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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5391 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'udienza del 02.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 4477/2024
TRA
(P.I. ), in persona del Presidente del CdA, Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Napoli via Delle Repubbliche Marinare n. 2, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Rumolo (C.F. C.F._1
), con studio in Napoli, via Roberto Bracco, 45, giusta procura in alce
[...] al ricorso;
Ricorrente CONTRO
(C.F. ), P.I. Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), C.F._2 giusta procura generale alle liti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione a avviso di addebito, note di rettifica.
1 Con ricorso depositato il 23.2.2024, la società indicata in epigrafe impugnava l'avviso di addebito (ava) n. 371 2024 00003057 79 000 notificato il 2.2.24, dell'importo di € 2168,02, avente ad oggetto contributi relativamente al periodo 10/2022 al 11/2022, e l'invito a regolarizzare del 13.2.2024 notificato in pari data.
1 In particolare, la società eccepiva l'inesistenza della irregolarità contributiva e il pagamento della somma di cui all'avviso di addebito impugnato per evitare l'emissione di un Durc negativo, domandando l'annullamento dell'avviso di addebito e dell'invito a regolarizzare nonché la restituzione dell'importo già pagato. Si costituiva l , chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_1
In particolare, eccepiva la carenza di interesse per avere la società ricorrente pagato le somme ingiunte in data 19 febbraio 2024 senza alcuna riserva di ripetizione, evidenziando che il rischio di un Durc negativo non era sussistente in caso di pendenza del contenzioso giudiziario. L'ente evidenziava, inoltre, l'esistenza della irregolarità contributiva e la legittimità dell'avviso di addebito, atteso l'adempimento effettuato dall'azienda oltre il termine di 15 giorni. Previo deposito di note, la causa è decisa con sentenza contestuale letta in udienza.
2 Va preliminarmente precisato che il pagamento spontaneo delle somme pretese con l'ava impugnato, effettuato dalla parte istante in data 19.2.24, non impedisce alla medesima di agire al fine di eccepirne la non debenza e chiederne la restituzione;
deve, pertanto, ritenersi sussistente l'interesse ad agire della società opponente.
3 Quanto ai fatti, va osservato che l'avviso di addebito impugnato ha alla base note di rettifica 10 e 11/2022 matricola 5116229372 per art. 1 comma 1175 L.296/06. La società ricorrente con codice fiscale opera con due P.IVA_4 matricole 5116218563 e 5116229372. CP_1
Con PEC del 8.12.2022 Ticket 68195848 cassetto del contribuente, è stata comunicata all'azienda la squadratura del DM 10/2022 matricola 5116218563 che, se non corretta con la variazione, avrebbe dato origine a preavviso di irregolare. Pt_3
Nonostante la comunicazione, l'azienda non ha effettuato alcuna variazione del Flusso uniemens 10/2022 matricola 5116218563, ma ha inviato tramite il cassetto del contribuente il ticket 68877968, allegando il modello F24 di € 9,14 versato in data 14/12/2022. L'ufficio ha risposto che “La squadratura attiene al DM non al CP_1 versamento. Il flusso risulta allo stato "PROVVISORIO". In data 30.01.2023 è stato, pertanto, comunicato l'invito a regolarizzare, nel quale era indicato, per la posizione Lavoratori dipendenti 5116229372, l'inadempienza Aperta 202010 – 202010 di euro 24,34, oltre sanzione di euro 1,61, per complessivi euro 25,95, nonché, per la posizione 5116218563, la
“denuncia non presentata” per il 10/22 in quanto il DM 10/2022, essendo provvisorio e quindi non definibile, risultava come non presentato. Il giorno successivo (31.01.23) la società ha provveduto ad effettuare il pagamento degli importi richiesti, come risulta dal mod F24 allegato, ma non ha anche effettuato la variazione nei 15 giorni assegnati dall'invito a regolarizzare del DM 10/2022. La società, quindi, ha ricevuto DURC per agevolazioni irregolare;
a tale DURC irregolare n. 34296839 sono collegate le note di rettifica 10/2022 e 11/2022 ex art. 1 comma 1175 L.296/06 con cui sono stati recuperati i benefici contributivi di cui l'azienda aveva goduto. Dette note di rettifica sono oggetto dell'AVA opposto 37120240000305779000 notificato il 2.2.2024. In data 28.2.2023 l' ha, poi, emesso un altro invito a regolarizzare per la CP_1 sola matricola (5116229372) dell'importo di € 26,21 (preteso dovuto € 24,34, sanzione 1,87) sebbene la sanzione fosse stata già pagata. La società, con mail del 2.3.2023 indirizzata all'ufficio “preavviso accertamento”, ha inviato l'avviso di accertamento e il mod F24 quietanzato, chiedendo la regolarizzazione della posizione. La società, con ticket n. 71544663 del 23.03.2023, ha inviato nuovamente in visione gli F24 e l ha scritto: “Gentile Consulente, il DM 10/2022 CP_1 risulta squadrato. Ciò si verifica quando i saldi a credito e a debito dichiarati nella denuncia aziendale non corrispondono ai saldi a credito e a debito ricostruiti dall' I saldi ricostruiti sono determinati dalla somma dei valori CP_1 indicati nelle denunce dei dipendenti e considerando i valori nelle righe della denuncia aziendale. Nel suo caso la squadratura riguarda le somme a credito: saldo dichiarato= € 10.033,00 // saldo ricostruito= € 10.023,86 // differenza=
- €9,14 Il sistema tollera una differenza max di Euro 5,00. Al fine di risolvere la squadratura la invitiamo a ricontrollare i dati trasmessi, potrebbe infatti aver inviato per errore una doppia denuncia per un dipendente, oppure aver inserito un dato errato nella denuncia aziendale. Nel momento in cui individua l'errore, deve inviare una variazione uniemens del tipo "variazione dati denuncia per quadratura DM10 virtuale squadrato". La variazione verrà integrata al flusso già presente e dovrebbe sistemare la squadratura. Al presente link troverà una guida per le variazioni uniemens di qualunque tipo, incluse le squadrature (deve aprire allegato 1): https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=
%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%204271%20del%2013-11-2020.htm Saluti. Sede:NAPOLI Operatore:i322d2cc.” La società in data 28.03.2023 ha, quindi, trasmesso la variazione del Flusso uniemens del 10/2022 matricola 5116218563 e ha ricevuto per Pt_3 agevolazioni regolare n. 35602224 dal 17.04.2023. L'invito a regolarizzare del 2024 è stato quindi annullato d'Ufficio, così come sono state azzerate le ulteriori note di rettifica, ad eccezione di quelle dovute per 10 e 11/2022 collegate al DURC irregolare 34296839. In data 3.7.2023 l' ha comunicato al Consulente del Lavoro della società, CP_1 in risposta al sollecito di annullamento di tutte note di rettifica emesse con riferimento all'art. 1 (tra cui anche quella oggetto del presente procedimento), che le stesse note di rettifica erano state emesse in quanto, dopo l'emissione dell'invito a regolarizzare del 30.1.2023, l'azienda avrebbe trasmesso il flusso Uniemens, relativo al periodo 10/2022, in ritardo e, precisamente, solo in data 28.3.2023. Per questo motivo, secondo l'Ente, non si poteva procedere all'annullamento degli avvisi di rettifica. Si consideri sul punto che l' con il messaggio 5207/15 ha specificato: CP_1
< tra la somma dei singoli elementi contributivi individuali e i dati dichiarativi
“totale a debito e totale a credito” a livello aziendale. Emerge, dunque, un 'evidente indefinibilità della denuncia mensile, considerata nella sua interezza, poiché il saldo non è coerente con quanto dichiarato. Consolidato il processo di reingegnerizzazione dei flussi ed entrata a pieno regime la CP_2 relativa gestione, con il presente messaggio si chiarisce che, stante l'evidente indefinibilità, non puo' ritenersi assolto l'obbligo contributivo. Pertanto, le
“denunce squadrate” presentate a decorrere dal 1/10/2015 saranno proceduralmente equiparate a quelle non generabili. Si specifica, altresì, che le predette denunce, in quanto contenenti dati incongruenti, segnaleranno nella fase di verifica automatizzata per Durc on line, un esito di irregolarità. Qualora, a seguito dell'invito a regolarizzare, le anomalie evidenziate non siano sistemate nei termini assegnati, stante il comportamento omissivo dell'impresa, l'irregolarità stessa verrà confermata […]>>. 4 Ebbene, è noto che l'art. 1, comma 1175, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, recita:
“… i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Il successivo comma 1176, dell'art. 1 citato, demanda alla emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente (avvenuta con il decreto ministeriale n. 27 del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279). Secondo la previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del DM citato, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. L'art. 5 dm 24 ottobre 2007 definisce, poi, il requisito della regolarità contributiva: "La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto”. La disciplina non è mutata con il dm 30.1.2015, per il quale, ai sensi dell'art 8,
“
1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito”. Ai sensi dell'art 4, nelle ipotesi di assenza di regolarità, “
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili CP_1 trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”. 5 Tale essendo la corretta lettura interpretativa del quadro normativo, si può procedere a verificare i dati di fatto della controversia de qua. Nel caso di specie, la regolarizzazione è stata effettuata dall'azienda oltre il termine di 15 giorni richiesto con l'invito a regolarizzare del 30 gennaio 2023, in quanto solo in data 28 Marzo 2023 la società ha regolarizzato la squadratura. E', tuttavia, pacifico che la cd. squadratura non ha determinato una omissione contributiva, avendo l'azienda versato i contributi dovuti. Conseguentemente, deve ritenersi che la contestazione dell' riguarda CP_1 violazioni di carattere meramente formale e non sostanziale. Ha osservato correttamente la difesa della società opponente che la squadratura degli Uniemens, che costituisce un'omissione meramente formale, non può dar luogo al recupero delle agevolazioni perché non rappresenta la irregolarità ex art. 3 DM 31 gennaio 2015 relativa ai pagamenti dovuti dall'impresa, potendosi qui richiamare la giurisprudenza per cui il diniego del Durc è legittimo solo a fronte di irregolarità sostanziali e relative alle ipotesi di omesso versamento dei contributi (cfr. Tribunale Roma n. 1490 del 2019, Tribunale di Milano n. 1187 del 2019, Tribunale di Roma n. 66 del 2022). In termini conformi è la recente pronuncia della Corte di appello di Napoli sezione lavoro, n. 3846/2024 pubbl. il 04/11/2024, per cui:
“Può quindi condividersi la conclusione della più recente giurisprudenza di merito (v. in particolare sentenza C. App. Roma n. 570/2023 del 20.2.2023 in atti) che - riprendendo quanto già sancito in sue precedenti pronunce - ha affermato che la normativa regolatrice del DURC “non richiede più un esatto adempimento anche degli obblighi formali, non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via di interpretazione della norma. Da un lato, infatti, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del anche in Pt_3 presenza di uno scostamento, seppur non grave, tra quanto dovuto e quanto versato;
dall'altro la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento. D'altro canto, la stessa espressione "documento di regolarità contributiva" rimanda letteralmente all'idea che rilevi che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva”. La Corte, quindi, ha concluso che “ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osti al rilascio del documento di regolarità contributiva, poiché non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo a provvedere alla presentazione della denuncia Uniemens alle scadenze di legge - piuttosto che al successivo invito alla regolarizzazione nei 15 giorni emesso da - l'accertamento di una irregolarità contributiva CP_1 sostanziale, a cui far conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi”. Del resto la Suprema Corte (Sez. L , Sentenza n. 5825 del 03/03/2021 (Rv. 660625 – 01 in motivazione) ha sottolineato che “l'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi”, richiamando il d.m. 24.10.2007 (applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Cassazione) che “stabilisce che la "regolarità contributiva" sussiste qualora vi sia «correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici», «corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti» e «inesistenza di inadempienze in atto» (art. 5, comma 1)”. Come rilevato dalla citata sentenza della Corte Appello di Roma la nozione evocata attiene ad una concezione sostanziale di regolarità contributiva, inducendo ad escludere che la mera irregolarità (nella specie un ritardo nella comunicazione della dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante per la riattivazione della matricola aziendale) possa comportare la decadenza dai benefici contributivi. In assenza di omissioni contributive, resta priva di fondamento la revoca degli sgravi e quindi la pretesa creditoria azionata dall' per il recupero”. CP_1
In assenza di violazione sostanziale di mancato versamento dei contributi, l' dunque ha illegittimamente revocato gli sgravi fruiti dall'opponente. CP_1
6 Alla luce delle precedenti considerazioni, non possono essere pretesi dall' CP_1
i contributi per il periodo ottobre e novembre 2022: di qui, la illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e il diritto della società ad ottenere la restituzione delle somme già versate in forza dell'avviso predetto e pari a euro 2.168,02; per l'effetto, l' va condannato alla relativa restituzione in favore CP_1 della società opponente. 7 Per la particolarità della vicenda processuale e per la complessità della questione esaminata (oggetto di oscillazioni della giurisprudenza di merito, in assenza di una consolidata posizione della Suprema Corte) le spese vanno compensate per metà; il residuo, a carico dell' soccombente, è liquidato CP_1 come da dispositivo in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato n. 371 2024 00003057 79 000 e il diritto della società ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme versate in forza dell'avviso predetto e pari ad euro 2.168,02;
- per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme indicate nel capo CP_1 precedente in favore della società opponente;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al CP_1 pagamento del residuo che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre spese di contributo unificato (euro 43,00), oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. NAPOLI, 02.07.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'udienza del 02.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 4477/2024
TRA
(P.I. ), in persona del Presidente del CdA, Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Napoli via Delle Repubbliche Marinare n. 2, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Rumolo (C.F. C.F._1
), con studio in Napoli, via Roberto Bracco, 45, giusta procura in alce
[...] al ricorso;
Ricorrente CONTRO
(C.F. ), P.I. Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), C.F._2 giusta procura generale alle liti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione a avviso di addebito, note di rettifica.
1 Con ricorso depositato il 23.2.2024, la società indicata in epigrafe impugnava l'avviso di addebito (ava) n. 371 2024 00003057 79 000 notificato il 2.2.24, dell'importo di € 2168,02, avente ad oggetto contributi relativamente al periodo 10/2022 al 11/2022, e l'invito a regolarizzare del 13.2.2024 notificato in pari data.
1 In particolare, la società eccepiva l'inesistenza della irregolarità contributiva e il pagamento della somma di cui all'avviso di addebito impugnato per evitare l'emissione di un Durc negativo, domandando l'annullamento dell'avviso di addebito e dell'invito a regolarizzare nonché la restituzione dell'importo già pagato. Si costituiva l , chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_1
In particolare, eccepiva la carenza di interesse per avere la società ricorrente pagato le somme ingiunte in data 19 febbraio 2024 senza alcuna riserva di ripetizione, evidenziando che il rischio di un Durc negativo non era sussistente in caso di pendenza del contenzioso giudiziario. L'ente evidenziava, inoltre, l'esistenza della irregolarità contributiva e la legittimità dell'avviso di addebito, atteso l'adempimento effettuato dall'azienda oltre il termine di 15 giorni. Previo deposito di note, la causa è decisa con sentenza contestuale letta in udienza.
2 Va preliminarmente precisato che il pagamento spontaneo delle somme pretese con l'ava impugnato, effettuato dalla parte istante in data 19.2.24, non impedisce alla medesima di agire al fine di eccepirne la non debenza e chiederne la restituzione;
deve, pertanto, ritenersi sussistente l'interesse ad agire della società opponente.
3 Quanto ai fatti, va osservato che l'avviso di addebito impugnato ha alla base note di rettifica 10 e 11/2022 matricola 5116229372 per art. 1 comma 1175 L.296/06. La società ricorrente con codice fiscale opera con due P.IVA_4 matricole 5116218563 e 5116229372. CP_1
Con PEC del 8.12.2022 Ticket 68195848 cassetto del contribuente, è stata comunicata all'azienda la squadratura del DM 10/2022 matricola 5116218563 che, se non corretta con la variazione, avrebbe dato origine a preavviso di irregolare. Pt_3
Nonostante la comunicazione, l'azienda non ha effettuato alcuna variazione del Flusso uniemens 10/2022 matricola 5116218563, ma ha inviato tramite il cassetto del contribuente il ticket 68877968, allegando il modello F24 di € 9,14 versato in data 14/12/2022. L'ufficio ha risposto che “La squadratura attiene al DM non al CP_1 versamento. Il flusso risulta allo stato "PROVVISORIO". In data 30.01.2023 è stato, pertanto, comunicato l'invito a regolarizzare, nel quale era indicato, per la posizione Lavoratori dipendenti 5116229372, l'inadempienza Aperta 202010 – 202010 di euro 24,34, oltre sanzione di euro 1,61, per complessivi euro 25,95, nonché, per la posizione 5116218563, la
“denuncia non presentata” per il 10/22 in quanto il DM 10/2022, essendo provvisorio e quindi non definibile, risultava come non presentato. Il giorno successivo (31.01.23) la società ha provveduto ad effettuare il pagamento degli importi richiesti, come risulta dal mod F24 allegato, ma non ha anche effettuato la variazione nei 15 giorni assegnati dall'invito a regolarizzare del DM 10/2022. La società, quindi, ha ricevuto DURC per agevolazioni irregolare;
a tale DURC irregolare n. 34296839 sono collegate le note di rettifica 10/2022 e 11/2022 ex art. 1 comma 1175 L.296/06 con cui sono stati recuperati i benefici contributivi di cui l'azienda aveva goduto. Dette note di rettifica sono oggetto dell'AVA opposto 37120240000305779000 notificato il 2.2.2024. In data 28.2.2023 l' ha, poi, emesso un altro invito a regolarizzare per la CP_1 sola matricola (5116229372) dell'importo di € 26,21 (preteso dovuto € 24,34, sanzione 1,87) sebbene la sanzione fosse stata già pagata. La società, con mail del 2.3.2023 indirizzata all'ufficio “preavviso accertamento”, ha inviato l'avviso di accertamento e il mod F24 quietanzato, chiedendo la regolarizzazione della posizione. La società, con ticket n. 71544663 del 23.03.2023, ha inviato nuovamente in visione gli F24 e l ha scritto: “Gentile Consulente, il DM 10/2022 CP_1 risulta squadrato. Ciò si verifica quando i saldi a credito e a debito dichiarati nella denuncia aziendale non corrispondono ai saldi a credito e a debito ricostruiti dall' I saldi ricostruiti sono determinati dalla somma dei valori CP_1 indicati nelle denunce dei dipendenti e considerando i valori nelle righe della denuncia aziendale. Nel suo caso la squadratura riguarda le somme a credito: saldo dichiarato= € 10.033,00 // saldo ricostruito= € 10.023,86 // differenza=
- €9,14 Il sistema tollera una differenza max di Euro 5,00. Al fine di risolvere la squadratura la invitiamo a ricontrollare i dati trasmessi, potrebbe infatti aver inviato per errore una doppia denuncia per un dipendente, oppure aver inserito un dato errato nella denuncia aziendale. Nel momento in cui individua l'errore, deve inviare una variazione uniemens del tipo "variazione dati denuncia per quadratura DM10 virtuale squadrato". La variazione verrà integrata al flusso già presente e dovrebbe sistemare la squadratura. Al presente link troverà una guida per le variazioni uniemens di qualunque tipo, incluse le squadrature (deve aprire allegato 1): https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=
%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%204271%20del%2013-11-2020.htm Saluti. Sede:NAPOLI Operatore:i322d2cc.” La società in data 28.03.2023 ha, quindi, trasmesso la variazione del Flusso uniemens del 10/2022 matricola 5116218563 e ha ricevuto per Pt_3 agevolazioni regolare n. 35602224 dal 17.04.2023. L'invito a regolarizzare del 2024 è stato quindi annullato d'Ufficio, così come sono state azzerate le ulteriori note di rettifica, ad eccezione di quelle dovute per 10 e 11/2022 collegate al DURC irregolare 34296839. In data 3.7.2023 l' ha comunicato al Consulente del Lavoro della società, CP_1 in risposta al sollecito di annullamento di tutte note di rettifica emesse con riferimento all'art. 1 (tra cui anche quella oggetto del presente procedimento), che le stesse note di rettifica erano state emesse in quanto, dopo l'emissione dell'invito a regolarizzare del 30.1.2023, l'azienda avrebbe trasmesso il flusso Uniemens, relativo al periodo 10/2022, in ritardo e, precisamente, solo in data 28.3.2023. Per questo motivo, secondo l'Ente, non si poteva procedere all'annullamento degli avvisi di rettifica. Si consideri sul punto che l' con il messaggio 5207/15 ha specificato: CP_1
< tra la somma dei singoli elementi contributivi individuali e i dati dichiarativi
“totale a debito e totale a credito” a livello aziendale. Emerge, dunque, un 'evidente indefinibilità della denuncia mensile, considerata nella sua interezza, poiché il saldo non è coerente con quanto dichiarato. Consolidato il processo di reingegnerizzazione dei flussi ed entrata a pieno regime la CP_2 relativa gestione, con il presente messaggio si chiarisce che, stante l'evidente indefinibilità, non puo' ritenersi assolto l'obbligo contributivo. Pertanto, le
“denunce squadrate” presentate a decorrere dal 1/10/2015 saranno proceduralmente equiparate a quelle non generabili. Si specifica, altresì, che le predette denunce, in quanto contenenti dati incongruenti, segnaleranno nella fase di verifica automatizzata per Durc on line, un esito di irregolarità. Qualora, a seguito dell'invito a regolarizzare, le anomalie evidenziate non siano sistemate nei termini assegnati, stante il comportamento omissivo dell'impresa, l'irregolarità stessa verrà confermata […]>>. 4 Ebbene, è noto che l'art. 1, comma 1175, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, recita:
“… i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Il successivo comma 1176, dell'art. 1 citato, demanda alla emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente (avvenuta con il decreto ministeriale n. 27 del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279). Secondo la previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del DM citato, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. L'art. 5 dm 24 ottobre 2007 definisce, poi, il requisito della regolarità contributiva: "La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto”. La disciplina non è mutata con il dm 30.1.2015, per il quale, ai sensi dell'art 8,
“
1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito”. Ai sensi dell'art 4, nelle ipotesi di assenza di regolarità, “
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili CP_1 trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”. 5 Tale essendo la corretta lettura interpretativa del quadro normativo, si può procedere a verificare i dati di fatto della controversia de qua. Nel caso di specie, la regolarizzazione è stata effettuata dall'azienda oltre il termine di 15 giorni richiesto con l'invito a regolarizzare del 30 gennaio 2023, in quanto solo in data 28 Marzo 2023 la società ha regolarizzato la squadratura. E', tuttavia, pacifico che la cd. squadratura non ha determinato una omissione contributiva, avendo l'azienda versato i contributi dovuti. Conseguentemente, deve ritenersi che la contestazione dell' riguarda CP_1 violazioni di carattere meramente formale e non sostanziale. Ha osservato correttamente la difesa della società opponente che la squadratura degli Uniemens, che costituisce un'omissione meramente formale, non può dar luogo al recupero delle agevolazioni perché non rappresenta la irregolarità ex art. 3 DM 31 gennaio 2015 relativa ai pagamenti dovuti dall'impresa, potendosi qui richiamare la giurisprudenza per cui il diniego del Durc è legittimo solo a fronte di irregolarità sostanziali e relative alle ipotesi di omesso versamento dei contributi (cfr. Tribunale Roma n. 1490 del 2019, Tribunale di Milano n. 1187 del 2019, Tribunale di Roma n. 66 del 2022). In termini conformi è la recente pronuncia della Corte di appello di Napoli sezione lavoro, n. 3846/2024 pubbl. il 04/11/2024, per cui:
“Può quindi condividersi la conclusione della più recente giurisprudenza di merito (v. in particolare sentenza C. App. Roma n. 570/2023 del 20.2.2023 in atti) che - riprendendo quanto già sancito in sue precedenti pronunce - ha affermato che la normativa regolatrice del DURC “non richiede più un esatto adempimento anche degli obblighi formali, non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via di interpretazione della norma. Da un lato, infatti, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del anche in Pt_3 presenza di uno scostamento, seppur non grave, tra quanto dovuto e quanto versato;
dall'altro la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento. D'altro canto, la stessa espressione "documento di regolarità contributiva" rimanda letteralmente all'idea che rilevi che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva”. La Corte, quindi, ha concluso che “ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osti al rilascio del documento di regolarità contributiva, poiché non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo a provvedere alla presentazione della denuncia Uniemens alle scadenze di legge - piuttosto che al successivo invito alla regolarizzazione nei 15 giorni emesso da - l'accertamento di una irregolarità contributiva CP_1 sostanziale, a cui far conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi”. Del resto la Suprema Corte (Sez. L , Sentenza n. 5825 del 03/03/2021 (Rv. 660625 – 01 in motivazione) ha sottolineato che “l'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi”, richiamando il d.m. 24.10.2007 (applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Cassazione) che “stabilisce che la "regolarità contributiva" sussiste qualora vi sia «correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici», «corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti» e «inesistenza di inadempienze in atto» (art. 5, comma 1)”. Come rilevato dalla citata sentenza della Corte Appello di Roma la nozione evocata attiene ad una concezione sostanziale di regolarità contributiva, inducendo ad escludere che la mera irregolarità (nella specie un ritardo nella comunicazione della dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante per la riattivazione della matricola aziendale) possa comportare la decadenza dai benefici contributivi. In assenza di omissioni contributive, resta priva di fondamento la revoca degli sgravi e quindi la pretesa creditoria azionata dall' per il recupero”. CP_1
In assenza di violazione sostanziale di mancato versamento dei contributi, l' dunque ha illegittimamente revocato gli sgravi fruiti dall'opponente. CP_1
6 Alla luce delle precedenti considerazioni, non possono essere pretesi dall' CP_1
i contributi per il periodo ottobre e novembre 2022: di qui, la illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e il diritto della società ad ottenere la restituzione delle somme già versate in forza dell'avviso predetto e pari a euro 2.168,02; per l'effetto, l' va condannato alla relativa restituzione in favore CP_1 della società opponente. 7 Per la particolarità della vicenda processuale e per la complessità della questione esaminata (oggetto di oscillazioni della giurisprudenza di merito, in assenza di una consolidata posizione della Suprema Corte) le spese vanno compensate per metà; il residuo, a carico dell' soccombente, è liquidato CP_1 come da dispositivo in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato n. 371 2024 00003057 79 000 e il diritto della società ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme versate in forza dell'avviso predetto e pari ad euro 2.168,02;
- per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme indicate nel capo CP_1 precedente in favore della società opponente;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al CP_1 pagamento del residuo che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre spese di contributo unificato (euro 43,00), oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. NAPOLI, 02.07.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante