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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/05/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 617/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 617/2019 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. BRUNELLI LUCA come da procura in C.F._2 atti;
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CICCHI CP_1 C.F._3
ALESSANDRO, come da procura in atti;
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentate p.t., con il patrocinio dell'avv. POMPILI SARA come da procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per gli attori: come note in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente il 16.09.2024; Per il convenuto come da note in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente CP_1 il 13.09.2024; Per la convenuta come da note in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente CP_2 il 12.09.2024.
IN FATTO E DIRITTO
1. e rispettivamente conducente e proprietario del veicolo Parte_2 Parte_1
Piaggio Tyfon C50 tg. X6DGS2, hanno convenuto in giudizio e la sua compagnia di CP_1 assicurazione per la RCA per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei CP_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso la mattina del 27 luglio
2017 in zona Fontivegge, asseritamente imputabile in via esclusiva a – conducente il veicolo CP_1
Volvo XC tg. DZ586HP – e complessivamente quantificati in euro 106.747,81.
Si sono costituiti e contestando la fondatezza della pretesa e, in subordine, CP_1 CP_2 la quantificazione del danno.
pagina 1 di 4 La causa è stata istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., prove per testimoni e CTU medico legale;
fatte precisare alle parti le proprie conclusioni, è stata infine incamerata per la decisione il 29 ottobre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. A fondamento della domanda risarcitoria le parti attrici assumono che il sinistro è da imputare in via esclusiva alla condotta di guida del convenuto il quale, percorrendo la CP_1 corsia di sinistra di via Cortonese, giunto nei pressi dell'intersezione con via Sicilia, si spostava verso la corsia di destra – a proseguire quindi sulla via Cortonese – collidendo con il ciclomotore condotto da nel frattempo intenta a sopravanzarlo a destra dall'interno della medesima corsia di Parte_2 sinistra, così provocandone la caduta. Chiedono, pertanto, il risarcimento dell'intero pregiudizio subito, quantificato per danni al veicolo in euro 999,36 e alla persona del conducente (trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con lesione del tendine rotuleo e del legamento crociato anteriore, che ha richiesto intervento chirurgico ortopedico) quantificati in complessivi euro 103.457,00, oltre spese mediche per euro 2.291,45.
Visti gli atti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda è fondata solo in parte.
Premesso infatti che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2054 comma 2 c.c. – secondo il quale, in caso di scontro tra veicoli, si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno – ritiene il Tribunale che la responsabilità prevalente nella causazione del sinistro debba ascriversi all'attrice Parte_2
Invero, la valutazione complessiva delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari (sentiti a sommarie informazioni sia nell'immediatezza del sinistro, che in occasione del supplemento di indagine disposto dalla Polizia TR a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni sulla dinamica di , Persona_1 danno riscontro della verificazione dell'incidente per una dinamica diversa da quella rappresentata dall'attrice.
In particolare, il teste – che circolava alle spalle della Volvo condotta dal convenuto – ha Tes_1 dichiarato che questi stava procedendo regolarmente all'interno della propria corsia di marcia (quella di sinistra), mentre l'attrice avrebbe “all'improvviso, probabilmente nell'intento di cambiare strada e andare in via Sicilia, svoltato verso sinistra, entrando in collisione con la parte anteriore destra dell'autovettura” (cfr. verbale sommarie informazioni 27.07.2017). Chiamato a precisare la testimonianza a seguito delle dichiarazioni rese alla Polizia TR da rappresentava Parte_2 che la vettura condotta da impegnava la corsia di sinistra avanzando “in prossimità della striscia CP_1 longitudinale discontinua di separazione delle due corsie” e che lo scooter, che procedeva tra le due corsie in fase di sopravanzamento delle autovetture, si spostava verso sinistra come nell'intenzione di impegnare poi la via Sicilia.
Il teste che circolava invece sulla corsia di destra in posizione arretrata sia alla Volvo Testimone_2 che al ciclomotore, ha sì precisato di non poter riferire per effetto di quale manovra dei due veicoli si sia verificato l'urto, ma ha chiarito che prima della collisione procedeva davanti a lui Parte_2 sulla corsia di destra, tenendosi in prossimità del centro della carreggiata, e che CP_1 impegnava la corsia di sinistra, circolando anche lui in prossimità della linea di mezzeria.
Da tali dichiarazioni – confermate peraltro in sede di prova per testimoni – si evincono pertanto alcuni dati fondamentali: il primo è che la vettura condotta dal convenuto circolava sulla corsia di sinistra, pagina 2 di 4 procedendo a ridosso della linea tratteggiata tra le due corsie di marcia, e non radente il muro di delimitazione della carreggiata come viceversa sostenuto dall'attrice; il secondo è che Parte_2 che negli istanti prima del sinistro circolava sulla corsia di destra, sfilando al centro della carreggiata abbia poi sorpassato il veicolo condotto da per poi spostarsi sulla corsia di sinistra, da questi già CP_1 impegnata (circostanze sommariamente confortate anche nella testimonianza di che Testimone_3 ha riferito che nel momento immediatamente precedente l'urto il ciclomotore avrebbe invaso la corsia di pertinenza della Volvo).
Ricostruzione, questa, che trova riscontro in quanto accertato dalla Polizia TR (e confermato all'esito del supplemento di indagine disposto con riferimento alla contestazione a Parte_2 dell'infrazione dell'art. 154 comma 8 CdS) anche in base ai rilievi compiuti sul luogo del sinistro. Prendendo infatti in considerazione anche l'ubicazione dei danni subiti dai veicoli, le tracce di incisione della pedivella del ciclomotore rilevate sul manto stradale e la posizione di quiete assunta dai mezzi dopo l'impatto, la Polizia TR ha concluso che l'attrice avrebbe superato l'auto condotta da entrando poi in collisione con questa nell'esecuzione del sorpasso e del cambio di corsia da CP_1 destra verso sinistra.
Risulta in sintesi confortata da tali elementi la dinamica contrapposta dal convenuto, il quale nell'immediatezza del sinistro dichiarava alla Polizia TR di aver circolato sulla corsia di sinistra sin dai semafori ubicati nei pressi della stazione, con direzione Via del Fosso/Madonna Alta e, appena superato il sottopasso, di essersi visto “tagliare la strada” dal ciclomotore condotto dall'attrice.
Del resto, è la stessa che dichiara di aver sopravanzato il veicolo condotto da Parte_2 CP_1 ritenendo che questi – sulla base dell'asserita posizione strettamente a sinistra tenuta – avrebbe svoltato in Via Sicilia, lasciando così intendere di aver compiuto la manovra presupponendo di poterla eseguire senza intralcio (cfr. dichiarazione del 28.08.2017, si noti rilasciate a distanza di un mese dal sinistro e dopo la contestazione della violazione dell'art. 154 C.d.S. con verbale di accertamento del 08.08.2017).
Non hanno rilievo di smentita circa la dinamica così ricostruita né il fatto che il verbale di contestazione elevato nei confronti dell'attrice sia stato poi annullato dal Giudice di Pace di Perugia, poggiando il giudizio sulla legittimità della sanzione amministrativa su presupposti giuridici diversi da quello relativo al risarcimento del danno conseguito al sinistro stradale e all'accertamento del relativo nesso causale, né le conclusioni della perizia di parte a firma dell'Ing. posto che presuppongono Per_2 circostanze smentite dalle concordi dichiarazioni dei più testimoni oculari.
Si deve pertanto concludere che ha sorpassato e cambiato corsia di marcia in maniera Parte_2 del tutto imprudente, in particolare senza segnalare l'intenzione di effettuare il cambio corsia utilizzando gli appositi indicatori di direzione (circostanza infatti di cui nessuno dei soggetti coinvolti o dei testi ha dato conto), senza premurarsi di controllare gli specchietti retrovisori per verificare la possibilità di eseguire e completare la manovra di sorpasso in sicurezza e senza mantenere la necessaria distanza di sicurezza dal veicolo che aveva intenzione di superare. Ciò, peraltro, in un tratto di strada che impone, per il particolare assetto delle corsie di marcia (che si scindono a formare diverse correnti di traffico), per la mancanza di una evidente segnaletica orizzontale che le delimiti e per l'intensità del traffico che ordinariamente lo interessa, di circolare con la massima osservanza delle norme prudenziali che disciplinano la circolazione stradale, elementi questi da valorizzare anche sul versante della concorrente responsabilità del convenuto il quale non ha fornito la rigorosa prova di CP_1 aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento e il danno che ne è conseguito.
pagina 3 di 4 In definitiva, la causazione del sinistro è da imputare in prevalenza alla condotta di guida dell'attrice e in misura residuale a quella del convenuto, secondo una graduazione di responsabilità che può stabilirsi nel 90% a carico di e nel 10% a carico di Parte_2 CP_1
Ciò posto, quanto all'entità del danno – rilevato in primo luogo che non risulta liquidabile il danno patrimoniale relativo alla riparazione del ciclomotore in quanto non vi è agli atti prova dell'esborso di somme a tale titolo da parte di proprietario del mezzo, essendo stato prodotto Parte_1 semplicemente un preventivo di spesa della concessionaria – si ritiene che in punto di CP_3 determinazione del danno biologico patito da siano condivisibili le conclusioni della Parte_2
CTU medica espletata, secondo le quali il danno biologico permanente sarebbe valutabile in 14 punti percentuali, mentre l'inabilità temporanea totale in giorni 5 e quella temporanea parziale al 75% in giorni 60, al 50% in giorni 20 e al 25% in giorni 30.
In applicazione delle Tabelle di Milano 2024 attualmente vigenti, il danno permanente corrisponde a
39.816,00 euro e il danno da inabilità temporanea a 7.762,50, per complessivi euro 47.578,50. Tenuto conto della responsabilità concorrente nella causazione del sinistro, addebitata a nella CP_1 misura del 10%, i convenuti saranno tenuti a risarcire a titolo di danno biologico della Parte_2 somma di euro 4.758,00.
Quanto al danno patrimoniale costituito dalle spese mediche sostenute dall'attrice per le conseguenze traumatiche del sinistro, si ritiene di liquidarle nella misura del 10% del totale di euro 2.151,45 ritenuto congruo dal CTU e, quindi, in euro 215,15.
Non ricorrono i presupposti per l'aumento del risarcimento per personalizzazione del danno, atteso che le conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'attrice – anche in punto di astensione forzata da alcune specifiche attività sportive dilettantistico-amatoriali precedentemente condotte – di cui comunque vi è mera asserzione, costituiscono conseguenze ordinariamente riconducibili al tipo di trauma subito.
In definitiva, per i motivi esposti la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per la riparazione del ciclomotore di proprietà di deve essere rigettata. La domanda di Parte_1 Parte_2 volta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali deve essere accolta solo parzialmente, con condanna di e a versarle la somma complessiva di euro 4.973,15, CP_1 Controparte_2 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3. Le spese processuali considerata una sostanziale reciproca soccombenza, possono essere compensate. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico di parte attrice al
90% e di parte convenuta al 10%..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
- in parziale accoglimento della domanda, condanna e CP_1 Controparte_2 RAPPRESENTANZA in solido tra loro ed impregiudicati i
[...] Controparte_2 rapporti interni di assicurazione, a risarcire on la somma di euro 4.973,15; Parte_2
- Spese di lite compensate;
spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice al 90% e delle convenute al 10%.
Perugia, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 617/2019 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. BRUNELLI LUCA come da procura in C.F._2 atti;
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CICCHI CP_1 C.F._3
ALESSANDRO, come da procura in atti;
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentate p.t., con il patrocinio dell'avv. POMPILI SARA come da procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per gli attori: come note in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente il 16.09.2024; Per il convenuto come da note in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente CP_1 il 13.09.2024; Per la convenuta come da note in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente CP_2 il 12.09.2024.
IN FATTO E DIRITTO
1. e rispettivamente conducente e proprietario del veicolo Parte_2 Parte_1
Piaggio Tyfon C50 tg. X6DGS2, hanno convenuto in giudizio e la sua compagnia di CP_1 assicurazione per la RCA per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei CP_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso la mattina del 27 luglio
2017 in zona Fontivegge, asseritamente imputabile in via esclusiva a – conducente il veicolo CP_1
Volvo XC tg. DZ586HP – e complessivamente quantificati in euro 106.747,81.
Si sono costituiti e contestando la fondatezza della pretesa e, in subordine, CP_1 CP_2 la quantificazione del danno.
pagina 1 di 4 La causa è stata istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., prove per testimoni e CTU medico legale;
fatte precisare alle parti le proprie conclusioni, è stata infine incamerata per la decisione il 29 ottobre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. A fondamento della domanda risarcitoria le parti attrici assumono che il sinistro è da imputare in via esclusiva alla condotta di guida del convenuto il quale, percorrendo la CP_1 corsia di sinistra di via Cortonese, giunto nei pressi dell'intersezione con via Sicilia, si spostava verso la corsia di destra – a proseguire quindi sulla via Cortonese – collidendo con il ciclomotore condotto da nel frattempo intenta a sopravanzarlo a destra dall'interno della medesima corsia di Parte_2 sinistra, così provocandone la caduta. Chiedono, pertanto, il risarcimento dell'intero pregiudizio subito, quantificato per danni al veicolo in euro 999,36 e alla persona del conducente (trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con lesione del tendine rotuleo e del legamento crociato anteriore, che ha richiesto intervento chirurgico ortopedico) quantificati in complessivi euro 103.457,00, oltre spese mediche per euro 2.291,45.
Visti gli atti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda è fondata solo in parte.
Premesso infatti che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2054 comma 2 c.c. – secondo il quale, in caso di scontro tra veicoli, si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno – ritiene il Tribunale che la responsabilità prevalente nella causazione del sinistro debba ascriversi all'attrice Parte_2
Invero, la valutazione complessiva delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari (sentiti a sommarie informazioni sia nell'immediatezza del sinistro, che in occasione del supplemento di indagine disposto dalla Polizia TR a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni sulla dinamica di , Persona_1 danno riscontro della verificazione dell'incidente per una dinamica diversa da quella rappresentata dall'attrice.
In particolare, il teste – che circolava alle spalle della Volvo condotta dal convenuto – ha Tes_1 dichiarato che questi stava procedendo regolarmente all'interno della propria corsia di marcia (quella di sinistra), mentre l'attrice avrebbe “all'improvviso, probabilmente nell'intento di cambiare strada e andare in via Sicilia, svoltato verso sinistra, entrando in collisione con la parte anteriore destra dell'autovettura” (cfr. verbale sommarie informazioni 27.07.2017). Chiamato a precisare la testimonianza a seguito delle dichiarazioni rese alla Polizia TR da rappresentava Parte_2 che la vettura condotta da impegnava la corsia di sinistra avanzando “in prossimità della striscia CP_1 longitudinale discontinua di separazione delle due corsie” e che lo scooter, che procedeva tra le due corsie in fase di sopravanzamento delle autovetture, si spostava verso sinistra come nell'intenzione di impegnare poi la via Sicilia.
Il teste che circolava invece sulla corsia di destra in posizione arretrata sia alla Volvo Testimone_2 che al ciclomotore, ha sì precisato di non poter riferire per effetto di quale manovra dei due veicoli si sia verificato l'urto, ma ha chiarito che prima della collisione procedeva davanti a lui Parte_2 sulla corsia di destra, tenendosi in prossimità del centro della carreggiata, e che CP_1 impegnava la corsia di sinistra, circolando anche lui in prossimità della linea di mezzeria.
Da tali dichiarazioni – confermate peraltro in sede di prova per testimoni – si evincono pertanto alcuni dati fondamentali: il primo è che la vettura condotta dal convenuto circolava sulla corsia di sinistra, pagina 2 di 4 procedendo a ridosso della linea tratteggiata tra le due corsie di marcia, e non radente il muro di delimitazione della carreggiata come viceversa sostenuto dall'attrice; il secondo è che Parte_2 che negli istanti prima del sinistro circolava sulla corsia di destra, sfilando al centro della carreggiata abbia poi sorpassato il veicolo condotto da per poi spostarsi sulla corsia di sinistra, da questi già CP_1 impegnata (circostanze sommariamente confortate anche nella testimonianza di che Testimone_3 ha riferito che nel momento immediatamente precedente l'urto il ciclomotore avrebbe invaso la corsia di pertinenza della Volvo).
Ricostruzione, questa, che trova riscontro in quanto accertato dalla Polizia TR (e confermato all'esito del supplemento di indagine disposto con riferimento alla contestazione a Parte_2 dell'infrazione dell'art. 154 comma 8 CdS) anche in base ai rilievi compiuti sul luogo del sinistro. Prendendo infatti in considerazione anche l'ubicazione dei danni subiti dai veicoli, le tracce di incisione della pedivella del ciclomotore rilevate sul manto stradale e la posizione di quiete assunta dai mezzi dopo l'impatto, la Polizia TR ha concluso che l'attrice avrebbe superato l'auto condotta da entrando poi in collisione con questa nell'esecuzione del sorpasso e del cambio di corsia da CP_1 destra verso sinistra.
Risulta in sintesi confortata da tali elementi la dinamica contrapposta dal convenuto, il quale nell'immediatezza del sinistro dichiarava alla Polizia TR di aver circolato sulla corsia di sinistra sin dai semafori ubicati nei pressi della stazione, con direzione Via del Fosso/Madonna Alta e, appena superato il sottopasso, di essersi visto “tagliare la strada” dal ciclomotore condotto dall'attrice.
Del resto, è la stessa che dichiara di aver sopravanzato il veicolo condotto da Parte_2 CP_1 ritenendo che questi – sulla base dell'asserita posizione strettamente a sinistra tenuta – avrebbe svoltato in Via Sicilia, lasciando così intendere di aver compiuto la manovra presupponendo di poterla eseguire senza intralcio (cfr. dichiarazione del 28.08.2017, si noti rilasciate a distanza di un mese dal sinistro e dopo la contestazione della violazione dell'art. 154 C.d.S. con verbale di accertamento del 08.08.2017).
Non hanno rilievo di smentita circa la dinamica così ricostruita né il fatto che il verbale di contestazione elevato nei confronti dell'attrice sia stato poi annullato dal Giudice di Pace di Perugia, poggiando il giudizio sulla legittimità della sanzione amministrativa su presupposti giuridici diversi da quello relativo al risarcimento del danno conseguito al sinistro stradale e all'accertamento del relativo nesso causale, né le conclusioni della perizia di parte a firma dell'Ing. posto che presuppongono Per_2 circostanze smentite dalle concordi dichiarazioni dei più testimoni oculari.
Si deve pertanto concludere che ha sorpassato e cambiato corsia di marcia in maniera Parte_2 del tutto imprudente, in particolare senza segnalare l'intenzione di effettuare il cambio corsia utilizzando gli appositi indicatori di direzione (circostanza infatti di cui nessuno dei soggetti coinvolti o dei testi ha dato conto), senza premurarsi di controllare gli specchietti retrovisori per verificare la possibilità di eseguire e completare la manovra di sorpasso in sicurezza e senza mantenere la necessaria distanza di sicurezza dal veicolo che aveva intenzione di superare. Ciò, peraltro, in un tratto di strada che impone, per il particolare assetto delle corsie di marcia (che si scindono a formare diverse correnti di traffico), per la mancanza di una evidente segnaletica orizzontale che le delimiti e per l'intensità del traffico che ordinariamente lo interessa, di circolare con la massima osservanza delle norme prudenziali che disciplinano la circolazione stradale, elementi questi da valorizzare anche sul versante della concorrente responsabilità del convenuto il quale non ha fornito la rigorosa prova di CP_1 aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento e il danno che ne è conseguito.
pagina 3 di 4 In definitiva, la causazione del sinistro è da imputare in prevalenza alla condotta di guida dell'attrice e in misura residuale a quella del convenuto, secondo una graduazione di responsabilità che può stabilirsi nel 90% a carico di e nel 10% a carico di Parte_2 CP_1
Ciò posto, quanto all'entità del danno – rilevato in primo luogo che non risulta liquidabile il danno patrimoniale relativo alla riparazione del ciclomotore in quanto non vi è agli atti prova dell'esborso di somme a tale titolo da parte di proprietario del mezzo, essendo stato prodotto Parte_1 semplicemente un preventivo di spesa della concessionaria – si ritiene che in punto di CP_3 determinazione del danno biologico patito da siano condivisibili le conclusioni della Parte_2
CTU medica espletata, secondo le quali il danno biologico permanente sarebbe valutabile in 14 punti percentuali, mentre l'inabilità temporanea totale in giorni 5 e quella temporanea parziale al 75% in giorni 60, al 50% in giorni 20 e al 25% in giorni 30.
In applicazione delle Tabelle di Milano 2024 attualmente vigenti, il danno permanente corrisponde a
39.816,00 euro e il danno da inabilità temporanea a 7.762,50, per complessivi euro 47.578,50. Tenuto conto della responsabilità concorrente nella causazione del sinistro, addebitata a nella CP_1 misura del 10%, i convenuti saranno tenuti a risarcire a titolo di danno biologico della Parte_2 somma di euro 4.758,00.
Quanto al danno patrimoniale costituito dalle spese mediche sostenute dall'attrice per le conseguenze traumatiche del sinistro, si ritiene di liquidarle nella misura del 10% del totale di euro 2.151,45 ritenuto congruo dal CTU e, quindi, in euro 215,15.
Non ricorrono i presupposti per l'aumento del risarcimento per personalizzazione del danno, atteso che le conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'attrice – anche in punto di astensione forzata da alcune specifiche attività sportive dilettantistico-amatoriali precedentemente condotte – di cui comunque vi è mera asserzione, costituiscono conseguenze ordinariamente riconducibili al tipo di trauma subito.
In definitiva, per i motivi esposti la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per la riparazione del ciclomotore di proprietà di deve essere rigettata. La domanda di Parte_1 Parte_2 volta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali deve essere accolta solo parzialmente, con condanna di e a versarle la somma complessiva di euro 4.973,15, CP_1 Controparte_2 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3. Le spese processuali considerata una sostanziale reciproca soccombenza, possono essere compensate. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico di parte attrice al
90% e di parte convenuta al 10%..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
- in parziale accoglimento della domanda, condanna e CP_1 Controparte_2 RAPPRESENTANZA in solido tra loro ed impregiudicati i
[...] Controparte_2 rapporti interni di assicurazione, a risarcire on la somma di euro 4.973,15; Parte_2
- Spese di lite compensate;
spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice al 90% e delle convenute al 10%.
Perugia, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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