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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/12/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI RG 2127 del 2023 CC
Il Tribunale di Asti, in persona dei sigg.ri: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti Relatore ed estensore ha emesso SENTENZA sul ricorso di nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente a [...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla busta telematica, dall'avv. Sonia Maria BROGLIO (C.F. ed elettivamente domiciliato ad ogni effetto di legge C.F._2 nella presente procedura presso il suo studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 115, avverso
– c.f. – residente in [...] C.F._3
Avigliana n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Virginio Azzalini (c.f. - C.F._4 PEC: fax: 011.4462724) ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, Corso Trapani n. 233, come da procura allegata telematicamente
Oggetto:
RICORSO PER LA REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO EX ART. 473 BIS C.P.C.
OSSERVATO
L'odierno giudizio nasceva come procedimento contenzioso, intrapreso dal , al fine di ottenere pronunzia di modifica delle condizioni, Pt_2 di cui alla sentenza n. 435/2014, pubblicata in data 01/07/2014 nel procedimento avente R.G. n. 1195/2014, con cui il Tribunale di Asti dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e dalla sig.ra alle condizioni di seguito: Parte_3 CP_1
“1) Le figlie e restano affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con residenza anagrafica presso la madre. Le minori resteranno con i genitori a settimane alterne (dal lunedì uscite di scuola di ogni settimana un genitore, che deve prelevare a scuola, sino al lunedì successivo in cui deve riaccompagnarle a scuola). 2)Nella settimana in cui le minori resteranno con il padre, la madre potrà tenerle con sé tre pomeriggi a settimana a suo piacimento, dall'uscita di scuola sino alle 21.00, comunicando al padre delle bambine di volta in volta i giorni prescelti. Analogamente, quando le minori resteranno con la madre, il padre avrà le medesime facoltà.
3) Durante il periodo estivo, le minori potranno restare con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi, concordati fra i medesimi genitori entro il 30 maggio di ciascun anno.
4) I genitori alterneranno equamente le vacanze pasquali e natalizie delle minori. A far data dal Natale 2014 i genitori già concordano che le bambine resteranno con il papà il 25 dicembre ed il 24 dicembre staranno con la madre, mentre il Capodanno resteranno con il papà. Tali periodi tutti saranno suscettibili di variazione, purché debitamente concordati fra i coniugi.
5) Il marito contribuirà al mantenimento delle minori versando alla moglie l'importo di € 400,00 mensili, mediante accredito anticipato entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a far data dal 1° giugno 2015.
6) Il marito si accollerà interamente 100% le spese scolastiche che verranno sostenute per i minori, comunque concordate con la moglie, nonché il 75% delle spese sanitarie non coperte dal SSN e di quelle sportive, ricreative, straordinarie tutte. Solo la mensa ed i trasporti saranno divisi fra i coniugi nella misura del 50% per ciascuno. In ogni caso ogni spesa dovrà essere concordata e la refusione delle spese nella giusta percentuale verrà fatta al coniuge che l'ha sostenuta entro il 15 dalla presentazione del giustificativo.
7) Il marito presta il consenso a che gli assegni famigliari vengano percepiti dalla moglie per le figlie al 100%.
8) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
9) Le cause (r.g. 1295/14 e 1250/14) si intendono così conciliate come dal presente accordo a spese legali compensate. Sottoscrivo i rispettivi legali, per rinuncia alla solidarietà professionale.
10) I genitori manifestano sin d'ora consenso per il rilascio dei documenti validi ai fini dell'espatrio, personali e delle figlie minori.”; Parte resistente da principio si opponeva alla chiesta revisione delle disposizioni, afferenti alla prole. Nelle more, tuttavia, le parti addivenivano ad accordo. In particolare, alla udienza del 18.9.2025, le parti deducevano come testualmente segue:
“Il giorno 18.9.2025 sono presenti: le parti con le figlie e;
Per_2 Per_1 gli avv. Broglio e Azzalini;
di comune accordo, le parti hanno stabilito, sulla volontà delle figlie, che qui confermano, che: le stesse sono di fatto e saranno collocate presso il papà, e la frequentazione con la madre avverrà sul semplice accordo tra madre e figlie;
sul piano economico, il papà si assume in via diretta l'onere di mantenimento integrale delle ragazze;
e affronterà al 100% le spese straordinarie per le ragazze;
le parti concordano che, visti i rispettivi redditi, visto che le ragazze avranno modo di restare presso la madre, secondo libero accordo come sopra, gli assegni familiari siano percepiti al 100% dalla madre;
la resistente rinunzia all'assegno di mantenimento per le figlie, essendone venuti meno i presupposti;
ultimo assegno versato per settembre del 2025 e da ottobre varrà il regime suddetto;
spese di lite compensate. (grassetto dello scrivente estensore) Il GR manda al collegio per la sentenza immediata SULLE CONCLUSIONI CONFORMI SOPRA. Al che la audizione di diviene anche superflua in quanto vi è pieno accordo dell'intero Per_2 nucleo sulle domande congiunte sopra riportate.” Le condizioni di cui all'accordo, come sopra, paiono conformi a legge, nonché all'interesse della prole, che peraltro ha manifestato, come si dà atto a verbale, la propria condivisione del piano concordato tra i genitori. Sussistono i requisiti di cui al n. 51 art. 473 bis cpc. Spese compensate come richiesto.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando, Dispone in piena conformità alle conclusioni conformi delle parti, sopra riportate per esteso, da considerare come parte integrante del presente dispositivo;
Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Asti, 26.11.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
Il Tribunale di Asti, in persona dei sigg.ri: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti Relatore ed estensore ha emesso SENTENZA sul ricorso di nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente a [...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla busta telematica, dall'avv. Sonia Maria BROGLIO (C.F. ed elettivamente domiciliato ad ogni effetto di legge C.F._2 nella presente procedura presso il suo studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 115, avverso
– c.f. – residente in [...] C.F._3
Avigliana n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Virginio Azzalini (c.f. - C.F._4 PEC: fax: 011.4462724) ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, Corso Trapani n. 233, come da procura allegata telematicamente
Oggetto:
RICORSO PER LA REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO EX ART. 473 BIS C.P.C.
OSSERVATO
L'odierno giudizio nasceva come procedimento contenzioso, intrapreso dal , al fine di ottenere pronunzia di modifica delle condizioni, Pt_2 di cui alla sentenza n. 435/2014, pubblicata in data 01/07/2014 nel procedimento avente R.G. n. 1195/2014, con cui il Tribunale di Asti dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e dalla sig.ra alle condizioni di seguito: Parte_3 CP_1
“1) Le figlie e restano affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con residenza anagrafica presso la madre. Le minori resteranno con i genitori a settimane alterne (dal lunedì uscite di scuola di ogni settimana un genitore, che deve prelevare a scuola, sino al lunedì successivo in cui deve riaccompagnarle a scuola). 2)Nella settimana in cui le minori resteranno con il padre, la madre potrà tenerle con sé tre pomeriggi a settimana a suo piacimento, dall'uscita di scuola sino alle 21.00, comunicando al padre delle bambine di volta in volta i giorni prescelti. Analogamente, quando le minori resteranno con la madre, il padre avrà le medesime facoltà.
3) Durante il periodo estivo, le minori potranno restare con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi, concordati fra i medesimi genitori entro il 30 maggio di ciascun anno.
4) I genitori alterneranno equamente le vacanze pasquali e natalizie delle minori. A far data dal Natale 2014 i genitori già concordano che le bambine resteranno con il papà il 25 dicembre ed il 24 dicembre staranno con la madre, mentre il Capodanno resteranno con il papà. Tali periodi tutti saranno suscettibili di variazione, purché debitamente concordati fra i coniugi.
5) Il marito contribuirà al mantenimento delle minori versando alla moglie l'importo di € 400,00 mensili, mediante accredito anticipato entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a far data dal 1° giugno 2015.
6) Il marito si accollerà interamente 100% le spese scolastiche che verranno sostenute per i minori, comunque concordate con la moglie, nonché il 75% delle spese sanitarie non coperte dal SSN e di quelle sportive, ricreative, straordinarie tutte. Solo la mensa ed i trasporti saranno divisi fra i coniugi nella misura del 50% per ciascuno. In ogni caso ogni spesa dovrà essere concordata e la refusione delle spese nella giusta percentuale verrà fatta al coniuge che l'ha sostenuta entro il 15 dalla presentazione del giustificativo.
7) Il marito presta il consenso a che gli assegni famigliari vengano percepiti dalla moglie per le figlie al 100%.
8) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
9) Le cause (r.g. 1295/14 e 1250/14) si intendono così conciliate come dal presente accordo a spese legali compensate. Sottoscrivo i rispettivi legali, per rinuncia alla solidarietà professionale.
10) I genitori manifestano sin d'ora consenso per il rilascio dei documenti validi ai fini dell'espatrio, personali e delle figlie minori.”; Parte resistente da principio si opponeva alla chiesta revisione delle disposizioni, afferenti alla prole. Nelle more, tuttavia, le parti addivenivano ad accordo. In particolare, alla udienza del 18.9.2025, le parti deducevano come testualmente segue:
“Il giorno 18.9.2025 sono presenti: le parti con le figlie e;
Per_2 Per_1 gli avv. Broglio e Azzalini;
di comune accordo, le parti hanno stabilito, sulla volontà delle figlie, che qui confermano, che: le stesse sono di fatto e saranno collocate presso il papà, e la frequentazione con la madre avverrà sul semplice accordo tra madre e figlie;
sul piano economico, il papà si assume in via diretta l'onere di mantenimento integrale delle ragazze;
e affronterà al 100% le spese straordinarie per le ragazze;
le parti concordano che, visti i rispettivi redditi, visto che le ragazze avranno modo di restare presso la madre, secondo libero accordo come sopra, gli assegni familiari siano percepiti al 100% dalla madre;
la resistente rinunzia all'assegno di mantenimento per le figlie, essendone venuti meno i presupposti;
ultimo assegno versato per settembre del 2025 e da ottobre varrà il regime suddetto;
spese di lite compensate. (grassetto dello scrivente estensore) Il GR manda al collegio per la sentenza immediata SULLE CONCLUSIONI CONFORMI SOPRA. Al che la audizione di diviene anche superflua in quanto vi è pieno accordo dell'intero Per_2 nucleo sulle domande congiunte sopra riportate.” Le condizioni di cui all'accordo, come sopra, paiono conformi a legge, nonché all'interesse della prole, che peraltro ha manifestato, come si dà atto a verbale, la propria condivisione del piano concordato tra i genitori. Sussistono i requisiti di cui al n. 51 art. 473 bis cpc. Spese compensate come richiesto.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando, Dispone in piena conformità alle conclusioni conformi delle parti, sopra riportate per esteso, da considerare come parte integrante del presente dispositivo;
Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Asti, 26.11.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli