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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/12/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1154/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR CA all'esito della discussione orale all'udienza del 6/11/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1154/2023, promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. PALAZZI PAMELA e dell'avv. ELISA ALBERGHINI, C.F._2 elettivamente domiciliato presso i difensori ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARANGONI CP_1 C.F._3
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio , formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, CP_1
contrariis reiectis, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i sigg.ri Parte_1
, e e conseguentemente ordinare la divisione dei cespiti
[...] Parte_2 CP_1
con attribuzione ai singoli partecipanti della quota di 1/3 ad ognuno spettante;
porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare l'opponente alle spese, diritti ed
1 onorari del giudizio”.
si è costituito ed ha formulato le seguenti conclusioni nel merito: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, avversa: in via pregiudiziale di rito: - Disporre la conversione del rito da procedimento semplificato di cognizione a processo a cognizione ordinaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 duodecies, comma 1, c.p.c. e per le motivazioni di cui in premessa fissare udienza ex art. 183 c.p.c. con concessione dei termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c. nel merito - Rigettare le domande di parte ricorrente così come formulate con ricorso del 06.05.2023 perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in premessa. Nel merito in via riconvenzionale - Accertare e dichiarare la qualità di erede del sig. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 533 c.c.; - Accertare CP_1
e dichiarare l'effettivo ammontare dell'asse ereditario alla data del 30.10.2021, data di apertura della successione ereditaria del de cuius come di seguito si precisa: a) Persona_1
Accertare e dichiarare che la ricorrente SI.ra ha sottratto dal compendio Parte_1
ereditario del de cuius SI. ed alla disponibilità del coerede SI. , la Persona_1 CP_1
somma di € 130.000,00 in contanti presente nell'abitazione dello stesso de cuius;
b) Accertare e dichiarare che alla data del decesso, avvenuta in data 30.10.2021, il saldo residuo del libretto di risparmio postale n. 4478998, cointestato al de cuius SI. ed alla SI.ra Persona_1 Parte_1
era pari ad € 27.081,26 e che la quota afferente all'asse ereditario del SI.
[...] [...]
è pari ad € 13.540,63; c) Accertare e dichiarare la donazione avvenuta nei confronti Per_1
della SIg.ra relativamente a i buoni postali fruttiferi precisati in premessa in Parte_1
quanto furono acquistati esclusivamente con soldi personali del SI. ed intestati Persona_1
per la metà al co niuge per un totale di 10.000.000,00 di lire;
d) Accertare e Parte_1
dichiarare che dell'autovettura IA SA targata DX197SF intestata al de cuius
[...]
rientra nel compendio ereditario;
e) Accertare e dichiarare i beni immobili appartenenti Per_1
al de cuius e così catastalmente identificati: - Catasto fabbricati Comune di Codigoro (FE): 1)
Foglio 16, Particella 592, Sub 1, sito in via Piave n. 144 Piano T, Cat. A/4, classe 2, consistenza
7,5 vani, superficie compresa le aree scoperte 131 mq, di proprietà del SI. per Persona_1
l'intero 1/1 – Rendita euro 383,47; 2) Foglio 16, Particella 2311, Sub 1, sito in via Piave Piano T,
Cat. C/2, classe U, consi stenza 32 mq, superficie totale 39 mq, di proprietà del SI. Per_1
2 per l'intero 1/1; 3) Foglio 16, Particella 2311, Sub 2, sito in via Piave Piano T, Cat. C/6, Per_1
classe 2, consistenza 17 mq, superficie totale 21 mq, di proprietà del SI. per Persona_1
l'intero 1/1; Rendita euro 139,03, superficie 49 mq. - Catasto Terreni Comune di Codigoro (FE):
4) Foglio 16, Particella 2312, qualità Seminativo, classe 1, superficie 2380 mq, reddito do minicale euro 23,87, reddito agrario euro 12,29, di proprietà del SI. per l'intero Persona_1
1/1; 5) Foglio 16, Particella 2310, qualità Seminativo, classe 1, superficie 120 mq, reddito dominicale euro 1,20, reddito agrario euro 0,62, di proprietà del SI. per l'intero Persona_1
1/1. erano di sua esclusiva proprietà e rientrano tutti per la quota di 1/1 nell'asse ereditario del de cuius e che al coniuge superstite, SI.ra , è riservato il diritto Persona_1 Parte_1
di abitazione solo sulla casa familiare così catastalmente identificata 1) Foglio 16, Particella
592, Sub 1, sito in via Piave n. 144 Piano T, Cat. A/4, classe 2, consistenza 7,5 vani, superficie compresa le aree scoperte 131 mq, di proprietà del SI. per l'intero 1/1 – Persona_1
Rendita euro 383,47. - Accertare e dichiarare che la SI.ra e la SI.ra Parte_1 Parte_2
si sono indebitamente appropriate della somma di € 130.000,00 sottraendola alla
[...]
disponibilità del coerede;
- Accertare e dichiarare che le SI.re e CP_1 Parte_1
hanno agito in giudizio in mala fede o con colpa grave per aver instaurato il Parte_2
presente giudizio di divisione nella consapevolezza di essersi appropriate di beni appartenenti all'eredità relitta, nel dettaglio la somma in denaro contante di € 130.000,00, ed omettendo di dichiararla in sede di ricorso introduttivo celandola anche nella dichiarazione di successione.
Conseguentemente: - Disporre la ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius SI.
[...]
, anche previa collazione in natura o per imputazione di quanto donato per l'acquisto Per_1
dei buoni postali indicati in premessa, e dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i SI.ri , e , ed ordinare la divisione dei Parte_1 Parte_2 CP_1
cespiti come indicati in premessa con attribuzione ai singoli coeredi della quota di 1/3 ciascuno;
e per l'effetto - Condannare la SI.ra alla restituzione della somma di € Parte_1
43.333,33, o di quella differente ritenuta di giustizia, pari ad 1/3 del denaro contante sottratto all'eredità al SI. per i fatti, anche di rilievo penale, di cui in premessa - Ordinare a CP_1
il pagamento al SI. della quota di 1/3 del valore di ciascun Controparte_2 CP_1
buono fruttifero postale cointestato al de cuius ed alla SI.ra Persona_1 Parte_1
3 attualmente attivi e precisati in premessa;
- Ordinare a il pagamento al SI. Controparte_2
della somma di € 4.513,54, o di quella differente ritenuta di giustizia, pari ad 1/3 CP_1
del saldo del libretto postale di risparmio n. 4478998 al netto della quota del 50% afferente alla stessa SI.ra quale cointestataria del libretto medesimo;
- Condannare la SI.ra Pt_1
e la SI.ra al risarcimento del danno non patrimoniale di € Parte_1 Parte_2
43.333,33, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in favore del SI. CP_1
per i fatti di reato di cui in premessa;
- Condannare la SI.ra e la SI.ra Parte_1 Parte_2
al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., comma 1, ed in ogni caso ex art. 96 c.p.c.
[...]
comma 3, in favore del SI. di una somma equitativamente determinata e comma CP_1
4 della somma che riterrà di giustizia alla cassa delle ammende. - Condannare parte ricorrente alla rifusione al sig. dei compensi e delle spese del presente giudizio”. CP_1
La causa è stata istruita con c.t.u.
In data 7/01/2025 le parti hanno sottoscritto, con l'ausilio del c.t.u. un accordo avente ad oggetto tutti i beni caduti in successione legittima in morte di (dec. 30/10/2021) Persona_1
ed oggetto del presente giudizio.
Tutte le parti danno atto di accettare l'accordo nei seguenti termini:
“Al SI. vengono assegnati in via esclusiva: la somma di € 75.000,00 che verrà CP_1
corrisposta dalla SIra (dedotta la quota di competenza delle spese per la Parte_1
denuncia di Successione ed il funerale del de cuis).
Alla SI.ra vengono assegnati in via esclusiva: La abitazione di Codigoro via Parte_2
Piave 144, cui Foglio 16 mapp 592 sub.ni 1 e 4 (con ogni pertinenza comune con terzi), compresa ogni mobilia interna, precisando che i suddetti beni immobili e mobili sono gravati da diritto di abitazione uxorio in favore della SI.ra , che la SI.ra dichiara Parte_1 Parte_2
espressamente accettare.
Autorimessa di cui al Foglio 16 mapp 2311 sub 2 e parte della corte circostante (Foglio 16 mapp
2311 sub 3).
Magazzino con autorimessa Foglio 16 mapp 2311 sub 1, e parte della corte circostante (Foglio
16 mapp 2311 sub 3); Terreni retrostanti di cui al Foglio 16 mapp.li 2310 e 2312. Gli immobili presentano lievi difformità, ma si possono ritenere commerciabili.
4 Alla SI.ra vengono assegnati in via esclusiva:- La somma di circa € 55.000,00, Parte_1
già in suo possesso. La autovettura IA SA tg. DX197SF, non funzionante. La quota afferente al de cuius dei buoni cartacei postali.
Le spese sostenute per la denuncia di Successione ed il funerale del de cuis (dedotte in atti di €
4.942,00) sono a carico dei coeredi nella misura di 1/3 ciascuno.
Per dare corso all'accordo di cui sopra verrà definito di comune accordo il Notaio Rogante, e in caso di disaccordo tale decisione viene demandata C.T.U., le cui spese del Notaio saranno a carico di ciascun coerede nella misura di 1/3 ciascuno.
La stipula andrà effettuata entro e non oltre la data del 11/04/2025.
Contestualmente alla suddetta stipula notarile le parti regoleranno ogni pendenza, e le somme verranno corrisposte tramite assegno circolare.
Il SI. si impegna a liberare gli immobili da lui occupati entro quattro mesi dalla CP_1
stipula notarile impegnandosi a asportare al di fuori della proprietà qualsiasi bene mobile (di qualsiasi natura) compreso ogni materiale di risulta.
Il SI. si impegna a sottoscrivere apposita dichiarazione eventuale documento per CP_1
la liquidazione del Libretto postale e dei buoni fruttiferi postale (il tutto come dedotto in atti di causa) ed ogni ulteriore eventuale documento necessario a tal fine.
Ogni onere di qualsiasi natura, relativa al di trasferimento della proprietà de quo, è a totale carico delle parti per la quota di 1/3 a carico di ciascuno dei coeredi.
Le spese di giustizia sono da intendersi interamente compensate Le spese di C.T.U. saranno divise per 1/3 per parte nella misura in cui saranno liquidate dal SI. Giudice.
I patrocinanti oggi presenti con la sottoscrizione del presente verbale dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale”.
Dunque, ritiene questo giudice che, nella specie sia intervenuta valida transazione nel corso del giudizio: la scrittura fa rifermento a tutti i beni indicati negli atti di causa, che vengono divisi tra i tre eredi di , la cui qualità non è mai stata in contenzioso, trattandosi di Persona_1
successione ab intestato.
Tanto premesso si osserva che la giurisprudenza, nella transazione intervenuta tra le parti nel corso del giudizio, individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del
5 contendere. In particolare, nella transazione cd. novativa si verifica l'estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva;
in quella non novativa, rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell'assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi che sul piano processuale si configurano come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. In ogni caso, sia l'una che l'altra forma di transazione hanno l'effetto di eliminare la posizione di contrasto fra le parti e fanno venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima.
Sulla transazione novativa, la Suprema Corte si è così espressa: “l'accordo transattivo di carattere novativo, stipulato tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che da detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti” (Cass. Sez. II,
17/02/2017).
Nel caso di specie, gli eredi di hanno provveduto a disporre mediante Persona_1
transazione lo scioglimento della comunione su tutti i beni caduti in successione.
La sottoscrizione dell'atto è documentata e da essa deriva il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, ossia il diritto allo scioglimento della comunione sui beni ereditati da . Persona_1
La prova agli atti di questo fatto sopravvenuto comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dalle conclusioni delle parti, dovendo il Giudice vagliare in ogni caso l'idoneità della transazione a far venire meno l'interesse alla lite: “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. Civ., Sez. III,
11/01/2006, n. 271).
6 Nella specie, la transazione copre integralmente l'oggetto della domanda contenziosa e le situazioni giuridiche ad essa sottese sono state regolamentate mediante la transazione:
l'eventuale diritto di ottenere una pronuncia di risoluzione della transazione stessa per inadempimento dell'una o dell'altra parte è questione che esula dal petitum e dalla causa petendi del presente giudizio, sui quali è venuto meno l'interesse a seguito della transazione.
Quanto alle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale sulle domande fatte valere nel presente giudizio, le stesse vanno compensate nella misura della metà, essendo lo scioglimento della comunione nell'interesse di tutti gli eredi;
per la restante quota, vanno poste a carico di parte attrice, che ha taciuto in citazione l'esistenza di una significativa somma di denaro contante appartenente al de cuius, poi confermandone invece l'esistenza anche in sede di transazione. Esse sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n.
147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (già ridotte della metà: euro 850,00 per fase di studio, euro 600,00 per fase introduttiva, euro 500,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 750,00 per fase decisoria).
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., essendo incontestato il diritto allo scioglimento della comunione.
Le spese di ctu vanno poste, come in transazione, per 2/3 a carico delle attrici e per 1/3 a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ed Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_2 CP_1
disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara tenute e condanna le attrici alla rifusione in favore di della matà CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
7 - compensa nella misura della metà le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. per 2/3 a carico delle attrici e per 1/3 a carico del convenuto.
Ferrara, 02/12/2025
Il Giudice
AR CA
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR CA all'esito della discussione orale all'udienza del 6/11/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1154/2023, promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. PALAZZI PAMELA e dell'avv. ELISA ALBERGHINI, C.F._2 elettivamente domiciliato presso i difensori ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARANGONI CP_1 C.F._3
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio , formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, CP_1
contrariis reiectis, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i sigg.ri Parte_1
, e e conseguentemente ordinare la divisione dei cespiti
[...] Parte_2 CP_1
con attribuzione ai singoli partecipanti della quota di 1/3 ad ognuno spettante;
porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare l'opponente alle spese, diritti ed
1 onorari del giudizio”.
si è costituito ed ha formulato le seguenti conclusioni nel merito: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, avversa: in via pregiudiziale di rito: - Disporre la conversione del rito da procedimento semplificato di cognizione a processo a cognizione ordinaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 duodecies, comma 1, c.p.c. e per le motivazioni di cui in premessa fissare udienza ex art. 183 c.p.c. con concessione dei termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c. nel merito - Rigettare le domande di parte ricorrente così come formulate con ricorso del 06.05.2023 perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in premessa. Nel merito in via riconvenzionale - Accertare e dichiarare la qualità di erede del sig. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 533 c.c.; - Accertare CP_1
e dichiarare l'effettivo ammontare dell'asse ereditario alla data del 30.10.2021, data di apertura della successione ereditaria del de cuius come di seguito si precisa: a) Persona_1
Accertare e dichiarare che la ricorrente SI.ra ha sottratto dal compendio Parte_1
ereditario del de cuius SI. ed alla disponibilità del coerede SI. , la Persona_1 CP_1
somma di € 130.000,00 in contanti presente nell'abitazione dello stesso de cuius;
b) Accertare e dichiarare che alla data del decesso, avvenuta in data 30.10.2021, il saldo residuo del libretto di risparmio postale n. 4478998, cointestato al de cuius SI. ed alla SI.ra Persona_1 Parte_1
era pari ad € 27.081,26 e che la quota afferente all'asse ereditario del SI.
[...] [...]
è pari ad € 13.540,63; c) Accertare e dichiarare la donazione avvenuta nei confronti Per_1
della SIg.ra relativamente a i buoni postali fruttiferi precisati in premessa in Parte_1
quanto furono acquistati esclusivamente con soldi personali del SI. ed intestati Persona_1
per la metà al co niuge per un totale di 10.000.000,00 di lire;
d) Accertare e Parte_1
dichiarare che dell'autovettura IA SA targata DX197SF intestata al de cuius
[...]
rientra nel compendio ereditario;
e) Accertare e dichiarare i beni immobili appartenenti Per_1
al de cuius e così catastalmente identificati: - Catasto fabbricati Comune di Codigoro (FE): 1)
Foglio 16, Particella 592, Sub 1, sito in via Piave n. 144 Piano T, Cat. A/4, classe 2, consistenza
7,5 vani, superficie compresa le aree scoperte 131 mq, di proprietà del SI. per Persona_1
l'intero 1/1 – Rendita euro 383,47; 2) Foglio 16, Particella 2311, Sub 1, sito in via Piave Piano T,
Cat. C/2, classe U, consi stenza 32 mq, superficie totale 39 mq, di proprietà del SI. Per_1
2 per l'intero 1/1; 3) Foglio 16, Particella 2311, Sub 2, sito in via Piave Piano T, Cat. C/6, Per_1
classe 2, consistenza 17 mq, superficie totale 21 mq, di proprietà del SI. per Persona_1
l'intero 1/1; Rendita euro 139,03, superficie 49 mq. - Catasto Terreni Comune di Codigoro (FE):
4) Foglio 16, Particella 2312, qualità Seminativo, classe 1, superficie 2380 mq, reddito do minicale euro 23,87, reddito agrario euro 12,29, di proprietà del SI. per l'intero Persona_1
1/1; 5) Foglio 16, Particella 2310, qualità Seminativo, classe 1, superficie 120 mq, reddito dominicale euro 1,20, reddito agrario euro 0,62, di proprietà del SI. per l'intero Persona_1
1/1. erano di sua esclusiva proprietà e rientrano tutti per la quota di 1/1 nell'asse ereditario del de cuius e che al coniuge superstite, SI.ra , è riservato il diritto Persona_1 Parte_1
di abitazione solo sulla casa familiare così catastalmente identificata 1) Foglio 16, Particella
592, Sub 1, sito in via Piave n. 144 Piano T, Cat. A/4, classe 2, consistenza 7,5 vani, superficie compresa le aree scoperte 131 mq, di proprietà del SI. per l'intero 1/1 – Persona_1
Rendita euro 383,47. - Accertare e dichiarare che la SI.ra e la SI.ra Parte_1 Parte_2
si sono indebitamente appropriate della somma di € 130.000,00 sottraendola alla
[...]
disponibilità del coerede;
- Accertare e dichiarare che le SI.re e CP_1 Parte_1
hanno agito in giudizio in mala fede o con colpa grave per aver instaurato il Parte_2
presente giudizio di divisione nella consapevolezza di essersi appropriate di beni appartenenti all'eredità relitta, nel dettaglio la somma in denaro contante di € 130.000,00, ed omettendo di dichiararla in sede di ricorso introduttivo celandola anche nella dichiarazione di successione.
Conseguentemente: - Disporre la ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius SI.
[...]
, anche previa collazione in natura o per imputazione di quanto donato per l'acquisto Per_1
dei buoni postali indicati in premessa, e dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i SI.ri , e , ed ordinare la divisione dei Parte_1 Parte_2 CP_1
cespiti come indicati in premessa con attribuzione ai singoli coeredi della quota di 1/3 ciascuno;
e per l'effetto - Condannare la SI.ra alla restituzione della somma di € Parte_1
43.333,33, o di quella differente ritenuta di giustizia, pari ad 1/3 del denaro contante sottratto all'eredità al SI. per i fatti, anche di rilievo penale, di cui in premessa - Ordinare a CP_1
il pagamento al SI. della quota di 1/3 del valore di ciascun Controparte_2 CP_1
buono fruttifero postale cointestato al de cuius ed alla SI.ra Persona_1 Parte_1
3 attualmente attivi e precisati in premessa;
- Ordinare a il pagamento al SI. Controparte_2
della somma di € 4.513,54, o di quella differente ritenuta di giustizia, pari ad 1/3 CP_1
del saldo del libretto postale di risparmio n. 4478998 al netto della quota del 50% afferente alla stessa SI.ra quale cointestataria del libretto medesimo;
- Condannare la SI.ra Pt_1
e la SI.ra al risarcimento del danno non patrimoniale di € Parte_1 Parte_2
43.333,33, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in favore del SI. CP_1
per i fatti di reato di cui in premessa;
- Condannare la SI.ra e la SI.ra Parte_1 Parte_2
al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., comma 1, ed in ogni caso ex art. 96 c.p.c.
[...]
comma 3, in favore del SI. di una somma equitativamente determinata e comma CP_1
4 della somma che riterrà di giustizia alla cassa delle ammende. - Condannare parte ricorrente alla rifusione al sig. dei compensi e delle spese del presente giudizio”. CP_1
La causa è stata istruita con c.t.u.
In data 7/01/2025 le parti hanno sottoscritto, con l'ausilio del c.t.u. un accordo avente ad oggetto tutti i beni caduti in successione legittima in morte di (dec. 30/10/2021) Persona_1
ed oggetto del presente giudizio.
Tutte le parti danno atto di accettare l'accordo nei seguenti termini:
“Al SI. vengono assegnati in via esclusiva: la somma di € 75.000,00 che verrà CP_1
corrisposta dalla SIra (dedotta la quota di competenza delle spese per la Parte_1
denuncia di Successione ed il funerale del de cuis).
Alla SI.ra vengono assegnati in via esclusiva: La abitazione di Codigoro via Parte_2
Piave 144, cui Foglio 16 mapp 592 sub.ni 1 e 4 (con ogni pertinenza comune con terzi), compresa ogni mobilia interna, precisando che i suddetti beni immobili e mobili sono gravati da diritto di abitazione uxorio in favore della SI.ra , che la SI.ra dichiara Parte_1 Parte_2
espressamente accettare.
Autorimessa di cui al Foglio 16 mapp 2311 sub 2 e parte della corte circostante (Foglio 16 mapp
2311 sub 3).
Magazzino con autorimessa Foglio 16 mapp 2311 sub 1, e parte della corte circostante (Foglio
16 mapp 2311 sub 3); Terreni retrostanti di cui al Foglio 16 mapp.li 2310 e 2312. Gli immobili presentano lievi difformità, ma si possono ritenere commerciabili.
4 Alla SI.ra vengono assegnati in via esclusiva:- La somma di circa € 55.000,00, Parte_1
già in suo possesso. La autovettura IA SA tg. DX197SF, non funzionante. La quota afferente al de cuius dei buoni cartacei postali.
Le spese sostenute per la denuncia di Successione ed il funerale del de cuis (dedotte in atti di €
4.942,00) sono a carico dei coeredi nella misura di 1/3 ciascuno.
Per dare corso all'accordo di cui sopra verrà definito di comune accordo il Notaio Rogante, e in caso di disaccordo tale decisione viene demandata C.T.U., le cui spese del Notaio saranno a carico di ciascun coerede nella misura di 1/3 ciascuno.
La stipula andrà effettuata entro e non oltre la data del 11/04/2025.
Contestualmente alla suddetta stipula notarile le parti regoleranno ogni pendenza, e le somme verranno corrisposte tramite assegno circolare.
Il SI. si impegna a liberare gli immobili da lui occupati entro quattro mesi dalla CP_1
stipula notarile impegnandosi a asportare al di fuori della proprietà qualsiasi bene mobile (di qualsiasi natura) compreso ogni materiale di risulta.
Il SI. si impegna a sottoscrivere apposita dichiarazione eventuale documento per CP_1
la liquidazione del Libretto postale e dei buoni fruttiferi postale (il tutto come dedotto in atti di causa) ed ogni ulteriore eventuale documento necessario a tal fine.
Ogni onere di qualsiasi natura, relativa al di trasferimento della proprietà de quo, è a totale carico delle parti per la quota di 1/3 a carico di ciascuno dei coeredi.
Le spese di giustizia sono da intendersi interamente compensate Le spese di C.T.U. saranno divise per 1/3 per parte nella misura in cui saranno liquidate dal SI. Giudice.
I patrocinanti oggi presenti con la sottoscrizione del presente verbale dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale”.
Dunque, ritiene questo giudice che, nella specie sia intervenuta valida transazione nel corso del giudizio: la scrittura fa rifermento a tutti i beni indicati negli atti di causa, che vengono divisi tra i tre eredi di , la cui qualità non è mai stata in contenzioso, trattandosi di Persona_1
successione ab intestato.
Tanto premesso si osserva che la giurisprudenza, nella transazione intervenuta tra le parti nel corso del giudizio, individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del
5 contendere. In particolare, nella transazione cd. novativa si verifica l'estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva;
in quella non novativa, rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell'assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi che sul piano processuale si configurano come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. In ogni caso, sia l'una che l'altra forma di transazione hanno l'effetto di eliminare la posizione di contrasto fra le parti e fanno venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima.
Sulla transazione novativa, la Suprema Corte si è così espressa: “l'accordo transattivo di carattere novativo, stipulato tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che da detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti” (Cass. Sez. II,
17/02/2017).
Nel caso di specie, gli eredi di hanno provveduto a disporre mediante Persona_1
transazione lo scioglimento della comunione su tutti i beni caduti in successione.
La sottoscrizione dell'atto è documentata e da essa deriva il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, ossia il diritto allo scioglimento della comunione sui beni ereditati da . Persona_1
La prova agli atti di questo fatto sopravvenuto comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dalle conclusioni delle parti, dovendo il Giudice vagliare in ogni caso l'idoneità della transazione a far venire meno l'interesse alla lite: “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. Civ., Sez. III,
11/01/2006, n. 271).
6 Nella specie, la transazione copre integralmente l'oggetto della domanda contenziosa e le situazioni giuridiche ad essa sottese sono state regolamentate mediante la transazione:
l'eventuale diritto di ottenere una pronuncia di risoluzione della transazione stessa per inadempimento dell'una o dell'altra parte è questione che esula dal petitum e dalla causa petendi del presente giudizio, sui quali è venuto meno l'interesse a seguito della transazione.
Quanto alle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale sulle domande fatte valere nel presente giudizio, le stesse vanno compensate nella misura della metà, essendo lo scioglimento della comunione nell'interesse di tutti gli eredi;
per la restante quota, vanno poste a carico di parte attrice, che ha taciuto in citazione l'esistenza di una significativa somma di denaro contante appartenente al de cuius, poi confermandone invece l'esistenza anche in sede di transazione. Esse sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n.
147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (già ridotte della metà: euro 850,00 per fase di studio, euro 600,00 per fase introduttiva, euro 500,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 750,00 per fase decisoria).
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., essendo incontestato il diritto allo scioglimento della comunione.
Le spese di ctu vanno poste, come in transazione, per 2/3 a carico delle attrici e per 1/3 a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ed Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_2 CP_1
disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara tenute e condanna le attrici alla rifusione in favore di della matà CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
7 - compensa nella misura della metà le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. per 2/3 a carico delle attrici e per 1/3 a carico del convenuto.
Ferrara, 02/12/2025
Il Giudice
AR CA
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