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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/10/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
292/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RE LI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'Avv.to Fabio Benetti del foro di Modena
Ricorrente contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Dell'Omarino e Camilla Perusi del foro di Verona ed ET Iacinto del Foro di Reggio Emilia
Resistente
PI.V.A. ) Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Colliva del foro di Bologna
Terza chiamata
Oggetto: Malattia professionale-Risarcimento danni
Conclusioni
Per la ricorrente: “…voglia accertare che la sig.ra , Parte_1
nata in [...] il [...], C.F. , residente a [...]
(MO), via Campagnola n. 13, ha subito un aggravamento delle proprie condizioni di salute a causa del mancato rispetto da parte del datore di lavoro delle prescrizioni impartite dal medico;
conseguentemente condannare la soc. a socio Controparte_1
unico, con sede in Arcore (VR), via A. Ruffo n. 36, C.F./P.IVA , a P.IVA_1
risarcire alla ricorrente tutti i danni da essa subiti, sia di natura biologica che patrimoniale, nella misura che verrà quantificata in corso di causa;
con vittoria di onorari e spese di causa.”
Per “In via preliminare: disporsi - ai sensi dell'art. 420 c.p.c. - la Controparte_1
chiamata in cau-sa di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, avente sede legale in via Marocchesa n. 14, 31021 – Mogliano Veneto (TV),
P. IVA. , con fissazione di nuova udienza per l'integrazione del P.IVA_3
contraddittorio.
Nel merito: previo accertamento della legittimità di ogni comportamento posto in essere da parte resistente e relativo al rapporto intercorso tra le parti nei modi e nei tempi indicati nella presente memoria difensiva, tenuto conto delle eccezioni svolte in atti, respingersi le domande tutte ex adverso introdotte per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, poiché nulle, inammissibili e/o comunque infondate in fatto e diritto.
In via subordinata: in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, ridursi il risarcimento del danno nei limiti di giustizia (e fatta salva la mancata indicazione del quantum debeatur da parte della ricorrente in relazione al danno biologico, nonché dell'an e del quantum in relazione a quello patrimoniale), anche in virtù delle ecce-zioni svolte in atti, nonché dichiararsi l'obbligo di co-me sopra rappresentata, Controparte_2
secondo quanto risulterà di giustizia, di sollevare e tenere indenne da ogni CP_1
diritto o pretesa riconosciuta alla ricorrente nel presente giudizio in punto di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché a titolo di spese
Pag. 2 di 13 legali, con relativa condanna dell'Assicurazione al pagamento diretto di quanto dovesse risultare dovuto alla sig.ra . Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari.”
Per : “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettare ogni domanda Controparte_2
svolta nei con-fronti della conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto, tenuto conto in ogni caso di tutte le limitazioni ed esclusioni della denegata obbligazione assicurativa. Col favore delle spese.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. dipendente di da ottobre 2019 a Parte_1 Controparte_1
ottobre 2021 in qualità di cassiera/addetta alle vendite - ha convenuto in giudizio la società, per ottenere il risarcimento dei danni biologici e patrimoniali subiti a causa della violazione, da parte della società, delle prescrizioni mediche relative all'assegnazione delle mansioni.
La ricorrente lamenta l'aggravamento del proprio stato di salute, già compromesso al momento dell'assunzione da una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 50%; a sostegno di ciò allega consulenze e referti medici, nonché la delibera della
Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile del 27/09/2022, che ha riconosciuto un aggravamento dell'invalidità, elevandola al 70% (doc. 13 ric.).
2. Si è costituita che ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
La resistente ha eccepito in particolare il mancato assolvimento, da parte della ricorrente, dell'onere probatorio a suo carico ex art. 2697 c.c., rilevando la non veridicità e l'infondatezza circa il mancato rispetto delle prescrizioni mediche, spiegando di aver posto in essere tutte le misure idonee a tutelare la salute e la sicurezza della lavoratrice, adempiendo agli obblighi di formazione e informazione sul punto nonché attenendosi ai giudizi resi dal proprio Medico Competente.
Pag. 3 di 13 Ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa da cui ha Controparte_2
chiesto di essere manlevata in caso di condanna.
3. Si è costituita la chiamata in causa chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_3
aderendo alle conclusioni della società resistente.
4. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale e disposta la Ctu medico legale, la causa viene decisa.
5. Il ricorso va respinto.
Il Ctu a seguito di ampio e condivisibile accertamento, ha così concluso:
“Non sussiste l'aggravamento denunciato dalla ricorrente, non solo sotto il profilo clinico-strumentale, ma anche sotto quello del rischio, assente nelle mansioni svolte,
o comunque tale da non comportare una concreta evoluzione peggiorativa che, di fatto (e in particolare con riferimento alla spalla sinistra), resta non dimostrata.”
Il Ctp di parte ricorrente ha avanzato le seguenti osservazioni:
“Esprimo disaccordo con le conclusioni raggiunte dal CTU Dr che Persona_1
ritiene in particolare il tipo di gestualità effettuata dalla perizianda durante tale periodo lavorativo non efficiente a provocare un danno permanente né alla colonna cervicale, né a quella lombare né alla spalla sinistra.
In realtà il quesito posto dal Giudice richiede la valutazione di un aggravamento rispetto alla sussistenza di eventuale patologia anche preesistente;
come è noto, infatti, la tendinopatia di spalla può essere presente specie dopo i 40 anni in persone che non hanno mai svolto mansioni lavorative di tipo manuale essendo un processo degenerativo spesso del tutto compatibile anche quindi solo con il “ passare degli anni “, ma è altrettanto provato che la movimentazione di carichi con ripetuti movimenti di rotazione e di abduzione degli arti superiori risultano in grado di determinare anche un aggravamento della funzione articolare della spalla sinistra come avvenuto nel caso in oggetto.
Pag. 4 di 13 Il fatto che non si evidenziano alle indagini diagnostiche immagini di rotture tendinee non significa escludere un danno biologico permanente né tantomeno un aggravamento della funzione e peraltro sono documentate agli atti diverse visite specialistiche ( Dr 13/07/2020 …visita fisiatrica 20/10/2021 …) per Per_2
citarne alcune attestano la presenza di cervicobrachialgia e tendinite della spalla sinistra con limitazione della stessa funzione e reputano la stessa in nesso causale ed in relazione all'attività lavorativa svolta dalla perizianda.
Ritengo, pertanto, di ribadire quanto già espresso anche durante le operazioni peritali ovvero di un danno biologico permanente, causato da aggravamento, esclusivo alla funzione prensile sinistra nella misura del 7% ed a quella della colonna cervicale nella misura del 4% con danno complessivo esprimibile nella misura del 10% nell'ambito della tutela del danno alla salute in responsabilità civile.
Il riesame dell'ulteriore documentazione rispetto alla visita da me redatta nel 2022 fa ritenere invece che la funzione della colonna lombosacrale già interessata da significative patologie disfunzionali ed intervento chirurgico di microdiscectomia non possa considerarsi aggravata dalla attività svolta presso il supermercato CP_1
di .”. Parte_2
Il Ctu ha risposto in modo convincente a tali osservazioni:
“Il collega afferma essere “altrettanto provato che la movimentazione di carichi con ripetuti movimenti di rotazione e di abduzione degli arti superiori risultano in grado di determinare anche un aggravamento della funzione articolare della spalla sinistra come avvenuto nel caso in oggetto”.
Ciò corrisponde al vero, ma non è applicabile alla paziente, che non effettuava movimentazione manuale di carichi. Non solo ciò non è emerso anamnesticamente, in riferimento al periodo in cui la lavoratrice sarebbe stata occupata agli scaffali gestendo solo pesi leggeri, ma non è sostenibile nemmeno per le mansioni di
Pag. 5 di 13 cassiera. Le operazioni effettuate dal personale addetto alla cassa non comportano rischio di sovraccarico per le spalle, poiché gli arti lavorano sempre al di sotto del piano sternale e non “movimentano” carichi, dato che gli spostamenti dei prodotti acquistati dal cliente avvengono su nastro trasportatore e, successivamente, su rulli passivi o su scivolo di acciaio inox, non comportando alcuno sforzo per l'operatore.
Quest'ultimo si limita al passaggio dello scanner e a facilitare l'accumulo a valle dei vari prodotti, non effettuando alcuno sforzo. Aggiungo che il periodo di tempo lavorato presso e l'orario ridotto sono ulteriori elementi che rendono CP_1
inverosimile un ruolo peggiorativo assunto dalle mansioni.
Pertanto, in assenza (o nell'irrilevanza) del rischio, non si può parlare nemmeno di aggravamento della patologia riscontrata alla spalla sinistra.
In altri termini, si può affermare l'assenza di una correlazione fra l'asserito aggravamento e le mansioni svolte dalla ricorrente alla cassa, elementi che costituiscono due variabili indipendenti.
Va poi ricordato che nel 2004 la stessa spalla (sx) aveva subito un intervento sulla cuffia rotatori e che attualmente non sono dimostrate rotture tendinee;
pertanto, il sopra citato riscontro ecografico (13/12/2021) documenta semplicemente una patologia degenerativa già evidente in passato e già trattata chirurgicamente. In buona sostanza, non si comprende nemmeno in cosa possa consistere l'aggravamento, la cui dimostrazione, va ricordato, resta a carico della parte attrice.
È invece probabile che il dolore riferito alla regione della spalla derivi in grande prevalenza da una sofferenza delle radici cervicali, di cui si è già discusso e che non sono riferibili al lavoro.
Infine, per quanto attiene al rachide lombare, il dott. con indubbia onestà Per_3
intellettuale, ha ammesso la non dimostrabilità di un aggravamento.”
Pag. 6 di 13 Si legge nell'elaborato del Ctu con riferimenti anche all'esito della prova testimoniale:
“Pare innanzitutto opportuno riepilogare le patologie da cui la ricorrente è affetta e che, all'epoca dei fatti, comportavano un tasso di invalidità del 50%, tale da consentire l'assunzione in quota invalidi. Nel 2022 il grado di invalidità fu rivalutato nella misura del 70%, verosimilmente tenendo conto della patologia cervicale con brachialgia e dell'emicrania cronica. (…)
Una seconda premessa riguarda la testimonianza resa da , Testimone_1
dipendente con mansione di addetta alle vendite presso il supermercato di CP_1
. Parte_2
“Cap.16): “Posso dire che ricordo che , sin da quando ha iniziato a lavorare Pt_1
lì, alternava il lavoro della cassa con quello della prima corsia, dove si occupava dei prodotti di corsia più leggeri quali ad esempio brioches. Non mi ricordo dei turni serali”.
Cap. 29): “Non lo so perché io ero addetta alle vendite e non era di mia competenza gestire . In precedenza ero invece responsabile del punto vendita” (…) Pt_1
La patologia cervicale. Relativamente alle ernie discali cervicali, discopatie e artrosi cervicale, estremamente frequenti e diffuse nella popolazione, la letteratura scientifica internazionale non avvalora una correlazione causale o concausale con i movimenti e/o sforzi compiuti con gli arti superiori, e nemmeno con le posture del capo, del collo e delle spalle;
manca, in buona sostanza, l'evidenza scientifica di un nesso fra attività lavorativa (di qualunque tipologia) e il quadro menomativo denunciato. In effetti, tale patologia non è presa in considerazione nemmeno nelle tabelle della malattie professionali (a differenza dell'ernia discale lombare). In altri termini, e con riferimento alle mansioni descritte dalla ricorrente, non è possibile
Pag. 7 di 13 riconoscere alcun aggravamento della cervicopatia, stante l'assenza di un nesso eziopatologico.
Al massimo, si potrebbe ammettere una condizione dolorosa su base muscolo-tensiva genericamente condizionata dall'attività lavorativa;
ma si tratta di manifestazioni transitorie, non associate a un danno anatomico e, quindi, a un aggravamento della patologia di base (che, ovviamente, condizionava una maggiore sensibilità alle posture del capo, del tronco e delle spalle).
Prendiamo dunque in considerazione la patologia lombare.
Occorre innanzitutto sottolineare la discrepanza fra la descrizione resa dalla ricorrente (continuativamente seduta alla cassa) e la testimonianza citata (che parla di alternanza delle mansioni). (…)
In buona sostanza, la sig.ra afferma che la permanenza (a suo dire Parte_1
costante) alla cassa avrebbe aggravato la patologia lombare.
Se ora esaminiamo, come primo riferimento, le tabelle delle malattie professionali
, possiamo osservare che l'ernia discale è correlabile a posture incongrue o CP_4
movimentazione manuale di carichi non occasionali.
Al proposito, se escludiamo senz'altro la movimentazione di carichi rilevanti, resta da esaminare la postura mantenuta da una cassiera. Un primo dato viene fornito dai movimenti del tronco, resi necessari dal passaggio dei prodotti sul piano di scorrimento, dallo scanner, dal registratore di cassa. Si tratta di piccole escursioni che eliminano o riducono la staticità posturale della colonna e che vengono considerate preventive per le patologie discali (basterà ricordare la struttura di alcuni sgabelli speciali che, oscillando grazie ad una molla che avvolge il supporto del sedile, impongono continui movimenti del tronco).
Ed è evidente che, a differenza della postura di un addetto al videoterminale, quella di una cassiera non è mai statica, ma soggetta a continui movimenti.
Pag. 8 di 13 C'è poi da chiedersi se la posizione seduta possa rappresentare una causa di patologia lombare: la risposta non può che essere negativa, poiché non risultano riconoscimenti di malattia professionale (relativa alla colonna lombare) da parte dell' per lavoratori le cui mansioni sono svolte esclusivamente o CP_4
prevalentemente in questa posizione.
C'è da ricordare, inoltre, che la cassiera è libera anche di assumere temporaneamente la posizione eretta e di effettuare in piedi le stesse operazioni che farebbe seduta.
A parte le considerazioni sugli effetti delle posture, che nel nostro caso non costituiscono un fattore di rischio significativo per il rachide, bisogna aggiungere che la sig.ra ha lavorato per un ridotto numero di ore settimanali Parte_1
(essendo assunta con contratto part-time) e per un arco di tempo abbastanza ristretto: anche ammettendo che sia stata adibita esclusivamente alla cassa dopo una fase iniziale (peraltro non definibile) di mansioni diverse, si tratta pur sempre di un periodo inferiore a due anni, non sufficiente a provocare o aggravare lesioni alla colonna.
Da ultimo, aggiungo che gli accertamenti clinici e strumentali allegati non provano un aggravamento della patologia discale e osteoartrosica. Di fatto, nel ricorso stesso si parla di riacutizzazione della sintomatologia dolorosa già dal gennaio 2020, dopo solo tre mesi dall'assunzione, durante i quali - come riferito dalla stessa ricorrente – le erano state assegnate mansioni variabili, senza costante permanenza alle casse.
In margine, si fa rilevare un dettaglio quanto meno curioso: in base alla valutazione funzionale effettuata dalla Commissione Medica, ai fini dell'assunzione ex L.
68/1999, la lavoratrice non doveva essere impiegata nella movimentazione manuale di carichi eccessivi né in attività che comportassero stazione eretta prolungata. Ed è
Pag. 9 di 13 appunto la stazione eretta prolungata ad essere esclusa dalla mansione di addetta alla cassa.
Il problema della spalla sinistra
Premesso che: a) anche per questa patologia rilevano l'orario settimanale ridotto e la brevità del periodo lavorativo;
b) all'ecografia non risultavano segni di rottura della cuffia rotatori ma solo segni degenerativi aspecifici e del tutto compatibili con l'età; c) che la sintomatologia dolorosa accusata era verosimilmente riferibile, almeno in parte, a radicolopatia cervicale in cervicoartrosi con discopatie;
premesso ciò, riesce assai difficile individuare nelle mansioni svolte dalla ricorrente
(s'intende, quelle alla cassa) un fattore di rischio significativo per la spalla.
L'impegno richiesto a questa articolazione non appare certo usurante, tenuto conto che non comporta una posizione sfavorevole: tutti i gesti compiuti con l'arto superiore avvengono al di sotto del piano del manubrio sternale, e non consistono – se non in circostanze del tutto sporadiche – nella movimentazione di pesi rilevanti
(questi vengono solitamente lasciati nel carrello e l'operatore si limita a passare lo scanner sul codice a barre del prodotto).
Inoltre, la merce scorre su nastro trasportatore, comportando per il cassiere un'azione di ampiezza ridotta e uno sforzo contenuto.
Aggiungo che la disposizione della cassa può variare, determinando la posizione dell'operatore e l'arto (destro o sinistro) utilizzato per l'avanzamento della merce.
Non è noto se le casse supermercato di siano tutte o in parte predisposte Parte_2
per l'impiego del braccio sinistro (mentre il destro effettua altre operazioni) e se tale impostazione possa essere variata.
Certo è che sforzi importanti compiuti con le spalle in posizione sfavorevole da parte della ricorrente debbono essere stati solamente sporadici e ininfluenti sulle sue preesistenti patologie. (…)
Pag. 10 di 13 In altri termini, riesce difficile estrarre dalle argomentazioni della parte attrice le noxae patogene che avrebbero prodotto l'asserito peggioramento:
a) della confusione fra stazione eretta e seduta si è già detto;
b) la movimentazione di carichi – se di movimentazione si trattò – risulta limitata a pochi mesi (i primi dopo l'assunzione) e a pesi leggeri;
e se anche si fosse verificato quanto riportato nella relazione di parte (benché la movimentazione di pesi superiori a 10 kg appaia del tutto improbabile, fermo restando che le limitazioni del medico competente indicavano 12 kg), tale impegno sarebbe stato richiesto per un periodo così breve (e con orario ridotto) da non concretizzare un rischio adeguato, nemmeno in presenza di preesistenze patologiche;
c) i movimenti di presa degli oggetti (non sempre richiesti dalle mansioni di cassa) non hanno prodotto tendiniti della mano/polso, patologia non documentata né oggetto del ricorso;
d) quanto alla colonna cervicale, sulla base delle evidenze si è più sopra affermata l'irrilevanza dei movimenti degli arti superiori relativamente all'artrosi disco- somatica da cui la paziente è affetta;
e tanto meno si può parlare di posture incongrue del capo.
Infine, la presunzione che siano state disattese le indicazioni del medico competente non implica, simpliciter, che ciò abbia determinato o aggravato le patologie indicate.
Tornando, infine, a quanto già più sopra si è accennato, si deve ribadire l'assenza di prove che convalidino l'ipotesi di un aggravamento del preesistente danno anatomo- funzionale.
A livello lombare i problemi restano circoscritti al livello più volte operato (L4/5), senza altre ernie, bulging o stenosi foraminali.
Pag. 11 di 13 Della spalla sinistra, si è già descritta l'aspecificità del quadro radiografico indicativo di tendinopatia degenerativa (senza rotture), incompatibile con la durata del periodo di lavoro presso e privo di lesioni recenti.” CP_1
6.Va poi ricordato che sulla base dell'istruttoria orale espletata non è stato neppure provato che la ricorrente sia stata continuamente adibita alla cassa.
Vanno richiamate le dichiarazioni di (Capo Area) secondo cui quando Testimone_2
era in filiale vedeva alcune volte in cassa, altre volte che sistemava gli Parte_1
scaffali e altre volte ancora che commissionava prodotti leggeri, quali patatine e biscotti;
di ( commessa) secondo cui non veniva adibita Persona_4 Parte_1
all'utilizzo della macchina lavasciuga e i suoi turni venivano alternati ovvero faceva principalmente cassa e poi commissionava la carne, che arrivava sfusa, oppure doveva togliere i cartoni vuoti;
di ( commessa) che ha riferito Testimone_1
che la ricorrente alternava il lavoro della cassa con quello della prima corsia, dove si occupava dei prodotti di corsia più leggeri quali ad esempio brioches..
Le clienti e testimoni della ricorrente, hanno riferito di Persona_5 Persona_6
avere sempre visto la ricorrente lavorare alla cassa, ma la conoscenza che le clienti possono avere delle mansioni svolte non può che essere parziale.
7. Per quanto argomentato, il ricorso va respinto.
La ricorrente non è stata in grado di dare prova dell'aggravamento e neppure del nesso causale con condotte del datore di lavoro poste in essere in violazione dell'art
2087 cc.
8.Le spese di causa vanno compensate perché la ricorrente ha supportato la domanda con una relazione medico legale e i fatti si sono meglio chiariti all'esito dell'istruttoria.
PQM
Pag. 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 292/2023:
1) Respinge il ricorso proposto da
contro
Parte_1 CP_1
( con la chiamata in causa di .
[...] Controparte_2
2)Compensa le spese di causa comprese quelle della Ctu.
Reggio Emilia, così deciso il 14/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RE LI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'Avv.to Fabio Benetti del foro di Modena
Ricorrente contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Dell'Omarino e Camilla Perusi del foro di Verona ed ET Iacinto del Foro di Reggio Emilia
Resistente
PI.V.A. ) Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Colliva del foro di Bologna
Terza chiamata
Oggetto: Malattia professionale-Risarcimento danni
Conclusioni
Per la ricorrente: “…voglia accertare che la sig.ra , Parte_1
nata in [...] il [...], C.F. , residente a [...]
(MO), via Campagnola n. 13, ha subito un aggravamento delle proprie condizioni di salute a causa del mancato rispetto da parte del datore di lavoro delle prescrizioni impartite dal medico;
conseguentemente condannare la soc. a socio Controparte_1
unico, con sede in Arcore (VR), via A. Ruffo n. 36, C.F./P.IVA , a P.IVA_1
risarcire alla ricorrente tutti i danni da essa subiti, sia di natura biologica che patrimoniale, nella misura che verrà quantificata in corso di causa;
con vittoria di onorari e spese di causa.”
Per “In via preliminare: disporsi - ai sensi dell'art. 420 c.p.c. - la Controparte_1
chiamata in cau-sa di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, avente sede legale in via Marocchesa n. 14, 31021 – Mogliano Veneto (TV),
P. IVA. , con fissazione di nuova udienza per l'integrazione del P.IVA_3
contraddittorio.
Nel merito: previo accertamento della legittimità di ogni comportamento posto in essere da parte resistente e relativo al rapporto intercorso tra le parti nei modi e nei tempi indicati nella presente memoria difensiva, tenuto conto delle eccezioni svolte in atti, respingersi le domande tutte ex adverso introdotte per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, poiché nulle, inammissibili e/o comunque infondate in fatto e diritto.
In via subordinata: in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, ridursi il risarcimento del danno nei limiti di giustizia (e fatta salva la mancata indicazione del quantum debeatur da parte della ricorrente in relazione al danno biologico, nonché dell'an e del quantum in relazione a quello patrimoniale), anche in virtù delle ecce-zioni svolte in atti, nonché dichiararsi l'obbligo di co-me sopra rappresentata, Controparte_2
secondo quanto risulterà di giustizia, di sollevare e tenere indenne da ogni CP_1
diritto o pretesa riconosciuta alla ricorrente nel presente giudizio in punto di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché a titolo di spese
Pag. 2 di 13 legali, con relativa condanna dell'Assicurazione al pagamento diretto di quanto dovesse risultare dovuto alla sig.ra . Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari.”
Per : “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettare ogni domanda Controparte_2
svolta nei con-fronti della conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto, tenuto conto in ogni caso di tutte le limitazioni ed esclusioni della denegata obbligazione assicurativa. Col favore delle spese.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. dipendente di da ottobre 2019 a Parte_1 Controparte_1
ottobre 2021 in qualità di cassiera/addetta alle vendite - ha convenuto in giudizio la società, per ottenere il risarcimento dei danni biologici e patrimoniali subiti a causa della violazione, da parte della società, delle prescrizioni mediche relative all'assegnazione delle mansioni.
La ricorrente lamenta l'aggravamento del proprio stato di salute, già compromesso al momento dell'assunzione da una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 50%; a sostegno di ciò allega consulenze e referti medici, nonché la delibera della
Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile del 27/09/2022, che ha riconosciuto un aggravamento dell'invalidità, elevandola al 70% (doc. 13 ric.).
2. Si è costituita che ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
La resistente ha eccepito in particolare il mancato assolvimento, da parte della ricorrente, dell'onere probatorio a suo carico ex art. 2697 c.c., rilevando la non veridicità e l'infondatezza circa il mancato rispetto delle prescrizioni mediche, spiegando di aver posto in essere tutte le misure idonee a tutelare la salute e la sicurezza della lavoratrice, adempiendo agli obblighi di formazione e informazione sul punto nonché attenendosi ai giudizi resi dal proprio Medico Competente.
Pag. 3 di 13 Ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa da cui ha Controparte_2
chiesto di essere manlevata in caso di condanna.
3. Si è costituita la chiamata in causa chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_3
aderendo alle conclusioni della società resistente.
4. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale e disposta la Ctu medico legale, la causa viene decisa.
5. Il ricorso va respinto.
Il Ctu a seguito di ampio e condivisibile accertamento, ha così concluso:
“Non sussiste l'aggravamento denunciato dalla ricorrente, non solo sotto il profilo clinico-strumentale, ma anche sotto quello del rischio, assente nelle mansioni svolte,
o comunque tale da non comportare una concreta evoluzione peggiorativa che, di fatto (e in particolare con riferimento alla spalla sinistra), resta non dimostrata.”
Il Ctp di parte ricorrente ha avanzato le seguenti osservazioni:
“Esprimo disaccordo con le conclusioni raggiunte dal CTU Dr che Persona_1
ritiene in particolare il tipo di gestualità effettuata dalla perizianda durante tale periodo lavorativo non efficiente a provocare un danno permanente né alla colonna cervicale, né a quella lombare né alla spalla sinistra.
In realtà il quesito posto dal Giudice richiede la valutazione di un aggravamento rispetto alla sussistenza di eventuale patologia anche preesistente;
come è noto, infatti, la tendinopatia di spalla può essere presente specie dopo i 40 anni in persone che non hanno mai svolto mansioni lavorative di tipo manuale essendo un processo degenerativo spesso del tutto compatibile anche quindi solo con il “ passare degli anni “, ma è altrettanto provato che la movimentazione di carichi con ripetuti movimenti di rotazione e di abduzione degli arti superiori risultano in grado di determinare anche un aggravamento della funzione articolare della spalla sinistra come avvenuto nel caso in oggetto.
Pag. 4 di 13 Il fatto che non si evidenziano alle indagini diagnostiche immagini di rotture tendinee non significa escludere un danno biologico permanente né tantomeno un aggravamento della funzione e peraltro sono documentate agli atti diverse visite specialistiche ( Dr 13/07/2020 …visita fisiatrica 20/10/2021 …) per Per_2
citarne alcune attestano la presenza di cervicobrachialgia e tendinite della spalla sinistra con limitazione della stessa funzione e reputano la stessa in nesso causale ed in relazione all'attività lavorativa svolta dalla perizianda.
Ritengo, pertanto, di ribadire quanto già espresso anche durante le operazioni peritali ovvero di un danno biologico permanente, causato da aggravamento, esclusivo alla funzione prensile sinistra nella misura del 7% ed a quella della colonna cervicale nella misura del 4% con danno complessivo esprimibile nella misura del 10% nell'ambito della tutela del danno alla salute in responsabilità civile.
Il riesame dell'ulteriore documentazione rispetto alla visita da me redatta nel 2022 fa ritenere invece che la funzione della colonna lombosacrale già interessata da significative patologie disfunzionali ed intervento chirurgico di microdiscectomia non possa considerarsi aggravata dalla attività svolta presso il supermercato CP_1
di .”. Parte_2
Il Ctu ha risposto in modo convincente a tali osservazioni:
“Il collega afferma essere “altrettanto provato che la movimentazione di carichi con ripetuti movimenti di rotazione e di abduzione degli arti superiori risultano in grado di determinare anche un aggravamento della funzione articolare della spalla sinistra come avvenuto nel caso in oggetto”.
Ciò corrisponde al vero, ma non è applicabile alla paziente, che non effettuava movimentazione manuale di carichi. Non solo ciò non è emerso anamnesticamente, in riferimento al periodo in cui la lavoratrice sarebbe stata occupata agli scaffali gestendo solo pesi leggeri, ma non è sostenibile nemmeno per le mansioni di
Pag. 5 di 13 cassiera. Le operazioni effettuate dal personale addetto alla cassa non comportano rischio di sovraccarico per le spalle, poiché gli arti lavorano sempre al di sotto del piano sternale e non “movimentano” carichi, dato che gli spostamenti dei prodotti acquistati dal cliente avvengono su nastro trasportatore e, successivamente, su rulli passivi o su scivolo di acciaio inox, non comportando alcuno sforzo per l'operatore.
Quest'ultimo si limita al passaggio dello scanner e a facilitare l'accumulo a valle dei vari prodotti, non effettuando alcuno sforzo. Aggiungo che il periodo di tempo lavorato presso e l'orario ridotto sono ulteriori elementi che rendono CP_1
inverosimile un ruolo peggiorativo assunto dalle mansioni.
Pertanto, in assenza (o nell'irrilevanza) del rischio, non si può parlare nemmeno di aggravamento della patologia riscontrata alla spalla sinistra.
In altri termini, si può affermare l'assenza di una correlazione fra l'asserito aggravamento e le mansioni svolte dalla ricorrente alla cassa, elementi che costituiscono due variabili indipendenti.
Va poi ricordato che nel 2004 la stessa spalla (sx) aveva subito un intervento sulla cuffia rotatori e che attualmente non sono dimostrate rotture tendinee;
pertanto, il sopra citato riscontro ecografico (13/12/2021) documenta semplicemente una patologia degenerativa già evidente in passato e già trattata chirurgicamente. In buona sostanza, non si comprende nemmeno in cosa possa consistere l'aggravamento, la cui dimostrazione, va ricordato, resta a carico della parte attrice.
È invece probabile che il dolore riferito alla regione della spalla derivi in grande prevalenza da una sofferenza delle radici cervicali, di cui si è già discusso e che non sono riferibili al lavoro.
Infine, per quanto attiene al rachide lombare, il dott. con indubbia onestà Per_3
intellettuale, ha ammesso la non dimostrabilità di un aggravamento.”
Pag. 6 di 13 Si legge nell'elaborato del Ctu con riferimenti anche all'esito della prova testimoniale:
“Pare innanzitutto opportuno riepilogare le patologie da cui la ricorrente è affetta e che, all'epoca dei fatti, comportavano un tasso di invalidità del 50%, tale da consentire l'assunzione in quota invalidi. Nel 2022 il grado di invalidità fu rivalutato nella misura del 70%, verosimilmente tenendo conto della patologia cervicale con brachialgia e dell'emicrania cronica. (…)
Una seconda premessa riguarda la testimonianza resa da , Testimone_1
dipendente con mansione di addetta alle vendite presso il supermercato di CP_1
. Parte_2
“Cap.16): “Posso dire che ricordo che , sin da quando ha iniziato a lavorare Pt_1
lì, alternava il lavoro della cassa con quello della prima corsia, dove si occupava dei prodotti di corsia più leggeri quali ad esempio brioches. Non mi ricordo dei turni serali”.
Cap. 29): “Non lo so perché io ero addetta alle vendite e non era di mia competenza gestire . In precedenza ero invece responsabile del punto vendita” (…) Pt_1
La patologia cervicale. Relativamente alle ernie discali cervicali, discopatie e artrosi cervicale, estremamente frequenti e diffuse nella popolazione, la letteratura scientifica internazionale non avvalora una correlazione causale o concausale con i movimenti e/o sforzi compiuti con gli arti superiori, e nemmeno con le posture del capo, del collo e delle spalle;
manca, in buona sostanza, l'evidenza scientifica di un nesso fra attività lavorativa (di qualunque tipologia) e il quadro menomativo denunciato. In effetti, tale patologia non è presa in considerazione nemmeno nelle tabelle della malattie professionali (a differenza dell'ernia discale lombare). In altri termini, e con riferimento alle mansioni descritte dalla ricorrente, non è possibile
Pag. 7 di 13 riconoscere alcun aggravamento della cervicopatia, stante l'assenza di un nesso eziopatologico.
Al massimo, si potrebbe ammettere una condizione dolorosa su base muscolo-tensiva genericamente condizionata dall'attività lavorativa;
ma si tratta di manifestazioni transitorie, non associate a un danno anatomico e, quindi, a un aggravamento della patologia di base (che, ovviamente, condizionava una maggiore sensibilità alle posture del capo, del tronco e delle spalle).
Prendiamo dunque in considerazione la patologia lombare.
Occorre innanzitutto sottolineare la discrepanza fra la descrizione resa dalla ricorrente (continuativamente seduta alla cassa) e la testimonianza citata (che parla di alternanza delle mansioni). (…)
In buona sostanza, la sig.ra afferma che la permanenza (a suo dire Parte_1
costante) alla cassa avrebbe aggravato la patologia lombare.
Se ora esaminiamo, come primo riferimento, le tabelle delle malattie professionali
, possiamo osservare che l'ernia discale è correlabile a posture incongrue o CP_4
movimentazione manuale di carichi non occasionali.
Al proposito, se escludiamo senz'altro la movimentazione di carichi rilevanti, resta da esaminare la postura mantenuta da una cassiera. Un primo dato viene fornito dai movimenti del tronco, resi necessari dal passaggio dei prodotti sul piano di scorrimento, dallo scanner, dal registratore di cassa. Si tratta di piccole escursioni che eliminano o riducono la staticità posturale della colonna e che vengono considerate preventive per le patologie discali (basterà ricordare la struttura di alcuni sgabelli speciali che, oscillando grazie ad una molla che avvolge il supporto del sedile, impongono continui movimenti del tronco).
Ed è evidente che, a differenza della postura di un addetto al videoterminale, quella di una cassiera non è mai statica, ma soggetta a continui movimenti.
Pag. 8 di 13 C'è poi da chiedersi se la posizione seduta possa rappresentare una causa di patologia lombare: la risposta non può che essere negativa, poiché non risultano riconoscimenti di malattia professionale (relativa alla colonna lombare) da parte dell' per lavoratori le cui mansioni sono svolte esclusivamente o CP_4
prevalentemente in questa posizione.
C'è da ricordare, inoltre, che la cassiera è libera anche di assumere temporaneamente la posizione eretta e di effettuare in piedi le stesse operazioni che farebbe seduta.
A parte le considerazioni sugli effetti delle posture, che nel nostro caso non costituiscono un fattore di rischio significativo per il rachide, bisogna aggiungere che la sig.ra ha lavorato per un ridotto numero di ore settimanali Parte_1
(essendo assunta con contratto part-time) e per un arco di tempo abbastanza ristretto: anche ammettendo che sia stata adibita esclusivamente alla cassa dopo una fase iniziale (peraltro non definibile) di mansioni diverse, si tratta pur sempre di un periodo inferiore a due anni, non sufficiente a provocare o aggravare lesioni alla colonna.
Da ultimo, aggiungo che gli accertamenti clinici e strumentali allegati non provano un aggravamento della patologia discale e osteoartrosica. Di fatto, nel ricorso stesso si parla di riacutizzazione della sintomatologia dolorosa già dal gennaio 2020, dopo solo tre mesi dall'assunzione, durante i quali - come riferito dalla stessa ricorrente – le erano state assegnate mansioni variabili, senza costante permanenza alle casse.
In margine, si fa rilevare un dettaglio quanto meno curioso: in base alla valutazione funzionale effettuata dalla Commissione Medica, ai fini dell'assunzione ex L.
68/1999, la lavoratrice non doveva essere impiegata nella movimentazione manuale di carichi eccessivi né in attività che comportassero stazione eretta prolungata. Ed è
Pag. 9 di 13 appunto la stazione eretta prolungata ad essere esclusa dalla mansione di addetta alla cassa.
Il problema della spalla sinistra
Premesso che: a) anche per questa patologia rilevano l'orario settimanale ridotto e la brevità del periodo lavorativo;
b) all'ecografia non risultavano segni di rottura della cuffia rotatori ma solo segni degenerativi aspecifici e del tutto compatibili con l'età; c) che la sintomatologia dolorosa accusata era verosimilmente riferibile, almeno in parte, a radicolopatia cervicale in cervicoartrosi con discopatie;
premesso ciò, riesce assai difficile individuare nelle mansioni svolte dalla ricorrente
(s'intende, quelle alla cassa) un fattore di rischio significativo per la spalla.
L'impegno richiesto a questa articolazione non appare certo usurante, tenuto conto che non comporta una posizione sfavorevole: tutti i gesti compiuti con l'arto superiore avvengono al di sotto del piano del manubrio sternale, e non consistono – se non in circostanze del tutto sporadiche – nella movimentazione di pesi rilevanti
(questi vengono solitamente lasciati nel carrello e l'operatore si limita a passare lo scanner sul codice a barre del prodotto).
Inoltre, la merce scorre su nastro trasportatore, comportando per il cassiere un'azione di ampiezza ridotta e uno sforzo contenuto.
Aggiungo che la disposizione della cassa può variare, determinando la posizione dell'operatore e l'arto (destro o sinistro) utilizzato per l'avanzamento della merce.
Non è noto se le casse supermercato di siano tutte o in parte predisposte Parte_2
per l'impiego del braccio sinistro (mentre il destro effettua altre operazioni) e se tale impostazione possa essere variata.
Certo è che sforzi importanti compiuti con le spalle in posizione sfavorevole da parte della ricorrente debbono essere stati solamente sporadici e ininfluenti sulle sue preesistenti patologie. (…)
Pag. 10 di 13 In altri termini, riesce difficile estrarre dalle argomentazioni della parte attrice le noxae patogene che avrebbero prodotto l'asserito peggioramento:
a) della confusione fra stazione eretta e seduta si è già detto;
b) la movimentazione di carichi – se di movimentazione si trattò – risulta limitata a pochi mesi (i primi dopo l'assunzione) e a pesi leggeri;
e se anche si fosse verificato quanto riportato nella relazione di parte (benché la movimentazione di pesi superiori a 10 kg appaia del tutto improbabile, fermo restando che le limitazioni del medico competente indicavano 12 kg), tale impegno sarebbe stato richiesto per un periodo così breve (e con orario ridotto) da non concretizzare un rischio adeguato, nemmeno in presenza di preesistenze patologiche;
c) i movimenti di presa degli oggetti (non sempre richiesti dalle mansioni di cassa) non hanno prodotto tendiniti della mano/polso, patologia non documentata né oggetto del ricorso;
d) quanto alla colonna cervicale, sulla base delle evidenze si è più sopra affermata l'irrilevanza dei movimenti degli arti superiori relativamente all'artrosi disco- somatica da cui la paziente è affetta;
e tanto meno si può parlare di posture incongrue del capo.
Infine, la presunzione che siano state disattese le indicazioni del medico competente non implica, simpliciter, che ciò abbia determinato o aggravato le patologie indicate.
Tornando, infine, a quanto già più sopra si è accennato, si deve ribadire l'assenza di prove che convalidino l'ipotesi di un aggravamento del preesistente danno anatomo- funzionale.
A livello lombare i problemi restano circoscritti al livello più volte operato (L4/5), senza altre ernie, bulging o stenosi foraminali.
Pag. 11 di 13 Della spalla sinistra, si è già descritta l'aspecificità del quadro radiografico indicativo di tendinopatia degenerativa (senza rotture), incompatibile con la durata del periodo di lavoro presso e privo di lesioni recenti.” CP_1
6.Va poi ricordato che sulla base dell'istruttoria orale espletata non è stato neppure provato che la ricorrente sia stata continuamente adibita alla cassa.
Vanno richiamate le dichiarazioni di (Capo Area) secondo cui quando Testimone_2
era in filiale vedeva alcune volte in cassa, altre volte che sistemava gli Parte_1
scaffali e altre volte ancora che commissionava prodotti leggeri, quali patatine e biscotti;
di ( commessa) secondo cui non veniva adibita Persona_4 Parte_1
all'utilizzo della macchina lavasciuga e i suoi turni venivano alternati ovvero faceva principalmente cassa e poi commissionava la carne, che arrivava sfusa, oppure doveva togliere i cartoni vuoti;
di ( commessa) che ha riferito Testimone_1
che la ricorrente alternava il lavoro della cassa con quello della prima corsia, dove si occupava dei prodotti di corsia più leggeri quali ad esempio brioches..
Le clienti e testimoni della ricorrente, hanno riferito di Persona_5 Persona_6
avere sempre visto la ricorrente lavorare alla cassa, ma la conoscenza che le clienti possono avere delle mansioni svolte non può che essere parziale.
7. Per quanto argomentato, il ricorso va respinto.
La ricorrente non è stata in grado di dare prova dell'aggravamento e neppure del nesso causale con condotte del datore di lavoro poste in essere in violazione dell'art
2087 cc.
8.Le spese di causa vanno compensate perché la ricorrente ha supportato la domanda con una relazione medico legale e i fatti si sono meglio chiariti all'esito dell'istruttoria.
PQM
Pag. 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 292/2023:
1) Respinge il ricorso proposto da
contro
Parte_1 CP_1
( con la chiamata in causa di .
[...] Controparte_2
2)Compensa le spese di causa comprese quelle della Ctu.
Reggio Emilia, così deciso il 14/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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