Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 1
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, la denunzia dei vizi della stessa da parte del compratore (o di un suo rappresentante), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 cod. civ., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati e, quindi, anche con una telefonata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5142 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO IO - Consigliere -
Dott. Colarusso Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IS NT, DE IS VA, quali titolari della omonima ditta, elettivamente domiciliati in ROMA VIA M DI LANDO 41 sc.B/int.1, presso lo studio dell'avvocato KATIA MASCIA, difesi dall'avvocato NT MASCIA, giusta delega in atti;
- ricorresti -
contro
FR IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA LIMARDI, difeso dall'avvocato GIOVANNI MONTEPUSCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 593/99 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 15/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato MASCIA IO, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 21.2.1996 NI IO convenne innanzi al Pretore di Benevento De LA IO ed SV, titolari della omonima ditta, esponendo di aver commissionato, per il prezzo di L. 9.800.000, undici porte in rovere ed una scala di legno che aveva pagato alla consegna avvenuta nel febbraio del 1995; che le porte nel mese di ottobre avevano presentato ingrossamento ed "alcune aperture all'interno", vizi immediatamente comunicati al fornitore che aveva assicurato le riparazioni necessarie ed a tanta non aveva adempiuto ne' aveva riscontrato l'invito a comporre bonariamente la vertenza.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei De LA al risarcimento dei danni:
La domanda, nelle contumacia dei convenuti, era accolta dal Pretore che li condannava al pagamento della somma di L. 11.845.000 per il titolo richiesto.
Avverso la sentenza la ditta De LA - come si legge nella sentenza impugnata - proponeva appello che era rigettato dal Tribunale di Benevento con sentenza del 15.6 - 15-7.1999 nella quale si osservava:
a) che l'addotta nullità della citazione introduttiva per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. non poteva essere esaminata in sede di appello, ove, ai sensi dell'art. 354 c.p.c, veniva in rilievo la sola nullità della notifica dell'atto introduttivo;
b) che il NI era fornito di legittimazione attiva dovendosi disattendere o essendo irrilevante al riguardo la documentazione prodotta dalla parte appellante per dimostrare che legittimato all'azione era NI IO;
c) che la denuncia dei vizi era stata tempestiva e che l'azione non era prescritta essendo stata proposta entro l'anno. Per la cassazione di detta sentenza De LA IO e De LA SV hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi. NI IO resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 163 n. 7 e 164 ci c.p.c. per essere stata omessa la dichiarazione di nullità della citazione, mancante dell'avvertimento di cui in premessa, e per essere stato rigettato il relativo motivo con motivazione manifestamente erronea e contraddittoria con l'altra adottata dallo steso Tribunale nel provvedimento di rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione della sentenza. Il motivo non è fondato.
Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto, in buona sostanza, limitare la sua pronunzia alla declaratoria di nullità della citazione. Ma l'assunto è erroneo. Il giudice di appello, a fronte della nullità della citazione, deve trattenere la causa a deciderla nel merito nel caso in cui non ricorra alcuna delle tassative ipotesi di rimessione al primo giudice previste negli artt. 353 e 354 c.p.c. (giur. Costante: cfr., ex multis, Cass. 2251/97;
4678/93;3391/85;4857/95).
Il Tribunale, sebbene con motivazione poco felice, essendosi riferito all'art. 354 c.p.c. ed anche se ha omesso di dichiarare la nullità della citazione, ha, in fondo, inteso affermare che la dedotta nullità si era tradotta in motivo di appello e che la causa andava decisa nel merito non potendosi far luogo alla rimessione dalla stessa al primo giudice e non essendovi, ormai, da ordinare la rinnovazione della citazione.
Nel secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (360 n. 3 e 5 cpc) in relazione all'art. 2697 c.c." per non avere il Tribunale dichiarato la carenza di legittimazione attiva de NI IO eccepita dagli appellanti;
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si assume che le porte erano state commissionate e consegnate a NI RT come risultava dalla bolla di consegna e dalla relativa fattura nonché dall'attestato rilasciato da comune di Benevento al fine dell'applicazione dell'IVA in misura ridotta. Il NI IO, non aveva, da parte sua, fornito la prova della sua legittimazione producendo il titolo di proprietà ovvero l'autorizzazione al lavori. Il rigetto della eccezione, secondo i ricorrenti, sarebbe stato motivato dal Tribunale con argomentazioni illogiche e previa erronea valutazione della bolla di consegna e degli altri elementi di prova.
Neppure questa censura è fondata. Innanzitutto da essa non si evince in che cosa consista e dove sia rinvenibile la mancanza di rigore logico e perché la valutazione delle prove scritte sia stata erronea: si tratta solo di apodittiche affermazioni dei ricorrenti nel mentre il Tribunale, senza ricevere puntuali censure al riguardo, ha sufficientemente chiarito le ragioni per le quali la documentazione cui si riferiscono i ricorrenti per escludere la legittimazione del NI IO in favore di quella di NI RT non avesse valore decisivo e, soprattutto, i ricorrenti non hanno rivolto censure alla motivazione nella parte in cui il Tribunale afferma che "dalle deposizioni dei testi" risulta chiaramente che fu il NI IO a commissionare i lavori alla TA De LA per l'acquisto delle porte e della scala e che fu ancora il predetto a sollecitare l'intervento dei falegnami per la eliminazione dei vizi.
Nel terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1494, 1495 e 1490 c.c); motivazione insufficiente e contraddittoria su punto decisivo. Per la denuncia dei vizi era stata omessa la valutazione della documentazione predetta (lettere del procuratore che non contestava i vizi ne' si riferiva all'epoca della loro scoperta) ed i testi, contrariamente a quanto dedotta nella sentenza, nulla avevano dichiarato in ordine ai tempi e soprattutto ai modi della comunicazione. Per la prescrizione dell'azione, i ricorrenti precisano i termini della consegna (16 febbraio 1995) e della citazione (21 febbraio 1996), riportano la motivazione sul punto e ne deducono contraddittorietà con evidente travisamento dei fatti.
Il motivo è, per quanto di ragione, fondato.
a) quanto alla denunzia dei vizi parrebbe, dalla stessa narrativa cella sentenza, che non sia stata fatta questione della decadenza per mancata denunzia dei vizi nei termini. In ogni caso la sentenza - che non è fatta oggetto di doglianze sul punto - affronta la questione e conclude decidendo, sulla base delle deposizioni dei testi, per la tempestività riferendosi ad una telefonata fatta dal NI "immediatamente dopo aver riscontrato i vizi". I ricorrenti parlano di una lettera dell'avvocato ma non accennano alla telefonata, comunque idonea, in mancanza di contestazione, a portare a conoscenza del venditore i vizi essendo pacifico che, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, la denunzia dei vizi della stessa da parte del compratore (di un suo rappresentante), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c, può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo (e, quindi, anche con una telefonata) che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cass. SS.UU. 15.1.1991 n. 328). L'assunto dei ricorrenti secondo cui i testi nulla avrebbero dichiarato quanto ai tempi e ai modi della comunicazione non può trovare ingresso in questa sede poiché chiaramente integra la denuncia di un vizio revocatorio.
b) quanto alla prescrizione, la relativa censura merita accoglimento.
Emerge della stessa sentenza che la prescrizione già era maturata essendo decorso l'anno dalla consegna. E sul termine annuo non vi è contestazione poiché nessuna delle parti deduce la sussistenza di un contratto diverso dalla vendita: il Tribunale nella sentenza impugnata, che pure non brilla per nitore espressivo e proprietà di linguaggio (veggansi la intestazione della sentenza ad un persona singola, la confusione tra ditta e soggetti titolari, l'uso del termine improprio "deposito" per la citazione), non ha qualificato il contratto ma ha parlato di vendita e/o commissione per la vendita, di tal che la prescrizione dall'azione per vizi esperibile dall'acquirente nei confronti del venditore va fissata in un anno. Orbene secondo il chiaro disposto di cui all'art. 1495 c.c. il termine per l'esercizio dell'azione decorre dalla consegna ed è la stessa sentenza che afferma essere la consegna avvenuta nel gennaio 1995 (in ciò corretta dai ricorrenti che fissano la consegna al 16 febbraio 1995, ma la correzione, come si vedrà, non sposta i termini del problema).
L'atto di citazione, secondo il Tribunale, sarebbe stato "depositato" nel maggio del 1996 ed anche per questo i ricorrenti operano una correzione parlando di "partenza" (per la notifica) dell'atto di citazione e la stessa sentenza nella parte narrativa fissa al 21.2.1996 la data dell'atto di citazione (che, in effetti, spedito per posta il 21.1.1996, è stato consegnato il successivo 22.2.96).
Il riscontro dei vizi sarebbe avvenuto nell'ottobre 1995, quindi, secondo il Tribunale, l'azione sarebbe tempestiva. Ma l'errore in cui è incorso il Tribunale è di tutta evidenza avendo fatto decorrere dalla scoperta dei vizi anziché dalla consegna il termine annuale di prescrizione dell'azione. Il motivo, quindi, nei limiti sopra specificati va accolto. Nel quarto motivo si deduce vizio di ultrapetizione, violazione dell'art. 282 c.p.c. Si sostiene che il thema decidendum in primo grado sarebbe stata circoscritto alle porte ma il ricorrente non chiarisce di quali porte si tratti. Il CTU avrebbe preso in considerazione anche gli infisse esterni e la scala quantificando anche i danni per queste cose che, poi, erano stati liquidati.
La censura - di per sè non fondata per il semplice rilievo che, secondo la narrativa della sentenza impugnata, la citazione si riferiva ad undici porte in rovere, senza distinguere tra interne ed esterne - resta, tuttavia, assorbita dall'accoglimento del terzo motivo che comporta la cassazione della sentenza senza rinvio poiché, non essendo necessarie altra indagini di fatto e sulla base delle semplici prospettazioni temporali della sentenza e delle stesse parti in causa (come sopra sono state precisate), deve ritenersi che la domanda del NI sia stata proposta dopo che era trascorso il termine annuale di prescrizione decorrente dalla consegna dei beni, per cui, decidendo questa Corte nel merito, in applicazione dell'art. 384 c.p.c, la domanda originaria del NI, deve essere rigettata quale che sia la prospettazione temporale che si accetti per la consegna: febbraio 1995 (secondo la citazione e la correzione fatta dai ricorrenti) oppure gennaio 1995, come è detto in sentenza.
Essendo stata notificata la citazione il 22 febbraio 1996 (data di spedizione del plico raccomandato il 21 febbraio 1996) la prescrizione di che trattasi sarebbe maturata al massimo il 16 febbraio 1996.
All'accoglimento del ricorso col rigetto della domanda consegue la condanna dell'attore(resistente in questa sede) NI IO al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come nel dispositivo.
Il Collegio, peraltro, ravvisa giusti motivi per disporre la compensazione totale tra le parti delle spese dei gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il primo ed il secondo motivo;
accoglie per quanto di ragione il terzo, assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del NI IO, che condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1663,00 di cui euro 1500 (millecinquecento) per onorario;
dichiara compensate le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003