TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 371/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad operadell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 08/01/2025
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 371 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via F.lli Rosselli n. 2, presso lo studio degli Avvocati Francesca Bufalini ed Elisa Nardocci, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_2
, P.IVA_1 in persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Eutizi, in forza di procura generali alle liti per atto notaio in Fiumicino, in repertorio al n Persona_1
37590/7131 del 23/01/2023, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno per il nucleo familiare. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.3.2023 ha adito questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di: “Accertare e dichiarare che il Sig.
era in possesso dei requisiti previsti dalla legge per Parte_1 percepire l'assegno per il nucleo familiare relativo all'anno 2020; - E conseguentemente condannare l' CP_1 ad erogare in favore del sig. il beneficio richiesto, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed oneri di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. Il ricorrente ha esposto di aver presentato in data 2.3.2021 domanda per il riconoscimento della disoccupazione agricola e dell'assegno per il nucleo familiare relativo all'anno 2020; che, con nota del 6.7.2021, l' ha accolto la suddetta domanda solo parzialmente, CP_1 riconoscendo al deducente il solo diritto alla disoccupazione agricola, non pronunciandosi sulla domanda relativa agli assegni per il nucleo familiare;
che tale ultima domanda è stata successivamente riesaminata dall' , il quale in data 12.10.2021 ha Controparte_3 respinto il riesame per la liquidazione degli ANF con la motivazione “esito dell'istanza di riesame uguale alla domanda precedente”; che, avverso tale determinazione, ha presentato ricorso gerarchico in data 19.10.2021, non ricevendo tuttavia alcuna determinazione in merito da parte dell' . Controparte_3
Si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “- dichiarare la domanda CP_1 inammissibile per intervenuta DECADENZA SOSTANZIALE - in subordine nel merito rigettare la domanda in quanto infondata e comunque non provata. Con vittoria delle spese di lite”. L' convenuto ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_3 decadenza sostanziale dell'azione. Nel merito ha dedotto l'insussistenza del diritto preteso. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. L'eccezione di decadenza dall'azione formulata dall' è fondata. Il ricorso va pertanto CP_3 dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/70: "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_3 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma". Per le controversie in materia di indennità di disoccupazione agricola e di assegni unici familiari (come di ogni altra prestazione previdenziale a carico della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989), l'azione giudiziaria può quindi essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione Quanto all'interpretazione di tale disposizione, l'orientamento ormai consolidato della S.C. è nel senso che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 - come interpretato autenticamente, integrato e modificato dall'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, e dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438 - individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza. Pertanto, la scadenza dei termini complessivamente previsti per l'esaurimento del procedimento non individua una nuova ed autonoma ipotesi di decadenza, ma completa la gamma delle possibili decorrenze del termine in presenza del presupposto dell'avvenuta presentazione del ricorso amministrativo. Detta scadenza, costituendo il limite estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre anteriormente al suo verificarsi, determina anche l'effetto dell'irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente. Essa, in assenza di ricorsi anteriormente presentati e nonostante la presenza di ricorsi proposti successivamente, non determina il "dies a quo" del termine di decadenza dell'azione giudiziaria, operando in relazione alle testé descritte eventualità la decorrenza dal dì della maturazione dei singoli ratei di prestazione, introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991. (Nel caso di specie, relativo ad integrazione al minimo della pensione, dovuta soltanto fino al 30 settembre 1983, la Corte Cass., dando atto di diversi indirizzi giurisprudenziali e procedendo ad una definizione sistematica della materia, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la richiesta degli assicurati per l'avvenuto decorso del termine decennale di decadenza - applicabile "ratione temporis" - CP_ e non aveva ritenuto rilevante la proposizione di ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell' avvenuta tardivamente rispetto ai termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo)” (Cass. Civ., sez. Lav., n. 6018 del 21 marzo 2005 in CED rv. 580198; cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 12718 del 29/05/2009 rv. 608222). Alla luce della disciplina richiamata sopra, il termine decadenziale decorre:
- quando non sia stata presa alcuna decisione in ordine alla domanda amministrativa (o la stessa sia stata adottata tardivamente e negativamente), dalla scadenza del complessivo termine di 300 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo (di cui 120 per la formazione del silenzio-rigetto, 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e ulteriori 90 per la decisione di tale ricorso);
- quando nei termini di legge sia adottata una decisione negativa da fare necessariamente oggetto di ricorso amministrativo tempestivo:
- ove la decisione sul ricorso sia stata adottata nel termine di legge di 90 giorni dalla proposizione del ricorso amministrativo, la decadenza decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto;
- quando la decisione del ricorso non sia stata adottata o sia stata adottata oltre il termine predetto, la decadenza decorre dalla scadenza del termine 180 giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di diniego (comprensivo di 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e di ulteriori 90 gironi per la decisione del ricorso). Considerato, quindi, il termine complessivo per la definizione del procedimento in via amministrativa, il ricorso giudiziario va proposto al più tardi nel termine di un anno e 300 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso di specie la domanda amministrativa (accolta il 6.7.2021 solo in relazione alla richiesta di disoccupazione agricola) è stata presentata il 2.3.2021, sicché la decadenza sostanziale è maturata il 27.12.2022 (un anno e 300 giorni dalla proposizione della domanda), anteriormente al deposito del presente ricorso, avvenuto il 10.3.2023. L'operatività della decadenza impedisce l'esame della controversia nel merito. Quanto alle spese di lite, il ricorrente afferma di aver posseduto nell'anno 2023 un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore al limite previsto dall'art. 152 disp. Att. C.p.c. per l'irripetibilità delle spese di lite. Tuttavia nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso dichiara esclusivamente di aver posseduto nell'anno 2022 un reddito inferiore al limite previsto ai fini della sola esenzione dal pagamento del contributo unificato. Non può pertanto disporsi l'irripetibilità delle spese di lite ex art. 152 disp. Att. C.p.c.. In ogni caso, la natura della controversia, la qualità delle parti ed il tenore della pronuncia ne giustificano l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Viterbo, lì 8 gennaio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Michela Mignucci