Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5142
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, la denunzia dei vizi della stessa da parte del compratore (o di un suo rappresentante), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 cod. civ., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati e, quindi, anche con una telefonata.

Commentari3

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 3695 del 07
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. II, 07/02/2022, (ud. 20/12/2021, dep. 07/02/2022), n.3695 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5183/2017 proposto da: T.V., elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell'avvocato NICOLA D'IPPOLITO, rappresentata e difesa dall'avvocato FERNANDO GRECO, giusta delega in atti; – ricorrente – contro AUTOSAT S.P.A., in …

     Leggi di più…

  • 2Come contestare una vendita
    Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 novembre 2022

  • 3Autovettura difettosa: quando il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto?Accesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 15 febbraio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5142
Data del deposito : 3 aprile 2003

Testo completo