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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1816/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1816 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Renato Rizzi e Pasquale Rizzi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Campobasso, Corso Bucci n. 78/c
- attore -
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Tedino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via De Attellis n. 11
- convenuta -
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_2 C.F._2 generale rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Rizzi e Pasquale Rizzi, Parte_1 giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Campobasso,
Corso Bucci n. 78/c
- interveniente -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato il 28.10.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale la rappresentando, in punto di Controparte_1 fatto:
- di essere usufruttuario dell'appartamento sito al primo piano, interno 2, dello stabile condominiale ubicato in Campobasso, in via Carducci n. 88/Q, identificato nel catasto del
Comune di Campobasso al foglio 67, particella n. 547, sub 65, di proprietà di sua figlia
Controparte_2
- che al piano terra del suddetto stabile sono ubicati il locale ed un'area esterna ad esso attigua di proprietà della Controparte_1
1 - che su detta area esterna hanno veduta diretta il balcone e le finestre dell'appartamento di cui lui è usufruttuario, e che al di sotto del balcone e delle finestre suddetti, nel marzo 2022, la ha installato una pensilina in metallo e vetro, fissata con Controparte_1 sostegni metallici al muro perimetrale di facciata dello stabile condominiale;
- che tale installazione incide negativamente sulle condizioni di sicurezza dell'appartamento, agevolandone l'accesso ai terzi, e lede altresì il suo diritto di veduta, essendo stata collocata ad una distanza dal balcone e dalle finestre del sovrastante appartamento inferiore a quella di tre metri, stabilita dall'art. 907 c.c.
Parte attrice ha chiesto dunque dichiararsi l'illegittimità dell'installazione della predetta pensilina, con conseguente condanna della società convenuta alla sua rimozione.
Con comparsa del 19.01.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1 insistendo per il rigetto delle domande attoree ed eccependo:
- in via preliminare l'improcedibilità dell'azione, per carenza dell'integrità del contraddittorio (non essendo presente in giudizio nuda proprietaria dell'appartamento del Controparte_2 quale l'attore è usufruttuario, litisconsorte necessaria), nonché per la mancata partecipazione della nuda proprietaria all'obbligatorio tentativo di mediazione di cui alla L. n. 28/2010;
- nel merito, l'inapplicabilità al caso di specie della disposizione in materia di distanze delle costruzioni dalle vedute (art. 907 c.c.), attesa la natura condominiale dell'edificio, e quindi l'esistenza ab origine di vedute a distanza non regolamentare;
- in ogni caso l'insussistenza della violazione dell'art. 1102 c.c. e dell'art. 1067 c.c., in quanto la pensilina non determinerebbe alcuna alterazione della destinazione d'uso della cosa comune, non diminuirebbe la sicurezza del sovrastante appartamento e non impedirebbe in maniera sostanziale il godimento della veduta da parte dell'attore.
Con comparsa di intervento del 9.02.2023 si è costituita in giudizio Controparte_2 aderendo integralmente alle domande attoree.
All'esito della prima udienza del 13.02.2023 lo scrivente giudice ha disposto che parte attrice promuovesse la procedura di mediazione nei confronti di tutte le parti del procedimento.
La mediazione ha tuttavia avuto esito negativo.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di alcuni testimoni.
All'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni, richiamando quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
Con ordinanza del 23.12.2024 la causa è stata dunque trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
I. Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento, per le ragioni che seguono.
Giova rammentare che le vedute consistono nelle aperture che consentono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, e che il relativo diritto, consistente nell'esercizio della inspectio et prospectio in alienum, preclude al proprietario del fondo vicino di fabbricare a distanza minore di tre metri, secondo quanto prescritto dall'art. 907 c.c.
Nell'interpretazione della norma la giurisprudenza di legittimità ha offerto importanti chiarimenti, precisando, da un lato, che la prescrizione interessa quelle sole opere che per natura e funzione sono destinate a permanere nel tempo (Cass. n. 21501/2007), e rimarcando, sotto altro profilo, che essa trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le opere realizzate
2 involgano i rapporti condominiali, di guisa che il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale, che ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio, può opporsi alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già
l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (ex multis Cass. 15906/2024; Cass. n. 17216/2020; Cass. n. 5732/2019; Cass. n. 955/2013).
Ciò posto in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie risulta dagli atti di causa che parte attrice e parte intervenuta sono rispettivamente l'usufruttuario e il nudo proprietario di un appartamento sito al primo piano del medesimo condominio in cui si trova, al piano terra, il locale di proprietà della convenuta.
Risulta altresì dagli atti che il manufatto di cui i primi denunciano l'illegittimità (una pensilina in metallo e vetro acrilico), è stato elevato sino alla soglia del balcone dell'appartamento di proprietà della ed è posto a copertura di un'area scoperta di pertinenza della CP_2 proprietà esclusiva della Controparte_1
Dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti emerge inoltre che la pensilina è qualificabile in termini di costruzione, siccome stabilmente ancorata al muro condominiale.
Dall'istruttoria condotta in corso di causa è emerso poi che la pensilina è stata installata allo scopo di isolare il locale, schermandone la luce, e di tutelare i lavoratori dalla caduta dall'alto di oggetti (si vedano sul punto le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
all'udienza del 13.05.2024, nonché la relazione dell'Ing. , escusso altresì
[...] Tes_1 come teste alla medesima udienza, a conferma del contenuto della relazione).
Le parti non controvertono sull'uso della muratura perimetrale per l'infissione dei sostegni della pensilina, la cui compatibilità con il disposto dell'art. 1102 c.c. non è qui in discussione, bensì sui diritti spettanti alle proprietà esclusive.
Sul punto si osserva che la Suprema Corte, nella già richiamata ordinanza della Sez. II n. 15906/2024, ha ritenuto applicabile la disciplina prevista dall'art. 907 c.c. in un caso del tutto sovrapponibile a quello qui in esame, in cui le due unità immobiliari di proprietà delle parti erano ubicate in un condominio, ed il manufatto di cui si denunciava l'illegittimità era stato posto a copertura di un'area scoperta di pertinenza della proprietà esclusiva di una delle due, mentre il diritto di veduta di cui si lamentava la violazione riguardava l'appartamento in proprietà esclusiva della controparte, così che il conflitto si poneva non tanto tra diversi diritti di uso della cosa comune tra condomini (l'ancoraggio del manufatto al muro condominiale non era, infatti, oggetto di contestazione), ma tra diritti spettanti alle proprietà esclusive dei contendenti.
Le fotografie prodotte in atti evidenziano, inoltre, che la pensilina preclude la veduta appiombo dell'odierno attore, poiché strutturalmente non contenuta nello spazio volumetrico delimitato dalla proiezione verticale verso il basso della soglia del balcone del primo piano.
A tale ultimo riguardo si osserva che la Suprema Corte ha precisato che “il proprietario o condomino, il quale realizzi un manufatto in appoggio o in aderenza al muro in cui si apre una veduta diretta o obliqua esercitata da un sovrastante balcone, e lo elevi sino alla soglia del balcone stesso, non è soggetto, rispetto a questo, alle distanze prescritte dall'art. 907, terzo comma c.c., nel caso in cui il manufatto sia contenuto nello spazio volumetrico delimitato dalla proiezione verticale verso il basso della soglia predetta, in modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario del piano di sopra” (Cass. n. 955/2013).
3 Non può dunque dirsi che nel caso di specie la convenuta sia esonerata dal rispetto della disciplina sulle distanze prevista dall'art. 907 c.c., che invece deve trovare applicazione, conformemente agli insegnamenti giurisprudenziali sinora richiamati, sicché, risultando pacifico tra le parti (nonché comunque evincibile ictu oculi dalle fotografie in atti) che la pensilina è stata installata in violazione delle distanze ivi prescritte, deve concludersi nel senso della sua illegittimità.
Ne consegue la condanna della all'immediata riduzione in Controparte_1 pristino dello stato originario dei luoghi, mediante rimozione della pensilina oggetto di causa.
II. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa e applicando i valori minimi per ciascuna fase, attesa la non rilevante complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE le domande attoree e per l'effetto:
- DICHIARA che la pensilina posta dalla a Controparte_1 copertura dell'area scoperta di pertinenza della sua proprietà esclusiva è stata installata illegittimamente, in violazione del disposto dell'art. 907 c.c.;
- CONDANNA la all'immediata riduzione in Controparte_1 pristino dello stato originario dei luoghi, mediante rimozione della suddetta pensilina;
• CONDANNA la alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
e delle spese del presente giudizio, che liquida in euro
[...] Controparte_2
3.809,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Così deciso in Campobasso, in data 10.04.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1816 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Renato Rizzi e Pasquale Rizzi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Campobasso, Corso Bucci n. 78/c
- attore -
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Tedino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via De Attellis n. 11
- convenuta -
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_2 C.F._2 generale rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Rizzi e Pasquale Rizzi, Parte_1 giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Campobasso,
Corso Bucci n. 78/c
- interveniente -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato il 28.10.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale la rappresentando, in punto di Controparte_1 fatto:
- di essere usufruttuario dell'appartamento sito al primo piano, interno 2, dello stabile condominiale ubicato in Campobasso, in via Carducci n. 88/Q, identificato nel catasto del
Comune di Campobasso al foglio 67, particella n. 547, sub 65, di proprietà di sua figlia
Controparte_2
- che al piano terra del suddetto stabile sono ubicati il locale ed un'area esterna ad esso attigua di proprietà della Controparte_1
1 - che su detta area esterna hanno veduta diretta il balcone e le finestre dell'appartamento di cui lui è usufruttuario, e che al di sotto del balcone e delle finestre suddetti, nel marzo 2022, la ha installato una pensilina in metallo e vetro, fissata con Controparte_1 sostegni metallici al muro perimetrale di facciata dello stabile condominiale;
- che tale installazione incide negativamente sulle condizioni di sicurezza dell'appartamento, agevolandone l'accesso ai terzi, e lede altresì il suo diritto di veduta, essendo stata collocata ad una distanza dal balcone e dalle finestre del sovrastante appartamento inferiore a quella di tre metri, stabilita dall'art. 907 c.c.
Parte attrice ha chiesto dunque dichiararsi l'illegittimità dell'installazione della predetta pensilina, con conseguente condanna della società convenuta alla sua rimozione.
Con comparsa del 19.01.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1 insistendo per il rigetto delle domande attoree ed eccependo:
- in via preliminare l'improcedibilità dell'azione, per carenza dell'integrità del contraddittorio (non essendo presente in giudizio nuda proprietaria dell'appartamento del Controparte_2 quale l'attore è usufruttuario, litisconsorte necessaria), nonché per la mancata partecipazione della nuda proprietaria all'obbligatorio tentativo di mediazione di cui alla L. n. 28/2010;
- nel merito, l'inapplicabilità al caso di specie della disposizione in materia di distanze delle costruzioni dalle vedute (art. 907 c.c.), attesa la natura condominiale dell'edificio, e quindi l'esistenza ab origine di vedute a distanza non regolamentare;
- in ogni caso l'insussistenza della violazione dell'art. 1102 c.c. e dell'art. 1067 c.c., in quanto la pensilina non determinerebbe alcuna alterazione della destinazione d'uso della cosa comune, non diminuirebbe la sicurezza del sovrastante appartamento e non impedirebbe in maniera sostanziale il godimento della veduta da parte dell'attore.
Con comparsa di intervento del 9.02.2023 si è costituita in giudizio Controparte_2 aderendo integralmente alle domande attoree.
All'esito della prima udienza del 13.02.2023 lo scrivente giudice ha disposto che parte attrice promuovesse la procedura di mediazione nei confronti di tutte le parti del procedimento.
La mediazione ha tuttavia avuto esito negativo.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di alcuni testimoni.
All'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni, richiamando quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
Con ordinanza del 23.12.2024 la causa è stata dunque trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
I. Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento, per le ragioni che seguono.
Giova rammentare che le vedute consistono nelle aperture che consentono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, e che il relativo diritto, consistente nell'esercizio della inspectio et prospectio in alienum, preclude al proprietario del fondo vicino di fabbricare a distanza minore di tre metri, secondo quanto prescritto dall'art. 907 c.c.
Nell'interpretazione della norma la giurisprudenza di legittimità ha offerto importanti chiarimenti, precisando, da un lato, che la prescrizione interessa quelle sole opere che per natura e funzione sono destinate a permanere nel tempo (Cass. n. 21501/2007), e rimarcando, sotto altro profilo, che essa trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le opere realizzate
2 involgano i rapporti condominiali, di guisa che il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale, che ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio, può opporsi alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già
l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (ex multis Cass. 15906/2024; Cass. n. 17216/2020; Cass. n. 5732/2019; Cass. n. 955/2013).
Ciò posto in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie risulta dagli atti di causa che parte attrice e parte intervenuta sono rispettivamente l'usufruttuario e il nudo proprietario di un appartamento sito al primo piano del medesimo condominio in cui si trova, al piano terra, il locale di proprietà della convenuta.
Risulta altresì dagli atti che il manufatto di cui i primi denunciano l'illegittimità (una pensilina in metallo e vetro acrilico), è stato elevato sino alla soglia del balcone dell'appartamento di proprietà della ed è posto a copertura di un'area scoperta di pertinenza della CP_2 proprietà esclusiva della Controparte_1
Dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti emerge inoltre che la pensilina è qualificabile in termini di costruzione, siccome stabilmente ancorata al muro condominiale.
Dall'istruttoria condotta in corso di causa è emerso poi che la pensilina è stata installata allo scopo di isolare il locale, schermandone la luce, e di tutelare i lavoratori dalla caduta dall'alto di oggetti (si vedano sul punto le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
all'udienza del 13.05.2024, nonché la relazione dell'Ing. , escusso altresì
[...] Tes_1 come teste alla medesima udienza, a conferma del contenuto della relazione).
Le parti non controvertono sull'uso della muratura perimetrale per l'infissione dei sostegni della pensilina, la cui compatibilità con il disposto dell'art. 1102 c.c. non è qui in discussione, bensì sui diritti spettanti alle proprietà esclusive.
Sul punto si osserva che la Suprema Corte, nella già richiamata ordinanza della Sez. II n. 15906/2024, ha ritenuto applicabile la disciplina prevista dall'art. 907 c.c. in un caso del tutto sovrapponibile a quello qui in esame, in cui le due unità immobiliari di proprietà delle parti erano ubicate in un condominio, ed il manufatto di cui si denunciava l'illegittimità era stato posto a copertura di un'area scoperta di pertinenza della proprietà esclusiva di una delle due, mentre il diritto di veduta di cui si lamentava la violazione riguardava l'appartamento in proprietà esclusiva della controparte, così che il conflitto si poneva non tanto tra diversi diritti di uso della cosa comune tra condomini (l'ancoraggio del manufatto al muro condominiale non era, infatti, oggetto di contestazione), ma tra diritti spettanti alle proprietà esclusive dei contendenti.
Le fotografie prodotte in atti evidenziano, inoltre, che la pensilina preclude la veduta appiombo dell'odierno attore, poiché strutturalmente non contenuta nello spazio volumetrico delimitato dalla proiezione verticale verso il basso della soglia del balcone del primo piano.
A tale ultimo riguardo si osserva che la Suprema Corte ha precisato che “il proprietario o condomino, il quale realizzi un manufatto in appoggio o in aderenza al muro in cui si apre una veduta diretta o obliqua esercitata da un sovrastante balcone, e lo elevi sino alla soglia del balcone stesso, non è soggetto, rispetto a questo, alle distanze prescritte dall'art. 907, terzo comma c.c., nel caso in cui il manufatto sia contenuto nello spazio volumetrico delimitato dalla proiezione verticale verso il basso della soglia predetta, in modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario del piano di sopra” (Cass. n. 955/2013).
3 Non può dunque dirsi che nel caso di specie la convenuta sia esonerata dal rispetto della disciplina sulle distanze prevista dall'art. 907 c.c., che invece deve trovare applicazione, conformemente agli insegnamenti giurisprudenziali sinora richiamati, sicché, risultando pacifico tra le parti (nonché comunque evincibile ictu oculi dalle fotografie in atti) che la pensilina è stata installata in violazione delle distanze ivi prescritte, deve concludersi nel senso della sua illegittimità.
Ne consegue la condanna della all'immediata riduzione in Controparte_1 pristino dello stato originario dei luoghi, mediante rimozione della pensilina oggetto di causa.
II. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa e applicando i valori minimi per ciascuna fase, attesa la non rilevante complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE le domande attoree e per l'effetto:
- DICHIARA che la pensilina posta dalla a Controparte_1 copertura dell'area scoperta di pertinenza della sua proprietà esclusiva è stata installata illegittimamente, in violazione del disposto dell'art. 907 c.c.;
- CONDANNA la all'immediata riduzione in Controparte_1 pristino dello stato originario dei luoghi, mediante rimozione della suddetta pensilina;
• CONDANNA la alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
e delle spese del presente giudizio, che liquida in euro
[...] Controparte_2
3.809,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Così deciso in Campobasso, in data 10.04.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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