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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NI GO IA, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4246/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8198/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220160638750000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4073/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il 17.09.2024, l'appellante Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott.
Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n. 8198/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Roma, depositata il 20/06/2024, emessa a conclusione del giudizio promosso dalla contribuente avverso la cartella di pagamento n. 097 2022
0160638750 000, relativa al periodo d'imposta 2017 per Irpef e addizionali regionale e comunale all'Irpef.
La CGT1 grado con la sentenza impugnata rigettava il ricorso del proposto della contribuente avverso la cartella di pagamento pronunciandosi nel merito del ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidava in euro 1.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale I, oltre accessori se dovuti.
Con il gravame proposto, l'appellante contribuente, contesta la sentenza di prime cure per erronea valutazione dei fatti, atti e documenti di causa, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 186-203 e commi 231-252, della Legge n. 197/2022 (I), e concludeva per la riforma totale della decisione impugnata e condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata Agenzia delle Entrate, che in considerazione della presentazione di regolare domanda di Definizione Agevolata della Controversia Tributaria ai sensi della legge n.
197/2022, n. 200805 TK3, risultando la regolarita' e la congruenza del pagamento della prima rata,
l'Ufficio provvedeva ad emettere provvedimento di sgravio prot. 2024S516133, convalidando l'esito positivo della definizione della lite pendente. La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza camerale del 18 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla contribuente è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va evidenziato che la ricorrente contribuente in data 09/10/2023 ha depositato in atti copia domanda di Definizione Agevolata della Controversia Tributaria ai sensi della legge n. 197/2022, n. 200805 TK3, e copia del pagamento della prima rata, ex art,1, commi da 186 a 205, e, pertanto, chiedeva l'estinzione del giudizio pendente.
I Con primo motivo di gravame l'appellante censurava l'impugnata sentenza per erronea valutazione dei fatti, atti e documenti di causa che avevano determinato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi
186-205 e commi 231-252, della Legge n. 197/2022, avendo la ricorrente aderito alla definizione agevolata della lite pendente, disciplinata dall'art. 1, commi 186-205, della L. n. 197/2022 delle controversie tributarie pendenti.
A tal fine va evidenziato che l'art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».
L ' istanza del contribuente accolta dall ' Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell ' integrale adempimento dell ' obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Successivamente l'articolo unico della l. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 17 giugno 2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, ha introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale: "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione e' dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.
Alla luce di quanto sopra, avendo parte appellante dato prova di aver aderito alla definizione agevolata della lite, relativamente al ricorso rubricato al R.G.R. n. 5092/2023 avverso la cartella di pagamento n.
09720220160638750 000, adesione che comportava l'obbligo per il Giudicante di verificare la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio, senza alcuna valutazione nel merito della controversia, le errate statuizioni di prime cure vanno riformate in conformita' suesposti principi, mediante la dichiarazione di cessata materia del contendere e consequenziale estinzione del giudizio; tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio.
Le spese del doppio grado del presente giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate ex art. 46, comma 3.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese a carico della parte che le ha sostenute per entrambi gradi di giudizio. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Ugo Maria Fantini
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NI GO IA, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4246/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8198/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220160638750000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4073/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il 17.09.2024, l'appellante Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott.
Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n. 8198/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Roma, depositata il 20/06/2024, emessa a conclusione del giudizio promosso dalla contribuente avverso la cartella di pagamento n. 097 2022
0160638750 000, relativa al periodo d'imposta 2017 per Irpef e addizionali regionale e comunale all'Irpef.
La CGT1 grado con la sentenza impugnata rigettava il ricorso del proposto della contribuente avverso la cartella di pagamento pronunciandosi nel merito del ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidava in euro 1.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale I, oltre accessori se dovuti.
Con il gravame proposto, l'appellante contribuente, contesta la sentenza di prime cure per erronea valutazione dei fatti, atti e documenti di causa, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 186-203 e commi 231-252, della Legge n. 197/2022 (I), e concludeva per la riforma totale della decisione impugnata e condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata Agenzia delle Entrate, che in considerazione della presentazione di regolare domanda di Definizione Agevolata della Controversia Tributaria ai sensi della legge n.
197/2022, n. 200805 TK3, risultando la regolarita' e la congruenza del pagamento della prima rata,
l'Ufficio provvedeva ad emettere provvedimento di sgravio prot. 2024S516133, convalidando l'esito positivo della definizione della lite pendente. La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza camerale del 18 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla contribuente è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va evidenziato che la ricorrente contribuente in data 09/10/2023 ha depositato in atti copia domanda di Definizione Agevolata della Controversia Tributaria ai sensi della legge n. 197/2022, n. 200805 TK3, e copia del pagamento della prima rata, ex art,1, commi da 186 a 205, e, pertanto, chiedeva l'estinzione del giudizio pendente.
I Con primo motivo di gravame l'appellante censurava l'impugnata sentenza per erronea valutazione dei fatti, atti e documenti di causa che avevano determinato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi
186-205 e commi 231-252, della Legge n. 197/2022, avendo la ricorrente aderito alla definizione agevolata della lite pendente, disciplinata dall'art. 1, commi 186-205, della L. n. 197/2022 delle controversie tributarie pendenti.
A tal fine va evidenziato che l'art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».
L ' istanza del contribuente accolta dall ' Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell ' integrale adempimento dell ' obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Successivamente l'articolo unico della l. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 17 giugno 2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, ha introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale: "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione e' dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.
Alla luce di quanto sopra, avendo parte appellante dato prova di aver aderito alla definizione agevolata della lite, relativamente al ricorso rubricato al R.G.R. n. 5092/2023 avverso la cartella di pagamento n.
09720220160638750 000, adesione che comportava l'obbligo per il Giudicante di verificare la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio, senza alcuna valutazione nel merito della controversia, le errate statuizioni di prime cure vanno riformate in conformita' suesposti principi, mediante la dichiarazione di cessata materia del contendere e consequenziale estinzione del giudizio; tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio.
Le spese del doppio grado del presente giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate ex art. 46, comma 3.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese a carico della parte che le ha sostenute per entrambi gradi di giudizio. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Ugo Maria Fantini