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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 16/2024
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, con l'Avv.to CURTO Parte_1
EUPREPIO
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to DE ROSIS STEFANO e DEL CP_1
VECCHIO FABRIZIO;
resistente
OGGETTO: altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 02/01/2024 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, Parte_1
ha convenuto la davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi,
[...] CP_1
per ivi sentire accogliere le conclusioni di cui in atti.
Con memoria del 16.1.2025 firmata digitalmente dai procuratori della opposta e dell'opponente si costituiva la società convenuta dando atto della cessazione della materia del contendere. Le parti invero dichiaravano di aver raggiunto un'intesa sulla definizione della controversia;
di rinunciare al decreto ingiuntivo numero 860-2023 e alle spese del giudizio di opposizione, che poteva quindi essere estinto con compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, rilevato che :
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. memoria del 16.1.2025);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n.
3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del
13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
- le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese del giudizio;
- non sussistono ragioni per discostarsi dalla concorde volontà espressa dalle parti, ritiene il Tribunale che le spese di lite debbano esser compensate
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere con revoca del d.i. opposto;
b)- compensa le spese di lite tra le parti.
Brindisi 22/01/2025 Il Giudice
Gabriella Puzzovio