto articolo 1, paragrafo 2, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva …”.
33. Dunque le sentenze della Corte di Giustizia UE del 5/3/2015 nella causa C-553/13
e del 25/7/2018 nella causa C-103/17 hanno affermato che le norme interne, che istituiscono, come ha fatto l'art. 6, comma 2, del D.L. 511/1988, un'imposta addizionale priva di finalità
23 specifica, si pongono in contrasto con il diritto unionale e in particolare con la direttiva
2008/118/CE, determinando conseguentemente l'illegittimità dell'addizionale provinciale alle accise.
33.1 Secondo il su ricordato consolidato orientamento della Cassazione, seguito anche da consistente giurisprudenza di merito, perché gli Stati membri possano legittimamente prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise, devono rispettare due condizioni: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio.
33.2 Sul punto, aderendo all'orientamento della Cassazione, si può osservare che, mentre la condizione sub 1) è soddisfatta, in quanto l'art. 6, comma 3, del D.L. 511/1988 stabilisce che le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica, non così può dirsi per la condizione sub 2), in quanto né l'art. 6 citato né il decreto dell'11/6/2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo hanno chiarito le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, essendo contraria al diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio: nella premessa del
D.L. 511/1988 si parla genericamente di imposte addizionali destinate ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali” e del tutto generici sono anche i riferimenti all'art. 54 della L.
142/1990, all'art. 149 del D.Lgs. 267/2000 n. 267 e all'art. 19 del T.U.E.L..
33.3 Orbene, come accertato dalla Cassazione nei richiamati precedenti, tale condizione non è rispettata dalla norma impositiva in oggetto, non potendo essere ritenuta
'finalità specifica', desumibile dalle ricordate premesse del D.L 511/1988 volte a giustificare
“… la straordinaria necessità ed urgenza …” dell'intervento, la destinazione delle imposte addizionali ad “… assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale …” finalizzate a garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali degli enti stessi.
24 33.4 I riferimenti all'art. 54 della L. 142/1990, abrogata dal D.Lgs. 267/2000, e agli artt. 19 e 149 TUEL sono altrettanto generici e riguardano indistintamente tutti i compiti istituzionali dell'ente locale.
33.5 Quanto all'art. 2, comma 2 bis, D.L. 225/2010, come risultante dalla conversione nella L. 10/2011 con decorrenza dal 27/2/2011, si osserva che la destinazione alla copertura dei costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti riguarda non l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ma l'eventuale maggiorazione, fino al raddoppio, di tale addizionale che le Province avrebbero potuto deliberare a tal fine e di cui non c'è alcuna evidenza (art. 2, comma 2 bis, lett. c). Inoltre la condizione della 'finalità specifica' richiede che l'imposta miri, di per sé stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, non semplicemente a contribuire al finanziamento del costo di uno dei compiti dell'ente territoriale.
33.6 Pertanto si ritiene pienamente condivisibile l'orientamento espresso dalla
Cassazione nelle più volte citate sentenze in merito all'incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con il dettato dell'art. 1 par. 2 della direttiva
2008/118/CE.
34. Da ciò deriva l'obbligo di non dare applicazione alla norma impositiva interna.
35. Orbene, dovendosi disapplicare l'art. 6 del D.L. 511/1988 per il periodo anteriore all'1/4/2012 (data della ricordata abrogazione dell'addizionale provinciale sulle forniture di energia elettrica) e quindi per il periodo oggetto di causa e non avendo la convenuta l'obbligo di pagare all'Amministrazione finanziaria l'addizionale provinciale, introdotta dall'Italia senza una 'finalità specifica', e non avendo la stessa il conseguente titolo di legge per applicare, in rivalsa, come costi alla società ricorrente i medesimi importi dovuti per le suddette imposte indirette, la società ricorrente ha il diritto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di vedersi restituire quanto pagato al fornitore a titolo di addizionale provinciale sull'accisa.
35.1. Portando a sintesi le superiori osservazioni, emergono sia il carattere indebito della traslazione dell'addizionale provinciale sull'accisa sia l'obbligo del rivenditore di restituire all'utente l'importo pagato a titolo di rivalsa sulle forniture di energia, relative al periodo per cui è causa e nei termini che seguono.
36. Come detto non vi è contestazione in ordine al quantum da restituire.
25 37. Per mera completezza espositiva, in ordine alla questione della debenza o meno del rimborso con riferimento alle fatture relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010, atteso che non sussisteva, quanto meno fino al 31/3/2010, alcun contrasto tra l'addizionale provinciale sulle accise e la predetta Direttiva comunitaria, visto che il termine assegnato agli
Stati membri per conformarsi alle nuove disposizioni era fissato appunto al 31/3/2010, va ribadito che è del tutto irrilevante il momento in cui l'Italia si sarebbe dovuta adeguare alla
Direttiva 2008/118/CE, in quanto l'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12/CEE, vigente sino al
31/3/2010, è sovrapponibile all'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE e la stessa
Cassazione, con le sentenze nn. 22343/2020, 12142/2022 e 12143/2022, ha rilevato la continuità normativa tra l'art. 3 par. 2 Direttiva 92/112/CE, esteso con la direttiva n.
2003/96/CE all'energia elettrica dall'1/1/2004, e l'art. 1 par. 2 della Direttiva n. 2008/96/CE, statuendo l'incompatibilità dell'addizionale per l'assenza di una finalità specifica a far data dall'1/1/2004 e chiarendo che la disapplicazione dell'art. 6 D.L. 511/1988 andava disposta anche per i periodi di imposta precedenti l'entrata in vigore della direttiva 2008/118/CE.
38. Sempre per mera completezza espositiva si osserva, in ordine alla dibattuta questione della restituzione o meno anche dell'IVA e pure in questo caso dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, che la ripetizione riguarda anche l'IVA relativa all'addizionale, atteso che, “… ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'Iva, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass. 2/12/2014 n. 25531; Cass. 15/05/2015 n. 9946; Cass. ord. 13/6/2018, n.
15536; Cass. ord. 19/2/2019, n. 4874) …” (cfr. Cass. 8652/2020 in motivazione).
38.1 Dunque, vista la prevista attivazione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti della cessionaria, non vi sarebbe in concreto alcun rischio di locupletazione da parte dell'odierna ricorrente.
26 38.2 Qualora l'IVA, indebitamente versata in relazione a somme che non dovevano essere versate, fosse stata, in ipotesi, già portata in detrazione dalla società ricorrente, si tratta di una questione che non rileva rispetto ai rapporti privatistici fra il fornitore e il cliente finale, riguardando, invero, esclusivamente il rapporto di quest'ultima società con l'Amministrazione finanziaria, rapporto rispetto al quale il fornitore è del tutto estraneo.
39. Ultima questione è quella relativa agli interessi moratori, che la società ricorrente ha chiesto “… dalla domanda al saldo …” (cfr. conclusioni in ricorso).
40. Alla luce dell'art. 2033 c.c. e dovendosi presumere la buona fede dell'accipiens, visto anche il quadro giurisprudenziale e normativo e il contesto fattuale in cui la vicenda si è inserita, va ribadito che gli interessi al tasso legale (artt. 1224 e 1284 c.c.) sono dovuti dalla
'domanda', che, in base a condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SU 15895/2019), va individuata in uno qualsiasi degli atti stragiudiziali, aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
40.1 Dunque gli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) sono dovuti dall'atto di messa in mora, pacificamente individuato nella data del 16/12/2019 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente: atto di messa in mora, inviato a mezzo pec in pari data), fino al 21/5/2024, mentre, in mancanza di predeterminazione della misura degli stessi ad opera delle parti, sono dovuti gli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c. in relazione al D.Lgs
231/2002) dal 22/5/2024 (data di deposito del ricorso) fino al saldo effettivo.
40.2 Al riguardo, ricordata l'applicazione generale dell'art. 1284, comma 4, c.c. (cfr.
Cass. 61/2023; contra, peraltro, Cass. 36595/2022) e ribadita la necessità dell'espressa menzione in sentenza degli interessi al tasso legale maggiorato (Cass. SU 12449/2024), è innegabile che nel caso di specie l'obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c. deriva e trova la propria causa nel contratto di somministrazione intercorso fra le parti (cfr. Cass. 61/2023 in motivazione;
Corte Appello di Milano sentenza n.1838/2023 del 29/5-6/6/2023).
41. In conclusione la società convenuta va condannata al pagamento, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., della complessiva somma di € 14.994,98 (IVA compresa), oltre agli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dal 16/12/2019 al
21/5/2024 e agli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c.) dal 22/5/2024 al saldo effettivo.
27 42. Stante l'emerso contrasto giurisprudenziale, sussistente anche fra le stesse Sezioni di questo Tribunale, e dando anche in questo caso continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio sul punto, è necessario disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
• in accoglimento dalla domanda della ricorrente condanna Parte_2
la convenuta al pagamento, in favore della società ricorrente e a titolo Controparte_1
di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., della complessiva somma di € 14.994,98 (IVA compresa), oltre agli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dal 16/12/2019 al
21/5/2024 e agli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c.) dal
22/5/2024 al saldo effettivo;
• compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso a Roma, il 29/3/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
28
N. RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 21679, Ruolo Generale dell'anno 2024, e trattenuta in decisione all'udienza del 15 maggio 2024, ex art. 281 sexies c.p.c. in relazione all'art. 281 terdecies c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ; con sede legale a Roma, in via Parte_1 P.IVA_1
Olevano Romano n. 25), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Sannazzaro de' Burgundi, in via G. Marconi n. 25, presso lo studio dell'avv.to Marco Salvadeo, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c.,
RICORRENTE
E
(c.f. ; con sede legale a Roma, in via Boccherini n. Controparte_1 P.IVA_2
15), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, in via Topino n. 13, presso lo studio dell'avv.to Nicola
Palombi, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in tema di fornitura di energia elettrica: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente (verbale dell'udienza per la decisione ex art. 281 terdecies c.p.c.):
“… l'avv.to Livia Fredella, in sostituzione dell'atto Salvadeo Marco per delega orale, … si riporta al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e alle conclusioni ivi rassegnate, di cui chiede l'accoglimento …”; per la parte convenuta (verbale dell'udienza per la decisione ex art. 281 terdecies c.p.c.):
“… l'avv.to Armando Treglia, in sostituzione dell'avv.to Palombi Nicola per delega orale, … si riporta alla comparsa di risposta e alle conclusioni ivi rassegnate, di cui chiede l'accoglimento …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., iscritto in data 22/5/2024, la ricorrente
[...]
premesso che nel periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2011, Parte_2
aveva in essere un contratto di fornitura di energia elettrica con in Controparte_1
relazione ai POD n. IT002E3550144A e n. IT002E4215720A, siti nella provincia di Roma, allegava che aveva sempre provveduto al pagamento delle somme richieste con le fatture emesse dalla convenuta, comprendenti -tra l'altro- un importo corrispondente all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988, addebitatale dal fornitore in via di rivalsa;
che l'importo complessivo corrisposto a tale titolo ammontava ad € 14.994,98, come risultava dalle fatture prodotte e dal prospetto riepilogativo, riportato in ricorso;
che il citato art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale in questione, era stato abrogato dal legislatore italiano con decorrenza 1/1/2012 per le Regioni
a Statuto ordinario e dall'1/4/2012 per le Regioni a Statuto speciale, rispettivamente dall'art. 18, comma 5, del D.Lgs 68/2011 del 6/5/2011 e dall'articolo 4, comma 10, del D.L. 16/2012 del 2/3/2012, in quanto contrastante con il disposto della Direttiva comunitaria n.
2008/118/CE; che l'incompatibilità tra le normative citate era stata confermata dalla
Cassazione con le sentenze richiamate in ricorso;
che, sempre in base alla predetta giurisprudenza di legittimità, era stato precisato che il consumatore finale, al fine di poter recuperare le somme versate a titolo di addizionale, non era legittimato ad agire nei confronti dell'Erario, ma poteva esperire in sede civilistica l'ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio, evidenziando che le addizionali in questione erano incompatibili con il diritto eurounitario a far tempo dall'1/1/2004; che con raccomandata, inviata a mezzo pec alla società convenuta in data 16/12/2019, aveva richiesto il rimborso di quanto indebitamente versato, ma senza esito;
che senza esito era stata anche la
2 procedura di mediazione obbligatoria, come da verbale di mancato accordo in data 25/3/2024; che pertanto aveva diritto alla ripetizione di quanto pagato in eccedenza, per tutti i motivi e i richiami giurisprudenziali maglio esposti in ricorso. Tanto premesso, la società ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate nel ricorso introduttivo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n.
511 del 1988, contrasta con il disposto, così come interpretato dalla CGUE, della Direttiva
Comunitaria n. 2008/118/CE e ancor prima con la Direttiva n. 92/12/CEE, disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007; accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di non era Parte_2 Controparte_1 dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla società la Parte_2 somma di € 14.994,98, o la maggior o minor somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio”.
Con decreto ex art. 281 undecies c.p.c. del 25/6/2024 l'udienza di prima comparizione era fissata al 19/11/2024 con assegnazione di termine fino al 10/9/2024 per la notificazione alla convenuta del ricorso e del predetto decreto.
In data 15/10/2024 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, Controparte_1
contestata la domanda della ricorrente, instava per il rigetto della domanda e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta nei seguenti termini:
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione: nel merito, rigettare integralmente le domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per le ragioni di cui in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”. Al riguardo la convenuta, richiamata anche la risposta che aveva inviato alla ricorrente a seguito della diffida del 16/12/2019, eccepiva
3 l'insussistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente proposta azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. nonché l'assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio -alla luce del consolidato principio dell'inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE- della pretesa incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n.
2008/118/CE. Contestava inoltre la società convenuta la pretesa incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con la Direttiva n. 2008/118/CE, evidenziando che la giurisprudenza di merito, anche alla luce della sentenza della Corte di
Giustizia n. 316/22 dell'11/4/2024, aveva negato che una direttiva, pure self executing, potesse generare obblighi a carico di soggetti nel rapporto privatistico di natura orizzontale, con la conseguenza che il fornitore, soggetto passivo del tributo, non poteva considerarsi tenuto a restituire l'imposta traslata, quand'anche illegittima in base al diritto unionale.
Evidenziava in ogni caso la società convenuta che in tutta la presente vicenda negoziale la propria condotta era stata sempre di buona fede, alla luce del dato normativo esistente, anche in considerazione del fatto che il meccanismo previsto dall'art. 14 T.U.A. consentiva al fornitore di energia elettrica di ottenere la ripetizione delle addizionali alle accise, qualora indebitamente versate all'Ente impositore, solo a seguito dell'eventuale condanna di pagamento dei corrispondenti importi in favore dell'utente finale, all'esito del giudizio ex art. 2033 c.c. promosso da quest'ultimo; che pertanto essa convenuta era tenuta a difendersi giudizialmente in merito alle domande articolate dall'odierna ricorrente, attivatasi a distanza di quasi un decennio dal pagamento di cui richiedeva la ripetizione. Chiedeva, in conclusione, che in caso di soccombenza le spese fossero integralmente compensate.
All'udienza del 19/11/2024, presenti i procuratori delle parti che insistevano come in atti e chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., era disposto rinvio all'udienza del 14/1/2025, con assegnazione dei richiesti termini.
La ricorrente non depositava alcuna memoria, mentre la convenuta depositata una memoria con allegata giurisprudenza.
All'udienza del 14/1/2025 comparivano i procuratori delle parti che, riportatisi alle rispettive difese, chiedevano fissarsi l'udienza per la decisione;
era disposto rinvio all'udienza del 12/3/2025 per la rimessione della causa in decisione ex artt. 281 terdecies e 281 sexies
c.p.c..
4 All'udienza del 12/3/2025 comparivano i procuratori delle parti che, richiamate le conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, discutevano la causa e all'esito la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., in relazione all'art. 281 terdecies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è sostanzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
2. La società ricorrente ha chiesto, in relazione a quanto versato nel periodo gennaio
2010–dicembre 2011 e alle due richiamate utenze, la condanna della convenuta CP_1
alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di addizionale provinciale alle accise
[...] sull'energia elettrica per un totale, a titolo di sorte, di € 14.994,98, IVA compresa.
3. In punto di fatto non vi sono contrasti fra le parti (ricorrente e convenuta) in ordine al sotteso rapporto di somministrazione e alla fornitura di energia elettrica ai due richiamati
POD n. IT002E3550144A e n. IT002E4215720A.
3.1 Pur in assenza di formale contestazione di parte convenuta, con tutto ciò che ne consegue ex art. 115 c.p.c., si osserva che la ricorrente, onerata della prova del pagamento, ha depositato in atti le fatture, relative al periodo oggetto di causa e alle due utenze, contenenti anche la quota relativa all'addizionale provinciale sulle accise.
3.2 In conclusione è processualmente emerso il regolare pagamento, alle rispettive scadenze, delle fatture richiamate in ricorso e prodotte in allegato al ricorso stesso, che indicano un importo comprensivo appunto anche dell'addizionale provinciale alle accise.
3.3 Va dunque ritenuto processualmente soddisfatto l'onere probatorio a carico della ricorrente in ordine appunto al pagamento delle fatture indicate.
4. Richiamato quanto esposto, va qui schematicamente ricordato che la parte ricorrente ha agito per ottenere, ex art. 2033 c.c., la ripetizione degli importi -a detta della stessa- indebitamente versati a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, che la convenuta (quale fornitore) aveva addebitato nelle fatture, emesse nei confronti di essa ricorrente (quale consumatore finale) e relative ai consumi effettuati tra il mese di gennaio
2010 e il mese di dicembre 2011, in relazione alle richiamate due utenze, il tutto per complessivi € 14.994,98, IVA compresa.
5 4.1 Sono state sollevate contestazioni dalla convenuta in ordine alla fondatezza della domanda della ricorrente solo in punto di diritto.
4.2 Le contestazioni di parte convenuta riguardano, in punto di diritto, l'insussistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente azione di ripetizione ex art. 2033
c.c.; la non prospettabilità, alla luce del principio di inefficacia c.d. orizzontale delle direttive
UE, dell'eccepita incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n.
2008/118/CE e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa incompatibilità dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica con la Direttiva n. 2008/118/CE.
4.3 In punto di fatto si osserva che la contestazione della convenuta, riaffermata comunque la propria buona fede anche con riferimento alla decisione sulle spese di lite, non riguarda il quantum debeatur.
5. Preliminarmente appare opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento e la giurisprudenza comunitaria, ambito in cui è poi intervenuta la giurisprudenza interna di legittimità e di merito.
6. L'addizionale in oggetto è l'addizionale alle accise sull'energia elettrica di cui agli artt. 52 e ss. del D.Lgs. 504/1995 (c.d. Testo Unico Accise o TUA), nella misura di € 9,30 per mille kWh in favore delle Province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
Tale imposta è stata istituita dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 511/1988, convertito con modificazioni nella L. 20/1989, poi modificato dal D.Lgs. 26/2007, ed è stata soppressa per le
Regioni a Statuto ordinario dall'art. 18, comma 5, D.Lgs. 68/2011, a far data dal 1° gennaio
2012.
6.1 Successivamente, l'art. 4, comma 10, del D.L. 16/2012 (convertito nella L.
44/2012) ha abrogato, con decorrenza dall'1/4/2012 e per tutto il territorio nazionale, l'intero art. 6 D.L. 511/1988 “al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE”.
6 6.2 La direttiva suddetta era stata recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 48/2010, che ha modificato, con decorrenza dall'1/4/2010, numerose disposizioni del TUA, tra cui, per quanto qui d'interesse, l'art. 14, che disciplina i rimborsi delle accise.
6.3 L'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE stabilisce che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
6.4 Tale diposizione corrisponde nel contenuto a quella di cui all'art. 3, par. 2 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE, che stabiliva che “I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
6.5 La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nella sentenza del 5/3/2015 nella causa C-553/13, richiesta di fornire l'interpretazione dell'art. 1, par. 2 della Direttiva
2008/118/CE, ha premesso che la giurisprudenza della CGUE, formatasi sull'art. 3 par. 2 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE, restava applicabile per quanto atteneva alla norma sottoposta al suo esame e ha precisato che le due condizioni, poste da dette norme per la legittimità di imposizioni indirette ulteriori (la finalità specifica dell'imposizione e la conformità alle norme fiscali comunitarie per le accise o per l'IVA sulla determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta), miravano ad evitare che le disposizioni indirette supplementari ostacolassero indebitamente gli scambi.
6.5.1 Ha quindi affermato, sulla base della sua precedente giurisprudenza, che una finalità specifica è una finalità che non sia “puramente di bilancio”, intendendosi come tale anche “la sola destinazione del gettito dell'imposta in questione al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore”.
6.5.2 Ha definito pertanto la nozione di “finalità specifica”, contenuta nella norma sottoposta alla sua interpretazione, indicando che è necessario che l'imposta miri, di per sé stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata e che quindi vi sia un nesso
7 diretto tra l'uso del gettito dell'imposta e tale finalità oppure, in mancanza di ciò, che l'imposta sia strutturata in modo da influenzare il comportamento dei contribuenti al fine di consentirne la realizzazione.
6.5.3 Ha quindi ritenuto che non perseguisse la necessaria “finalità specifica” un'imposta estone sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, il cui gettito era destinato a finanziare l'organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell'ente locale che istituiva tale imposta, dato che l'ente aveva l'obbligo di eseguire e finanziare tale attività, utilizzando a tal fine il gettito di qualunque imposta.
6.6 Con la successiva sentenza del 25/7/2018 nella causa C-103/17 la CGUE, pronunciandosi sull'interpretazione della corrispondente norma di cui all'art. 3, par. 2 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE, applicabile ratione temporis, ha ribadito, in ordine alla nozione di “finalità specifica”, le stesse considerazioni della precedente decisione, affermando che non è sufficiente l'assegnazione predeterminata del gettito dell'imposta “rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio”. Sulla base di tali premesse, la
Corte ha ritenuto che l'imposta francese sull'energia elettrica, sottoposta al suo esame, perseguisse la finalità ambientale invocata solamente per una parte, ossia quella destinata a finanziare i costi supplementari derivanti ai fornitori dall'obbligo, ad essi imposto, di acquistare energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e da cogenerazione.
7. Sulla materia, così da interpretare in base alla giurisprudenza della CGUE, è intervenuta anche la Cassazione a partire dal 2019.
7.1 In particolare nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 15198/2019; Cass.
27101/2019; Cass. 10691/2020; Cass. 16142/2020 e Cass. 22343/2020), considerato che l'addizionale provinciale sulle accise ex art. 6, comma 1 lett. c), D.L. 511/1988 era genericamente volta ad assicurare agli enti territoriali le risorse per assolvere ai loro compiti istituzionali e che nessun significativo mutamento di tale generica finalizzazione era rinvenibile nelle successive disposizioni di legge, è stata accertata l'esistenza del contrasto dell'art. 6, comma 1 lett. c), D.L. 511/1988 con l'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE ovvero con l'art. 3 par. 2 della precedente direttiva 91/12/CEE applicabile ratione temporis ed
è stato conseguentemente ritenuto che la norma impositiva nazionale, essendo in contrasto
8 con disposizioni a contenuto precettivo immediato della direttiva europea, non dovesse essere applicata.
7.2 E' ben vero che le predette decisioni riguardano controversie tra gli utenti finali, su cui le imposte erano state traslate dai fornitori, e l' in Controparte_2 cui la questione della legittimazione dell'utente ad agire per il rimborso dell'onere dell'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria non era motivo dei ricorsi e, nell'unico caso in cui lo era, è stata dichiarata inammissibile perché coperta da giudicato (cfr.
Cass. 22343/2020), ma si tratta di decisioni comunque importanti, in quanto prendono posizione in ordine al rilevato contrasto fra la normativa nazionale e quella comunitaria, con conseguente disapplicazione della prima.
7.3 Con altre sentenze di legittimità (cfr. Cass. 14200/2019; Cass. 20018/2019; Cass.
27099/2019; Cass. 29980/2019) si è invece specificamente esaminata la suddetta questione ed
è stato accertato il difetto di legittimazione dei consumatori finali ad agire nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per la restituzione dell'importo pagato all'esercente a titolo di rivalsa sulle addizionali provinciali sulle accise, dato che il rapporto tributario, inerente al pagamento dell'imposta, si svolge solamente tra l'Amministrazione finanziaria e i fornitori dei prodotti soggetti all'addizionale.
7.3.1 E' stato al riguardo affermato che i consumatori finali, sui quali l'imposta viene traslata dai fornitori nell'esercizio del diritto di rivalsa, sono invece legittimati ad agire contro i fornitori con l'ordinaria azione di ripetizione d'indebito di rilevanza civilistica, potendo invero esperire l'azione diretta nei confronti dell'amministrazione finanziaria solo in via eccezionale, ove venga dedotto e dimostrato che l'esercizio dell'ordinaria azione di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore (cfr. citata Cass. 29980/2019).
7.3.2 Si ha pertanto conferma sia dell'esperibilità dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. da parte del cliente finale sia della legittimazione passiva del fornitore in relazione a detta azione (cfr. Cass. 15317/2021 in motivazione: “… Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. 28 ottobre 1988 n. 511, art. 6, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 27 gennaio 1989
n. 20 (applicabile ratione temporis), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al
9 momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela …”).
7.4 Ancora più di recente è stato ribadito che “le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l.
n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise;
c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea” (cfr. Cass. 31609/2022).
8. Si tratta di principi ribaditi, in particolare per quanto riguarda la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dal cliente finale nei confronti del fornitore, anche nel provvedimento del 10/5/2023 di dichiarazione di inammissibilità del rinvio pregiudiziale alla
Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., per difetto del requisito della novità della questione.
9. Dunque la circostanza che la società ricorrente non sia il soggetto passivo dell'addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica -in base all'art. 52, comma 1, del TUA è tale il fornitore di energia elettrica-, ma che sia il soggetto sul quale in definitiva il costo dell'addizionale provinciale è stato riversato sotto forma di corrispettivo contrattuale da
10 parte del fornitore medesimo, titolare del diritto di rivalsa sul consumatore finale ai sensi dell'art. 56, comma 1, ultimo periodo, del TUA per i tributi dallo stesso fornitore pagati all' o alle Province, non significa che in capo alla medesima Controparte_3
odierna ricorrente difetti la legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito nei riguardi della convenuta, legittimazione che è connessa al rapporto privatistico esistente tra consumatore finale e fornitore di energia elettrica, rapporto privatistico che non va confuso con il distinto rapporto, in cui il fornitore esercita l'azione di rimborso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per le imposte indirette non dovute, che viene instaurato davanti alle commissioni tributarie e attiene al rapporto tributario.
10. In conclusione, non vi sono dubbi sulla legittimazione attiva della parte ricorrente all'azione di ripetizione, attenendo la stessa al sotteso rapporto contrattuale con la società fornitrice.
11. Strettamente connesso è l'accertamento dei presupposti per l'azione di ripetizione, sul rilievo che la domanda ex art. 2033 c.c. presuppone la mancanza, originaria o sopravvenuta, della causa debendi.
12. Sul punto va ribadito che la presente azione è distinta dall'azione di rimborso che il fornitore esercita, davanti alle commissioni tributarie, nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria per le imposte indirette non dovute e che attiene al differente rapporto tributario
(cfr. Cass. 9567/2013).
12.1 E' pacifico che il "rapporto tributario" e il "rapporto di rivalsa" sono distinti e autonomi dal punto di vista della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) e soggettivo (l'amministrazione finanziaria non è parte del secondo, il consumatore finale non è parte del primo).
12.2 Al riguardo si evidenzia ulteriormente che la distinzione tra i due rapporti rileva sotto il profilo che il carattere indebito della prestazione eseguita, che nel rapporto tributario tra fornitore del servizio e Amministrazione Finanziaria discende direttamente dall'illegittimità dell'addizionale provinciale applicata, nel rapporto privatistico tra il consumatore finale e il prestatore del servizio (fornitore) discende invece dall'illegittimità del riversamento sul consumatore finale del costo sostenuto dal fornitore per il pagamento dell'addizionale provinciale e dell'IVA relativa, a sua volta derivante, appunto, dal fatto che
11 esse non fossero dovute dal fornitore di energia all'Amministrazione Finanziaria in quanto illegittime.
13. Dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio (cfr. Tribunale Roma, Decima
Sezione Civile, ord. 19/2/2021, d.ssa Izzo;
Tribunale Roma, Decima Sezione Civile, ord.
13/1/2022, dott. Picaro), si ribadisce che il diritto del cliente finale alla restituzione dell'onere dell'accisa, traslata su di lui dal fornitore, prescinde dal fatto che il contratto tra le parti fosse valido ed efficace e deriva invece dal fatto che l'imposta stessa è stata “indebitamente pagata” dal fornitore allo Stato e poi riversata sul cliente finale.
13.1 Invero, la rivalsa sui consumatori finali è un diritto dei venditori dei prodotti sottoposti ad accise che trova titolo nella legge (art. 56, comma 1, ultimo periodo, TUA), la quale stabilisce che deve essere esercitato indicando nella bolletta di pagamento “la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (cfr. citato art. 56, comma 3). Dall'effettivo esercizio del diritto da parte del rivenditore, mediante addebito al cliente dell'onere dell'imposta, deriva il rapporto obbligatorio di rivalsa che ha sì fondamento contrattuale, ma presuppone l'esistenza (del diritto di rivalsa e quindi) del corrispondente obbligo tributario del fornitore.
13.2 L'art. 14, comma 2, del D.Lgs 504/1995 TUA, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. q, del D.Lgs. 48/2010 applicabile ratione temporis, dopo aver genericamente stabilito che “l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata” (art. 14, comma 1) e dopo aver fissato un termine di decadenza di due anni per l'esercizio dell'azione restitutoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, prevede una deroga a tale termine di decadenza per il caso in cui, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto passivo d'imposta sia condannato a restituire a terzi l'importo indebitamente incassato per rivalsa dell'accisa, consentendogli di richiedere il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (cfr. art. 14, comma 4).
13.3 Tale deroga, prevedendo implicitamente, ma chiaramente il diritto del consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito pagamento della rivalsa nei confronti del venditore prima che questi abbia agito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il rimborso dell'accisa non dovuta, consente di affermare che il pagamento di un'accisa non dovuta dal contribuente e la traslazione della stessa sul cliente determina un
12 indebito nel rapporto di rivalsa, indipendentemente da ogni questione sulla validità del contratto, tramite il quale la rivalsa è stata esercitata, e nonostante l'imposta sia stata effettivamente pagata dal venditore.
13.4 D'altronde, la circostanza che l'azione di ripetizione di indebito del consumatore finale preceda, di regola, l'azione di rimborso del fornitore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria si giustifica proprio in base alla limitazione all'esercizio dell'azione tributaria di rimborso che grava sul fornitore che abbia traslato l'imposta sui propri clienti, al fine di evitarne l'arricchimento ingiustificato. Infatti l'art. 29, comma 2, L.
428/1990 prevede che il diritto del contribuente al rimborso di tributi riconosciuti incompatibili con l'ordinamento dell'Unione, tra cui le imposte sui consumi, sia precluso dalla traslazione dell'imposta su altri soggetti, pur escludendo che tale circostanza possa essere oggetto di presunzioni da parte degli uffici finanziari.
13.5 Inoltre, premesso che il rapporto privatistico e il rapporto tributario hanno quale comune presupposto dell'azione, rispettivamente di ripetizione di indebito e di rimborso,
l'illegittimità dell'addizionale provinciale e dell'IVA relativa, si osserva che il fatto che per il consumatore finale l'addebito avvenga sotto forma di costo contrattuale, corrispondente alle suddette imposte indirette pagate all'Amministrazione finanziaria dal fornitore, non significa che tale costo sia liberamente determinato dalle parti del contratto di fornitura di energia elettrica, in quanto la rivalsa del fornitore sul consumatore finale per gli importi versati per l'addizionale provinciale e l'IVA relativa avviene in via automatica secondo la disciplina legale dell'art. 56, comma 1, ultimo periodo, del TUA, senza alcun margine di autonomia o di discrezionalità, sicché il carattere indebito della prestazione non presuppone la caducazione dell'intero contratto di fornitura di energia elettrica, ma presuppone l'illegittimità dell'esercizio del diritto di rivalsa del fornitore nell'addebitare al consumatore finale, come costi del servizio, degli importi per addizionale provinciale e IVA relativa che, benché effettivamente versati all'Amministrazione finanziaria, non erano dovuti.
13.6 Del resto, ricordato che l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. è consentita sia in caso di carenza originaria di giustificazione causale della prestazione sia in caso di carenza sopravvenuta, si osserva che la Cassazione -come già detto- ha condivisibilmente affermato che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, di
13 cui all'art. 6 del D.L. 511/1988 nella sua versione applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le citate sentenze del 5/3/2015 nella causa C-
553/13 e del 25/7/2018 nella causa V-103/17, come da richiamata giurisprudenza di legittimità (cfr. citate Cass. 22323/2020; Cass. 16142/2020; Cass. 10691/2020; Cass.
27101/2019; Cass. 15198/2019), e che dal consumatore finale è esercitabile l'ordinaria azione di ripetizione di natura civilistica.
13.7 Dunque la domanda ex art. 2033 c.c. è ammissibile e, come si vedrà, sostanzialmente fondata.
14. Altra questione attiene all'asserita inconferenza nel presente giudizio, stante il principio dell'inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE, dell'eccepita incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE.
15. Si tratta della nota questione dell'efficacia o dell'inefficacia 'orizzontale' delle norme a effetto diretto (self executing) contenute in una direttiva UE non recepita (o mal recepita); si è infatti molto dibattuto sulla distinzione fra effetti diretti 'verticali' ed effetti diretti 'orizzontali' e fra le Direttive, che di regola non hanno efficacia diretta all'interno dei singoli Stati nei rapporti fra privati, e i Regolamenti, dotati invece di detta efficacia diretta.
16. Osserva al riguardo il Giudice, in base alla ragione più liquida e a prescindere da ogni approfondimento sulla questione della nozione di norma a effetto diretto o self executing, che il principio di diritto, sancito con le richiamate sentenze della Corte di Giustizia UE del
5/3/2015 nella causa C-553/13 e del 25/7/2018 nella causa C-103/17, ritenuto applicabile a tutte le norme interne degli Stati membri istitutive di imposte addizionali e quindi anche all'art. 6 comma 2 del D.L. 511/1988 dell'Italia, a garanzia della libertà degli scambi nell'Unione Europea, impone al giudice nazionale di disapplicare, anche nelle controversie che coinvolgano solo soggetti privati, le norme interne contrastanti con i principi di diritto espressi dalle sentenze della Corte di Giustizia UE, che hanno natura vincolante come fonte di diritto comunitario con efficacia retroattiva (cfr. Corte di Giustizia UE 20/11/2003, Peter
d'Ambrumenil; Corte di Giustizia UE 10/6/2010 nella causa C-140/09 Fallimento Traghetti del Mediterraneo S.p.a.
contro
Consiglio dei Ministri;
Corte di Giustizia CP_4
16/1/2018 nelle cause riunite C 128/07 e 131/07, che ha legittimato la disapplicazione, da
14 parte dei giudici nazionali, delle norme interne per contrasto con sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di Giustizia UE, aventi diretta e immediata applicazione con efficacia retroattiva negli ordinamenti nazionali): il tutto in ossequio al principio di leale collaborazione nell'attuazione del diritto dell'Unione ex art. 4, comma 3, del TUE e dell'art. 288 del TUE (cfr. Corte Cost. 170/1984; Corte Cost. 284/2007; Corte Cost. 227/2010).
17. Inoltre il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza -di propria iniziativa- qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza dover richiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa e senza essere obbligato a superare l'antinomia tra la decisione della Corte di Giustizia UE e la norma interna, sollevando questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale ex artt. 11 e 117 della Costituzione rispetto al parametro interposto, costituito dalla disposizione comunitaria violata, ovvero provvedendo al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, quale organo deputato alla risoluzione della controversia con efficacia erga omnes ai sensi dell'art. 19 par. 3, lett. b), del Trattato dell'Unione Europea e dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
18. Dunque, quando una disposizione nazionale non può, nonostante gli sforzi compiuti da giudice nazionale, essere interpretata in modo conforme al diritto dell'Unione, si determina un contrasto insanabile con il principio cardine del primato del diritto comunitario e l'unica soluzione è quella della disapplicazione della norma nazionale contrastante, anche quando questo contrasto riguarda controversie tra privati.
19. Nel contesto su delineato è innegabile che l'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene al sistema del Trattato UE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. Corte di Giustizia UE
24/1/2012 nella causa C-282/10 Corte di Giustizia UE 19/5/2011 nella Persona_1
causa C-452/09 in relazione ad interpretazione della normativa nazionale conforme Parte_3
alla direttiva;
Corte di Giustizia UE 5/10/2004 nella causa C - da 397/01 a C 403/01 Per_2
e altri;
Corte di Giustizia UE 14/7/1994 nella causa C – 91/92 .
[...] Persona_3
15 20. In tale senso è stato ribadito che “… che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva
2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla
Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive;
C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C-103/88, Fratelli
Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458) …” (cfr. Cass.
22343/2020 in motivazione).
21. Sulla possibile disapplicazione della normativa interna in contrasto con la giurisprudenza unionale già era stato evidenziato che “in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla
Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l.
n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (cfr. Cass.
15198/2019).
22. Al riguardo nella giurisprudenza di merito si è evidenziato, nel rigettare l'appello avverso una sentenza favorevole al cliente finale in tema di ripetizione, che “… con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce (ex multis, Cass. civ. n. 16142/2020, Cass. civ. n. 3233/2020, Cass. civ.
n. 10691/2020) che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr., ex multis, Cass. Civ.
16 sent. n. 21248/2004; Cass. Civ. sent. n. 22067/2007; Cass. Civ. sent. n. 25701/2009; Cass.
S.U. sent. n. 3674/2010; Cass. Civ. sent. n. 11641/2013; Cass. Civ. sent. n. 25278/2015; Cass. civ. sent. n. 16923/2016; Cass. Civ. sent. n. 27822/2018) …”; che “… Sulla scorta delle suesposte argomentazioni risulta, pertanto, del tutto irrilevante e ininfluente qualsiasi eccezione relativa alla diretta applicabilità o meno della direttiva comunitaria 2008/112/CE
e all'efficacia verticale e/o orizzontale della stessa, in quanto, si ribadisce, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 è avvenuta alla stregua della interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della direttiva comunitaria 2008/112/CE …”; che “… Alla luce dell'interpretazione del diritto comunitario imposto dalla Corte di Giustizia, risulta ininfluente la circostanza che la giurisprudenza richiamata dall'appellante con riguardo alla disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto comunitario si fosse espressa in cause tra cittadini e l'Erario e, quindi, in controversie in cui venivano in rilievo effetti diretti verticali (privato
contro
Stato) e non orizzontali. La Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto, e tale principio trova applicazione sia nei rapporti “verticali” tra privati e Amministrazione dello Stato sia nei rapporti “orizzontali” tra privati …” e che “…
Di conseguenza la domanda ex art. 2033 c.c. proposta … è fondata e correttamente azionata
…” (cfr. Corte di appello di Milano, sentenza n. 2178/2022 del 22/6/2022).
23. Analogamente la Corte di Appello di Torino, II Sezione, con sentenza del
23/9/2022 ha ribadito che “… L'art.
6. comma 2, del D.L. n. 511 del 1988, va quindi disapplicato in forza del principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (come affermato in molte pronunzie della S.C., tra cui Cass. S.U. 17/2/2010, n. 3674)
…”.
17 24. In senso adesivo alle conclusioni cui si è pervenuti va annoverata anche Corte di
Appello di Milano, III Sezione, del 17/4/2023, in cui, richiamata Cass. 22343/2020, è stato ribadito che “… L'eccezione sollevata da S. in merito all'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria non è pertinente al caso di specie, in cui l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 è stato disapplicato, non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato e -quindi- quale diretta e immediata esecuzione della direttiva n. 2208/112/CE, bensì per il contrasto della norma con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante dalla Corte di
Giustizia UE …”.
25. Analogamente è stato evidenziato che, “… Premesso che la disapplicazione avviene in ossequio all'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di
Giustizia, va rilevato che essa riguarda la disciplina delle accise che regolano il rapporto tributario tra l'Erario e il fornitore, presupposto del rapporto civilistico tra quest'ultimo e il consumatore …”; che “… Al giudice ordinario, investito della decisione sul rapporto di natura privatistica -ovvero sulla rivalsa che il fornitore, esercitando la facoltà di traslare
l'imposta, ha operato-, spetta un accertamento meramente incidentale in ordine alla debenza dell'imposta contestata ed egli "ha sempre il potere di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo..." (cfr. Cass. civ. S.U.
28 gennaio 2011, 2064, in motivazione) …”; che “… Nella specie, dunque, il Tribunale è tenuto, con cognizione meramente incidentale e ai limitati fini della decisione sulla lite tra privati, all'interpretazione della norma fiscale che, come detto, attiene al rapporto esistente fra l'amministrazione finanziaria e il soggetto passivo d'imposta e deve farlo sulla base degli stessi principi applicabili al rapporto tributario e dunque tenendo conto della disapplicazione della norma che prevedeva l'imposta per contrarietà al diritto dell'Unione …” e che “… In assenza di una disposizione atta a giustificare l'applicazione dell'imposta al fornitore - applicazione da cui conseguiva il diritto di quest'ultimo di operare la traslazione e di richiedere al consumatore un importo corrispondente all'accisa- le somme che la convenuta ha inteso addebitare all'acquirente costituiscono attribuzione priva di causa giustificatrice e rendono perciò fondata la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata ai sensi dell'art.
2033 c.c. …” (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 6986/2022 dell'1/9/2022).
18 26. Del resto ad un tale risultato si arriverebbe anche se ci si limitasse alla mera delibazione della conformità o meno della normativa interna alla direttiva 2008/118/CEE e tale delibazione, alla luce di quanto detto, non potrebbe che portare ad una valutazione di contrarietà della norma interna alla suddetta Direttiva (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n.
8095/2022 del 17/10/2022: “… l'accoglimento della domanda attorea non implica la diretta disapplicazione da parte di questo Giudice della norma interna per contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una controversia tra privati: infatti, in particolare, nel caso di specie accade che il Tribunale -per decidere dell'esistenza o meno della causa solvendi in tema di rivalsa dell'imposta addizionale provinciale- non può che necessariamente procedere ad una valutazione, meramente incidentale, sulla legittimità della pretesa impositiva (a monte della rivalsa) svolta dall'Erario verso il fornitore di energia (dunque un rapporto non tra privati ma tra privato e Stato o sue articolazioni e, quindi, un rapporto verticale). In altre parole, per decidere della debenza della rivalsa, il
Tribunale non può che delibare, in via meramente incidentale, se la norma interna che prevedeva la pretesa impositiva (a cascata della quale è stata operata la rivalsa) era compatibile o meno con la direttiva n. 2008/118/CEE …”).
27. In conclusione anche questa eccezione di parte convenuta non è ostativa al riconoscimento, in punto di diritto, della fondatezza della domanda di parte ricorrente.
28. A confutazione delle conclusioni, cui si è pervenuti, non è sufficiente richiamare la pronuncia pregiudiziale dell'11/4/2024 della Corte di Giustizia nella causa C-316/22, che in realtà ha ribadito che il principio di effettività del diritto comunitario comporta il diritto del consumatore finale, che abbia sopportato l'onere dell'imposta indiretta, di ripetere il pagamento alternativamente dallo Stato o dal soggetto passivo di imposta.
28.1 Dall'esame della ricordata sentenza della CGEU non risulta pertanto negata la possibilità dell'azione del cliente finale nei confronti del fornitore, ossia del soggetto passivo di imposta che ha agito in rivalsa nei confronti del medesimo cliente finale.
28.2 Non ignora il Giudice che, successivamente alla ricordata sentenza della Corte di
Giustizia nella causa C-316/22, la Cassazione, allo stato -a quanto noto- solo la Sezione
Tributaria, ha rilevato che “… Il citato arresto della Corte di Giustizia costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e impone, come già chiarito da questa Corte, in
19 fattispecie ove il fornitore era sottoposto al concordato preventivo, come nel presente giudizio (Cass. n. 21154 del 2024), una rilettura del perimetro di esplicazione della
Contr legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti di in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE …” (cfr. Cass. Sez. Tributaria, ord. n. 24373/2024, in motivazione), giungendo, sul presupposto dell'efficacia solo verticale e non orizzontale, come solo eccezionalmente possibile, delle direttive comunitarie, ad elaborare il principio per cui
“… in caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell . Controparte_2
28.3 Nella motivazione della citata ordinanza n. 24373/2024 è stato precisato, richiamando giurisprudenza coeva successiva alla citata sentenza della CGEU dell'11/4/2024, che “… Punto di partenza dell'arresto della Corte di Giustizia è la conferma del principio di diritto, costantemente affermato dalla ECJ, secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva non attuata (CGUE, C-316/22, punto
27; CGUE, 22 dicembre 2022, e C-383/21 e C- Controparte_6 Controparte_7
384/21, punto 36, CGUE;
22 novembre 2017, C-251/16, punto 26; CGUE, 12 Per_4
dicembre 2013, Portgás, C-425/12, punti 18 e 22) …”; che “… Questo assunto -
l'insussistenza di una efficacia diretta tra privati derivante da una direttiva non attuata- ha costituito il punto di partenza della Corte di Giustizia per affermare che «in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118
e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana» (CGUE, C-316/22, cit., punto 36); normativa che «viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di
20 chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro» (CGUE, C-316/22, cit., punto 37)
…”; che “… L'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore Contr finale nei confronti di , in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa …”; che “… Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore. Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore
è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»: CGUE, loc. cit.) …”; che “… La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore …”; che “… L'impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore …”; che
“… Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione -nei limiti della prescrizione ordinaria- del proprio diritto a vedersi manlevato dall'Ufficio delle imposte indebitamente corrisposte in
21 applicazione del principio di effettività …” e che “… La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo (Cass. n. 21154/2024) …” (cfr. citata Cass. ord.
24373/2024 in motivazione).
28.4 Si tratta di orientamento, sostanzialmente similare, espresso dalla medesima
Sezione Tributaria della Cassazione con le ordinanze nn. 21883/2024, 24203/2024,
24208/2024, oltre appunto alla n. 21154/2024, già richiamata nella citata motivazione.
29. Peraltro, richiamando le superiori osservazioni e i precedenti rinvii alla giurisprudenza di merito, osserva il Giudice che le conclusioni cui si è pervenuti in ordine all'individuazione della legittimazione passiva del fornitore in relazione alla domanda ex art. 2033 c.c. prescindono dal richiamo all'efficacia orizzontale della direttiva non recepita o tardivamente recepita, trovando -come detto- fondamento nella vincolatività e immediata applicabilità della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di interpretazione del diritto comunitario (cfr. citata Cass. 22343/2020).
29.1 Alla luce delle superiori premesse in fatto e in diritto, va confermata la giurisprudenza dell'Ufficio in consapevole dissenso dalla richiamata recente giurisprudenza della Sezione Tributaria della Cassazione.
30. L'ultima questione da esaminare riguarda la compatibilità o meno dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con la Direttiva n. 2008/118/CE.
31. Premesso che l'addizionale provinciale all'accisa deve essere configurata quale
“imposta autonoma” e non, come del pari sostenuto, quale “mero incremento quantitativo dell'accisa” -al riguardo se con l'art. 4, comma 10, del D.L. 2/3/2012 n. 16 è stato espressamente abrogato l'art. 6 del D.L. 511/1988 per la necessità di rendere la normativa tributaria interna in materia di imposte sul consumo di energia elettrica conforme alla
Direttiva 2008/118/CE, è evidente che viene di fatto ad essere superato qualsiasi dubbio sulla
22 natura di “imposta autonoma” dell'addizionale provinciale- e premesso altresì che di conseguenza è necessario verificare la sussistenza del requisito della “finalità specifica”, richiesto dalla Direttiva 2008/118/CE in riferimento all'istituzione di “altre imposte indirette”, che colpiscano i prodotti sottoposti ad accisa, si tratta appunto di verificare il lamentato contrasto tra la normativa interna (citato art. 6, comma 1, D.L. 511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) e la Direttiva n. 2008/118/CE, in ordine al soddisfacimento della “finalità specifica”, come richiesto appunto dalla Direttiva e come individuato dalla richiamata giurisprudenza della CGUE.
32. Nel richiamare quanto in precedenza detto in ordine alla condizione della “finalità specifica” dell'imposta in questione, finalità che deve necessariamente sussistere al fine della legittimità dell'imposta stessa, si ribadisce che la CGUE ha chiarito che essa non è soddisfatta da una finalità “puramente di bilancio” e che va intesa come tale anche “la sola destinazione del gettito dell'imposta in questione al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore”.
32.1 Va poi ricordato, secondo la più volte richiamata sentenza CGUE C-553/13, che
“... sebbene la destinazione predeterminata del gettito tributario al finanziamento da parte delle autorità locali di competenze loro trasferite possa costituire un elemento di cui tenere conto al fine di identificare la sussistenza di una finalità specifica, una siffatta destinazione, relativa ad una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, la destinazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese. In caso contrario, qualsiasi finalità potrebbe essere considerata come specifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, ciò che priverebbe l'accisa armonizzata istituita dalla menzionata direttiva di ogni effetto utile e si porrebbe in contrasto con il principio in base al quale una disposizione derogatoria quale detto articolo 1, paragrafo 2, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva …”.
33. Dunque le sentenze della Corte di Giustizia UE del 5/3/2015 nella causa C-553/13
e del 25/7/2018 nella causa C-103/17 hanno affermato che le norme interne, che istituiscono, come ha fatto l'art. 6, comma 2, del D.L. 511/1988, un'imposta addizionale priva di finalità
23 specifica, si pongono in contrasto con il diritto unionale e in particolare con la direttiva
2008/118/CE, determinando conseguentemente l'illegittimità dell'addizionale provinciale alle accise.
33.1 Secondo il su ricordato consolidato orientamento della Cassazione, seguito anche da consistente giurisprudenza di merito, perché gli Stati membri possano legittimamente prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise, devono rispettare due condizioni: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio.
33.2 Sul punto, aderendo all'orientamento della Cassazione, si può osservare che, mentre la condizione sub 1) è soddisfatta, in quanto l'art. 6, comma 3, del D.L. 511/1988 stabilisce che le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica, non così può dirsi per la condizione sub 2), in quanto né l'art. 6 citato né il decreto dell'11/6/2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo hanno chiarito le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, essendo contraria al diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio: nella premessa del
D.L. 511/1988 si parla genericamente di imposte addizionali destinate ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali” e del tutto generici sono anche i riferimenti all'art. 54 della L.
142/1990, all'art. 149 del D.Lgs. 267/2000 n. 267 e all'art. 19 del T.U.E.L..
33.3 Orbene, come accertato dalla Cassazione nei richiamati precedenti, tale condizione non è rispettata dalla norma impositiva in oggetto, non potendo essere ritenuta
'finalità specifica', desumibile dalle ricordate premesse del D.L 511/1988 volte a giustificare
“… la straordinaria necessità ed urgenza …” dell'intervento, la destinazione delle imposte addizionali ad “… assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale …” finalizzate a garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali degli enti stessi.
24 33.4 I riferimenti all'art. 54 della L. 142/1990, abrogata dal D.Lgs. 267/2000, e agli artt. 19 e 149 TUEL sono altrettanto generici e riguardano indistintamente tutti i compiti istituzionali dell'ente locale.
33.5 Quanto all'art. 2, comma 2 bis, D.L. 225/2010, come risultante dalla conversione nella L. 10/2011 con decorrenza dal 27/2/2011, si osserva che la destinazione alla copertura dei costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti riguarda non l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ma l'eventuale maggiorazione, fino al raddoppio, di tale addizionale che le Province avrebbero potuto deliberare a tal fine e di cui non c'è alcuna evidenza (art. 2, comma 2 bis, lett. c). Inoltre la condizione della 'finalità specifica' richiede che l'imposta miri, di per sé stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, non semplicemente a contribuire al finanziamento del costo di uno dei compiti dell'ente territoriale.
33.6 Pertanto si ritiene pienamente condivisibile l'orientamento espresso dalla
Cassazione nelle più volte citate sentenze in merito all'incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con il dettato dell'art. 1 par. 2 della direttiva
2008/118/CE.
34. Da ciò deriva l'obbligo di non dare applicazione alla norma impositiva interna.
35. Orbene, dovendosi disapplicare l'art. 6 del D.L. 511/1988 per il periodo anteriore all'1/4/2012 (data della ricordata abrogazione dell'addizionale provinciale sulle forniture di energia elettrica) e quindi per il periodo oggetto di causa e non avendo la convenuta l'obbligo di pagare all'Amministrazione finanziaria l'addizionale provinciale, introdotta dall'Italia senza una 'finalità specifica', e non avendo la stessa il conseguente titolo di legge per applicare, in rivalsa, come costi alla società ricorrente i medesimi importi dovuti per le suddette imposte indirette, la società ricorrente ha il diritto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di vedersi restituire quanto pagato al fornitore a titolo di addizionale provinciale sull'accisa.
35.1. Portando a sintesi le superiori osservazioni, emergono sia il carattere indebito della traslazione dell'addizionale provinciale sull'accisa sia l'obbligo del rivenditore di restituire all'utente l'importo pagato a titolo di rivalsa sulle forniture di energia, relative al periodo per cui è causa e nei termini che seguono.
36. Come detto non vi è contestazione in ordine al quantum da restituire.
25 37. Per mera completezza espositiva, in ordine alla questione della debenza o meno del rimborso con riferimento alle fatture relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010, atteso che non sussisteva, quanto meno fino al 31/3/2010, alcun contrasto tra l'addizionale provinciale sulle accise e la predetta Direttiva comunitaria, visto che il termine assegnato agli
Stati membri per conformarsi alle nuove disposizioni era fissato appunto al 31/3/2010, va ribadito che è del tutto irrilevante il momento in cui l'Italia si sarebbe dovuta adeguare alla
Direttiva 2008/118/CE, in quanto l'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12/CEE, vigente sino al
31/3/2010, è sovrapponibile all'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE e la stessa
Cassazione, con le sentenze nn. 22343/2020, 12142/2022 e 12143/2022, ha rilevato la continuità normativa tra l'art. 3 par. 2 Direttiva 92/112/CE, esteso con la direttiva n.
2003/96/CE all'energia elettrica dall'1/1/2004, e l'art. 1 par. 2 della Direttiva n. 2008/96/CE, statuendo l'incompatibilità dell'addizionale per l'assenza di una finalità specifica a far data dall'1/1/2004 e chiarendo che la disapplicazione dell'art. 6 D.L. 511/1988 andava disposta anche per i periodi di imposta precedenti l'entrata in vigore della direttiva 2008/118/CE.
38. Sempre per mera completezza espositiva si osserva, in ordine alla dibattuta questione della restituzione o meno anche dell'IVA e pure in questo caso dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, che la ripetizione riguarda anche l'IVA relativa all'addizionale, atteso che, “… ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'Iva, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass. 2/12/2014 n. 25531; Cass. 15/05/2015 n. 9946; Cass. ord. 13/6/2018, n.
15536; Cass. ord. 19/2/2019, n. 4874) …” (cfr. Cass. 8652/2020 in motivazione).
38.1 Dunque, vista la prevista attivazione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti della cessionaria, non vi sarebbe in concreto alcun rischio di locupletazione da parte dell'odierna ricorrente.
26 38.2 Qualora l'IVA, indebitamente versata in relazione a somme che non dovevano essere versate, fosse stata, in ipotesi, già portata in detrazione dalla società ricorrente, si tratta di una questione che non rileva rispetto ai rapporti privatistici fra il fornitore e il cliente finale, riguardando, invero, esclusivamente il rapporto di quest'ultima società con l'Amministrazione finanziaria, rapporto rispetto al quale il fornitore è del tutto estraneo.
39. Ultima questione è quella relativa agli interessi moratori, che la società ricorrente ha chiesto “… dalla domanda al saldo …” (cfr. conclusioni in ricorso).
40. Alla luce dell'art. 2033 c.c. e dovendosi presumere la buona fede dell'accipiens, visto anche il quadro giurisprudenziale e normativo e il contesto fattuale in cui la vicenda si è inserita, va ribadito che gli interessi al tasso legale (artt. 1224 e 1284 c.c.) sono dovuti dalla
'domanda', che, in base a condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SU 15895/2019), va individuata in uno qualsiasi degli atti stragiudiziali, aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..
40.1 Dunque gli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) sono dovuti dall'atto di messa in mora, pacificamente individuato nella data del 16/12/2019 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente: atto di messa in mora, inviato a mezzo pec in pari data), fino al 21/5/2024, mentre, in mancanza di predeterminazione della misura degli stessi ad opera delle parti, sono dovuti gli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c. in relazione al D.Lgs
231/2002) dal 22/5/2024 (data di deposito del ricorso) fino al saldo effettivo.
40.2 Al riguardo, ricordata l'applicazione generale dell'art. 1284, comma 4, c.c. (cfr.
Cass. 61/2023; contra, peraltro, Cass. 36595/2022) e ribadita la necessità dell'espressa menzione in sentenza degli interessi al tasso legale maggiorato (Cass. SU 12449/2024), è innegabile che nel caso di specie l'obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c. deriva e trova la propria causa nel contratto di somministrazione intercorso fra le parti (cfr. Cass. 61/2023 in motivazione;
Corte Appello di Milano sentenza n.1838/2023 del 29/5-6/6/2023).
41. In conclusione la società convenuta va condannata al pagamento, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., della complessiva somma di € 14.994,98 (IVA compresa), oltre agli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dal 16/12/2019 al
21/5/2024 e agli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c.) dal 22/5/2024 al saldo effettivo.
27 42. Stante l'emerso contrasto giurisprudenziale, sussistente anche fra le stesse Sezioni di questo Tribunale, e dando anche in questo caso continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio sul punto, è necessario disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
• in accoglimento dalla domanda della ricorrente condanna Parte_2
la convenuta al pagamento, in favore della società ricorrente e a titolo Controparte_1
di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., della complessiva somma di € 14.994,98 (IVA compresa), oltre agli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dal 16/12/2019 al
21/5/2024 e agli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c.) dal
22/5/2024 al saldo effettivo;
• compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso a Roma, il 29/3/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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