CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 575/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LE ANNIBALE RENATO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, IC
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1098/2023 depositato il 24/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuela Morselli N. 8 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170011964247000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il difensore di parte ricorrente si riporta agli assunti e alle richieste di cui in ricorso e memorie;
Insiste per l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620170011964247/000, notificata in data 29.08.2022, deducendo l'illegittimità della pretesa per mancata notifica dell'atto prodromico e intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 5 D.L. 953/82, nonché per decadenza dal potere impositivo. In data 29.08.22, la Agenzia delle Entrate- Riscossione notificava al Sig. Ricorrente_1 , la cartella di pagamento n. 29620170011964247/000, ingiungendo il pagamento della complessiva somma di euro 300,87. Dalla lettura dei dati in essa indicati, il ricorrente apprendeva che la stessa fosse stata emessa a seguito del mancato pagamento della tassa auto per l'anno 2012, relativa al veicolo di sua proprietà, tg. Targa_1
La resistente DE non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta e dagli atti emerge che la cartella è stata emessa oltre il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica, senza che sia stata fornita prova della regolare notifica dell'atto di accertamento presupposto. – atto di accertamento n.094335 anno 2012 autoveicolo targato
Targa_1 di cui non viene indicata nella cartella neanche la data di possibile notifica
Non trattandosi di litisconsorzio necessario, e per effetto della contumacia di DE, non ha avuto luogo nessuna chiamata di terzo. (Agenzia delle Entrate)
Si compensano le spese attesa la singolarità della questione e la non univoca posizione della giurisprudenza sul punto. Va comunque riconosciuto il rimborso del CUT versato
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29620170011964247/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Dispone il rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.
Palermo, 13.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LE ANNIBALE RENATO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, IC
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1098/2023 depositato il 24/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuela Morselli N. 8 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170011964247000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il difensore di parte ricorrente si riporta agli assunti e alle richieste di cui in ricorso e memorie;
Insiste per l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620170011964247/000, notificata in data 29.08.2022, deducendo l'illegittimità della pretesa per mancata notifica dell'atto prodromico e intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 5 D.L. 953/82, nonché per decadenza dal potere impositivo. In data 29.08.22, la Agenzia delle Entrate- Riscossione notificava al Sig. Ricorrente_1 , la cartella di pagamento n. 29620170011964247/000, ingiungendo il pagamento della complessiva somma di euro 300,87. Dalla lettura dei dati in essa indicati, il ricorrente apprendeva che la stessa fosse stata emessa a seguito del mancato pagamento della tassa auto per l'anno 2012, relativa al veicolo di sua proprietà, tg. Targa_1
La resistente DE non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta e dagli atti emerge che la cartella è stata emessa oltre il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica, senza che sia stata fornita prova della regolare notifica dell'atto di accertamento presupposto. – atto di accertamento n.094335 anno 2012 autoveicolo targato
Targa_1 di cui non viene indicata nella cartella neanche la data di possibile notifica
Non trattandosi di litisconsorzio necessario, e per effetto della contumacia di DE, non ha avuto luogo nessuna chiamata di terzo. (Agenzia delle Entrate)
Si compensano le spese attesa la singolarità della questione e la non univoca posizione della giurisprudenza sul punto. Va comunque riconosciuto il rimborso del CUT versato
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29620170011964247/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Dispone il rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.
Palermo, 13.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE