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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38331/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIRALI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCA e dell'avv. CRISTINI LUCA ( ; elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
CESARE BATTISTI, 15 MILANO, presso il difensore avv. PIRALI FRANCESCA
parte ricorrente contro
C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
parte convenuta pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via principale, accertata l'intervenuta scadenza del contratto di leasing di cui in premessa senza che
parte utilizzatrice abbia correttamente e compiutamente esercitato la facoltà di acquisto del relativo
bene e il conseguente obbligo della stessa di restituzione di tale bene o, in via subordinata, accertata
l'avvenuta risoluzione di diritto del suddetto contratto ex art. 1456 c.c. per la volontà manifestata dalla
ricorrente di avvalersi della clausola risolutiva espressa ivi contenuta, ovvero ancora, in via
ulteriormente subordinata, dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto in esame per grave
inadempimento della resistente, dirsi detta resistente tenuta e conseguentemente condannarsi la stessa
a rilasciare immediatamente a favore della ricorrente, libero da persone e cose, l'immobile sito in
Cagli (PU), Via G. Lapis 50, composto da due locali ad uso ufficio con relativi servizi al piano primo e
censito al Catasto Fabbricati del suindicato Comune al foglio 218, mappale 202, sub 6, P.1, cat. A/10,
cl. 2.
Con riserva di ogni azione ed eccezione per il pagamento dei crediti vantati dalla ricorrente-
concedente nei confronti della resistente-utilizzatrice in base alla legge e al contratto, ivi compreso il
risarcimento di tutti i danni subiti, anche per la mancata riconsegna alla stessa del summenzionato
bene immobile, la sua svalutazione e/o il suo eventuale danneggiamento e comunque in relazione a
qualsivoglia ragione di credito della medesima ricorrente.
In ogni caso: spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la instaurava il presente giudizio nei Parte_1
confronti di al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di un immobile concesso in CP_1
pagina 2 di 5 locazione finanziaria.
La ricorrente in particolare esponeva:
- che in data 5.3.2007 concedeva in locazione finanziaria alla resistente un immobile a uso ufficio sito in Cagli, alla via G. Lapis n. 50;
- che la locazione finanziaria cessava nel marzo 2022;
- che, solo dopo numerosi solleciti, l'utilizzatrice versava il prezzo concordato per l'opzione di acquisto dell'immobile, ma ometteva di trasmettere tutta la documentazione necessaria per poter procedere al trasferimento di proprietà del bene e, quindi, in particolare, la documentazione afferente la stessa utilizzatrice e l'attestazione di conformità urbanistica e catastale del fabbricato con le planimetrie aggiornate;
- che, conseguentemente, la concedente chiedeva invano alla utilizzatrice l'immediata restituzione dell'immobile;
- che, pertanto, a fronte dell'inadempimento di parte utilizzatrice, previa eventuale risoluzione del contratto, la concedente aveva diritto a rientrare in possesso del bene di sua proprietà.
All'odierna udienza nessuno compariva per la la quale, non essendosi costituita in giudizio, CP_1
veniva dichiarata contumace;
il giudice, quindi, ritenuto non necessario dare corso ad attività istruttoria,
dava corso alla discussione e tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Parte attrice a sostegno della propria domanda ha prodotto in giudizio copia del contratto di compravendita dell'immobile e il coevo contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il medesimo immobile, concesso in leasing alla odierna convenuta.
pagina 3 di 5 La ricorrente ha, inoltre, prodotto la lettera raccomandata, con la quale la concedente ha sollecitato la convenuta a trasmettere la documentazione richiesta dal notaio incaricato al fine di poter stipulare il contratto di compravendita dell'immobile.
Parte convenuta, rimanendo contumace nel presente giudizio, non ha fornito la prova di avere adempiuto alle obbligazioni strumentali necessarie per consentire il trasferimento della proprietà del bene, nonostante l'esercizio del diritto di opzione di acquisto, mediante il pagamento del relativo prezzo.
Trattasi di inadempimento da considerarsi grave, idoneo a fondare la risoluzione del contratto, vertendo su una delle obbligazioni principali gravanti sull'utilizzatore ed essendosi esteso oltre il limite di tolleranza: nonostante il contratto sia cessato dal marzo 2022, l'immobile allo stato di proprietà della concedente non è stato restituito, pur permanendo gli oneri e le responsabilità civili connesse in capo alla stessa società di leasing.
Parte convenuta, rimanendo contumace nel presente giudizio, non ha fornito la prova del proprio adempimento, essendo a ciò gravata ex art. 1218 c.c.
Ne consegue che vada accolta la domanda subordinata di parte attrice e che il contratto vada per l'effetto risolto per inadempimento grave imputabile alla convenuta.
Va, pertanto, disposta la condanna della convenuta all'immediata restituzione del bene concesso in locazione finanziaria e, quindi dell'immobile sito in Cagli (PU), via G. Lapis n. 50, composto da due locali a uso ufficio con relativi servizi al piano primo e censito al Catasto Fabbricati del suindicato
Comune al Foglio 218, mappale 202, sub. 6, P.1, cat. A/10, cl. 2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato il valore dell'immobile (a suo tempo acquistato al prezzo di euro 65.000,00), si liquidano in complessivi euro 5.961,00, oltre c.p.a., di cui euro 786,00
pagina 4 di 5 per rimborso spese ed euro 675,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
dichiara risolto per inadempimento della convenuta il contratto di leasing inter partes;
- condanna per l'effetto la convenuta all'immediata restituzione in favore della ricorrente del bene concesso in locazione finanziaria sito in Cagli (PU), via G. Lapis n. 50, composto da due locali a uso ufficio con relativi servizi al piano primo e censito al Catasto Fabbricati del suindicato Comune al
Foglio 218, mappale 202, sub. 6, P.1, cat. A/10, cl. 2;
- condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
5.961,00, oltre c.p.a., di cui euro 786,00 per rimborso spese ed euro 675,00 per spese generali.
Così deciso in Milano , 14 gennaio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38331/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIRALI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCA e dell'avv. CRISTINI LUCA ( ; elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
CESARE BATTISTI, 15 MILANO, presso il difensore avv. PIRALI FRANCESCA
parte ricorrente contro
C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
parte convenuta pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via principale, accertata l'intervenuta scadenza del contratto di leasing di cui in premessa senza che
parte utilizzatrice abbia correttamente e compiutamente esercitato la facoltà di acquisto del relativo
bene e il conseguente obbligo della stessa di restituzione di tale bene o, in via subordinata, accertata
l'avvenuta risoluzione di diritto del suddetto contratto ex art. 1456 c.c. per la volontà manifestata dalla
ricorrente di avvalersi della clausola risolutiva espressa ivi contenuta, ovvero ancora, in via
ulteriormente subordinata, dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto in esame per grave
inadempimento della resistente, dirsi detta resistente tenuta e conseguentemente condannarsi la stessa
a rilasciare immediatamente a favore della ricorrente, libero da persone e cose, l'immobile sito in
Cagli (PU), Via G. Lapis 50, composto da due locali ad uso ufficio con relativi servizi al piano primo e
censito al Catasto Fabbricati del suindicato Comune al foglio 218, mappale 202, sub 6, P.1, cat. A/10,
cl. 2.
Con riserva di ogni azione ed eccezione per il pagamento dei crediti vantati dalla ricorrente-
concedente nei confronti della resistente-utilizzatrice in base alla legge e al contratto, ivi compreso il
risarcimento di tutti i danni subiti, anche per la mancata riconsegna alla stessa del summenzionato
bene immobile, la sua svalutazione e/o il suo eventuale danneggiamento e comunque in relazione a
qualsivoglia ragione di credito della medesima ricorrente.
In ogni caso: spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la instaurava il presente giudizio nei Parte_1
confronti di al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di un immobile concesso in CP_1
pagina 2 di 5 locazione finanziaria.
La ricorrente in particolare esponeva:
- che in data 5.3.2007 concedeva in locazione finanziaria alla resistente un immobile a uso ufficio sito in Cagli, alla via G. Lapis n. 50;
- che la locazione finanziaria cessava nel marzo 2022;
- che, solo dopo numerosi solleciti, l'utilizzatrice versava il prezzo concordato per l'opzione di acquisto dell'immobile, ma ometteva di trasmettere tutta la documentazione necessaria per poter procedere al trasferimento di proprietà del bene e, quindi, in particolare, la documentazione afferente la stessa utilizzatrice e l'attestazione di conformità urbanistica e catastale del fabbricato con le planimetrie aggiornate;
- che, conseguentemente, la concedente chiedeva invano alla utilizzatrice l'immediata restituzione dell'immobile;
- che, pertanto, a fronte dell'inadempimento di parte utilizzatrice, previa eventuale risoluzione del contratto, la concedente aveva diritto a rientrare in possesso del bene di sua proprietà.
All'odierna udienza nessuno compariva per la la quale, non essendosi costituita in giudizio, CP_1
veniva dichiarata contumace;
il giudice, quindi, ritenuto non necessario dare corso ad attività istruttoria,
dava corso alla discussione e tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Parte attrice a sostegno della propria domanda ha prodotto in giudizio copia del contratto di compravendita dell'immobile e il coevo contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il medesimo immobile, concesso in leasing alla odierna convenuta.
pagina 3 di 5 La ricorrente ha, inoltre, prodotto la lettera raccomandata, con la quale la concedente ha sollecitato la convenuta a trasmettere la documentazione richiesta dal notaio incaricato al fine di poter stipulare il contratto di compravendita dell'immobile.
Parte convenuta, rimanendo contumace nel presente giudizio, non ha fornito la prova di avere adempiuto alle obbligazioni strumentali necessarie per consentire il trasferimento della proprietà del bene, nonostante l'esercizio del diritto di opzione di acquisto, mediante il pagamento del relativo prezzo.
Trattasi di inadempimento da considerarsi grave, idoneo a fondare la risoluzione del contratto, vertendo su una delle obbligazioni principali gravanti sull'utilizzatore ed essendosi esteso oltre il limite di tolleranza: nonostante il contratto sia cessato dal marzo 2022, l'immobile allo stato di proprietà della concedente non è stato restituito, pur permanendo gli oneri e le responsabilità civili connesse in capo alla stessa società di leasing.
Parte convenuta, rimanendo contumace nel presente giudizio, non ha fornito la prova del proprio adempimento, essendo a ciò gravata ex art. 1218 c.c.
Ne consegue che vada accolta la domanda subordinata di parte attrice e che il contratto vada per l'effetto risolto per inadempimento grave imputabile alla convenuta.
Va, pertanto, disposta la condanna della convenuta all'immediata restituzione del bene concesso in locazione finanziaria e, quindi dell'immobile sito in Cagli (PU), via G. Lapis n. 50, composto da due locali a uso ufficio con relativi servizi al piano primo e censito al Catasto Fabbricati del suindicato
Comune al Foglio 218, mappale 202, sub. 6, P.1, cat. A/10, cl. 2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato il valore dell'immobile (a suo tempo acquistato al prezzo di euro 65.000,00), si liquidano in complessivi euro 5.961,00, oltre c.p.a., di cui euro 786,00
pagina 4 di 5 per rimborso spese ed euro 675,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
dichiara risolto per inadempimento della convenuta il contratto di leasing inter partes;
- condanna per l'effetto la convenuta all'immediata restituzione in favore della ricorrente del bene concesso in locazione finanziaria sito in Cagli (PU), via G. Lapis n. 50, composto da due locali a uso ufficio con relativi servizi al piano primo e censito al Catasto Fabbricati del suindicato Comune al
Foglio 218, mappale 202, sub. 6, P.1, cat. A/10, cl. 2;
- condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
5.961,00, oltre c.p.a., di cui euro 786,00 per rimborso spese ed euro 675,00 per spese generali.
Così deciso in Milano , 14 gennaio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 5 di 5