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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1214 del R.G.A.C. per l'anno 2023, promossa da
( ), nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CE di Lieto;
ricorrente contro
(C.F.: – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA: ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, difeso dall'avv. Silvia P.IVA_2
Parisi; resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127- ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento prot. n.
.2200.11/04/2023.0088224, notificato al contribuente il 27.04.2023, di rettifica dell'atto di CP_1 accertamento prot. n. .2200.04/08/2017.0146610, asseritamente notificato il 13.10.2017, CP_1 della violazione prevista dall'art. 2, co. 1 bis, D. L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.1983 n. 638, riguardante l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 2011.
Ha eccepito la mancata notifica dell'atto presupposto, costituito dall'accertamento prot. n.
.2200.04/08/2017.0146610, nonché la prescrizione della pretesa avanzata dall' . CP_1 CP_1
Si è costituito l' , resistendo alla domanda. CP_1
E' fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
L' resistente ha operato una ricostruzione della disciplina applicabile via via nel tempo al CP_1 caso di specie che si riporta nei termini che seguono. L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configurava, sino all'anno 2016, un reato, ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D. L.
12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.1983 n. 638.
L'art. 3 del D. Lgs. 15.01.2016, n. 8, ha depenalizzato tale reato per le ritenute pari o inferiori ad euro 10.000,00 annui, anche rispetto alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non fosse stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
L'art. 23, co. 1, D. L. 04.05.2023 n. 48 conv. con modificazioni dalla L. 03.07.2023 n. 85, ha nuovamente modificato il comma 1 bis dell'art. 2 L. n. 638/83 che, nella versione vigente, così recita: “1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Nel caso concreto, con nota del 06.03.2013, l' comunicava al ricorrente che, in qualità di CP_1 legale rappresentante della S.A.Co.M S.r.l., non aveva versato le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 01/09 al
6/11 e che tanto costituiva reato ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis. D. L. n. 463/83, nella versione applicabile “ratione temporis”, avvisandolo che la legge statuiva la non punibilità del reato qualora si provvedesse alla regolarizzazione del debito entro tre mesi dalla data di ricevimento della diffida di pagamento e che i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati presso l'Agente della
Riscossione, stante l'intervenuto infasamento del debito contributivo contenuto in diversi avvisi di addebito e, per quanto di maggior rilievo, negli avvisi n. 33020112000178450 (periodi: 12.10,
01.11 e 02.11) notificato il 21.11.2011 per compiuta giacenza (cfr. all. nn. 5 e 5.1 fascicolo ) CP_1
e n. 330 20112000500415 (periodi dal 03.11 al 06.11) notificato il 13.02.2012 per compiuta giacenza (cfr. all. nn. 6 e 6.1 fascicolo ). CP_1
Poiché il ricorrente non provvedeva ad effettuare alcun pagamento e, nelle more, era intervenuta la suindicata depenalizzazione, l' , in assenza di condanne irrevocabili penali, gli notificava CP_1 la nota prot. .2200.04/08/2017.0146610, per compiuta giacenza in data 13.10.2017, con la CP_1 quale gli contestava la violazione amministrativa prevista dall'art. 2, co. 1 bis, del D. L.
12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983, per come riformulato dall'art. 3, co. 6, D. Lgs. 15.01.2016 n.
8. Nella nota si rappresentava l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite ai mesi da dicembre 2010 a giugno 2011, per un importo complessivo di euro 1.195,00, e che ciò comportava l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000, salvo che non avesse proceduto al pagamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla data di notifica dell'atto di accertamento. Anche la su citata diffida non sortiva effetto.
Infine, a seguito di nuove determinazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, l'Istituto diramava nuove istruzioni agli uffici (cfr. messaggio n. 3516 del CP_1
27.09.2022), prevedendo che, in applicazione del regime intertemporale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 8/2016, per le violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, era possibile pagare, entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, la sanzione in misura ridotta pari alla metà della sanzione da irrogare, ex art. 9, co. 5, D. lgs. n. 8/2016. Per le violazioni commesse in periodi successivi poteva applicarsi il minimo edittale di euro 10.000,00. Nel messaggio si precisava che, anche in caso di atti di accertamento della violazione già notificati, le strutture territoriali dell' avrebbero CP_1 dovuto comunicare, in rettifica, la sanzione rideterminata.
Pertanto, l' , in ossequio alle istruzioni impartite, procedeva alla rideterminazione della CP_1 sanzione con la nota prot. .2200.11/04/2023.0088224, oggetto di impugnazione. CP_1
Poiché l'individuazione dell'importo minimo di sanzione di 10.000,00 euro era sembrata incongrua avuto riguardo alle violazioni di importo modesto e stante l'inesistenza di un meccanismo di graduazione della sanzione in relazione alla gravità della violazione, il legislatore, come si è detto, è nuovamente intervenuto, modificando, con il D.L. n. 48/2023, l'art. 2, co. 1 bis,
D.L. 12.09.1983 n. 463, conv. in L. n. 638/83, prevedendo, all'art. 23, co.1 bis, D.L. 04.05.2023,
n. 4823, che “se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Conseguentemente, l' , con la nota prot. .2200.14/10/2024.0280798, ha nuovamente CP_1 CP_1 rettificato l'importo della sanzione, irrogando al ricorrente la sanzione di euro 429,00 in misura intera, emessa con riferimento al mancato versamento della sola quota a carico del mese di
12.2010 (pari ad euro 286,00), stante, medio tempore, l'intervenuto stralcio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di tutti gli altri periodi. La sanzione è stata irrogata nel minimo edittale, pari ad una volta e mezza l'importo non versato.
Tanto esposto, si osserva che l' ha diffidato il contribuente a pagare le quote a suo carico CP_1 riferite al periodo dal 12.2010 al 06.2011, avvisandolo che, in mancanza, sarebbe stato sanzionato in base all'art. 2, co. 1 bis, D.L. n. 463/83, nelle versioni di volta in volta applicabili “ratione temporis”. Le notifiche dell'atto di accertamento prot. n. .2200.04/08/2017.0146610, CP_1 relativo all'annualità 2011, e delle rettifiche succedutesi nel tempo sono state ritualmente eseguite nei confronti del ricorrente.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, si osserva che l'art. 28 L. n. 689/81 stabilisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. L' , ai sensi CP_1 dell'art. 2935 c.c., poteva far valere il suo diritto solo a decorrere dal 06.02.2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016, essendo prima di allora privo del potere sanzionatorio, per cui il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale va individuato nella suddetta data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016 e non nella data di commissione della violazione. In materia, la
Suprema Corte ha chiarito che “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (cfr. Cass.
27.07.2018 n. 19897).
Tanto precisato, risulta che il verbale di accertamento della violazione amministrativa è stato notificato al ricorrente in data 13.10.2017, entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/81, decorrente dal 06.02.2016, data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione.
Sennonché, la notifica al contribuente, in data 27.04.2023, dell'atto di rettifica oggetto della presente impugnazione non è stata eseguita entro il successivo quinquennio rispetto all'atto di accertamento notificatogli il 13.10.2017.
E' vero che, come deduce l' , ai fini del computo del termine prescrizionale, opera la CP_1 sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica), di cui all'art. 2, co.
1-quater, D.L. 463/1983, nonché la sospensione disposta ai sensi dell'art. 103, co.
6-bis, D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in L.
24.04.2020, n. 27, il quale recita: “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sciale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Tuttavia, anche sommando il suddetto periodo di tre mesi per il versamento quote a carico omesse ai 97 giorni di sospensione c.d. Covid, la prescrizione era già compiuta alla data del 20.04.2023, sicché la notifica dell'atto di rettifica oggetto di impugnazione, avvenuta in data 27.04.2023, non era idonea ad interrompere il termine prescrizionale già maturato.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, deve dichiararsi la prescrizione della sanzione amministrativa, per come rideterminata nella nota prot. n. .2200.11/04/2023.0088224, pari CP_1 all'importo di euro 429,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara che la pretesa contributiva di cui al provvedimento prot. n. .2200.11/04/2023.0088224, notificato al contribuente il 27.04.2023, di rettifica CP_1 dell'atto di accertamento prot. n. .2200.04/08/2017.0146610, notificato il 13.10.2017, non è CP_1 dovuta per intervenuta prescrizione del credito previdenziale;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 per CP_1 compensi, oltre accessori come per legge, ed oltre al pagamento del contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, lì 04.12.2025
Il Giudice del Lavoro
CE RA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1214 del R.G.A.C. per l'anno 2023, promossa da
( ), nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CE di Lieto;
ricorrente contro
(C.F.: – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA: ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, difeso dall'avv. Silvia P.IVA_2
Parisi; resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127- ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento prot. n.
.2200.11/04/2023.0088224, notificato al contribuente il 27.04.2023, di rettifica dell'atto di CP_1 accertamento prot. n. .2200.04/08/2017.0146610, asseritamente notificato il 13.10.2017, CP_1 della violazione prevista dall'art. 2, co. 1 bis, D. L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.1983 n. 638, riguardante l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 2011.
Ha eccepito la mancata notifica dell'atto presupposto, costituito dall'accertamento prot. n.
.2200.04/08/2017.0146610, nonché la prescrizione della pretesa avanzata dall' . CP_1 CP_1
Si è costituito l' , resistendo alla domanda. CP_1
E' fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
L' resistente ha operato una ricostruzione della disciplina applicabile via via nel tempo al CP_1 caso di specie che si riporta nei termini che seguono. L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configurava, sino all'anno 2016, un reato, ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D. L.
12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.1983 n. 638.
L'art. 3 del D. Lgs. 15.01.2016, n. 8, ha depenalizzato tale reato per le ritenute pari o inferiori ad euro 10.000,00 annui, anche rispetto alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non fosse stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
L'art. 23, co. 1, D. L. 04.05.2023 n. 48 conv. con modificazioni dalla L. 03.07.2023 n. 85, ha nuovamente modificato il comma 1 bis dell'art. 2 L. n. 638/83 che, nella versione vigente, così recita: “1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Nel caso concreto, con nota del 06.03.2013, l' comunicava al ricorrente che, in qualità di CP_1 legale rappresentante della S.A.Co.M S.r.l., non aveva versato le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 01/09 al
6/11 e che tanto costituiva reato ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis. D. L. n. 463/83, nella versione applicabile “ratione temporis”, avvisandolo che la legge statuiva la non punibilità del reato qualora si provvedesse alla regolarizzazione del debito entro tre mesi dalla data di ricevimento della diffida di pagamento e che i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati presso l'Agente della
Riscossione, stante l'intervenuto infasamento del debito contributivo contenuto in diversi avvisi di addebito e, per quanto di maggior rilievo, negli avvisi n. 33020112000178450 (periodi: 12.10,
01.11 e 02.11) notificato il 21.11.2011 per compiuta giacenza (cfr. all. nn. 5 e 5.1 fascicolo ) CP_1
e n. 330 20112000500415 (periodi dal 03.11 al 06.11) notificato il 13.02.2012 per compiuta giacenza (cfr. all. nn. 6 e 6.1 fascicolo ). CP_1
Poiché il ricorrente non provvedeva ad effettuare alcun pagamento e, nelle more, era intervenuta la suindicata depenalizzazione, l' , in assenza di condanne irrevocabili penali, gli notificava CP_1 la nota prot. .2200.04/08/2017.0146610, per compiuta giacenza in data 13.10.2017, con la CP_1 quale gli contestava la violazione amministrativa prevista dall'art. 2, co. 1 bis, del D. L.
12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983, per come riformulato dall'art. 3, co. 6, D. Lgs. 15.01.2016 n.
8. Nella nota si rappresentava l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite ai mesi da dicembre 2010 a giugno 2011, per un importo complessivo di euro 1.195,00, e che ciò comportava l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000, salvo che non avesse proceduto al pagamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla data di notifica dell'atto di accertamento. Anche la su citata diffida non sortiva effetto.
Infine, a seguito di nuove determinazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, l'Istituto diramava nuove istruzioni agli uffici (cfr. messaggio n. 3516 del CP_1
27.09.2022), prevedendo che, in applicazione del regime intertemporale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 8/2016, per le violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, era possibile pagare, entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, la sanzione in misura ridotta pari alla metà della sanzione da irrogare, ex art. 9, co. 5, D. lgs. n. 8/2016. Per le violazioni commesse in periodi successivi poteva applicarsi il minimo edittale di euro 10.000,00. Nel messaggio si precisava che, anche in caso di atti di accertamento della violazione già notificati, le strutture territoriali dell' avrebbero CP_1 dovuto comunicare, in rettifica, la sanzione rideterminata.
Pertanto, l' , in ossequio alle istruzioni impartite, procedeva alla rideterminazione della CP_1 sanzione con la nota prot. .2200.11/04/2023.0088224, oggetto di impugnazione. CP_1
Poiché l'individuazione dell'importo minimo di sanzione di 10.000,00 euro era sembrata incongrua avuto riguardo alle violazioni di importo modesto e stante l'inesistenza di un meccanismo di graduazione della sanzione in relazione alla gravità della violazione, il legislatore, come si è detto, è nuovamente intervenuto, modificando, con il D.L. n. 48/2023, l'art. 2, co. 1 bis,
D.L. 12.09.1983 n. 463, conv. in L. n. 638/83, prevedendo, all'art. 23, co.1 bis, D.L. 04.05.2023,
n. 4823, che “se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Conseguentemente, l' , con la nota prot. .2200.14/10/2024.0280798, ha nuovamente CP_1 CP_1 rettificato l'importo della sanzione, irrogando al ricorrente la sanzione di euro 429,00 in misura intera, emessa con riferimento al mancato versamento della sola quota a carico del mese di
12.2010 (pari ad euro 286,00), stante, medio tempore, l'intervenuto stralcio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di tutti gli altri periodi. La sanzione è stata irrogata nel minimo edittale, pari ad una volta e mezza l'importo non versato.
Tanto esposto, si osserva che l' ha diffidato il contribuente a pagare le quote a suo carico CP_1 riferite al periodo dal 12.2010 al 06.2011, avvisandolo che, in mancanza, sarebbe stato sanzionato in base all'art. 2, co. 1 bis, D.L. n. 463/83, nelle versioni di volta in volta applicabili “ratione temporis”. Le notifiche dell'atto di accertamento prot. n. .2200.04/08/2017.0146610, CP_1 relativo all'annualità 2011, e delle rettifiche succedutesi nel tempo sono state ritualmente eseguite nei confronti del ricorrente.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, si osserva che l'art. 28 L. n. 689/81 stabilisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. L' , ai sensi CP_1 dell'art. 2935 c.c., poteva far valere il suo diritto solo a decorrere dal 06.02.2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016, essendo prima di allora privo del potere sanzionatorio, per cui il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale va individuato nella suddetta data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016 e non nella data di commissione della violazione. In materia, la
Suprema Corte ha chiarito che “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (cfr. Cass.
27.07.2018 n. 19897).
Tanto precisato, risulta che il verbale di accertamento della violazione amministrativa è stato notificato al ricorrente in data 13.10.2017, entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/81, decorrente dal 06.02.2016, data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione.
Sennonché, la notifica al contribuente, in data 27.04.2023, dell'atto di rettifica oggetto della presente impugnazione non è stata eseguita entro il successivo quinquennio rispetto all'atto di accertamento notificatogli il 13.10.2017.
E' vero che, come deduce l' , ai fini del computo del termine prescrizionale, opera la CP_1 sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica), di cui all'art. 2, co.
1-quater, D.L. 463/1983, nonché la sospensione disposta ai sensi dell'art. 103, co.
6-bis, D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in L.
24.04.2020, n. 27, il quale recita: “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sciale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Tuttavia, anche sommando il suddetto periodo di tre mesi per il versamento quote a carico omesse ai 97 giorni di sospensione c.d. Covid, la prescrizione era già compiuta alla data del 20.04.2023, sicché la notifica dell'atto di rettifica oggetto di impugnazione, avvenuta in data 27.04.2023, non era idonea ad interrompere il termine prescrizionale già maturato.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, deve dichiararsi la prescrizione della sanzione amministrativa, per come rideterminata nella nota prot. n. .2200.11/04/2023.0088224, pari CP_1 all'importo di euro 429,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara che la pretesa contributiva di cui al provvedimento prot. n. .2200.11/04/2023.0088224, notificato al contribuente il 27.04.2023, di rettifica CP_1 dell'atto di accertamento prot. n. .2200.04/08/2017.0146610, notificato il 13.10.2017, non è CP_1 dovuta per intervenuta prescrizione del credito previdenziale;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 per CP_1 compensi, oltre accessori come per legge, ed oltre al pagamento del contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, lì 04.12.2025
Il Giudice del Lavoro
CE RA