TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5875 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6087/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6087/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Acireale(CT), Via V. D'Anna n. 16, C.F._1
presso lo studio dell'avv. CAVALLARO ANTONINO ORAZIO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via F. Crispi n. 177, presso lo C.F._2
1 studio dell'avv. BIONDI CIRINO GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto ad Acireale (CT) in data 27.6.2007 con
[...]
. Controparte_1
Dall'unione coniugale è nata la figlia , in data 26.9.2008. Persona_1
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 513/2014, pronunciato da questo Tribunale in data 6.6.2014, e che da allora non si sono più riconciliate.
Ha chiesto di confermare le statuizioni contenute nel decreto di omologa della separazione consensuale, e la conferma della previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 150,00, oltre il pagamento del Persona_1
50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda Controparte_1
volta a pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha chiesto di porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne nel superiore importo di Euro 300,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento presso la resistente.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita, solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Va considerato che, nel corpo del decreto di omologa della separazione consensuale, le parti hanno concordato un assegno mensile di mantenimento a carico del ricorrente e in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 150,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ebbene, va rilevato che il ricorrente ha esposto che dal mese di luglio 2023 non percepisce il reddito di cittadinanza;
la resistente ha esposto che è invero una insegnante precaria presso l'istituto scolastico Giovanni XXIII di Acireale, e che il ricorrente svolge senza regolarizzazione l'attività di vendita di prodotti ittici.
Il ricorrente ha esposto di non aver presentato le dichiarazioni reddituali delle recenti annualità; invece, dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che la resistente ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente annuo di Euro 7.773,43 (C.U. anno 2022), Euro 8.699,17 (C.U.
anno 2023), Euro 4.906,54 (C.U. anno 2024).
Ebbene, appare opportuno porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della
3 presente sentenza: va, infatti, rispettato un importo pari o comunque prossimo al c.d. minimo vitale, dovendo questo Tribunale disciplinare, anche d'ufficio, i rapporti patrimoniali nel solo ed esclusivo interesse delle figlie minorenni, interesse del tutto preminente rispetto a quello portato dalle odierne parti in giudizio.
Va, infine, dichiarata inammissibile sia la domanda della resistente volta a confermare le precedenti statuizioni contenute nel decreto di omologa della separazione consensuale, ovvero di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corresponsione del pagamento delle rate del mutuo contratto da entrambe le parti per l'acquisto della casa coniugale, e di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere le spese per le utenze e le imposte della casa a carico di chi lo utilizza, trattandosi di domanda avente un oggetto confliggente con la natura del presente procedimento.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Acireale (CT) in data
27.6.2007, tra e , trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Acireale (CT) dell'anno
2007 al N. 152 della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la resistente;
Controparte_1
dispone che il ricorrente possa sempre vedere e tenere con Parte_1
sé la figlia minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e Persona_1
della figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche) e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o
4 in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività
previste in calendario;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dalla figlia minorenne;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento della Parte_1
figlia minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Persona_1
mensile dell'importo di Euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 21 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6087/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Acireale(CT), Via V. D'Anna n. 16, C.F._1
presso lo studio dell'avv. CAVALLARO ANTONINO ORAZIO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via F. Crispi n. 177, presso lo C.F._2
1 studio dell'avv. BIONDI CIRINO GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto ad Acireale (CT) in data 27.6.2007 con
[...]
. Controparte_1
Dall'unione coniugale è nata la figlia , in data 26.9.2008. Persona_1
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 513/2014, pronunciato da questo Tribunale in data 6.6.2014, e che da allora non si sono più riconciliate.
Ha chiesto di confermare le statuizioni contenute nel decreto di omologa della separazione consensuale, e la conferma della previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 150,00, oltre il pagamento del Persona_1
50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda Controparte_1
volta a pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha chiesto di porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne nel superiore importo di Euro 300,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento presso la resistente.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita, solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Va considerato che, nel corpo del decreto di omologa della separazione consensuale, le parti hanno concordato un assegno mensile di mantenimento a carico del ricorrente e in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 150,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ebbene, va rilevato che il ricorrente ha esposto che dal mese di luglio 2023 non percepisce il reddito di cittadinanza;
la resistente ha esposto che è invero una insegnante precaria presso l'istituto scolastico Giovanni XXIII di Acireale, e che il ricorrente svolge senza regolarizzazione l'attività di vendita di prodotti ittici.
Il ricorrente ha esposto di non aver presentato le dichiarazioni reddituali delle recenti annualità; invece, dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che la resistente ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente annuo di Euro 7.773,43 (C.U. anno 2022), Euro 8.699,17 (C.U.
anno 2023), Euro 4.906,54 (C.U. anno 2024).
Ebbene, appare opportuno porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della
3 presente sentenza: va, infatti, rispettato un importo pari o comunque prossimo al c.d. minimo vitale, dovendo questo Tribunale disciplinare, anche d'ufficio, i rapporti patrimoniali nel solo ed esclusivo interesse delle figlie minorenni, interesse del tutto preminente rispetto a quello portato dalle odierne parti in giudizio.
Va, infine, dichiarata inammissibile sia la domanda della resistente volta a confermare le precedenti statuizioni contenute nel decreto di omologa della separazione consensuale, ovvero di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corresponsione del pagamento delle rate del mutuo contratto da entrambe le parti per l'acquisto della casa coniugale, e di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere le spese per le utenze e le imposte della casa a carico di chi lo utilizza, trattandosi di domanda avente un oggetto confliggente con la natura del presente procedimento.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Acireale (CT) in data
27.6.2007, tra e , trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Acireale (CT) dell'anno
2007 al N. 152 della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la resistente;
Controparte_1
dispone che il ricorrente possa sempre vedere e tenere con Parte_1
sé la figlia minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e Persona_1
della figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche) e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o
4 in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività
previste in calendario;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dalla figlia minorenne;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento della Parte_1
figlia minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Persona_1
mensile dell'importo di Euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 21 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
5