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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/07/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito dell'udienza di trattazione scritta del 02.07.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 2235/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bagheria via Renato Guttuso n. 27 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Buttitta che lo rappresenta e difende per mandato in atti attore
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_1 C.F._2 convenuto contumace
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte attrice ha concluso come da note scritte per l'udienza figurata del 02.07.2025 al contenuto delle quali si rinvia pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 13.07.2019, ritualmente notificato, il sig. , premesso di essere Parte_1 comproprietario pro-indiviso, giusta successione legittima in morte del sig. , degli immobili Persona_1 meglio descritti in citazione, conveniva in giudizio il sig. , al fine di sentire dichiarare di CP_1 aver acquistato per usucapione la restante quota pari alla metà degli immobili siti in Bagheria via
Consolare n.161 – identificati catastalmente al fg.6, p.lla 995 sub 3 – 4 – 5 – 6 – 7.
Affermava l'attore all'uopo, di avere esercitato sugli anzidetti immobili un possesso uti domini già da prima della morte del padre, in ogni caso da “oltre venti anni” a far data dal 02.12.1980, avendo ivi stabilito la propria residenza, con il consenso del fratello odierno convenuto.
All'udienza del 12.11.2020 il G.I. allora assegnatario del fascicolo, vista la richiesta di parte attrice, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.05.2021 si costituiva il convenuto , il quale CP_1 aderiva alla domanda proposta dall'attore.
La causa veniva istruita con produzione documentale e prove orali.
Con “atto di citazione in riassunzione” depositato da parte attrice in data 15.06.2023 il procedimento veniva riassunto a seguito dell'interruzione dovuta alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati del procuratore costituito del convenuto, il quale, a seguito della notifica dell'atto di citazione in riassunzione, non si è costituito.
Infine, dopo la riassegnazione del fascicolo al sottoscritto G.I. in forza del decreto n. 171 del 19.12.2023 del Presidente del Tribunale di Termini Imerese e del successivo provvedimento attuativo del 30.5.2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281 - sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , al quale è stato regolarmente notificato l'atto CP_1 di citazione in riassunzione.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Ebbene, l'attore sostiene di aver posseduto gli immobili oggetto di causa per oltre un ventennio, in via esclusiva.
pagina 2 di 7 Osserva, tuttavia, il Tribunale che le risultanze probatorie non consentono di ritenere raggiunta la prova del possesso ventennale uti dominus da parte dell'attore.
Ed invero, da una valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali acquisite, da apprezzarsi unitamente alle risultanze documentali, non è emerso con certezza il momento in cui l'attore ha cominciato a possedere in via esclusiva e uti dominus gli immobili oggetto della domanda, attraverso l'esercizio dello ius excludendi.
Preliminarmente, in punto di diritto, va osservato che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà ovvero di un diritto reale su di un bene immobile per usucapione ventennale è necessario il verificarsi di alcuni requisiti, costituiti dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ovvero di un diritto reale, nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità ed, infine, che si protragga con continuità e senza interruzione per un ventennio (cfr. Cass. n. 1069/1985).
Più precisamente, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Cass. Civ. n. 18392/2006-Cass. Civ.
n. 25922/2005).
Pertanto, in sintesi, i requisiti essenziali per usucapire un bene immobile sono:
1) il decorso del tempo, ordinariamente in 20 anni (salvo i casi di usucapione abbreviata);
2) il possesso continuato, non interrotto nel tempo, appena apparendo il caso di precisare che il possessore usucapente deve provare di aver goduto del bene per il tempo necessario in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo, cioè, da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione (Cass. Civ. n. 9903/2006; Cass. Civ. n. 16841/05);
3) il possesso pacifico e pubblico, cioè non acquisito in modo clandestino o fraudolento;
4) il possesso non equivoco, cioè il possesso deve corrispondere in modo non dubbio all'esercizio del diritto reale di proprietà.
Passando alla valutazione della fattispecie in esame, deve osservarsi come l'attore abbia agito in giudizio in qualità di comproprietario, pro-indiviso, degli immobili oggetto di causa, per averli ereditati dal de cuius , rappresentando di “comportarsi come proprietario esclusivo dei beni posseduti”. Persona_1
pagina 3 di 7 Per una migliore intelligenza della causa, va ulteriormente osservato che, qualora si versi in ipotesi di usucapione del comproprietario, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che, ai fini della prova dell'usucapione del bene in comunione, non è sufficiente che l'istante abbia compiuto atti di gestione consentiti al singolo comproprietario, oppure atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi,
o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune, ovvero per la sua manutenzione, non possono dar luogo ad un'estensione del possesso, occorrendo per contro la prova che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri comproprietari ogni atto di godimento, o di gestione (Cfr.: Cass. civ.n.
14171/2007; Cass. civ.n. 10294/1990; Cass. n. 2944/1990).
Orbene, dall'applicazione di tali principi giurisprudenziali al caso che qui ci occupa, si rileva che parte attrice non ha allegato né dedotto gli elementi fattuali dai quali possa ricavarsi con sufficiente certezza la prova che lo stesso abbia goduto dei beni ereditari in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
Invero, nel corso dell'istruttoria svolta è rimasta priva di supporto probatorio l'affermazione dell'attore secondo cui possiederebbe il bene da oltre venti anni e, in particolare, a far data dal 02.12.1980.
Infatti, il teste , escusso all'udienza del 12.02.2024, ha confermato di avere conoscenza Tes_1 diretta dei luoghi, affermando “confermo, sono stato diverse volte invitato;
certe mattina passo dal magazzino di fronte l'abitazione”; la suddetta deposizione, tuttavia, è apparsa assolutamente generica, non avendo il teste fornito alcuna precisazione in ordine alla durata ventennale del possesso, elemento costitutivo dell'usucapione, essendosi limitato a confermare solo genericamente i capitoli di prova formulati, con l'unica precisazione: “l'abitazione dell'attore è al secondo piano ma, per quello che so, anche il primo piano è nella sua disponibilità, tanto che quando viene il figlio che vive a Bergamo va a stare lì, il padre gli dà le chiavi” (cfr. verbale di udienza del 12.02.2024).
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, tuttavia, non è sufficiente che l'attore sostenga di possedere il bene “da oltre vent'anni”, giacché l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso non consente di ritenere maturata l'usucapione e tanto in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (cfr. Trib. Avezzano sez. I, sentenza n. 178 del 09.06.2021).
Nel corso della stessa udienza (cfr. verbale di udienza del 12.02.2024) è stato escusso anche il teste Tes_2
sebbene il teste abbia sommariamente confermato le circostanze fattuali dedotte da parte attrice
[...] nei propri capitoli di prova, le dichiarazioni fornite non risultano sufficientemente circostanziate e tali pagina 4 di 7 da costituire una prova adeguata del possesso ad usucapionem. In particolare, il teste non ha fornito ulteriori informazioni sul dato temporale e sull'effettiva frequenza dell'utilizzo dell'immobile, essendosi limitato ad affermare, in via del tutto generica: “confermo, siamo amici, mi è anche capitato di vederlo pagare le bollette della casa e degli altri immobili;
credo che soltanto uno dei box, quello all'angolo, sia occupato dal fratello”.
Ai fini di una corretta interpretazione delle risultanze probatorie, la giurisprudenza ha chiarito, infatti, che la prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (cfr. Cass.
7894/2000; 3063/2000; 43/2000; Appello Roma, sentenza 29.10.2002). Di conseguenza, dovendosi provare null'altro che una situazione di fatto, non sussistono limitazioni legali (Cass., n. 4068/1975). È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva (Cass., n. 12894/2002).
Ed ancora, è stato chiarito che "chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (Cass. n.
975/2000). Ai fini dell'usucapione è, pertanto, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato, attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti, soltanto, di gestione, consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Poiché l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà per usucapione determina la compressione di un diritto costituzionalmente garantito (art. 42 Cost.), la prova offerta da chi agisce, che ben può essere resa anche per testimoni, deve essere però certa e rigorosa sia con riferimento al termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, sia con riguardo al compimento di un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (cd. uti dominus). Le risulte probatorie, quindi, non possono lasciare spazio a perplessità sulla concludenza e sufficienza delle circostanze asserite a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere,
a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
In conclusione, deve osservarsi che le prova testimoniale, espletata in corso di causa, ha avuto nel suo complesso risultanze generiche e non sufficientemente circostanziate, tali da non consentire di affermare con adeguata certezza che l'attore abbia esercitato, per oltre un ventennio, un possesso valido ad usucapionem sull'immobile oggetto del giudizio. pagina 5 di 7 Ed ancora, non vi è prova che l'attore abbia tenuto negli anni un comportamento tale da ingenerare nei terzi la convinzione di essere l'unico proprietario dei beni in questione, esteriorizzato in atteggiamenti volti ad escludere il fratello dal compossesso. Non valgono a far valere il contrario le allegazioni relative al pagamento delle utenze le quali, seppure confermate dai testi escussi, non sono di per sé sufficiente a configurare un possesso esclusivo dei beni oggetto di causa.
Parte attrice non ha, quindi, fornito prova di un possesso esclusivo e di un “animo domini” contrastante con il compossesso del bene comune, essendosi limitata ad allegare di avere goduto in via esclusiva dell'immobile, abitandovi da solo e provvedendo alle spese ed alla manutenzione senza, tuttavia, allegare
(né, a fortiori, dimostrare), la sussistenza di una manifestazione di volontà atta ad escludere il coerede dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene e a superare la presunzione che egli abbia agito nella qualità di comproprietario, tanto più per il tempo richiesto dalla legge.
Si ribadisce sul punto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il godimento di un bene comune da parte di uno dei titolari può integrare possesso idoneo all'acquisto per usucapione del bene medesimo solo quando presenti connotati di esclusività e incompatibilità con il compossesso degli altri partecipanti e si traduca, pertanto, in un'attività durevole, apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo all'uopo sufficiente il fatto che si risolva in una utilizzazione di detto bene più intensa o diversa da quella praticata dagli altri comunisti o condomini (ex multis Cass. civ. 9556/2018)
Si rileva, inoltre, che l'iniziale adesione del convenuto alla domanda di usucapione non ha rilevanza, ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'acquisto della proprietà per usucapione da parte dell'attore, attesa l'efficacia erga omnes dell'accertamento del diritto di proprietà. E ciò anche tenuto conto della genericità della adesione, espressa con formule di stile, e del successivo comportamento processuale della parte, che ha abbandonato il giudizio omettendo, di costituirsi a seguito della intervenuta riassunzione.
Neppure può sostenersi che tali lacune probatorie siano state colmate dalla produzione documentale, che, invero, appare ininfluente ai fini della decisione, avendo parte attrice allegato le sole visure storiche catastali del bene oggetto di causa, che non sono prova del diritto di proprietà, e la dichiarazione di successione, che, oltre ad avere solo valore fiscale, è stata prodotta tardivamente, soltanto con le note conclusive depositate dall'attore telematicamente in data 26.06.2025. Infine, neppure appare dirimente la documentazione afferente alla regolarità urbanistica dell'immobile che, seppure abbia permesso di circostanziare le particelle oggetto di giudizio, non risulta in contestazione e non attiene all'oggetto della causa.
pagina 6 di 7 Come evidente, la prova dell'usucapione è rimasta allo stadio della genericità e non ha permesso di dimostrare, con il rigore richiesto, il possesso utile ad usucapire il bene oggetto di giudizio.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, considerato che non è stata fornita con sufficiente certezza la prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. e, stante l'incompletezza della documentazione prodotta in giudizio nei termini ora indicati, si ritiene che la domanda di usucapione non possa essere accolta.
***
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto della contumacia del convenuto, le stesse vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore di parte ricorrente, nella contumacia della parte convenuta, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
-Dichiara la contumacia di CP_1
-Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
-Dichiara irripetibili le spese di causa.
Termini Imerese, 02.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Musola
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