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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 690/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, OR
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2194/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3526/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 21/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRD00097 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRD00097 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRD00097 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRD00097 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRD00097 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti e chiede la distrazione delle spese.
L'ufficio si riporta si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento di debiti erariali per complessivi € 46.519,59 notificatale dall'Agenzia delle Entrate in dipendenza di avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, confermato giudizialmente dalla sentenza d'appello n. 9417/2021 della Commissione Tributaria Regionale, Sezione staccata di Messina. Il ricorso denunciò: - la nullità della sentenza di riesame confermativa dell'avviso di accertamento presupposto,
a causa della mancata notificazione dell'appello alla Contribuente;
- l'illegittimità del provvedimento presupposto dall'avversata intimazione.
Si costituì la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità del ricorso giacché concernente un atto meramente consequenziale ad avviso di accertamento confermato giudizialmente.
Il Giudice adìto ha rigettato il ricorso, sul dichiarato presupposto che: - le censure mosse alla sentenza d'appello confermativa dell'avviso di accertamento presupposto dall'intimazione avrebbero dovuto essere rivolte con ricorso per revocazione;
- le censure denuncianti l'illegittimità di quell'avviso di accertamento erano inammissibili in sede di impugnazione di atto consequenziale;
- esse avrebbero dovuto, tutt'al più, essere fatte valere con ricorso per revocazione avverso la citata sentenza d'appello confermativa del medesimo avviso di accertamento.
La Contribuente ha proposto appello precisando che: - sfuggì al Giudice il fatto, dedotto dalla Ricorrente, che era stato proposto ricorso n. 6229/2022 r.g.a. per revocazione della sentenza d'appello confermativa dell'avviso di accertamento presupposto dall'avversata intimazione;
- questo ricorso è stato accolto con sentenza n. 3078/2024 di questa Sezione Staccata della Corte (Sez. 16) depositata addì 17.4.2024, recante annullamento della citata sentenza n. 9417/2021; - è riemersa, dunque, con “forza di giudicato” la sentenza di prima grado della C.T.P. n. 4669/2018 che aveva annullato il medesimo avviso di accertamento, ma era stata annullata da quest'ultima sentenza d'appello n. 9417/2021.
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate si è costituita a sostegno della sentenza impugnata.
La domanda cautelare contestualmente proposta col ricorso in appello è stata accolta dalla Sezione 2 di questa Sezione staccata della Corte con Ordinanza n. 1963/2025 depositata il 27/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte constata che i documenti versati in questo processo comprovano quanto affermato nell'atto d'appello della Contribuente, cioè che: - l'intimazione impugnata è consequenziale ad avviso di accertamento che fu, dapprima, annullato in primo grado con sentenza n. 4669/2018 e, dipoi, confermato con sentenza d'appello n. 9417/2021; - quest'ultima sentenza è stata, a sua volta, annullata in sede di revocazione con sentenza n. 3078/2024 che ha pure sancito esplicitamente il “conseguente passaggio in giudicato della sentenza di prima cura, ossia la sentenza n. 4669/2018 favorevole alla contribuente”.
Pertanto, certamente è ormai insussistente il presupposto essenziale dell'impugnata intimazione di pagamento, essendo venuto meno giudizialmente il risalente avviso di accertamento. Ciò basta per l'accoglimento dell'appello e l'annullamento dell'atto oggetto del contendere.
L'esito del giudizio comporta l'obbligo dell'appellata Agenzia delle Entrate di rimborsare all'Appellante le spese processuali e di difesa dei due gradi del giudizio, queste ultime liquidate, per il primo grado, in
€ 1.500,00 e, per il presente grado, in € 2.300,00, oltre agli accessori di legge calcolati su entrambi gli importi.
Gli importi andranno direttamente corrisposti al procuratore costituito della Contribuente, Dr. Difensore_1, dichiaratosi “distrattario”.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 2194/2024 r.g., lo accoglie;
condanna l'appellata Agenzia delle Entrate a rifondere alla Contribuente e, per essa, direttamente al distrattario procuratore costituito Dr. Difensore_1 le spese processuali e di difesa di entrambi i gradi del giudizio, queste ultime liquidate, per il primo grado, in € 1.500,00 e, per il presente grado, in € 2.300,00, oltre agli accessori di legge calcolati su entrambi gli importi, se dovuti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il OR Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, OR
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2194/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3526/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 21/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRD00097 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRD00097 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRD00097 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRD00097 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRD00097 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti e chiede la distrazione delle spese.
L'ufficio si riporta si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento di debiti erariali per complessivi € 46.519,59 notificatale dall'Agenzia delle Entrate in dipendenza di avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, confermato giudizialmente dalla sentenza d'appello n. 9417/2021 della Commissione Tributaria Regionale, Sezione staccata di Messina. Il ricorso denunciò: - la nullità della sentenza di riesame confermativa dell'avviso di accertamento presupposto,
a causa della mancata notificazione dell'appello alla Contribuente;
- l'illegittimità del provvedimento presupposto dall'avversata intimazione.
Si costituì la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità del ricorso giacché concernente un atto meramente consequenziale ad avviso di accertamento confermato giudizialmente.
Il Giudice adìto ha rigettato il ricorso, sul dichiarato presupposto che: - le censure mosse alla sentenza d'appello confermativa dell'avviso di accertamento presupposto dall'intimazione avrebbero dovuto essere rivolte con ricorso per revocazione;
- le censure denuncianti l'illegittimità di quell'avviso di accertamento erano inammissibili in sede di impugnazione di atto consequenziale;
- esse avrebbero dovuto, tutt'al più, essere fatte valere con ricorso per revocazione avverso la citata sentenza d'appello confermativa del medesimo avviso di accertamento.
La Contribuente ha proposto appello precisando che: - sfuggì al Giudice il fatto, dedotto dalla Ricorrente, che era stato proposto ricorso n. 6229/2022 r.g.a. per revocazione della sentenza d'appello confermativa dell'avviso di accertamento presupposto dall'avversata intimazione;
- questo ricorso è stato accolto con sentenza n. 3078/2024 di questa Sezione Staccata della Corte (Sez. 16) depositata addì 17.4.2024, recante annullamento della citata sentenza n. 9417/2021; - è riemersa, dunque, con “forza di giudicato” la sentenza di prima grado della C.T.P. n. 4669/2018 che aveva annullato il medesimo avviso di accertamento, ma era stata annullata da quest'ultima sentenza d'appello n. 9417/2021.
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate si è costituita a sostegno della sentenza impugnata.
La domanda cautelare contestualmente proposta col ricorso in appello è stata accolta dalla Sezione 2 di questa Sezione staccata della Corte con Ordinanza n. 1963/2025 depositata il 27/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte constata che i documenti versati in questo processo comprovano quanto affermato nell'atto d'appello della Contribuente, cioè che: - l'intimazione impugnata è consequenziale ad avviso di accertamento che fu, dapprima, annullato in primo grado con sentenza n. 4669/2018 e, dipoi, confermato con sentenza d'appello n. 9417/2021; - quest'ultima sentenza è stata, a sua volta, annullata in sede di revocazione con sentenza n. 3078/2024 che ha pure sancito esplicitamente il “conseguente passaggio in giudicato della sentenza di prima cura, ossia la sentenza n. 4669/2018 favorevole alla contribuente”.
Pertanto, certamente è ormai insussistente il presupposto essenziale dell'impugnata intimazione di pagamento, essendo venuto meno giudizialmente il risalente avviso di accertamento. Ciò basta per l'accoglimento dell'appello e l'annullamento dell'atto oggetto del contendere.
L'esito del giudizio comporta l'obbligo dell'appellata Agenzia delle Entrate di rimborsare all'Appellante le spese processuali e di difesa dei due gradi del giudizio, queste ultime liquidate, per il primo grado, in
€ 1.500,00 e, per il presente grado, in € 2.300,00, oltre agli accessori di legge calcolati su entrambi gli importi.
Gli importi andranno direttamente corrisposti al procuratore costituito della Contribuente, Dr. Difensore_1, dichiaratosi “distrattario”.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 2194/2024 r.g., lo accoglie;
condanna l'appellata Agenzia delle Entrate a rifondere alla Contribuente e, per essa, direttamente al distrattario procuratore costituito Dr. Difensore_1 le spese processuali e di difesa di entrambi i gradi del giudizio, queste ultime liquidate, per il primo grado, in € 1.500,00 e, per il presente grado, in € 2.300,00, oltre agli accessori di legge calcolati su entrambi gli importi, se dovuti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il OR Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci