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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 7946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7946 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.2895 r.g. dell'anno 2025
TRA
nata a [...] il [...] C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elett.te dom.to in Napoli alla Via Giovanni Miranda n.8, presso lo studio dell'Avv. Marco Abati, ( ), che lo rapp.ta e difende CodiceFiscale_2 giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine che si deposita in uno al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt.133,134 e 176 c.p.c. ovvero all'indirizzo posta elettronica PEC:
Email_1
E
, P. Iva e CF , con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via G. Grezar 14, - CAP 00142, subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
, incorporante di , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del
[...]
1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, nella persona di C.F. CP_6 [...]
, in qualità di Responsabile del Contenzioso Regionale, in virtù dei poteri a lui C.F._3 conferiti giusto atto notarile, Rep. nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall' Avv. Claudia Landolfo (C.F. , giusta procura alle liti C.F._4 conferita e firmata digitalmente nonchè sottoscritta digitalmente per autentica dallo scrivente, allegata in calce al presente atto in copia analogica/cartacea della quale si attesta la conformità all'originale informatico in possesso del sottoscritto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in RU NE (Na) alla via Padula n. 5, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notificazioni a mezzo telefax al numero
0818337692, ovvero al seguente indirizzo pec: Email_2 nonchè
(cf. ), con Controparte_7 P.IVA_2 sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura per Notar di Fiumicino Per_1
(RM) del 22.03.24, rep. 37875, dall'avv. Amodio Marzocchella (c.f. - CodiceFiscale_5
PEC.: t), con il quale è elettivamente Email_3 domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura
Metropolitana INPS di Napoli
E
Fatto e diritto ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento n.071 Parte_1
2025 90005718 29 attraverso la quale è stato intimato il pagamento di alcune cartelle e dei seguenti avvisi di addebito:
1) n.37120220010635285000 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2020 CP_7 per l'importo complessivo di € 4.515,63
2) n.37120220012830489000 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2016 CP_7
e 2022 per l'importo complessivo di € 67,88
3) n.37120220022386849000 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2021 CP_7 per l'importo complessivo di € 3.350,54
4) n.37120230012613845000 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2022 CP_7 per l'importo complessivo di € 4.673,57
2 Chiedeva:
“In via preliminare, sospendere l'esecutorietà dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati, attesa la sussistenza dei gravi motivi consistenti sia nelle considerazioni di fatto e di diritto sovraesposte e sia nell'esosità dell'importo richiesto in rapporto alle condizioni economiche dell'istante, di guisa che, anche il parziale pagamento delle somme indicate dell'avviso di cui trattasi determinerebbe un pregiudizio grave ed irreparabile, anche in vista delle notorie difficoltà e dei tempi lunghi occorrenti per ottenere il rimborso delle somme illegittimamente pagate nel caso di annullamento degli atti impugnati;
- accertare e dichiarare, per quanto di propria competenza, l'illegittimità degli avvisi di addebito impugnati n.37120220010635285000, n.37120220012830489000 ,
n.37120220022386849000, n.37120230012613845000 per omessa e/o nullità di ogni rispettiva notifica, per indeterminatezza/carenza di motivazione dei medesimi avvisi di addebito nonché per violazione dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000;
- Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali sottesi all'avviso di addebito n.37120220012830489000.
- Annullare, per quanto di ragione e competenza, l'intimazione di pagamento impugnata;
- accertare e dichiarare, per quanto di ragione, l'illegittimità del diritto dei convenuti di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario e sopravvenuto degli avvisi di addebito impugnati;
- condannare i resistenti in solido, o di chi per quanto di ragione, ai compensi di avvocato, alle spese generali, oltre spese vive, iva e c.p.a., come per legge con attribuzione e art 93
c.p.c.”
Si costituivano i convenuti che eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva, la regolarità della notifica via pec degli atti sottesi all'intimazione opposta, l'infondatezza del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente all'esito del deposito delle note di trattazione scritta.
Sussiste innanzitutto l'interesse ad agire della parte ricorrente, posta l'intervenuta notifica dell'intimazione di cui si tratta e tenuto conto del fatto che in tal modo l'ente impositore ha
3 mostrato di avere perdurante interesse al recupero del credito.
Sono legittimati passivi sia gli enti impositori, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi successivi.
Col presente ricorso l'opponente ha impugnato:
1. L'avviso di addebito n. 37120220010635285000 è stato regolarmente notificato tramite posta elettronica certificata in data 06/08/2022 ;
2. L'avviso di addebito n. 37120220012830489000 è stato regolarmente notificato tramite posta elettronica certificata in data 05/10/2022 ;
3. L'avviso di addebito n. 37120220022386849000 è stato regolarmente notificato tramite posta elettronica certificata in data 25/01/2023 ;
4. L'avviso di addebito n. 37120230012613845000 è stato regolarmente notificato tramite posta elettronica certificata in data 16/12/2023
Il ricorso deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29
Dlgs. 46/99 per quanto concerne l'eccepita prescrizione antecedente alle notifiche delle cartelle/avvisi, nonché quale opposizione ex art. 615 c.p.c, sotto il profilo volto a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione dei titoli esecutivi (prescrizione successiva).
Sotto il primo profilo deve premettersi che l'azione tende ad offrire una tutela recuperatoria, concedendo al debitore la facoltà di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo.
Tale facoltà si giustifica quindi solo allorché, prendendo conoscenza del ruolo o altro atto impositivo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi conosca l'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti d'impugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica.
Il ricorrente lamenta che l' avrebbe dovuto provare non solo l'invio, ma anche che CP_
4 l'indirizzo utilizzato fosse, alla data della notifica, il domicilio digitale del destinatario, regolarmente iscritto in uno dei pubblici elenchi previsti dalla legge (INI-PEC, Registro delle
Imprese).
Orbene dall'esame della documentazione versata in atti, in particolare la visura camerale datata 18.02.2020 e della schermata del sito INI-PEC datata 05.05.2025, è provato che i suddetti atti sono stati tutti regolarmente notificati.
Peraltro, l'attore era a conoscenza della propria posizione debitoria in quanto: in data
20/10/2023 gli è stata notificata tramite pec intimazione di pagamento n.
07120239034812140000 avente a oggetto, tra gli altri, gli avvisi di pagamento impugnati.
Conseguentemente l'azione proposta va dichiarata inammissibile essendo interamente decorso il termine di quaranta giorni (dalle notifiche) previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999
e resta precluso alla parte ricorrente di contestare in questa sede la prescrizione estintiva maturata sino alla data di notifica degli avvisi di addebito.
Tale inammissibilità deriva dal fatto che, in assenza di tempestiva impugnazione di tali atti da parte del contribuente, lo stesso è decaduto dalla possibilità di formulare eccezioni inerenti il decorso di termini di decadenza e/o prescrizione, antecedenti alla notifica degli stessi, essendo i ruoli sottesi divenuti inoppugnabili.
Pertanto l'opposizione va dichiarata inammissibile e va revocato il provvedimento di sospensione di questo giudice.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
il G.L., definitivamente pronunziando:
- Dichiara inammissibile l'opposizione all'intimazione di pagamento n.071 2025
90005718 29
- revoca il provvedimento di sospensione di essa;
5 - condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi euro 1300, 00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e
CPA, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Napoli, il 03/11/2025 IL GIUDICE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.2895 r.g. dell'anno 2025
TRA
nata a [...] il [...] C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elett.te dom.to in Napoli alla Via Giovanni Miranda n.8, presso lo studio dell'Avv. Marco Abati, ( ), che lo rapp.ta e difende CodiceFiscale_2 giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine che si deposita in uno al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt.133,134 e 176 c.p.c. ovvero all'indirizzo posta elettronica PEC:
Email_1
E
, P. Iva e CF , con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via G. Grezar 14, - CAP 00142, subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
, incorporante di , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del
[...]
1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, nella persona di C.F. CP_6 [...]
, in qualità di Responsabile del Contenzioso Regionale, in virtù dei poteri a lui C.F._3 conferiti giusto atto notarile, Rep. nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall' Avv. Claudia Landolfo (C.F. , giusta procura alle liti C.F._4 conferita e firmata digitalmente nonchè sottoscritta digitalmente per autentica dallo scrivente, allegata in calce al presente atto in copia analogica/cartacea della quale si attesta la conformità all'originale informatico in possesso del sottoscritto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in RU NE (Na) alla via Padula n. 5, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notificazioni a mezzo telefax al numero
0818337692, ovvero al seguente indirizzo pec: Email_2 nonchè
(cf. ), con Controparte_7 P.IVA_2 sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura per Notar di Fiumicino Per_1
(RM) del 22.03.24, rep. 37875, dall'avv. Amodio Marzocchella (c.f. - CodiceFiscale_5
PEC.: t), con il quale è elettivamente Email_3 domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura
Metropolitana INPS di Napoli
E
Fatto e diritto ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento n.071 Parte_1
2025 90005718 29 attraverso la quale è stato intimato il pagamento di alcune cartelle e dei seguenti avvisi di addebito:
1) n.37120220010635285000 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2020 CP_7 per l'importo complessivo di € 4.515,63
2) n.37120220012830489000 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2016 CP_7
e 2022 per l'importo complessivo di € 67,88
3) n.37120220022386849000 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2021 CP_7 per l'importo complessivo di € 3.350,54
4) n.37120230012613845000 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2022 CP_7 per l'importo complessivo di € 4.673,57
2 Chiedeva:
“In via preliminare, sospendere l'esecutorietà dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati, attesa la sussistenza dei gravi motivi consistenti sia nelle considerazioni di fatto e di diritto sovraesposte e sia nell'esosità dell'importo richiesto in rapporto alle condizioni economiche dell'istante, di guisa che, anche il parziale pagamento delle somme indicate dell'avviso di cui trattasi determinerebbe un pregiudizio grave ed irreparabile, anche in vista delle notorie difficoltà e dei tempi lunghi occorrenti per ottenere il rimborso delle somme illegittimamente pagate nel caso di annullamento degli atti impugnati;
- accertare e dichiarare, per quanto di propria competenza, l'illegittimità degli avvisi di addebito impugnati n.37120220010635285000, n.37120220012830489000 ,
n.37120220022386849000, n.37120230012613845000 per omessa e/o nullità di ogni rispettiva notifica, per indeterminatezza/carenza di motivazione dei medesimi avvisi di addebito nonché per violazione dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000;
- Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali sottesi all'avviso di addebito n.37120220012830489000.
- Annullare, per quanto di ragione e competenza, l'intimazione di pagamento impugnata;
- accertare e dichiarare, per quanto di ragione, l'illegittimità del diritto dei convenuti di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario e sopravvenuto degli avvisi di addebito impugnati;
- condannare i resistenti in solido, o di chi per quanto di ragione, ai compensi di avvocato, alle spese generali, oltre spese vive, iva e c.p.a., come per legge con attribuzione e art 93
c.p.c.”
Si costituivano i convenuti che eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva, la regolarità della notifica via pec degli atti sottesi all'intimazione opposta, l'infondatezza del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente all'esito del deposito delle note di trattazione scritta.
Sussiste innanzitutto l'interesse ad agire della parte ricorrente, posta l'intervenuta notifica dell'intimazione di cui si tratta e tenuto conto del fatto che in tal modo l'ente impositore ha
3 mostrato di avere perdurante interesse al recupero del credito.
Sono legittimati passivi sia gli enti impositori, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi successivi.
Col presente ricorso l'opponente ha impugnato:
1. L'avviso di addebito n. 37120220010635285000 è stato regolarmente notificato tramite posta elettronica certificata in data 06/08/2022 ;
2. L'avviso di addebito n. 37120220012830489000 è stato regolarmente notificato tramite posta elettronica certificata in data 05/10/2022 ;
3. L'avviso di addebito n. 37120220022386849000 è stato regolarmente notificato tramite posta elettronica certificata in data 25/01/2023 ;
4. L'avviso di addebito n. 37120230012613845000 è stato regolarmente notificato tramite posta elettronica certificata in data 16/12/2023
Il ricorso deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29
Dlgs. 46/99 per quanto concerne l'eccepita prescrizione antecedente alle notifiche delle cartelle/avvisi, nonché quale opposizione ex art. 615 c.p.c, sotto il profilo volto a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione dei titoli esecutivi (prescrizione successiva).
Sotto il primo profilo deve premettersi che l'azione tende ad offrire una tutela recuperatoria, concedendo al debitore la facoltà di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo.
Tale facoltà si giustifica quindi solo allorché, prendendo conoscenza del ruolo o altro atto impositivo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi conosca l'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti d'impugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica.
Il ricorrente lamenta che l' avrebbe dovuto provare non solo l'invio, ma anche che CP_
4 l'indirizzo utilizzato fosse, alla data della notifica, il domicilio digitale del destinatario, regolarmente iscritto in uno dei pubblici elenchi previsti dalla legge (INI-PEC, Registro delle
Imprese).
Orbene dall'esame della documentazione versata in atti, in particolare la visura camerale datata 18.02.2020 e della schermata del sito INI-PEC datata 05.05.2025, è provato che i suddetti atti sono stati tutti regolarmente notificati.
Peraltro, l'attore era a conoscenza della propria posizione debitoria in quanto: in data
20/10/2023 gli è stata notificata tramite pec intimazione di pagamento n.
07120239034812140000 avente a oggetto, tra gli altri, gli avvisi di pagamento impugnati.
Conseguentemente l'azione proposta va dichiarata inammissibile essendo interamente decorso il termine di quaranta giorni (dalle notifiche) previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999
e resta precluso alla parte ricorrente di contestare in questa sede la prescrizione estintiva maturata sino alla data di notifica degli avvisi di addebito.
Tale inammissibilità deriva dal fatto che, in assenza di tempestiva impugnazione di tali atti da parte del contribuente, lo stesso è decaduto dalla possibilità di formulare eccezioni inerenti il decorso di termini di decadenza e/o prescrizione, antecedenti alla notifica degli stessi, essendo i ruoli sottesi divenuti inoppugnabili.
Pertanto l'opposizione va dichiarata inammissibile e va revocato il provvedimento di sospensione di questo giudice.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
il G.L., definitivamente pronunziando:
- Dichiara inammissibile l'opposizione all'intimazione di pagamento n.071 2025
90005718 29
- revoca il provvedimento di sospensione di essa;
5 - condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi euro 1300, 00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e
CPA, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Napoli, il 03/11/2025 IL GIUDICE
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